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940514
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Circolare n. 149
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  recanti norme per il
riordinamento   del   sistema   previdenziale   dei
lavoratori   privati   e   pubblici.  Riflessi  sul
trattamento  pensionistico  a  carico   del   Fondo
speciale    di  previdenza per il personale addetto
alle gestioni delle imposte di consumo.
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Roma, 13 maggio 1994   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 149       AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                          PRIMARI MEDICO LEGALI
                       AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                            e, per conoscenza,
                       AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                       AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Legge
          24  dicembre  1993,  n.  537,  recanti norme per il
          riordinamento   del   sistema   previdenziale   dei
          lavoratori   privati   e   pubblici.  Riflessi  sul
          trattamento  pensionistico  a  carico   del   Fondo
          speciale    di  previdenza per il personale addetto
          alle gestioni delle imposte di consumo.
Il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  503,  recante
norme  per  il  riordinamento  del  sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, emanato  in  attuazione  della
delega  contenuta  nell'articolo  3  della  legge  23 ottobre
1992, n. 421 contiene disposizioni  relative,  rispettivamen-
te,   al   regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
(articoli da 1 a 4), alle forme di previdenza sostitutive  ed
esclusive  dell'assicurazione generale obbligatoria (articoli
da 5 a 9) e disposizioni a carattere  generale  (articoli  da
10 a 18).
Secondo  quanto  espressamente stabilito dall'articolo 18 del
decreto  n.  503,  le  innovazioni  introdotte  dallo  stesso
decreto  nel  sistema previdenziale hanno effetto a decorrere
dal 1  gennaio 1993, salvo quanto  diversamente  previsto  da
singoli articoli.
Le  disposizioni  del  decreto n. 503 esplicano effetti anche
ai fini della liquidazione delle pensioni a carico del  Fondo
di  previdenza  per  il personale addetto alle gestioni delle
imposte di consumo.
Nell'ambito di tale Fondo  trovano  inoltre  applicazione  le
disposizioni  in  materia pensionistica contenute nella legge
14 novembre 1992, n. 438, nonche' le disposizioni della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
                            - 2 -
Prima  di  procedere  alla  descrizione  delle   innovazioni
introdotte  nella  normativa  del Fondo di previdenza per il
personale addetto alle gestioni  delle  imposte  di  consumo
dalle  richiamate  disposizioni  di  legge, si ritiene utile
fornire una sintesi della previgente normativa.
                         PARTE PRIMA
         NORMATIVA VIGENTE ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA
1 - SOGGETTI ASSICURATI
E' iscritto al Fondo  il  personale  gia'  dipendente  dagli
appaltatori  delle  imposte di consumo ovvero dai Comuni che
conducevano in economia il relativo servizio di  riscossione
e che, dal 1  gennaio 1973, a seguito della abolizione delle
imposte di consumo, e' transitato alle  dipendenze  dell'am-
ministrazione  statale  o  e'  stato  mantenuto  in servizio
presso i Comuni (art. 3 del Regolamento approvato  con  R.D.
20 ottobre 1939, n. 1863; artt. 8 e 22 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 649).
2 - PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO
Sono  costituite da prestazioni di pensione e prestazioni di
capitale.
2.1 - PRESTAZIONI DI PENSIONE
Il  Fondo eroga pensioni "di vecchiaia", intendendo per tali
quelle riconosciute al raggiungimento, oltre che  di  requi-
siti  contributivi,  anche  di  requisiti  di eta', pensioni
anticipate, pensioni per invalidita' e  pensioni  ai  super-
stiti.
2.1.1  - Pensioni di vecchiaia (art.11, lett.b), del Regola-
mento di cui al R.D. n. 1863/1939):
a) uomini e donne che abbiano compiuto 65  anni  di  eta'  e
   possano far valere 10 anni di contribuzione;
b) uomini e donne che abbiano compiuto 55  anni  di  eta'  e
   possano far valere 30 anni di contribuzione.
2.1.2   -  Pensioni  anticipate  per  dimissioni  volontarie
(art.37, 1  comma, legge 11 luglio 1980, n. 312):
-  uomini e donne di qualsiasi eta',  cessati  dal  servizio
   dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge n. 312/1980 con
   almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di contribuzione.
                            - 3 -
2.1.3 - Pensioni per invalidita' (art.11, lett. b, del  R.D.
n. 1863/1939):
-  ordinaria: 5 anni di contribuzione;
-  per causa di servizio: non e' richiesto un periodo minimo
   di contribuzione.
Si considera invalido l'assicurato che, per difetto fisico o
mentale, non sia piu' idoneo all'adempimento degli  obblighi
professionali e che percio' sia esonerato dal servizio (art.
13, 1  comma, del R.D. n. 1863/1939).
E' considerato  invalido,  senza  obbligo  di  accertamento,
l'iscritto  che  abbia  compiuto  i 70 anni di eta' (art.13,
ultimo comma del R.D. n. 1863/1939).
2.1.4 - Pensioni ai superstiti di assicurato o di pensionato
(Artt. 11,16,17,18 del R.D. n. 1863/1939; artt. 6 e 7  della
legge n. 370/1966; art.23 della legge n. 296/1975)
-  ordinaria: 10 anni di contribuzione;
-  per causa di servizio: non e' richiesto un periodo minimo
   di contribuzione.
Beneficiari  e  condizioni: per quanto riguarda i soggetti e
le condizioni per il diritto alla pensione ai superstiti  si
applicano  le disposizioni vigenti in materia nell'assicura-
zione generale obbligatoria per l'I.V.S. tranne  per  quanto
concerne  i  figli  minori  perche'  tali debbono intendersi
coloro che non hanno compiuto gli anni 21 ed  i  figli  stu-
denti  (medi ed universitari) per i quali non e' previsto il
trattamento di reversibilita' (art. 23 della legge 8.3.1975,
n. 39; art. 16 R.D. n.1863/1939).
In  caso di mancanza del coniuge e dei figli aventi diritto,
la pensione spetta nella misura  del  15%  per  ciascuno  ai
genitori  ultrasessantacinquenni  a carico dell'assicurato o
pensionato all'atto del decesso, e sempreche' alla  predetta
data non siano titolari di pensione. In caso di mancanza dei
genitori la  pensione  spetta  ai  fratelli  celibi  e  alle
sorelle nubili nella misura del 15% per ciascuno, sempreche'
al momento del decesso del dante causa non siano titolari di
pensione  e  risultino permanentemente inabili al lavoro e a
suo carico.
2.1.5 - Norme comuni alle varie prestazioni
A  norma  dell'art.11  del  Regolamento  di  cui   al   R.D.
20.10.1939,  n.  1863,  ai  fini  del  diritto a pensione la
frazione di anno superiore ai sei  mesi  si  considera  come
anno intero.
Presupposto  per la liquidazione della pensione e' la cessa-
zione  dal  servizio  alle  dipendenze  dell'Amministrazione
statale o dei Comuni. (Art.11 del R.D. n. 1863/1939).
Nel    Fondo    non    trova   applicazione   il   principio
dell'automaticita' delle prestazioni che, pertanto,  vengono
erogate  con  riferimento  ai periodi di effettiva assicura-
zione.
2.1.6 - Decorrenza delle prestazioni
La pensione anticipata decorre dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla cessazione dal servizio.
La  pensione  di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo alla cessazione dal servizio (art.33,  1   comma,
del  R.D.  n. 1863/1939). In caso di cessazione dal servizio
prima che l'iscritto abbia conseguito il diritto a  pensione
e  che  tale  diritto  sia  maturato in base all'art. 24 del
Regolamento di cui al R.D. n. 1863/1939, la pensione decorre
dal  mese  successivo alla domanda ovvero da data posteriore
qualora alla predetta  data  non  risultino  perfezionati  i
requisiti richiesti.
La  pensione di invalidita' ordinaria e privilegiata decorre
dal primo giorno del mese  successivo  alla  cessazione  dal
servizio  ovvero  dal  primo giorno del mese successivo alla
domanda se questa e' proposta dopo la cessazione dal  servi-
zio  (art.33  del  R.D.  n.  1863/1939  nel testo modificato
dall'art. 12 della legge 6 giugno 1952, n. 736).
La pensione ai superstiti ordinaria e  privilegiata  decorre
dal   primo   giorno   del   mese   successivo   alla  morte
dell'iscritto (art.33, 1  comma del R.D. n. 1863/1939).
2.1.7 - Acquisizione dei dati contributivi e retributivi
All'atto della cessazione  dal  servizio  le  Intendenze  di
Finanza  o  i  Comuni  datori  di lavoro trasmettono il Mod.
/DZ/DM/01/SOST costituito  da  due  parti.  Nella  prima  e'
indicata  la  retribuzione  e la corrispettiva contribuzione
degli ultimi 12 mesi di effettivo  servizio.  Nella  seconda
sono  riportati  gli elementi retributivi/contributivi rela-
tivi agli anni 1973 (data di  abolizione  delle  imposte  di
consumo) e seguenti.
2.1.8 - Anzianita' contributiva utile a pensione.
Sono utili ai fini del diritto e della misura della  pensio-
ne: i periodi di iscrizione obbligatoria, con esclusione dei
periodi per i quali non e' stato versato, perche' non dovuto,
il  contributo  al  Fondo  (scioperi, aspettativa non retri-
buita, ecc.); i periodi di contribuzione volontaria (art. 24
RD n. 1863/1991); i periodi di riscatto (servizi per i quali
vi era stata omissione contributiva, art. 8 RD n.  1863/1939
e art. 13 legge 370/1966); i periodi di regolarizzazione del
servizio militare di leva,  (art.  7  RD  n.  1863/1939);  i
periodi  di  ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge
29/1979, nonche'  i  periodi  di  servizio  prestato  presso
esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte dirette con corri-
spondente versamento dei contributi  al  relativo  Fondo  di
previdenza (art. 15 RD n. 1863/1991).
I  periodi  di  servizio  prestato presso Uffici doganali di
confine ed aeroportuali che danno titolo alla corresponsione
della  indennita'  di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre
1978,  n.  852,  davano  luogo  all'aumento  dell'anzianita'
assicurativa,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2 della
legge 13.7.1984, n. 302. Peraltro, con effetto dal 10 maggio
1990  i  lavoratori  in  servizio  presso  i predetti Uffici
doganali sono stati collocati nel ruolo unico  del  Diparti-
mento  delle Dogane e delle Imposte indirette e pertanto non
sono piu' iscritti al Fondo.
2.1.9 - Retribuzione pensionabile e periodi di riferimento
La retribuzione imponibile e, quindi, pensionabile e' costi-
tuita:
    a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere
continuativo e determinato nelle misure previste  dal  trat-
tamento   economico  fissato  dai  contratti  collettivi  di
lavoro, dagli accordi economici stipulati  dalle  organizza-
zioni  sindacali  a  carattere  nazionale  e dai regolamenti
aziendali (art. 9 legge n. 370/1966);
    b)  dagli  eventuali  assegni  o  compensi  ad  personam
eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in
via continuativa e facenti parte della normale  retribuzione
mensile.
La  retribuzione  sulla  quale  si determina la misura della
pensione e' costituita:
    1) dal totale degli  elementi  di  cui  alla  precedente
lettera  a), su cui e' stato versato il contributo, relativi
agli ultimi dodici mesi di servizio;
    2) dalla media aritmetica  degli  eventuali  assegni  ad
personam   di   cui   alla  precedente  lett.b)  corrisposti
nell'ultimo  quinquennio,  che,  comunque,   dovra'   essere
contenuta  nel  limite massimo del 10% della retribuzione di
cui alla precedente lettera a) relativa agli  ultimi  dodici
mesi di servizio (art. 10 della legge n. 370/1966).
Restano  escluse  le  variazioni retributive dovute a promo-
zioni,  a  declassamento  retributivo  derivante   da   tra-
sferimento  o a cause di carattere straordinario intervenute
nel biennio precedente la cessazione dal servizio  (art.  10
legge n. 370/1966).
Tale  esclusione,  in  caso  di  promozione, non si applica,
tuttavia, ai fini della liquidazione di pensioni indirette a
superstiti  di  iscritti deceduti in attivita' di servizio e
di pensione di invalidita' (art. 10 u.c. legge n. 370/1966).
2.1.10 - Calcolo della pensione annua
A) Pensioni di vecchiaia e di invalidita'
Le pensioni di vecchiaia e  di  invalidita'  sono  calcolate
nella  seguente  percentuale  della retribuzione complessiva
percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo  servizio  e
per  la  quale  e'  dovuto il contributo: 32,50% per i primi
cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70%  dal
6   al 30  e dell'1% per ogni anno successivo al 30  (art. 4
legge 25 marzo 1958, n. 329, nel testo sostituito  dall'art.
1 legge n. 370/1966).
L'importo  annuo  della  pensione  non puo' essere superiore
all'85% della  retribuzione  assunta  a  base  del  relativo
calcolo  ne'  inferiore  all'importo  del trattamento minimo
previsto ai sensi di legge (art. 2 legge n. 370/1966).
B) Pensioni anticipate delle iscritte
Nei confronti delle iscritte aventi titolo alla pensione  ai
sensi  del 3  comma dell'art. 42 del D.P.R. n. 1092/1973 (14
anni, 6 mesi e 1 giorno) la pensione viene  liquidata  sulla
base  della  retribuzione  percepita negli ultimi 12 mesi di
effettivo servizio, per una anzianita' utile pari a 20  anni
di  iscrizione  al  Fondo ed il relativo importo deve essere
aumentato  dei  miglioramenti  intervenuti  in  favore   dei
pensionati  dalla  data  di cessazione a quella di effettiva
decorrenza della pensione.
C) Pensioni privilegiate
La pensione di invalidita' privilegiata,  nel  caso  in  cui
l'iscritto  possa  far valere un numero di anni di assicura-
zione inferiore a 20, viene calcolata con riferimento  a  20
anni di versamenti (art. 12 del R.D. n. 1863/1939).
Analogo  parametro  di  riferimento si assume per il calcolo
della pensione privilegiata ai superstiti.
D) Part-time
Nei confronti degli iscritti al Fondo con rapporto di lavoro
a  tempo parziale, trovano applicazione, ai fini del calcolo
della pensione, le disposizioni previste dall'art.  8  della
legge  29.12.1988, n. 554, e dall'art. 5, 2  c. del D.P.C.M.
17 marzo 1989, n. 117.
2.1.11 - Aliquote di calcolo delle pensioni ai superstiti
La pensione ai superstiti e' stabilita in una aliquota della
pensione  gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto
al momento della morte (art. 17 R.D.L. n. 1863/1939).
In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono
le seguenti:
    - coniuge o un figlio                   50%
    - coniuge ed un figlio                  60%
    - coniuge e due figli                   70%
    - coniuge e tre o piu' figli            80%
    - due figli                             60%
    - tre figli                             70%
    - quattro o piu' figli                  80%
    - genitori, per ciascuno                15%
    - fratelli e sorelle, per ciascuno      15%
2.1.12 - Trattamenti di famiglia
Per  quanto  concerne  le  prestazioni  per  i  familiari si
applicano le disposizioni vigenti  nell'assicurazione  gene-
rale obbligatoria I.V.S. (art. 4 legge n. 296/1975).
Tali  trattamenti  sono  a carico della gestione prestazioni
temporanee di cui all'art. 24 della legge 9.3.1989, n. 88.
2.1.13 - Perequazione automatica delle pensioni
L'importo delle pensioni, a decorrere dal 1   gennaio  1978,
viene periodicamente rivalutato secondo la normativa vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S.
2.1.14 - Incumulabilita' della pensione con la retribuzione
La pensione anticipata di cui al precedente punto 2.1.2  non
e' cumulabile con la retribuzione eventualmente percepita in
dipendenza di  rapporto  di  lavoro  subordinato  instaurato
successivamente alla data di decorrenza della pensione (art.
10, p.7, della legge 25 marzo 1983, n. 79).
Sono altresi' incumulabili  con  la  retribuzione  le  quote
aggiuntive  in  cifra  fissa  eventualmente attribuite sulla
pensione ai sensi della  legge  21.12.1978,  n.  843,  fermo
restando il diritto al trattaemnto minimo.
Il divieto di cumulo non si applica alle pensioni ai  super-
stiti con piu' titolari.
2.1.15 - Ricorsi
Avverso  i provvedimenti adottati dall'Istituto l'iscritto o
il pensionato o i loro superstiti hanno facolta' di proporre
ricorso,  entro 90 giorni, al Comitato speciale del Fondo di
cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1863/1939.
I  ricorsi  avverso  il  provvedimento  di  reiezione  della
domanda  di  pensione  di  invalidita'  vanno  corredati del
vrbale di collegiale medica.
Il Collegio medico e' costituito da tre medici, di  cui  uno
designato dall'Istituto, uno dall'iscritto e il terzo scelto
di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico  provin-
ciale  della  Provincia ove l'assicurato ha la propria resi-
denza (art. 13 R.D. n. 1863/1939).
Per quanto riguarda il medico  designato  dell'Istituto,  e'
opportuno che sia incaricato il Primario Medico legale della
SAP competente.
Per il terzo medico, in caso di disaccordo sulla scelta,  la
designazione  -  a  seguito  della  istituzione del S.S.N. e
della soppressione dell'ufficio  del  medico  provinciale  -
dovra'  essere effettuata dalla U.S.L. di residenza dell'in-
teressato.
Avverso la decisione adottata sul ricorso amministrativo gli
interessati   possono   proporre  l'azione  giudiziaria  nei
termini di legge (art.47 del  D.P.R.  n.  639/1970  e  art.4
della legge n. 438/1992).
2.2 - PRESTAZIONI DI CAPITALE
Hanno titolo ai predetti trattamenti gli iscritti al Fondo o
gli  aventi  diritto dell'iscritto, in caso di decesso prima
del conseguimento del diritto a pensione.
Le prestazioni di capitale sono costituite:
-  dal  trattamento  di  fine  rapporto  liquidato  a  norma
   dell'art.  2120  commi  1  e  2,  c.c.,  sub art. 1 legge
   29.5.1982, n. 297;
-  da un eventuale "premio di fedelta'" spettante  in  rela-
   zione  alla  maturazione  di  determinate  anzianita'  di
   servizio (art.2 legge n. 156/1963).
2.2.1 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto.
Gli iscritti al Fondo hanno diritto di ottenere, in costanza
del rapporto di lavoro, una anticipazione del trattamento di
fine rapporto che puo' essere richiesta una sola  volta  nel
corso  del rapporto di lavoro e viene detratta dall'indenni-
ta' di fine rapporto spettante alla  data  della  cessazione
dal  servizio  (Art.2120  c.c.,  c.  6 , sub art. 1 legge n.
297/1982).
2.2.2 - Enti preposti alla liquidazione delle prestazioni di
        capitale
Le  prestazioni  di  capitale  sono  erogate   dall'Istituto
Nazionale Assicurazioni.
Per  quanto  riguarda  l'erogazione  delle anticipazioni del
trattamento di fine rapporto  ai  sensi  dell'art.  1  della
legge 29 maggio 1982, n. 297:
-  all'INPS  e'  affidata  la  valutazione  sulla congruita'
   della documentazione esibita da ciascun iscritto ai  fini
   del conseguimento del diritto;
-  all'INA  restano  affidati gli adempimenti in ordine alla
   determinazione della anzianita' assicurativa  di  ciascun
   iscritto,  all'accertamento  dei requisiti, alla determi-
   nazione della anzianita'  complessiva  di  iscrizione  al
   Fondo,  alla individuazione dei connessi dati retributivi
   necessari  per  la  determinazione  dell'ammontare  delle
   anticipazioni e la relativa erogazione.
2.2.3 - Presupposti per il  diritto  alla  liquidazione  del
trattamento di fine rapporto, del premio di fedelta' e delle
anticipazioni
a) Trattamento di fine  rapporto:  cessazione  dal  servizio
alle  dipendenze  dell'amministrazione  statale o dei Comuni
(art. 11, 1  comma, del R.D. n. 1863/1939 e art. 1 legge  n.
297/1982).
b)  Premio di fedelta': cessazione dal servizio (alle dipen-
denze dell'amministrazione statale o dei Comuni) per morte o
risoluzione  del  rapporto  di lavoro da parte del datore di
lavoro, escluso il recesso ex art. 2119 c.c., dopo almeno 20
anno   di   ininterrotta  assicurazione  (art.  2  legge  n.
156/1963).
    Per coloro  che  siano  posti  in  quiescenza  ai  sensi
dell'art.  42  del  D.P.R.  n. 1092/43 il premio di fedelta'
spetta nella sola ipotesi in cui all'atto di cessazione  dal
servizio  per  dimissioni volontarie per pensionamento anti-
cipato abbiano gia' compiuto 20 anni di  servizio  effettivo
(delibera  del  Comitato  speciale  del Fondo adottata nella
seduta del 22.10.1980).
c) Anticipazioni:  condizione  che  giustifica  la  relativa
richiesta,  e  quindi la possibilita' di accoglimento, e' la
documentata necessita' di dover sostenere  spese  di  natura
sanitaria  o per l'acquisto o la costruzione o la ristruttu-
razione della prima casa, ai sensi dell'8  comma, lett. a) e
b) dell'art. 2120 c.c. sub art. 1 della legge n. 297/1982.
2.2.4  -  Determinazione  del trattamento di fine rapporto e
delle anticipazioni.
Il calcolo del trattamento di fine rapporto (e  delle  anti-
cipazioni) viene effettuato in applicazione degli art. 1 e 5
della legge  n.  297/1982  con  due  differenti  sistemi  di
calcolo,  in  relazione rispettivamente all'indennita' matu-
rata al 31 maggio 1982  e  a  quella  maturata  nel  periodo
compreso  tra  il  1  giugno 1982 e la data della cessazione
dal servizio.
    Il premio di fedelta'  spettante  all'iscritto  all'atto
della cessazione dal servizio con o senza diritto a pensione
viene calcolato secondo le seguenti percentuali da  commisu-
rarsi  alla  retribuzione presa a base del calcolo dell'ind-
ennita' di anzianita', in misura variabile in funzione della
durata del servizio (art. 2 L. 156/1963):
      a) 10/30  dell'ultima  retribuzione  mensile  per ogni
                anno di servizio nel caso di licenziamento o
                cessazione per morte che intervenga tra i 20
                e i 27 anni  di  attivita'  continuativa  ed
                interrotta;
       b) 15/30 dell'ultima  retribuzione  mensile  per ogni
                anno di servizio, nel caso di  licenziamento
                o  cessazione  per  morte  dopo  28  anni di
                attivita' continuativa ed ininterrotta.
Il trattamento spettante a  titolo  di  anticipazione  viene
calcolato come il TFR e deve essere contenuto nei limiti del
70% di quello cui avrebbe  titolo  l'iscritto  nel  caso  di
cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2121
C. 6  sub art. 2 legge n. 297/1982).
                      PARTE SECONDA
             DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA RIFORMA
3 - PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
3.1 - NUOVI LIMITI DI ETA'(art.5, commi 1, 2 e 4).
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 503 del  1992,  in
attuazione  del  principio  di  cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge  n.  421  di  delega,  estende  alle
pensioni  a  carico  delle  forme  di previdenza esclusive e
sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   le
disposizioni in materia di limiti di eta' dettate dall'art. 1
dello stesso decreto n. 503 per  il  pensionamento  di  vec-
chiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria comune.
A  norma  dello stesso comma 1 dell'articolo 5, restano con-
fermati, se piu' elevati, i limiti di eta' per il  pensiona-
mento  di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992 e quelli per
il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti  limiti  di
eta' previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego.
Per  il  Fondo dazieri rimane invariato il limite di eta' di
cui alla lett. a) del punto 2.2.1, gia' fissato in 65 anni.
Per la pensione di vecchiaia di  cui  alla  lett.  b)  dello
stesso  punto 2.2.1, per la quale sono previsti requisiti di
eta' inferiori a quelli stabiliti per l'assicurazione  gene-
rale obbligatoria, l'elevazione e' prevista in forma graduale
con effetto dal 1  gennaio 1994 in ragione di un  anno  ogni
due  anni, fino al raggiungimento dei 60 anni per le donne e
dei 65 anni per gli uomini.
Per il biennio 1994/95 il limite di eta' e' pertanto fissato
sia  per  gli  uomini  che  per  le  donne a 56 anni, per il
biennio 1996/97 a 57 anni e cosi' via fino al 2002, anno  in
cui  per  le  donne  saranno  richiesti i 60 anni di regime,
mentre per gli uomini l'eta' continuera' a crescere anche dopo
tale anno, fino al raggiugimento dei 65 anni.
Rimane  confermato  il  previgente limite di 55 anni per gli
invalidi di misura non inferiore all'80%.
L'articolo 16 del decreto n.  503  riconosce  ai  dipendenti
civili  dello  Stato  e degli enti pubblici non economici la
facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di
entrata  in  vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per
un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta'  per
il collocamento a riposo per essi previsti.
Tale  disposizione  trova  applicazione  anche nei confronti
degli iscritti al Fondo Dazieri.
3.2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI (articolo 6 e
      articolo 2, comma 3)  .
L'articolo 6, comma 1, del decreto n. 503 dispone che    per
le  forme  di  previdenza esclusive e sostitutive del regime
generale obbligatorio il diritto alla pensione di  vecchiaia
e'  riconosciuto  alle condizioni previste dall'art. 2 dello
stesso decreto, e cioe' quando risultino versati o  accredi-
tati   in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribu-
zione, fermi restando i requisiti assicurativi  e  contribu-
tivi previsti dai singoli ordinamenti, se piu' elevati.
In  via  transitoria,  con  effetto  dal  1993, l'elevazione
avviene con gradualita' in misura pari ad un anno  ogni  due
anni.
Nel  Fondo  in oggetto resta fermo il requisito contributivo
dei 30 anni di assicurazione stabilito dall'art. 11 del R.D.
20/10/1939,  n.  1863,  per  la pensione di vecchiaia di cui
alla lett b) del punto 2.1.1.
Viene invece gradualmente elevato di un anno ogni  due  anni
il  requisito contributivo per la pensione di cui alla lett.
a) del punto 2.1.1. Tale requisito, per il biennio  1993/94,
e' pertanto stabilito in 11 anni.
In  proposito  va  comunque rilevato che al 31 dicembre 1992
tutti gli iscritti al Fondo potevano gia' far valere  almeno
20 anni di contribuzione.
Dall'elevazione  dei  requisiti  assicurativi e contributivi
vengono esclusi dal  comma  3  dell'articolo  2,  richiamato
dall'art.6:
-  gli assicurati che al 31  dicembre  1992 abbiano maturato
   i requisiti di assicurazione e di  contribuzione previsti
   dalla  normativa previgente;
-  gli assicurati ammessi ai versamenti volontari  anterior-
   mente al 31 dicembre 1992.
Per coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiunzione,
o di riscatto deve tenersi  conto,  per  l'accertamento  dei
requisiti     assicurativi  e  contributivi  previsti  dalla
previgente  normativa,  dei  contributi  da  riscatto  o  da
ricongiunzione  che  si  collochino  temporalmente  in  data
anteriore al 1  gennaio 1993, ancorche' il pagamento dell'o-
nere  di  riscatto o ricongiunzione sia avvenuto successiva-
mente a tale data.
4 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI
    AI SUPERSTITI (articolo 6, comma 1)
A  norma dell'articolo 2 del decreto n. 503, richiamato  dal
comma  1 dell'art. 6, l'elevazione dei  requisiti di assicu-
razione e di contribuzione non si applica alle  pensioni  ai
superstiti     di  assicurato,  relativamente  alle    quali
restano  pertanto  confermati  i  requisiti  previsti  dalla
previgente  normativa.
5 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 7)
L'articolo    7  del  decreto  n.  503 introduce sostanziali
modifiche nei  criteri di determinazione della  retribuzione
pensionabile per i lavoratori iscritti a forme di previdenza
esclusive  e  sostitutive  dell'assicurazione   obbligatoria
comune.
5.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI
      (articolo 7, commi 2 e 3)
Tutti i lavoratori iscritti al Fondo possono far valere alla
data  del  31    dicembre  1992  un'anzianita'  contributiva
superiore  a  15  anni.  Nei  loro  confronti,  il  comma  2
dell'articolo 7 del decreto n.503  stabilisce che la  retri-
buzione  annua  pensionabile    e' determinata  prendendo  a
riferimento gli ultimi dieci anni di  contribuzione  antece-
denti la  decorrenza  della pensione.
L'ampliamento    fino  a  10  anni del periodo utile per  il
calcolo  della  retribuzione  pensionabile  viene   comunque
attuato  con  gradualita'. In proposito, il comma 3 dell'ar-
ticolo 7 stabilisce che, in fase di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, per le
pensioni da liquidare dal 1   gennaio  1993  il  periodo  di
riferimento e' incrementato del 50 per cento dei mesi inter-
correnti tra la predetta data e quella di  decorrenza  della
pensione,  fino  al  raggiungimento di un periodo massimo di
dieci anni.
La norma non prevede arrotondamenti ai fini  dell'individua-
zione  del  numero dei mesi da valutare in aggiunta a quelli
in precedenza stabiliti. Si ritiene peraltro applicabile  il
criterio  dell'arrotondamento  per difetto previsto dall'ar-
ticolo 3 del decreto n. 503 in sede di nuova disciplina  del
calcolo  della  retribuzione  pensionabile nei confronti dei
lavoratori dipendenti comuni.
5.2 - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (articolo 7, comma 4)
Il  comma  4 dell'articolo 7 del decreto n. 503 dispone che,
ai fini  del calcolo dei trattamenti pensionistici ai  sensi
dello   stesso  articolo  7,  le  retribuzioni  pensionabili
previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate  in  misura
corrispondente  alla variazione dell'indice annuo dei prezzi
al consumo per famiglie di  operai  ed  impiegati  calcolato
dall'ISTAT  tra    l'anno  solare   di  riferimento e quello
precedente la  decorrenza  della pensione.
Per effetto del meccanismo di  determinazione  delle  varia-
zioni,  restano  escluse dalla rivalutazione le retribuzioni
dell'anno di decorrenza della pensione  e  quelle  dell'anno
precedente.
Alle predette retribuzioni si applica altresi' un aumento di
un  punto  percentuale  per  ogni  anno  solare   preso   in
considerazione  ai fini del computo delle retribuzioni e dei
redditi  pensionabili.
Va tenuto presente che il sistema  di  determinazione  della
retribuzione  pensionabile  stabilito  dall'articolo  7 deve
essere applicato ai fini del calcolo  della  quota  di  pen-
sione   relativa   alle  anzianita'  contributive  acquisite
successivamente al 31 dicembre 1992, mentre per  il  calcolo
della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive
acquisite entro tale data valgono i criteri  previgenti  (v.
punto 2.1.10).
6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO (articolo 8)
L'articolo 8 del decreto n. 503, nel prevedere un'elevazione
dei  requisiti contributivi per il pensionamento di anziani-
ta', stabilisce, al comma 1, che per i soggetti che alla data
del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi
prescritti  dalla  previgente  normativa  per  la   pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' di pensionamento di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo  d'ufficio  a
carico  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive  del regime
generale, restano ferme le norme previgenti.  Pertanto,  per
gli  iscritti  al  Fondo  che, come gia' detto, avevano gia'
maturato alla predetta data i requisiti per il pensionamento
anticipato (v. punto 2.1.2), rimangono fermi tali requisiti.
6.1 - Decorrenza della pensione anticipata
La legge 14 novembre 1992, n.  438,  all'articolo  1,  comma
2-ter,   stabilisce  che  la  decorrenza  del  pensionamento
anticipato per i soggetti iscritti a forme di previdenza che
prevedono  requisiti  di anzianita' contributiva inferiori a
35, tra le quali e' compreso il Fondo ex dazieri, e' fissata
al 1 settembre di ciascun anno.
Peraltro, in fase di prima applicazione, il successivo comma
2 quinquies dispone che per l'anno 1994 l'accesso alla  pen-
sione  anticipata  e'  consentito a decorrere dal 1  gennaio
1994, per  coloro  che  avessero  maturato  i  requisiti  di
contribuzione al 31 dicembre 1992.
6.2 - Importo della pensione anticipata
A norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 16, della
legge 24.12.1993, n. 537, con  effetto  dal  1 .1.1994,  nei
confronti  di  coloro  che  conseguono il diritto a pensione
anticipata con una anzianita' contributiva  inferiore  a  35
anni,  l'importo  del  relativo trattamento pensionistico e'
ridotto in proporzione agli anni mancanti al  raggiungimento
del predetto requisito contributivo nella misura dell'1% per
un anno, del 3% per due anni, del 5% per tre anni e cosi' via
fino  al 35% per 15 anni, secondo le percentuali di cui alla
tabella A allegata alla legge stessa (all.1).
Il comma 18 dispone che la  predetta  riduzione  si  applica
alle pensioni dei pubblici dipendenti iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'A.G.O.
Va peraltro  rilevato  che  l'istituto  del  trattamento  di
pensione  anticipata  di  cui  al punto 2.1.2 della presente
circolare e' stato recepito nel Fondo dazieri con  l'entrata
in  vigore  dell'art.  37,  1   comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, il quale ha stabilito che al  personale  delle
abolite  imposte  di consumo si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2  e 3  dell'art. 42, del  D.P.R.  29  dicembre
1973, n. 1092.
Le richiamate disposizioni del D.P.R. n. 1092 riconoscono il
diritto alla pensione del dipendente civile dello  Stato  al
compimento  dei  20 anni di servizio effettivo. Per le donne
dimissionarie coniugate o con prole a carico,  al  fine  del
conseguimento  dei  20  anni  e' riconosciuto un aumento del
servizio effettivo fino al massimo di 5 anni. Nei  confronti
degli  iscritti  al Fondo dazieri che beneficino del pensio-
namento anticipato per effetto di  tali  disposizioni  trova
pertanto  applicazione  il  disposto  dell'art. 11, comma 6,
della legge 1993/537.
Il successivo comma 18 dello stesso articolo  11  stabilisce
peraltro  che nessuna riduzione e' applicabile se la domanda
di pensionamento e' stata accolta prima del 15 ottobre  1993
dalle competenti amministrazioni.
7 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO
    MINIMO (articolo 4)
7.1 - Pensioni aventi decorrenza nell'anno 1993
L'art.11, comma 38, lett.b) della legge 24 dicembre 1993, n.
537, stabilisce che per i pensionati in essere alla data del
31  dicembre  1993  resta ferma la previgente disciplina che
non consente l'integrazione  al  trattamento  minimo  ove  i
redditi del titolare siano superiori a due volte l'ammontare
annuo  del  trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti  calcolato  in  misura pari a tredici volte l'im-
porto mensile in vigore al 1   gennaio di ciascun anno.
Per tali pensioni, dal computo dei redditi  sono  esclusi  i
trattamenti  di  fine    rapporto  comunque  denominati, ivi
comprese le anticipazioni su tali trattamenti e  il  reddito
della  casa di abitazione e le  competenze arretrate  sotto-
poste  a tassazione separata. Non  concorre  alla formazione
dei  redditi  l'importo  della  pensione  da  integrare   al
trattamento minimo.
Nel caso di possesso di redditi di  ammontare  inferiore  ai
limiti  previsti   l'integrazione al minimo spetta in misura
tale  da  non comportare il superamento dei limiti stessi.
7.2 - Pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994.
Il combinato  disposto  dell'art.  4,  comma  1  del  D.L.vo
30.12.1992,  n.  503,  e  dell'articolo 11 comma 38 lett. a)
della legge  24.12.1993,  n.  537,  stabilisce  che  per  le
pensioni  aventi  decorrenza  dal 1994 si considera anche il
reddito cumulato con quello del coniuge.
Per  le pensioni con decorrenza compresa nel 1994 il diritto
all'integrazione cessa se il reddito cumulato  supera  l'im-
porto  corrispondente  a  cinque volte l'ammontare annuo del
minimo delle pensioni a carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  fermo  restando  che  il  limite  del reddito
personale non puo' comunque essere superiore a due volte  il
predetto trattamento.
Pertanto, per l'anno 1994, i limiti di reddito che escludono
l'integrazione al minimo delle  pensioni  aventi  decorrenza
nell'anno sono i seguenti:
- Limite  di  reddito  personale:  602.350 x 13 x 2 pari a
  œ.15.661.100.
- Limite  di  reddito  cumulato:  602.350 x 13 x 5 pari a
  œ.39.152.750.
8) CUMULO DELLA PENSIONE ANTICIPATA CON I REDDITI DA LAVORO
L'art.  11  comma  9)  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
stabilisce che le pensioni anticipate di anzianita' non sono
cumulabili  con  i  redditi per lavoro dipendente nella loro
interezza e con i redditi da lavoro  autonomo  nella  misura
indicata dal comma 1 dell'art. 10 del D.L.vo 503/1992.
Il  successivo  comma  10)  dell'art.  11, stabilisce che ai
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono  titolari
di  pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianita',  conti-
nuano  ad  applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa, se piu' favorevole.
9 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12)
L'articolo  12  del  decreto  n.  503  estende alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive i criteri per il calcolo
della  pensione in vigore nell'assicurazione generale obbli-
gatoria dei lavoratori dipendenti nei casi in cui la  retri-
buzione pensionabile ecceda il limite al quale si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione.
Il comma 1 della norma in esame articola su quattro fasce le
quote  di retribuzione eccedenti il predetto limite e stabi-
lisce per tali fasce particolari aliquote di rendimento.
I commi 2 e 3 dell'articolo 12  estendono  il  principio  di
riduzione  delle  aliquote di rendimento a tutta le forme di
previdenza  sostitutive  ed   esclusive   dell'assicurazione
stessa.
In  particolare, il comma 2 del predetto articolo si riferi-
sce alle gestioni pensionistiche per le quali sono  previste
fasce  di  retribuzione  pensionabile cui corrispondono ali-
quote di rendimento decrescenti.
Il comma 3 estende  progressivamente,  a  decorrere  dal  1
gennaio  1993,  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed
esclusive dell'AGO  che  non  prevedono  limiti  massimi  di
retribuzione  pensionabile,  le  quote di retribuzione ecce-
denti il limite massimo indicato al comma 1 e le percentuali
di riduzione previste al comma 2.
Va  comunque  precisato  che  i  nuovi criteri in materia di
valutazione delle  retribuzioni  eccedenti  il  "tetto",  al
pari    dei   criteri dettati dall'articolo 7 del decreto n.
503  per la determinazione della  retribuzione pensionabile,
per effetto della normativa transitoria per il calcolo delle
pensioni dettata dall'articolo  13 dello stesso  decreto  n.
503,  operano  con gradualita' dovendo essere applicati sol-
tanto alla quota di pensione corrispondente alla  anzianita'
contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.
10 - NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (arti-
     colo 13)
In    attuazione  del  principio  stabilito dall'articolo 3,
comma  1, lettera u), della  legge   di  delega,  l'articolo
13   del  decreto n.503 detta una disciplina transitoria per
il calcolo delle  pensioni, a garanzia dei diritti  maturati
dagli  assicurati    anteriormente  alla  data di entrata in
vigore della riforma.
10.1 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle
       anzianita' maturate entro il 31 dicembre 1992 e
       successivamente a tale data.
A tal fine l' articolo in esame prevede che per i lavoratori
dipendenti  iscritti  all'assicurazione generale    obbliga-
toria    per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed
alle forme  sostitutive  ed esclusive della medesima, e  per
i  lavoratori    autonomi  iscritti  alle  gestioni speciali
amministrate dall'INPS, l'importo della pensione  e'  deter-
minato dalla somma:
a)  della  quota    di  pensione  corrispondente all'importo
relativo alle  anzianita' contributive  acquisite  anterior-
mente  al  1    gennaio 1993, calcolate con riferimento alla
data di decorrenza della  pensione    secondo  la  normativa
vigente    precedentemente    alla data  anzidetta che a tal
fine resta confermata in via  transitoria,  anche per quanto
concerne  il  periodo  di riferimento per  la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione  corrispondente  all'importo  del
trattamento  pensionistico  relativo alle anzianita' contri-
butive  acquisite a decorrere dal 1  gennaio 1993, calcolato
secondo le  norme di cui al decreto n. 503.
10.2 - Criteri di arrotondamento delle anzianita' contribu-
       tive
Considerato che nel Fondo dazieri l'ammontare della pensione
spettante agli iscritti deve essere calcolato, per esplicita
previsione  normativa,  considerando  come  anno  intero  di
servizio utile a pensione la frazione pari o superiore a sei
mesi (articolo 11, del R.D. 20 ottobre 1939, n.  1863),  per
le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 da
liquidare nelle due  quote  previste  dall'articolo  13  del
decreto  n.  503,  occorrera', innanzi tutto, procedere alla
determinazione  dell'anzianita'   assicurativa   complessiva
acquisita  dall'interessato,  arrotondando  all'anno l'even-
tuale frazione pari o superiore a sei mesi.
Una volta determinato, con il predetto criterio,  il  numero
complessivo degli anni utili a pensione, occorre determinare
l'anzianita' contributiva dei due periodi  in  relazione  ai
quali  vanno calcolate le due quote di pensione, e cioe' del
periodo di contribuzione compreso entro il 31 dicembre  1992
e di quello successivo a tale data.
Pertanto si procedera' come segue:
a)  si  determina l'anzianita' contributiva acquisita dal 1
gennaio 1993 in anni, mesi e giorni,  arrotondando  ad  anno
intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi;
b) si determina l'anzianita' utile da far valere ai fini del
calcolo della quota di pensione relativa  al  periodo  ante-
riore  al  1   gennaio  1993 per differenza tra l'anzianita'
complessiva utile a pensione, gia' arrotondata, e l'anziani-
ta', parimenti gia' arrotondata, acquisita dopo il 1  gennaio
1993 di cui alla precedente lettera a).
Al fine di rendere maggiormente  chiaro  quanto  esposto  in
precedenza si ritiene opportuno formulare i seguenti esempi:
1  esempio
Pensione da liquidare con decorrenza dal 1  maggio 1993.
SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DEL RICHIEDENTE
- anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data
del 30 aprile 1993: 32 anni 5 mesi 3 giorni
- anzianita' utile a pensione maturata fino  alla  data  del
31.12.1992: 32 anni 1 mese
-  anzianita'    utile  a  pensione  maturata  dall'1.1.1993
al 30.4.1993: 4 mesi
CALCOLO DELL'ANZIANITA'
- anzianita' complessiva (32 anni 5 mesi): arrotondata a  32
anni
- anzianita' periodo 1.1.1993-30.4.1993 (4 mesi): arrotondata
a zero anni
- anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni - 0 anni  =
32 anni
2  esempio:
Soggetto in pensione a decorrere dal 1  agosto 1993
SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DEL RICHIEDENTE
- anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data
del 31.7.1993: 22 anni 3 mesi
-  anzianita'  utile  a pensione maturata fino alla data del
31.12.1992: 21 anni 8 mesi
- anzianita' utile  a  pensione  maturata  dall'1.1.1993  al
30.7.1993: 7 mesi
CALCOLO DELL'ANZIANITA'
-  anzianita' complessiva (22 anni 3 mesi): arrotondata a 22
anni
- anzianita' periodo 1.1.1993-31.7.1993 (7 mesi): arrotondata
a 1 anno
-  anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 22 anni - 1 anno =
21 anni
                               IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                       TRIZZINO
                                         TABELLA A
                                (articolo 11, comma 16)
All. 1
                      PENSIONAMENTO ANTICIPATO
-----------------------------------------------------------
Anni mancanti al raggiungimento    Percentuale di riduzione
 del requisito contributivo di          per il calcolo
           di 35 anni              della pensione anticipata
------------------------------------------------------------
               1                              1
               2                              3
               3                              5
               4                              7
               5                              9
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