940514 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 149 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Riflessi sul trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 13 maggio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 149 AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Riflessi sul trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 contiene disposizioni relative, rispettivamen- te, al regime dell'assicurazione generale obbligatoria (articoli da 1 a 4), alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (articoli da 5 a 9) e disposizioni a carattere generale (articoli da 10 a 18). Secondo quanto espressamente stabilito dall'articolo 18 del decreto n. 503, le innovazioni introdotte dallo stesso decreto nel sistema previdenziale hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli. Le disposizioni del decreto n. 503 esplicano effetti anche ai fini della liquidazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Nell'ambito di tale Fondo trovano inoltre applicazione le disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537. - 2 - Prima di procedere alla descrizione delle innovazioni introdotte nella normativa del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo dalle richiamate disposizioni di legge, si ritiene utile fornire una sintesi della previgente normativa. PARTE PRIMA NORMATIVA VIGENTE ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA 1 - SOGGETTI ASSICURATI E' iscritto al Fondo il personale gia' dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione e che, dal 1 gennaio 1973, a seguito della abolizione delle imposte di consumo, e' transitato alle dipendenze dell'am- ministrazione statale o e' stato mantenuto in servizio presso i Comuni (art. 3 del Regolamento approvato con R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863; artt. 8 e 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). 2 - PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO Sono costituite da prestazioni di pensione e prestazioni di capitale. 2.1 - PRESTAZIONI DI PENSIONE Il Fondo eroga pensioni "di vecchiaia", intendendo per tali quelle riconosciute al raggiungimento, oltre che di requi- siti contributivi, anche di requisiti di eta', pensioni anticipate, pensioni per invalidita' e pensioni ai super- stiti. 2.1.1 - Pensioni di vecchiaia (art.11, lett.b), del Regola- mento di cui al R.D. n. 1863/1939): a) uomini e donne che abbiano compiuto 65 anni di eta' e possano far valere 10 anni di contribuzione; b) uomini e donne che abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere 30 anni di contribuzione. 2.1.2 - Pensioni anticipate per dimissioni volontarie (art.37, 1 comma, legge 11 luglio 1980, n. 312): - uomini e donne di qualsiasi eta', cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 312/1980 con almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di contribuzione. - 3 - 2.1.3 - Pensioni per invalidita' (art.11, lett. b, del R.D. n. 1863/1939): - ordinaria: 5 anni di contribuzione; - per causa di servizio: non e' richiesto un periodo minimo di contribuzione. Si considera invalido l'assicurato che, per difetto fisico o mentale, non sia piu' idoneo all'adempimento degli obblighi professionali e che percio' sia esonerato dal servizio (art. 13, 1 comma, del R.D. n. 1863/1939). E' considerato invalido, senza obbligo di accertamento, l'iscritto che abbia compiuto i 70 anni di eta' (art.13, ultimo comma del R.D. n. 1863/1939). 2.1.4 - Pensioni ai superstiti di assicurato o di pensionato (Artt. 11,16,17,18 del R.D. n. 1863/1939; artt. 6 e 7 della legge n. 370/1966; art.23 della legge n. 296/1975) - ordinaria: 10 anni di contribuzione; - per causa di servizio: non e' richiesto un periodo minimo di contribuzione. Beneficiari e condizioni: per quanto riguarda i soggetti e le condizioni per il diritto alla pensione ai superstiti si applicano le disposizioni vigenti in materia nell'assicura- zione generale obbligatoria per l'I.V.S. tranne per quanto concerne i figli minori perche' tali debbono intendersi coloro che non hanno compiuto gli anni 21 ed i figli stu- denti (medi ed universitari) per i quali non e' previsto il trattamento di reversibilita' (art. 23 della legge 8.3.1975, n. 39; art. 16 R.D. n.1863/1939). In caso di mancanza del coniuge e dei figli aventi diritto, la pensione spetta nella misura del 15% per ciascuno ai genitori ultrasessantacinquenni a carico dell'assicurato o pensionato all'atto del decesso, e sempreche' alla predetta data non siano titolari di pensione. In caso di mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili nella misura del 15% per ciascuno, sempreche' al momento del decesso del dante causa non siano titolari di pensione e risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. 2.1.5 - Norme comuni alle varie prestazioni A norma dell'art.11 del Regolamento di cui al R.D. 20.10.1939, n. 1863, ai fini del diritto a pensione la frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero. Presupposto per la liquidazione della pensione e' la cessa- zione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione statale o dei Comuni. (Art.11 del R.D. n. 1863/1939). Nel Fondo non trova applicazione il principio dell'automaticita' delle prestazioni che, pertanto, vengono erogate con riferimento ai periodi di effettiva assicura- zione. 2.1.6 - Decorrenza delle prestazioni La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio (art.33, 1 comma, del R.D. n. 1863/1939). In caso di cessazione dal servizio prima che l'iscritto abbia conseguito il diritto a pensione e che tale diritto sia maturato in base all'art. 24 del Regolamento di cui al R.D. n. 1863/1939, la pensione decorre dal mese successivo alla domanda ovvero da data posteriore qualora alla predetta data non risultino perfezionati i requisiti richiesti. La pensione di invalidita' ordinaria e privilegiata decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda se questa e' proposta dopo la cessazione dal servi- zio (art.33 del R.D. n. 1863/1939 nel testo modificato dall'art. 12 della legge 6 giugno 1952, n. 736). La pensione ai superstiti ordinaria e privilegiata decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'iscritto (art.33, 1 comma del R.D. n. 1863/1939). 2.1.7 - Acquisizione dei dati contributivi e retributivi All'atto della cessazione dal servizio le Intendenze di Finanza o i Comuni datori di lavoro trasmettono il Mod. /DZ/DM/01/SOST costituito da due parti. Nella prima e' indicata la retribuzione e la corrispettiva contribuzione degli ultimi 12 mesi di effettivo servizio. Nella seconda sono riportati gli elementi retributivi/contributivi rela- tivi agli anni 1973 (data di abolizione delle imposte di consumo) e seguenti. 2.1.8 - Anzianita' contributiva utile a pensione. Sono utili ai fini del diritto e della misura della pensio- ne: i periodi di iscrizione obbligatoria, con esclusione dei periodi per i quali non e' stato versato, perche' non dovuto, il contributo al Fondo (scioperi, aspettativa non retri- buita, ecc.); i periodi di contribuzione volontaria (art. 24 RD n. 1863/1991); i periodi di riscatto (servizi per i quali vi era stata omissione contributiva, art. 8 RD n. 1863/1939 e art. 13 legge 370/1966); i periodi di regolarizzazione del servizio militare di leva, (art. 7 RD n. 1863/1939); i periodi di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 29/1979, nonche' i periodi di servizio prestato presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con corri- spondente versamento dei contributi al relativo Fondo di previdenza (art. 15 RD n. 1863/1991). I periodi di servizio prestato presso Uffici doganali di confine ed aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennita' di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, davano luogo all'aumento dell'anzianita' assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 13.7.1984, n. 302. Peraltro, con effetto dal 10 maggio 1990 i lavoratori in servizio presso i predetti Uffici doganali sono stati collocati nel ruolo unico del Diparti- mento delle Dogane e delle Imposte indirette e pertanto non sono piu' iscritti al Fondo. 2.1.9 - Retribuzione pensionabile e periodi di riferimento La retribuzione imponibile e, quindi, pensionabile e' costi- tuita: a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trat- tamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizza- zioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali (art. 9 legge n. 370/1966); b) dagli eventuali assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita: 1) dal totale degli elementi di cui alla precedente lettera a), su cui e' stato versato il contributo, relativi agli ultimi dodici mesi di servizio; 2) dalla media aritmetica degli eventuali assegni ad personam di cui alla precedente lett.b) corrisposti nell'ultimo quinquennio, che, comunque, dovra' essere contenuta nel limite massimo del 10% della retribuzione di cui alla precedente lettera a) relativa agli ultimi dodici mesi di servizio (art. 10 della legge n. 370/1966). Restano escluse le variazioni retributive dovute a promo- zioni, a declassamento retributivo derivante da tra- sferimento o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio (art. 10 legge n. 370/1966). Tale esclusione, in caso di promozione, non si applica, tuttavia, ai fini della liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio e di pensione di invalidita' (art. 10 u.c. legge n. 370/1966). 2.1.10 - Calcolo della pensione annua A) Pensioni di vecchiaia e di invalidita' Le pensioni di vecchiaia e di invalidita' sono calcolate nella seguente percentuale della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' dovuto il contributo: 32,50% per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70% dal 6 al 30 e dell'1% per ogni anno successivo al 30 (art. 4 legge 25 marzo 1958, n. 329, nel testo sostituito dall'art. 1 legge n. 370/1966). L'importo annuo della pensione non puo' essere superiore all'85% della retribuzione assunta a base del relativo calcolo ne' inferiore all'importo del trattamento minimo previsto ai sensi di legge (art. 2 legge n. 370/1966). B) Pensioni anticipate delle iscritte Nei confronti delle iscritte aventi titolo alla pensione ai sensi del 3 comma dell'art. 42 del D.P.R. n. 1092/1973 (14 anni, 6 mesi e 1 giorno) la pensione viene liquidata sulla base della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio, per una anzianita' utile pari a 20 anni di iscrizione al Fondo ed il relativo importo deve essere aumentato dei miglioramenti intervenuti in favore dei pensionati dalla data di cessazione a quella di effettiva decorrenza della pensione. C) Pensioni privilegiate La pensione di invalidita' privilegiata, nel caso in cui l'iscritto possa far valere un numero di anni di assicura- zione inferiore a 20, viene calcolata con riferimento a 20 anni di versamenti (art. 12 del R.D. n. 1863/1939). Analogo parametro di riferimento si assume per il calcolo della pensione privilegiata ai superstiti. D) Part-time Nei confronti degli iscritti al Fondo con rapporto di lavoro a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini del calcolo della pensione, le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29.12.1988, n. 554, e dall'art. 5, 2 c. del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. 2.1.11 - Aliquote di calcolo delle pensioni ai superstiti La pensione ai superstiti e' stabilita in una aliquota della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento della morte (art. 17 R.D.L. n. 1863/1939). In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono le seguenti: - coniuge o un figlio 50% - coniuge ed un figlio 60% - coniuge e due figli 70% - coniuge e tre o piu' figli 80% - due figli 60% - tre figli 70% - quattro o piu' figli 80% - genitori, per ciascuno 15% - fratelli e sorelle, per ciascuno 15% 2.1.12 - Trattamenti di famiglia Per quanto concerne le prestazioni per i familiari si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione gene- rale obbligatoria I.V.S. (art. 4 legge n. 296/1975). Tali trattamenti sono a carico della gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della legge 9.3.1989, n. 88. 2.1.13 - Perequazione automatica delle pensioni L'importo delle pensioni, a decorrere dal 1 gennaio 1978, viene periodicamente rivalutato secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S. 2.1.14 - Incumulabilita' della pensione con la retribuzione La pensione anticipata di cui al precedente punto 2.1.2 non e' cumulabile con la retribuzione eventualmente percepita in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato instaurato successivamente alla data di decorrenza della pensione (art. 10, p.7, della legge 25 marzo 1983, n. 79). Sono altresi' incumulabili con la retribuzione le quote aggiuntive in cifra fissa eventualmente attribuite sulla pensione ai sensi della legge 21.12.1978, n. 843, fermo restando il diritto al trattaemnto minimo. Il divieto di cumulo non si applica alle pensioni ai super- stiti con piu' titolari. 2.1.15 - Ricorsi Avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto l'iscritto o il pensionato o i loro superstiti hanno facolta' di proporre ricorso, entro 90 giorni, al Comitato speciale del Fondo di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1863/1939. I ricorsi avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di invalidita' vanno corredati del vrbale di collegiale medica. Il Collegio medico e' costituito da tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto e il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provin- ciale della Provincia ove l'assicurato ha la propria resi- denza (art. 13 R.D. n. 1863/1939). Per quanto riguarda il medico designato dell'Istituto, e' opportuno che sia incaricato il Primario Medico legale della SAP competente. Per il terzo medico, in caso di disaccordo sulla scelta, la designazione - a seguito della istituzione del S.S.N. e della soppressione dell'ufficio del medico provinciale - dovra' essere effettuata dalla U.S.L. di residenza dell'in- teressato. Avverso la decisione adottata sul ricorso amministrativo gli interessati possono proporre l'azione giudiziaria nei termini di legge (art.47 del D.P.R. n. 639/1970 e art.4 della legge n. 438/1992). 2.2 - PRESTAZIONI DI CAPITALE Hanno titolo ai predetti trattamenti gli iscritti al Fondo o gli aventi diritto dell'iscritto, in caso di decesso prima del conseguimento del diritto a pensione. Le prestazioni di capitale sono costituite: - dal trattamento di fine rapporto liquidato a norma dell'art. 2120 commi 1 e 2, c.c., sub art. 1 legge 29.5.1982, n. 297; - da un eventuale "premio di fedelta'" spettante in rela- zione alla maturazione di determinate anzianita' di servizio (art.2 legge n. 156/1963). 2.2.1 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto. Gli iscritti al Fondo hanno diritto di ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, una anticipazione del trattamento di fine rapporto che puo' essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dall'indenni- ta' di fine rapporto spettante alla data della cessazione dal servizio (Art.2120 c.c., c. 6 , sub art. 1 legge n. 297/1982). 2.2.2 - Enti preposti alla liquidazione delle prestazioni di capitale Le prestazioni di capitale sono erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazioni. Per quanto riguarda l'erogazione delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297: - all'INPS e' affidata la valutazione sulla congruita' della documentazione esibita da ciascun iscritto ai fini del conseguimento del diritto; - all'INA restano affidati gli adempimenti in ordine alla determinazione della anzianita' assicurativa di ciascun iscritto, all'accertamento dei requisiti, alla determi- nazione della anzianita' complessiva di iscrizione al Fondo, alla individuazione dei connessi dati retributivi necessari per la determinazione dell'ammontare delle anticipazioni e la relativa erogazione. 2.2.3 - Presupposti per il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, del premio di fedelta' e delle anticipazioni a) Trattamento di fine rapporto: cessazione dal servizio alle dipendenze dell'amministrazione statale o dei Comuni (art. 11, 1 comma, del R.D. n. 1863/1939 e art. 1 legge n. 297/1982). b) Premio di fedelta': cessazione dal servizio (alle dipen- denze dell'amministrazione statale o dei Comuni) per morte o risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, escluso il recesso ex art. 2119 c.c., dopo almeno 20 anno di ininterrotta assicurazione (art. 2 legge n. 156/1963). Per coloro che siano posti in quiescenza ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1092/43 il premio di fedelta' spetta nella sola ipotesi in cui all'atto di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie per pensionamento anti- cipato abbiano gia' compiuto 20 anni di servizio effettivo (delibera del Comitato speciale del Fondo adottata nella seduta del 22.10.1980). c) Anticipazioni: condizione che giustifica la relativa richiesta, e quindi la possibilita' di accoglimento, e' la documentata necessita' di dover sostenere spese di natura sanitaria o per l'acquisto o la costruzione o la ristruttu- razione della prima casa, ai sensi dell'8 comma, lett. a) e b) dell'art. 2120 c.c. sub art. 1 della legge n. 297/1982. 2.2.4 - Determinazione del trattamento di fine rapporto e delle anticipazioni. Il calcolo del trattamento di fine rapporto (e delle anti- cipazioni) viene effettuato in applicazione degli art. 1 e 5 della legge n. 297/1982 con due differenti sistemi di calcolo, in relazione rispettivamente all'indennita' matu- rata al 31 maggio 1982 e a quella maturata nel periodo compreso tra il 1 giugno 1982 e la data della cessazione dal servizio. Il premio di fedelta' spettante all'iscritto all'atto della cessazione dal servizio con o senza diritto a pensione viene calcolato secondo le seguenti percentuali da commisu- rarsi alla retribuzione presa a base del calcolo dell'ind- ennita' di anzianita', in misura variabile in funzione della durata del servizio (art. 2 L. 156/1963): a) 10/30 dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio nel caso di licenziamento o cessazione per morte che intervenga tra i 20 e i 27 anni di attivita' continuativa ed interrotta; b) 15/30 dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o cessazione per morte dopo 28 anni di attivita' continuativa ed ininterrotta. Il trattamento spettante a titolo di anticipazione viene calcolato come il TFR e deve essere contenuto nei limiti del 70% di quello cui avrebbe titolo l'iscritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2121 C. 6 sub art. 2 legge n. 297/1982). PARTE SECONDA DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA RIFORMA 3 - PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA 3.1 - NUOVI LIMITI DI ETA'(art.5, commi 1, 2 e 4). Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 503 del 1992, in attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 421 di delega, estende alle pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di eta' dettate dall'art. 1 dello stesso decreto n. 503 per il pensionamento di vec- chiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria comune. A norma dello stesso comma 1 dell'articolo 5, restano con- fermati, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensiona- mento di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego. Per il Fondo dazieri rimane invariato il limite di eta' di cui alla lett. a) del punto 2.2.1, gia' fissato in 65 anni. Per la pensione di vecchiaia di cui alla lett. b) dello stesso punto 2.2.1, per la quale sono previsti requisiti di eta' inferiori a quelli stabiliti per l'assicurazione gene- rale obbligatoria, l'elevazione e' prevista in forma graduale con effetto dal 1 gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, fino al raggiungimento dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Per il biennio 1994/95 il limite di eta' e' pertanto fissato sia per gli uomini che per le donne a 56 anni, per il biennio 1996/97 a 57 anni e cosi' via fino al 2002, anno in cui per le donne saranno richiesti i 60 anni di regime, mentre per gli uomini l'eta' continuera' a crescere anche dopo tale anno, fino al raggiugimento dei 65 anni. Rimane confermato il previgente limite di 55 anni per gli invalidi di misura non inferiore all'80%. L'articolo 16 del decreto n. 503 riconosce ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti degli iscritti al Fondo Dazieri. 3.2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI (articolo 6 e articolo 2, comma 3) . L'articolo 6, comma 1, del decreto n. 503 dispone che per le forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale obbligatorio il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto alle condizioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto, e cioe' quando risultino versati o accredi- tati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribu- zione, fermi restando i requisiti assicurativi e contribu- tivi previsti dai singoli ordinamenti, se piu' elevati. In via transitoria, con effetto dal 1993, l'elevazione avviene con gradualita' in misura pari ad un anno ogni due anni. Nel Fondo in oggetto resta fermo il requisito contributivo dei 30 anni di assicurazione stabilito dall'art. 11 del R.D. 20/10/1939, n. 1863, per la pensione di vecchiaia di cui alla lett b) del punto 2.1.1. Viene invece gradualmente elevato di un anno ogni due anni il requisito contributivo per la pensione di cui alla lett. a) del punto 2.1.1. Tale requisito, per il biennio 1993/94, e' pertanto stabilito in 11 anni. In proposito va comunque rilevato che al 31 dicembre 1992 tutti gli iscritti al Fondo potevano gia' far valere almeno 20 anni di contribuzione. Dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi vengono esclusi dal comma 3 dell'articolo 2, richiamato dall'art.6: - gli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente; - gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anterior- mente al 31 dicembre 1992. Per coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiunzione, o di riscatto deve tenersi conto, per l'accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla previgente normativa, dei contributi da riscatto o da ricongiunzione che si collochino temporalmente in data anteriore al 1 gennaio 1993, ancorche' il pagamento dell'o- nere di riscatto o ricongiunzione sia avvenuto successiva- mente a tale data. 4 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI AI SUPERSTITI (articolo 6, comma 1) A norma dell'articolo 2 del decreto n. 503, richiamato dal comma 1 dell'art. 6, l'elevazione dei requisiti di assicu- razione e di contribuzione non si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato, relativamente alle quali restano pertanto confermati i requisiti previsti dalla previgente normativa. 5 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 7) L'articolo 7 del decreto n. 503 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori iscritti a forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione obbligatoria comune. 5.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI (articolo 7, commi 2 e 3) Tutti i lavoratori iscritti al Fondo possono far valere alla data del 31 dicembre 1992 un'anzianita' contributiva superiore a 15 anni. Nei loro confronti, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto n.503 stabilisce che la retri- buzione annua pensionabile e' determinata prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di contribuzione antece- denti la decorrenza della pensione. L'ampliamento fino a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene comunque attuato con gradualita'. In proposito, il comma 3 dell'ar- ticolo 7 stabilisce che, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, per le pensioni da liquidare dal 1 gennaio 1993 il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per cento dei mesi inter- correnti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni. La norma non prevede arrotondamenti ai fini dell'individua- zione del numero dei mesi da valutare in aggiunta a quelli in precedenza stabiliti. Si ritiene peraltro applicabile il criterio dell'arrotondamento per difetto previsto dall'ar- ticolo 3 del decreto n. 503 in sede di nuova disciplina del calcolo della retribuzione pensionabile nei confronti dei lavoratori dipendenti comuni. 5.2 - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (articolo 7, comma 4) Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto n. 503 dispone che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici ai sensi dello stesso articolo 7, le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. Per effetto del meccanismo di determinazione delle varia- zioni, restano escluse dalla rivalutazione le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e quelle dell'anno precedente. Alle predette retribuzioni si applica altresi' un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili. Va tenuto presente che il sistema di determinazione della retribuzione pensionabile stabilito dall'articolo 7 deve essere applicato ai fini del calcolo della quota di pen- sione relativa alle anzianita' contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992, mentre per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive acquisite entro tale data valgono i criteri previgenti (v. punto 2.1.10). 6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO (articolo 8) L'articolo 8 del decreto n. 503, nel prevedere un'elevazione dei requisiti contributivi per il pensionamento di anziani- ta', stabilisce, al comma 1, che per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi prescritti dalla previgente normativa per la pensione anticipata di anzianita' rispetto all'eta' di pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previgenti. Pertanto, per gli iscritti al Fondo che, come gia' detto, avevano gia' maturato alla predetta data i requisiti per il pensionamento anticipato (v. punto 2.1.2), rimangono fermi tali requisiti. 6.1 - Decorrenza della pensione anticipata La legge 14 novembre 1992, n. 438, all'articolo 1, comma 2-ter, stabilisce che la decorrenza del pensionamento anticipato per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedono requisiti di anzianita' contributiva inferiori a 35, tra le quali e' compreso il Fondo ex dazieri, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno. Peraltro, in fase di prima applicazione, il successivo comma 2 quinquies dispone che per l'anno 1994 l'accesso alla pen- sione anticipata e' consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994, per coloro che avessero maturato i requisiti di contribuzione al 31 dicembre 1992. 6.2 - Importo della pensione anticipata A norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 16, della legge 24.12.1993, n. 537, con effetto dal 1 .1.1994, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con una anzianita' contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo nella misura dell'1% per un anno, del 3% per due anni, del 5% per tre anni e cosi' via fino al 35% per 15 anni, secondo le percentuali di cui alla tabella A allegata alla legge stessa (all.1). Il comma 18 dispone che la predetta riduzione si applica alle pensioni dei pubblici dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'A.G.O. Va peraltro rilevato che l'istituto del trattamento di pensione anticipata di cui al punto 2.1.2 della presente circolare e' stato recepito nel Fondo dazieri con l'entrata in vigore dell'art. 37, 1 comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale ha stabilito che al personale delle abolite imposte di consumo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 42, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Le richiamate disposizioni del D.P.R. n. 1092 riconoscono il diritto alla pensione del dipendente civile dello Stato al compimento dei 20 anni di servizio effettivo. Per le donne dimissionarie coniugate o con prole a carico, al fine del conseguimento dei 20 anni e' riconosciuto un aumento del servizio effettivo fino al massimo di 5 anni. Nei confronti degli iscritti al Fondo dazieri che beneficino del pensio- namento anticipato per effetto di tali disposizioni trova pertanto applicazione il disposto dell'art. 11, comma 6, della legge 1993/537. Il successivo comma 18 dello stesso articolo 11 stabilisce peraltro che nessuna riduzione e' applicabile se la domanda di pensionamento e' stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni. 7 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 4) 7.1 - Pensioni aventi decorrenza nell'anno 1993 L'art.11, comma 38, lett.b) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993 resta ferma la previgente disciplina che non consente l'integrazione al trattamento minimo ove i redditi del titolare siano superiori a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'im- porto mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per tali pensioni, dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su tali trattamenti e il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sotto- poste a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti l'integrazione al minimo spetta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 7.2 - Pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994. Il combinato disposto dell'art. 4, comma 1 del D.L.vo 30.12.1992, n. 503, e dell'articolo 11 comma 38 lett. a) della legge 24.12.1993, n. 537, stabilisce che per le pensioni aventi decorrenza dal 1994 si considera anche il reddito cumulato con quello del coniuge. Per le pensioni con decorrenza compresa nel 1994 il diritto all'integrazione cessa se il reddito cumulato supera l'im- porto corrispondente a cinque volte l'ammontare annuo del minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che il limite del reddito personale non puo' comunque essere superiore a due volte il predetto trattamento. Pertanto, per l'anno 1994, i limiti di reddito che escludono l'integrazione al minimo delle pensioni aventi decorrenza nell'anno sono i seguenti: - Limite di reddito personale: 602.350 x 13 x 2 pari a œ.15.661.100. - Limite di reddito cumulato: 602.350 x 13 x 5 pari a œ.39.152.750. 8) CUMULO DELLA PENSIONE ANTICIPATA CON I REDDITI DA LAVORO L'art. 11 comma 9) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che le pensioni anticipate di anzianita' non sono cumulabili con i redditi per lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro autonomo nella misura indicata dal comma 1 dell'art. 10 del D.L.vo 503/1992. Il successivo comma 10) dell'art. 11, stabilisce che ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianita', conti- nuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole. 9 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12) L'articolo 12 del decreto n. 503 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive i criteri per il calcolo della pensione in vigore nell'assicurazione generale obbli- gatoria dei lavoratori dipendenti nei casi in cui la retri- buzione pensionabile ecceda il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione. Il comma 1 della norma in esame articola su quattro fasce le quote di retribuzione eccedenti il predetto limite e stabi- lisce per tali fasce particolari aliquote di rendimento. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 estendono il principio di riduzione delle aliquote di rendimento a tutta le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa. In particolare, il comma 2 del predetto articolo si riferi- sce alle gestioni pensionistiche per le quali sono previste fasce di retribuzione pensionabile cui corrispondono ali- quote di rendimento decrescenti. Il comma 3 estende progressivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO che non prevedono limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione ecce- denti il limite massimo indicato al comma 1 e le percentuali di riduzione previste al comma 2. Va comunque precisato che i nuovi criteri in materia di valutazione delle retribuzioni eccedenti il "tetto", al pari dei criteri dettati dall'articolo 7 del decreto n. 503 per la determinazione della retribuzione pensionabile, per effetto della normativa transitoria per il calcolo delle pensioni dettata dall'articolo 13 dello stesso decreto n. 503, operano con gradualita' dovendo essere applicati sol- tanto alla quota di pensione corrispondente alla anzianita' contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992. 10 - NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (arti- colo 13) In attuazione del principio stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera u), della legge di delega, l'articolo 13 del decreto n.503 detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma. 10.1 - Calcolo della pensione in quote corrispondenti alle anzianita' maturate entro il 31 dicembre 1992 e successivamente a tale data. A tal fine l' articolo in esame prevede che per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbliga- toria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione e' deter- minato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anterior- mente al 1 gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contri- butive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al decreto n. 503. 10.2 - Criteri di arrotondamento delle anzianita' contribu- tive Considerato che nel Fondo dazieri l'ammontare della pensione spettante agli iscritti deve essere calcolato, per esplicita previsione normativa, considerando come anno intero di servizio utile a pensione la frazione pari o superiore a sei mesi (articolo 11, del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863), per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 da liquidare nelle due quote previste dall'articolo 13 del decreto n. 503, occorrera', innanzi tutto, procedere alla determinazione dell'anzianita' assicurativa complessiva acquisita dall'interessato, arrotondando all'anno l'even- tuale frazione pari o superiore a sei mesi. Una volta determinato, con il predetto criterio, il numero complessivo degli anni utili a pensione, occorre determinare l'anzianita' contributiva dei due periodi in relazione ai quali vanno calcolate le due quote di pensione, e cioe' del periodo di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1992 e di quello successivo a tale data. Pertanto si procedera' come segue: a) si determina l'anzianita' contributiva acquisita dal 1 gennaio 1993 in anni, mesi e giorni, arrotondando ad anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi; b) si determina l'anzianita' utile da far valere ai fini del calcolo della quota di pensione relativa al periodo ante- riore al 1 gennaio 1993 per differenza tra l'anzianita' complessiva utile a pensione, gia' arrotondata, e l'anziani- ta', parimenti gia' arrotondata, acquisita dopo il 1 gennaio 1993 di cui alla precedente lettera a). Al fine di rendere maggiormente chiaro quanto esposto in precedenza si ritiene opportuno formulare i seguenti esempi: 1 esempio Pensione da liquidare con decorrenza dal 1 maggio 1993. SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DEL RICHIEDENTE - anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del 30 aprile 1993: 32 anni 5 mesi 3 giorni - anzianita' utile a pensione maturata fino alla data del 31.12.1992: 32 anni 1 mese - anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 30.4.1993: 4 mesi CALCOLO DELL'ANZIANITA' - anzianita' complessiva (32 anni 5 mesi): arrotondata a 32 anni - anzianita' periodo 1.1.1993-30.4.1993 (4 mesi): arrotondata a zero anni - anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 32 anni - 0 anni = 32 anni 2 esempio: Soggetto in pensione a decorrere dal 1 agosto 1993 SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DEL RICHIEDENTE - anzianita' complessiva utile a pensione maturata alla data del 31.7.1993: 22 anni 3 mesi - anzianita' utile a pensione maturata fino alla data del 31.12.1992: 21 anni 8 mesi - anzianita' utile a pensione maturata dall'1.1.1993 al 30.7.1993: 7 mesi CALCOLO DELL'ANZIANITA' - anzianita' complessiva (22 anni 3 mesi): arrotondata a 22 anni - anzianita' periodo 1.1.1993-31.7.1993 (7 mesi): arrotondata a 1 anno - anzianita' periodo fino al 31.12.1992: 22 anni - 1 anno = 21 anni IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO TABELLA A (articolo 11, comma 16) All. 1 PENSIONAMENTO ANTICIPATO ----------------------------------------------------------- Anni mancanti al raggiungimento Percentuale di riduzione del requisito contributivo di per il calcolo di 35 anni della pensione anticipata ------------------------------------------------------------ 1 1 2 3 3 5 4 7 5 9 6 11 7 13 8 15 9 17 10 20 11 23 12 26 13 29 14 32 15 35 ------------------------------------------------------------