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Circolare numero 150 del 25/11/2010


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Direzione Centrale

Prestazioni a sostegno del Reddito

 

Direzione Centrale Entrate

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 25/11/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 150 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola. Chiarimenti alla circ. 52/2007.

 

 

SOMMARIO:

Chiarimenti alle indicazioni riportate nella circolare n. 52 del 6/3/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

 

 

Allo scopo di far fronte ad un contenzioso in aumento sia a livello amministrativo che giudiziario in materia di retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso, si forniscono le seguenti precisazioni e richiami normativi.

 

Fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell’anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall’art. 7, della legge 638/1983 in virtù di quanto disposto dal c.5 del medesimo articolo.

 

Nell’anno 2007 il minimale in questione è pari a € 36,86, come richiamato dalla circolare n. 52 del 6/3/2007 al paragrafo 6), e non deve trarre in inganno la definizione del minimale riportata alla fine del medesimo paragrafo (€ 6,37 oraria, equivalente a 41,43 x 6/39) che deve essere intesa esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano il part-time orizzontale.

 

Soltanto a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l’anno 2008 è € 42,14 anziché € 37,49).

 

Si precisa che tale interpretazione della legge, sostenuta dal Coordinamento generale legale dell’Istituto, è avallata da un parere rilasciato in merito dal Ministero del Lavoro nel quale è stata anche ribadita l’impossibilità di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante 2008.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori