Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 157 del 07/12/2010
Direzione
Centrale Entrate
Direzione Centrale Vigilanza ed
Economia Sommersa
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
07/12/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
157
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n. 1
OGGETTO:
Legge 4 novembre
2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) – Misure contro il lavoro sommerso, art.
4 comma 1, lett.
a)
e lett
. c).
Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.
SOMMARIO
:
L’art. 4, comma
1, lett. a), della legge n.183/2010, disciplina la nuova misura delle
sanzioni civili in ipotesi di impiego di lavoratori in nero. Il medesimo
articolo al comma 1, lett. c) ha sostituito il comma 5 dell’art. 3 del D.L.
22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73,
attribuendo nuovi poteri agli ispettori di vigilanza dell’Istituto
.
Premessa
L’art. 4 della legge 4 novembre
2010, n. 183 ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il
contrasto del lavoro sommerso.
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha emanato con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, che
si allega, le prime istruzioni operative in materia di “collegato lavoro”.
Nel rinviare, per quanto concerne
gli aspetti operativi che interessano direttamente l’attività ispettiva, ai
contenuti della predetta circolare ministeriale , si provvede a fornire le
prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle
nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.
1.
Sanzioni
civili in caso di impiego di lavoratori in nero. Nuova disciplina.
1.1. Campo di
applicazione
L’art. 4, comma 1, lett. a), della
legge n.183/2010, che ha sostituito il comma 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12
convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73, ha modificato la
misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero.
Come specificato dal Ministero del
Lavoro, nella già citata circolare n. 38 del 2010, la nuova modalità di calcolo
delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati
successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24
novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro
irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.
Ferma restando la disciplina
dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
la norma modifica la previsione dell’articolo 36 bis, comma 7, della legge 4
agosto 2006, n. 248, che aveva stabilito l’applicazione della sanzione civile
minima di 3.000 euro per ciascun “
lavoratore in nero
”.
A differenza del regime previgente
(cfr. circolare n. 111 del 2006) la nuova misura delle sanzioni civili non si
applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di
lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti
di lavoro domestico.
Come chiarito, inoltre, nella
circolare del Ministero del Lavoro la nuova misura delle sanzioni civili in
materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di
lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza
di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del
rapporto.
Analogamente la nuova misura delle
sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale
accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL.
1.2. Sanzioni civili.
Nuova misura.
L’ultimo periodo dell’articolo 4,
comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010, prevede che l’importo delle
sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di
lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento.
Pertanto, le sanzioni civili, in
caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del
trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo
del sessanta per cento, come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della
legge 23.12.2000 n.388.
L’importo così determinato dovrà
essere maggiorato del cinquanta per cento.
Rimane fermo che al raggiungimento
del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per
cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli
interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
La predetta maggiorazione delle
sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le
retribuzioni erogate. In tale ipotesi, la misura delle sanzioni civili è quella
stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n.
388 del 2000 (30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento
dell’ammontare dei contributi evasi).
Si precisa altresì che la
maggiorazione in esame dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi
per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti
termini di versamento.
Nuove
competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali
Fra le novità introdotte dal c.d.
“collegato lavoro” quelle di maggiore rilievo, per le ricadute sull’attività di
vigilanza, è contenuto nell’art.
4, comma 1, lett. c), della legge
n.183/2010
che ha esteso anche agli ispettori dell’INPS il potere di
contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981, della “
maxisanzione
” prevista dall’art. 3 D.L. 22.02.2002 n. 12, convertito con
modificazioni ed integrazioni in Legge 23.04.1972 n. 73, nei casi di impiego di
lavoratori in “nero”.
La competenza ad irrogare la
cosiddetta “
maxisanzione
” decorre dalla data di entrata in vigore della
legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi
prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.
Per gli aspetti che regolano i
contenuti della norma con riferimento alla sua modalità di applicazione da
parte degli ispettori, si rinvia alla già citata circolare del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010 che nella sua disciplina
si intende interamente richiamata.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1