Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 16 del 02/02/2010
Direzione Centrale
Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
02/02/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
16
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.
2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione
per l'anno 2010 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.
Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori
2.
Retribuzioni
convenzionali in genere
3.
Lavoratori di
società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70
4.
Cooperative
sociali
5.
Rapporti di
lavoro a tempo parziale
6.
Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2010 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438
7.
Massimale annuo
della base contributiva e pensionabile
8.
Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
9.
Valore degli
importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
10.
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato
11.
Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
12.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2010
1. Minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori
la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su
imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere
ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e
di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima imponibile
(minimo contrattuale).
La retribuzione da assumere come base per
il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di
lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere
dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono
obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata
disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono
intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla
misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è
stato disposto che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si
interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria
."
Il predetto minimo contrattuale non
sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il
reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza
delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere
adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).
1.2. Minimali di retribuzione
giornaliera
Come noto il legislatore ha previsto per
diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini
contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita (3).
Poiché è stato accertato dall'Istat che,
nell'anno 2010, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica
delle pensioni è stata pari al 0,7 % (4) si riportano nelle tabelle A) e B) (v.
allegati 1 e 2), i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal
periodo di paga in corso all’ 1.1.2010 .
Si ricorda che tali limiti devono essere
ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 43,79 (9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a € 460,97 mensili)
(5).
anno 2010
Euro
Trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fpld
460,97
Minimale di retribuzione
giornaliera (9,5%)
43,79
1.3. Inosservanza del minimale nelle
ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti
integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di
osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di
erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al
riguardo con le circolari in nota (6).
1.4. Minimale di retribuzione per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo).
In virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della
normativa del Fondo volo a quella vigente nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la
retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è
determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n.
153/69 e successive modificazioni e integrazioni.
Il decreto legislativo in commento prevede
inoltre, al comma 10 dell’articolo 1, l’applicazione per il personale iscritto
al Fondo volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per
la generalità dei lavoratori (punto 1.1.).
In assenza di contratti collettivi
nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “
i limiti
minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che
concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni
contrattuali che risultino inferiori agli stessi
.”
In applicazione della citata disposizione
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati
stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna
categoria professionale interessata (7).
La retribuzione imponibile ai fini
contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le
suesposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo
di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2010, è pari a € 43,79 .
2. Retribuzioni convenzionali in
genere.
Ai fini dell’individuazione del limite
minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre
riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in
legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in
materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera
dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (8). Il limite
minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già
fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (9) é pari, per l’anno 2010, a € 24,33.
anno 2010
:
retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
24,33
2.1. Retribuzioni convenzionali per
gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto attiene
alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca
disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite
con circolare n. 62 del 2/5/2006.
2.2. Retribuzione convenzionale per
i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per
l'anno 2010 è fissata in € 608,00 mensili (24,33 x 25gg.).
anno 2010
: soci
delle cooperative della piccola pesca
Euro
Retribuzione convenzionale mensile
608,00
2.3. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione
giornaliera i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice
medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del
1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2010 a 0,7 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto, già fissato
in € 20,72, è pari, per il 2010, a € 24,33 (10). Detto limite deve essere
comunque ragguagliato a € 43,79 (11).
Si rammenta che anche per i lavoranti a
domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale
(punto1.1.).
3. Lavoratori di società ed
organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio
2007 (12) la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere
determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori
(punto1).
4. Cooperative sociali.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,
comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al 31.12.2009 il percorso
triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera
imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali
e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali
ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797 (T.U. sugli assegni familiari).
Come noto la ratio della disposizione in
esame è quella di pervenire al termine del predetto percorso di adeguamento
all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei
predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa (13).
Pertanto a partire dall’ 1.1.2010 anche per
i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati
emanati decreti ministeriali ex art. 35 del D.P.R. n. 797 (TUAF) trovano
applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini
contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).
Per l’anno 2010 il minimale di retribuzione
giornaliera è pari a € 43,79.
Cooperative
sociali
Euro
Trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fpld
460,97
Minimale di retribuzione
giornaliera (9,5%)
43,79
Detto importo costituisce il limite minimo
di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della
contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori).
In ordine alla individuazione degli
elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione
imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di
contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere
considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di
calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.
4.1. Abolizione dei periodi di
occupazione media mensile.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 con la
completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile
contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa cessa di operare il
criterio convenzionale di determinazione del periodo di occupazione.
Pertanto come per la generalità dei
lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame i la
retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero
di giornate di effettiva occupazione.
5. Rapporti di lavoro a tempo
parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di
lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389
del 1989 (14), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita
dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve
peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1,
co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del
2000.
Dette norme stabiliscono un apposito
minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti
di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (15).
In linea generale, nell’ipotesi di orario
normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 43,79) x (6) / (40) = €
6,57
6. Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2010 all'aliquota
aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia
di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che
prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione
pensionabile è stata determinata per l'anno 2010 in € 42.364,00 (42.069,34 x 1,007 = 42.363,83 arr. 42.364,00)
Pertanto a decorrere dall’1.1.2010
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 42.364,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari
a € 3.530,00 .
anno 2010
Euro
Prima fascia di retribuzione
pensionabile annua
42.364,00
Importo mensilizzato
3.530,00
Si ribadisce che ai fini del versamento del
contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione (17).
La quota di retribuzione eccedente la
predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere
riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva
è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>
7. Massimale annuo della base
contributiva e pensionabile
.
Il massimale annuo della base contributiva
e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per
i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (18) rivalutato
in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato nella misura di 0,7
%
, è pari, per l'anno 2010, a € 92.147, 28 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 92.147,00.
anno 2010
Euro
Massimale annuo della base
contributiva
92.147,00
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato
soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.
181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .
La quota di retribuzione eccedente il
predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere
riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>,
<EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>,
<ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è
compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
8. Limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito
dei contributi obbligatori e figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del
trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento
minimo di € 460,97 per l'anno 2010 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione
settimanale di € 184,39.
anno 2010
Euro
Trattamento minimo di pensione
460,97
Limite settimanale per l’accredito
dei contributi (40%)
184,39
Limite annuale per l’accredito dei
contributi
9.588,28
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448 le
disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.)
non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(20).
9. Importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno
2010 (21) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2010
Lire
Euro
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta intera
Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta intera
estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento Italia
(tetto)
3.000.000
1.549,37
Indennità di trasferimento estero
(tetto)
9.000.000
4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti
(tetto)
4.000.000
2.065,83
Per la materia si rinvia alla circolare n.
263 del 24.12.1997.
In particolare per il valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n.
104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per
l’azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare
n. 123 dell’11.12.2009.
10. Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto
dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n.
48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato è confermato, per l’anno 2010, in € 67,14.
anno 2010
Euro
Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo
determinato
€ 67,14
11. Rivalutazione dell’importo a
carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con
circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto
disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, già stabilito per l’anno 2009 in € 1902,90, è pari per l’anno 2010 a € 1916,22.
L’importo
dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a
livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La
parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
anno 2010
Euro
Importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
€ 1.916,22
12. Regolarizzazione relativa al
mese di gennaio 2010.
Le aziende che per il versamento dei
contributi relativi al mese di gennaio 2010 non hanno potuto tenere conto delle
disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo
ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26.3.1993 (22).
Detta regolarizzazione deve essere
effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione
si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai
punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione della denuncia
UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno
le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2010 e quelle
assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le
differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da
riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di
<Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali
ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al
punto 6).
L'importo della differenza contributiva a
credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella
denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione
Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .
Il
Direttore Generale
Nori
Riferimenti normativi:
(1)
Art. 1 comma 1del D.L. 9.10.989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389
(2)
Art. 2, co. 25
della legge 28.12.1995, n. 549 ; circolare n. 40 del 20.2.1996
(3)
D.L. n. 402 del
1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(4)
Gli aumenti a
titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando
all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo
valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n.
503). L’indice dello 0,7 % viene utilizzato ai fini contributivi per la
determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli
adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai
fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione
(novembre 2010) del decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo
di perequazione automatica nell’anno 2010 .
Il predetto valore verrà comunicato
dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle
pensioni.
(5)
Si veda quanto
disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1,
co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(6)
Cir. 9674 del
06.05.78, cir. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. 33
dell’8.02.2002 punto 1.1..
(7)
Si veda la
circolare
n. 156/2000.
(8)
La misura giornaliera
dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile,
ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta
eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o
perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(9)
Si veda la
circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(10)
Cfr. art. 1 della
legge n. 537 del 1981.
(11)
Cfr.art. 7 della
legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito in legge n. 389/1989.
(12)
Si veda circolare
n. 34 del 6 febbraio 2007.
(13)
circolare n. 56 del
9 marzo 2007,
(14)
In base a tale
disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(15)
Pertanto in tale
settore l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del
rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n.
389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare
n. 68 del 10.4.1989.
(16)
Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare
298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(17)
Si veda la
circolare n. 7 del 15.01.2010 punto 3.
(18)
Si vedano le
circolari n.42 del 17.03.2009 e n. 7 del 15.01.2010 punto 2.
(19)
Si veda l'art. 7,
co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1,
co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(20)
Si veda la
circolare n. 41 del 22.02.2002.
(21)
Il co. 9 dell'art.
48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari
degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi
terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(22)
Approvata con D.M.
7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato
N.1Allegato
N.2