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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 16 del 23-1-2004.htm
  
Nuova emissione della modulistica reddituale per l’anno 2003.
  


Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 23 Gennaio 2004
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  16
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Nuova emissione della modulistica reddituale per l’anno 2003.
 
SOMMARIO
:
L’emissione della modulistica reddituale relativa l’anno 2003 viene effettuata unitamente all’invio del Mod. ObisM e del Mod. CUD 2004. Si descrivono le modalità seguite
 
1 – Nuova “operazione RED”
 
In applicazione della determinazione Commissariale n. 1320 del 25 novembre 2003 (allegato1) viene posta in essere una nuova operazione RED per richiedere i redditi a consuntivo relativi all’anno 2003.
 
La nuova operazione si pone l’obiettivo di proseguire nell’aggiornamento del data base reddituale, che contiene i redditi analitici dal 1996 al 2002 acquisiti con le precedenti operazioni RED e i redditi acquisiti nell’anno 2003 per le pensioni di nuova liquidazione e per le pensioni ricostituite con la nuova procedura QRED, e di verificare i redditi posseduti nel 2003 dai pensionati percettori di prestazioni legate al reddito.
 
 
2 – Modalità operative
 
Per agevolare i pensionati si è previsto un unico invio di tutta la modulistica in precedenza trasmessa in diversi periodi dell’anno.
 
Come anticipato al punto 19 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003, ai pensionati viene inviata una busta contenente il Mod. ObisM, il Mod CUD 2004, se previsto, la lettera Richiesta RED e la particolare modulistica per le prestazioni INVCIV.
 
La nuova Richiesta RED diventa parte integrante della comunicazione di inizio anno inviata ad ogni pensionato e riporta il riferimento agli ultimi redditi memorizzati e utilizzati per il calcolo della prestazione in pagamento. La nuova Richiesta RED consente al pensionato di valutare se dichiarare nuovamente i propri redditi, perché modificati, o confermare semplicemente gli ultimi redditi dichiarati, utilizzando il nuovo Mod. REDNONVAR. In pratica la certificazione “semplificata” Mod. REDNONVAR costituisce una autocertificazione confermativa degli ultimi redditi dichiarati.
 
Nel caso in cui non risultano memorizzati dati reddituali analitici viene inviato la Richiesta RED che prevede il rilascio della dichiarazione Mod. CERT.RED.
 
L’operazione prevede pertanto:
-
        
l’invio da parte dell’INPS, a tutti i soggetti titolari di prestazioni legate al reddito, unitamente al Mod. Obis M, della “Richiesta RED” (allegato 2) con la quale vengono illustrate le modalità di comunicazione dei dati reddituali se variati, o la conferma di quelli precedentemente dichiarati che devono pervenire all’Istituto tramite i CAF o gli altri soggetti abilitati alla certificazione dei redditi;
-
        
l’acquisizione, da parte dei soggetti abilitati, delle dichiarazioni reddituali rese dai titolari delle prestazioni e delle dichiarazioni di conferma dei redditi già dichiarati Mod. REDNONVAR. I dati saranno acquisiti o previo riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati con i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale in possesso dei pensionati o a seguito di autocertificazione, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42. Il Mod. REDNONVAR assume sempre la tipologia di “autocertificazione”;
 
-
        
la stampa, in duplice copia, da parte dei predetti soggetti, della dichiarazione reddituale Mod. CERT.RED (allegato 3), sulla quale sarà riportato apposito literal “Redditi acquisiti sulla base del controllo della documentazione presentata dal pensionato” o “Redditi acquisiti sulla base dell’autocertificazione presentata dal pensionato” o la stampa, nel caso di dichiarazione di redditi non variati, di una apposita “ricevuta”;
 
-
        
la consegna al pensionato di una copia della dichiarazione Mod. CERT. RED o della ricevuta per la presentazione del Mod. REDNONVAR;
 
-
        
la trasmissione telematica all’INPS dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati;
 
-
        
la custodia da parte dei soggetti abilitati delle copie delle dichiarazioni (Mod. CERT.RED e Mod. REDNONVAR) per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
 
3 – Individuazione delle pensioni interessate alla verifica reddituale
 
L’individuazione delle pensioni interessate alla verifica reddituale è stata effettuata dall’archivio delle pensioni unitamente alle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2004.
 
Sono interessate all’operazione le prestazioni collegate al reddito, per le quali risultano assenti in archivio i dati reddituali per l’anno 2003.
 
Per predisporre la lettera personalizzata Richiesta RED vengono rilevati i dati dal data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
 
Sulla Richiesta RED sono riportate le pensioni interessate alla verifica reddituale con la relativa motivazione.
 
Vengono prese in considerazione le pensioni interessate ad una o più “rilevanze”, intendendo per “rilevanza” la motivazione per la quale sono influenti i redditi.
 
Si riporta di seguito l’elenco delle rilevanze, e dei relativi codici, per le quali viene inviata ai pensionati la Richiesta RED:
 
Codice
Descrizione
1
Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994
3
Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984
4
Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994
5
Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3, della legge n. 388/2000
6
Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni ed integrazioni
7
Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995 e
articolo 70, commi 1,2 e 3, della legge n. 388/2000
8
Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70, commi 1,2 e 3, della legge n. 388/2000
9
Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni
10
Trattamenti di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986, e successive modificazioni ed integrazioni
11
Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995
12
Incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995
19
Aumento previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di PS per i pensionati nati prima del 1° gennaio 1931
20
Aumento previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di AS per i pensionati nati dopo il 31 dicembre 1930
22
Maggiorazione sociale per gli assegni sociali
23
Importo aggiuntivo di 154,94 euro ex articolo 70, comma 7, legge n. 388/2000
24
Incremento delle maggiorazioni (articolo 38 della legge n. 448/2001)
 
Come di consueto, ad ogni pensionato viene inviata una sola busta sia nel caso di titolarità di una sola pensione interessata a più rilevanze, sia nel caso di titolarità di più pensioni interessate a più rilevanze.
 
 
4 - Memorizzazione dei dati delle richieste emesse
 
Le informazioni contenute nella Richiesta RED sono state memorizzate sul data base reddituale.
 
La memorizzazione di tali dati consente la visualizzazione dei modelli emessi, l’eventuale duplicazione degli stessi e la gestione dei solleciti per le dichiarazioni reddituali non restituite.
 
 
5 – Invio delle comunicazioni ai pensionati
 
L’invio delle comunicazioni ai pensionati sarà completato entro il mese di gennaio 2004.
 
 
6 – Dichiarazione reddituale del pensionato
 
I pensionati dovranno rivolgersi ad uno dei soggetti convenzionati per la presentazione della dichiarazione reddituale.
 
Come precisato nella lettera “Richiesta RED” i pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni riportate nella stessa lettera. Anche i pensionati che non posseggono altri redditi, dovranno presentare la dichiarazione.
 
I pensionati i cui redditi non sono variati potranno utilizzare la dichiarazione Mod REDNONVAR inserita nella busta, apponendovi la firma e consegnandola ad un CAF o soggetto abilitato, che dovrà provvedere al rilascio di apposita ricevuta.
 
 
7 – Soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali
 
Le convenzioni sono state stipulate con CAF, con consulenti tributari, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti, dottori commercialisti.
 
 
8 – Gratuità dell’assistenza
 
Le Sedi dovranno sottolineare con ogni mezzo che l’assistenza sarà fornita gratuitamente, sia da parte dei CAF che dei professionisti convenzionati.
 
 
9 – Acquisizione dei dati da parte dei soggetti convenzionati
 
Il CAF e gli altri soggetti convenzionati acquisiscono i dati reddituali, sulla base della documentazione presentata dal pensionato o dell’autocertificazione o della sua dichiarazione di non possedere altri redditi. Gli stessi soggetti acquisiscono inoltre il Mod. REDNONVAR presentato dai pensionati che non hanno avuto variazioni reddituali.
 
Sulla lettera inviata ad ogni pensionato interessato alla verifica e che dovrà essere esibita al CAF o ad altro soggetto convenzionato è riportata una “stringa” contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.
 
Tale stringa è riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte dei CAF e degli altri soggetti convenzionati.
.
La stringa è costituita da 32 caratteri così suddivisi:
 
Numero caratteri
Contenuto
Esempio
4
Codice Sede
0100
3
Codice categoria
015
8
Numero di certificato
12345678
10
Rilevanze alle quali il soggetto è interessato
0105090000
4
Anni per i quali deve essere dichiarato il reddito
6000
1
Codice stato civile
1
2
Codice di controllo
29
 
Tali informazioni forniscono alla procedura di acquisizione tutte le indicazioni che consentono di visualizzare pannelli specifici a seconda delle rilevanze alle quali la pensione è interessata e di conseguenza alle tipologie dei redditi che devono essere dichiarati, allo stato civile del pensionato ed agli anni per i quali deve essere dichiarato il reddito.
 
In allegato 4 è riportato il riepilogo dei righi reddito per i quali è prevista la dichiarazione e la tabella con gli incroci rilevanze/redditi da dichiarare.
 
 
11 – Acquisizione delle dichiarazioni reddituali da parte delle Sedi
 
La procedura rilasciata con circolare n. 120 del 26 giugno 2000 è in corso di aggiornamento per consentire l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali, Mod. RED e Mod. REDNONVAR, anche da parte delle Sedi. 
 
 
12 -
Convenzioni
 
La determinazione commissariale n. 1320 del 25 novembre 2003 (allegato 1) contiene il nuovo schema di convenzione che è stata sottoscritta dai CAF e dagli altri soggetti abilitati che ne hanno fatto richiesta.
 
 
13 – Modalità di acquisizione e trasmissione dei dati delle dichiarazioni.
 
I soggetti convenzionati dovranno provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali esclusivamente in modalità telematica tramite la rete Internet. Le informazioni “tecniche” aggiornate vengono rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto nell’apposita sezione riservata ai modelli reddituali.
 
 
***
 
Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori Provinciali, Subprovinciali e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.
 
IL DIRETTORE GENERALE
V. CRECCO
 
 
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4