Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 16 del 23-1-2004.htm
Nuova emissione della modulistica reddituale per l’anno 2003.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
Organizzazione
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 23
Gennaio 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 16
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Nuova emissione della modulistica reddituale per l’anno 2003.
SOMMARIO
:
L’emissione della modulistica reddituale relativa l’anno 2003 viene
effettuata unitamente all’invio del Mod. ObisM e del Mod. CUD 2004. Si
descrivono le modalità seguite
1 – Nuova “operazione RED”
In applicazione della determinazione Commissariale
n. 1320 del 25 novembre 2003 (allegato1) viene posta in essere una nuova
operazione RED per richiedere i redditi a consuntivo relativi all’anno 2003.
La nuova operazione si
pone l’obiettivo di proseguire nell’aggiornamento del data base reddituale,
che contiene i redditi analitici dal 1996 al 2002 acquisiti con le precedenti
operazioni RED e i redditi acquisiti nell’anno 2003 per le pensioni di nuova
liquidazione e per le pensioni ricostituite con la nuova procedura QRED, e di
verificare i redditi posseduti nel 2003 dai pensionati percettori di
prestazioni legate al reddito.
2 –
Modalità operative
Per
agevolare i pensionati si è previsto un unico invio di tutta la modulistica
in precedenza trasmessa in diversi periodi dell’anno.
Come
anticipato al punto 19 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003, ai
pensionati viene inviata una busta contenente il Mod. ObisM, il Mod CUD 2004,
se previsto, la lettera Richiesta RED e la particolare modulistica per le
prestazioni INVCIV.
La
nuova Richiesta RED diventa parte integrante della comunicazione di inizio
anno inviata ad ogni pensionato e riporta il riferimento agli ultimi redditi
memorizzati e utilizzati per il calcolo della prestazione in pagamento. La
nuova Richiesta RED consente al pensionato di valutare se dichiarare
nuovamente i propri redditi, perché modificati, o confermare semplicemente
gli ultimi redditi dichiarati, utilizzando il nuovo Mod. REDNONVAR. In
pratica la certificazione “semplificata” Mod. REDNONVAR costituisce una
autocertificazione confermativa degli ultimi redditi dichiarati.
Nel
caso in cui non risultano memorizzati dati reddituali analitici viene inviato
la Richiesta RED che prevede il rilascio della dichiarazione Mod. CERT.RED.
L’operazione
prevede pertanto:
-
l’invio da parte dell’INPS, a tutti i soggetti titolari di
prestazioni legate al reddito, unitamente al Mod. Obis M, della “Richiesta
RED” (allegato 2) con la quale vengono illustrate le modalità di
comunicazione dei dati reddituali se variati, o la conferma di quelli
precedentemente dichiarati che devono pervenire all’Istituto tramite i CAF o
gli altri soggetti abilitati alla certificazione dei redditi;
-
l’acquisizione, da parte dei soggetti abilitati, delle
dichiarazioni reddituali rese dai titolari delle prestazioni e delle
dichiarazioni di conferma dei redditi già dichiarati Mod. REDNONVAR. I dati
saranno acquisiti o previo riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati
con i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra
documentazione fiscale in possesso dei pensionati o a seguito di
autocertificazione, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre
2000, pubblicato sulla G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42. Il Mod. REDNONVAR
assume sempre la tipologia di “autocertificazione”;
-
la stampa, in duplice copia, da parte dei predetti soggetti, della
dichiarazione reddituale Mod. CERT.RED (allegato 3), sulla quale sarà
riportato apposito literal “Redditi acquisiti sulla base del controllo della
documentazione presentata dal pensionato” o “Redditi acquisiti sulla base
dell’autocertificazione presentata dal pensionato” o la stampa, nel caso di
dichiarazione di redditi non variati, di una apposita “ricevuta”;
-
la consegna al pensionato di una copia della dichiarazione
Mod. CERT. RED o della ricevuta per la presentazione del Mod. REDNONVAR;
-
la trasmissione telematica all’INPS dei dati delle
dichiarazioni rese dai pensionati;
-
la custodia da parte dei soggetti abilitati delle copie
delle dichiarazioni (Mod. CERT.RED e Mod. REDNONVAR) per un periodo non
inferiore a dieci anni.
3 – Individuazione delle pensioni
interessate alla verifica reddituale
L’individuazione delle pensioni
interessate alla verifica reddituale è stata effettuata dall’archivio delle
pensioni unitamente alle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per
l’anno 2004.
Sono interessate all’operazione le
prestazioni collegate al reddito, per le quali risultano assenti in archivio
i dati reddituali per l’anno 2003.
Per predisporre la lettera
personalizzata Richiesta RED vengono rilevati i dati dal data base delle
pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
Sulla Richiesta RED sono riportate
le pensioni interessate alla verifica reddituale con la relativa motivazione.
Vengono prese in considerazione le
pensioni interessate ad una o più “rilevanze”, intendendo per “rilevanza” la
motivazione per la quale sono influenti i redditi.
Si riporta di seguito l’elenco
delle rilevanze, e dei relativi codici, per le quali viene inviata ai
pensionati la Richiesta RED:
Codice
Descrizione
1
Integrazione
al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983 delle pensioni con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994
3
Integrazione
al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984
4
Integrazione
al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio
1994
5
Maggiorazione
sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69,
comma 3, della legge n. 388/2000
6
Pensione
sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni
ed integrazioni
7
Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995 e
articolo
70, commi 1,2 e 3, della legge n. 388/2000
8
Aumento
della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70,
commi 1,2 e 3, della legge n. 388/2000
9
Assegno
per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni
10
Trattamenti
di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986, e successive
modificazioni ed integrazioni
11
Incumulabilità
della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della
legge n. 335/1995
12
Incumulabilità
dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42,
della legge n. 335/1995
19
Aumento
previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di PS per i pensionati
nati prima del 1° gennaio 1931
20
Aumento
previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di AS per i pensionati
nati dopo il 31 dicembre 1930
22
Maggiorazione
sociale per gli assegni sociali
23
Importo
aggiuntivo di 154,94 euro ex articolo 70, comma 7, legge n. 388/2000
24
Incremento delle maggiorazioni (articolo
38 della legge n. 448/2001)
Come di consueto, ad ogni
pensionato viene inviata una sola busta sia nel caso di titolarità di una
sola pensione interessata a più rilevanze, sia nel caso di titolarità di più
pensioni interessate a più rilevanze.
4 - Memorizzazione dei dati delle richieste
emesse
Le informazioni contenute nella
Richiesta RED sono state memorizzate sul data base reddituale.
La memorizzazione di tali dati
consente la visualizzazione dei modelli emessi, l’eventuale duplicazione
degli stessi e la gestione dei solleciti per le dichiarazioni reddituali non
restituite.
5 – Invio delle comunicazioni ai
pensionati
L’invio delle comunicazioni ai
pensionati sarà completato entro il mese di gennaio 2004.
6 – Dichiarazione reddituale del
pensionato
I pensionati dovranno rivolgersi ad
uno dei soggetti convenzionati per la presentazione della dichiarazione
reddituale.
Come precisato nella lettera
“Richiesta RED” i pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi diversi
dalle pensioni riportate nella stessa lettera. Anche i pensionati che non
posseggono altri redditi, dovranno presentare la dichiarazione.
I pensionati i cui redditi non sono
variati potranno utilizzare la dichiarazione Mod REDNONVAR inserita nella
busta, apponendovi la firma e consegnandola ad un CAF o soggetto abilitato,
che dovrà provvedere al rilascio di apposita ricevuta.
7 – Soggetti autorizzati a ricevere le
dichiarazioni reddituali
Le convenzioni sono state stipulate
con CAF, con consulenti tributari, ragionieri commercialisti, consulenti del
lavoro, revisori dei conti, dottori commercialisti.
8 – Gratuità dell’assistenza
Le Sedi dovranno sottolineare con
ogni mezzo che l’assistenza sarà fornita gratuitamente, sia da parte dei CAF
che dei professionisti convenzionati.
9 – Acquisizione dei dati da parte dei
soggetti convenzionati
Il CAF e gli altri soggetti
convenzionati acquisiscono i dati reddituali, sulla base della documentazione
presentata dal pensionato o dell’autocertificazione o della sua dichiarazione
di non possedere altri redditi. Gli stessi soggetti acquisiscono inoltre il
Mod. REDNONVAR presentato dai pensionati che non hanno avuto variazioni
reddituali.
Sulla lettera inviata ad ogni
pensionato interessato alla verifica e che dovrà essere esibita al CAF o ad
altro soggetto convenzionato è riportata una “stringa” contenente le
informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.
Tale stringa è
riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte
dei CAF e degli altri soggetti convenzionati.
.
La stringa è costituita da 32
caratteri così suddivisi:
Numero
caratteri
Contenuto
Esempio
4
Codice Sede
0100
3
Codice categoria
015
8
Numero di certificato
12345678
10
Rilevanze alle quali il soggetto è interessato
0105090000
4
Anni per i quali deve essere dichiarato il reddito
6000
1
Codice stato civile
1
2
Codice di controllo
29
Tali informazioni forniscono alla
procedura di acquisizione tutte le indicazioni che consentono di visualizzare
pannelli specifici a seconda delle rilevanze alle quali la pensione è
interessata e di conseguenza alle tipologie dei redditi che devono essere
dichiarati, allo stato civile del pensionato ed agli anni per i quali deve
essere dichiarato il reddito.
In allegato 4 è riportato il
riepilogo dei righi reddito per i quali è prevista la dichiarazione e la
tabella con gli incroci rilevanze/redditi da dichiarare.
11 – Acquisizione delle dichiarazioni
reddituali da parte delle Sedi
La procedura rilasciata con circolare n.
120 del 26 giugno 2000 è in corso di aggiornamento per consentire
l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali, Mod. RED e Mod. REDNONVAR,
anche da parte delle Sedi.
12 -
Convenzioni
La
determinazione commissariale n. 1320 del 25 novembre 2003 (allegato 1)
contiene il nuovo schema di convenzione che è stata sottoscritta dai CAF e
dagli altri soggetti abilitati che ne hanno fatto richiesta.
13 – Modalità di acquisizione e
trasmissione dei dati delle dichiarazioni.
I
soggetti convenzionati dovranno provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni
reddituali esclusivamente in modalità telematica tramite la rete Internet. Le
informazioni “tecniche” aggiornate vengono rese disponibili sul sito Internet
dell’Istituto nell’apposita sezione riservata ai modelli reddituali.
***
Per consentire ai pensionati di
provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e
per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori Provinciali,
Subprovinciali e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative
necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno
stipulato la convenzione.
IL DIRETTORE
GENERALE
V. CRECCO
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4