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Versione Testuale
910710
Direzione Centrale
per le Prestazioni
non Pensionistiche
Circolare n. 183
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Lavoratori della siderurgia. Liquidazione in unica
soluzione di n. 36/42 mensilita' del trattamento straordinario
d'integrazione salariale (art. 2 L. 181/89). Quesiti.
Direzione Centrale
per le Prestazioni
non Pensionistiche
Roma, 10 luglio 1991
Circolare n. 183         Ai Dirigenti centrali e periferici
                         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
                         Ai Consiglieri di amministrazione
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
  OGGETTO: Lavoratori della siderurgia. Liquidazione in unica
soluzione di n. 36/42 mensilita' del trattamento straordinario
d'integrazione salariale (art. 2 L. 181/89). Quesiti.
  L'applicazione         della         normativa         contenuta          nel
decreto-legge     1'     aprile     1989,     n.     120,    convertito,    con
modificazioni,  nella   legge   15   maggio   1989,   n.   181   (art.   2)   e
nel    decreto    interministeriale    del   18   settembre   1989,   n.   331,
ha     fatto     insorgere      alcune      questioni      che,      sottoposte
all'esame     del     Ministero     del     lavoro     e    della    previdenza
sociale,       hanno        formato        oggetto        delle        seguenti
puntualizzazioni.
1) DOCUMENTAZIONE
  In      merito      alla      documentazione      da      allegare       alla
domanda,    indicata    nella    circolare    n.    236    del    17   novembre
1989,  e'  stato  confermato  che  gli   interessati   devono   presentare   la
documentazione comprovante l'autorizzazione allo svolgimento del
l'attivita' o l'iscrizione nell'albo professionale prevista per il
lavoro che si intende intraprendere ovvero l'attesa dell'autorizza-
zione o dell'iscrizione nell'albo stesso.
  Considerato,     inoltre,     che     l'art.     2,     comma     3,      del
citato    D.I.    n.   331/89   ribadisce   la   esigenza   di   attestare   lo
svolgimento      di      iniziative      finalizzate      all'avvio       delle
predette     attivita',     e'     stato    precisato    che    il    contratto
d'affitto   dei    locali,    i    contratti    di    fornitura    di    acqua,
luce,    gas,    etc.    rappresentano   i   mezzi   piu'   comuni   di   prova
della     sussistenza      del      requisito      cui      e'      subordinata
l'ammissione alla provvidenza.
  Peraltro,      in      base      alle      disposizioni     contenute     nel
citato   comma   3   dell'art.   2   del   D.I.   331,   e'   attribuita   agli
Uffici    del    lavoro    la    potesta'   di   esperire   ogni   accertamento
in     merito     all'effettivo      inizio      dell'attivita'      dichiarata
dagli interessati.
2) ATTIVITA' IN QUALITA' DI COADIUVANTE DI IMPRESA INDIVIDUALE.
   ATTIVITA' AUTONOMA PREESISTENTE ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO
   SUBORDINATO
  L'indennita'    "una     tantum"     spetta     solo     a     coloro     che
intraprendono un'attivita' di lavoro autonoma come titolari.
  Per       soddisfare       a      tale      condizione,      l'autorizzazione
o    l'iscrizione    all'albo     deve     essere     conseguita     a     nome
proprio dal richiedente l'"una tantum".
  Analogamente      non      rileva,      ai      fini     che     interessano,
la   prosecuzione    di    attivita'    autonoma    gia'    svolta    sia    in
forma individuale che societaria.
  Pertanto     nelle     ipotesi     indicate     in     premessa     non    si
realizzano le condizioni per ottenere il beneficio.
3) TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA
  I       limiti       temporali       per       la      concessione      della
indennita'   sono   determinati    con    riferimento    allo    "status"    di
lavoratore       in      godimento      del      trattamento      straordinario
d'integrazione    salariale    che,    com'e'     noto,     deve     sussistere
alla    data    del   4   aprile   1989   ovvero,   in   caso   di   ammissione
successiva, non oltre il 7 dicembre 1989.
  Per     quanto     attiene      la      presentazione      della      domanda
di      liquidazione     la     legge     non     stabilisce     un     termine
perentorio.
  Comunque,     tenuto     conto     che      il      decreto      n.      331,
all'art.    3,    1'    comma,    indica    il    31    dicembre   1991   quale
termine     per      la      verifica      dell'eventuale      residuo      del
contingente,    il    termine    finale    per    presentare    utilmente    la
domanda     di     liquidazione     deve     ritenersi      stabilito      alla
predetta data del 31 dicembre 1991.
4) DIMISSIONI TARDIVE
  E'    stato    segnalato    che    in    alcuni    casi     le     dimissioni
sono    state    rassegnate    in    data    successiva    al    termine    del
periodo      di      percezione       del       trattamento       straordinario
d'integrazione salariale.
  Al      riguardo      si      precisa      che      costituisce     requisito
inderogabile    e    sufficiente    per     l'ottenimento     del     beneficio
il       godimento      del      trattamento      anzidetto      alla      data
prestabilita  e  cioe'   alla   data   del   4   aprile   1989   o,   in   caso
di    ammissione    successiva,    non    oltre    il    7    dicembre    dello
stesso anno.
  Qualora      gli       interessati       presentino       le       dimissioni
con    ritardo,    la    erogazione    del    trattamento    per    tutto    il
periodo   successivo   alla   data   su   indicata   va    annullata    e    il
relativo      importo      interamente      recuperato     sulla     indennita'
"una   tantum"   (cfr.   paragrafo   5    della    circolare    n.    236    su
citata).
  Peraltro,      ai      fini     della     permanenza     delle     condizioni
di   legge,   occorre    verificare    la    situazione    degli    interessati
dopo    il    termine    del    periodo    di    integrazione    salariale   in
quanto,   in   caso   di   rioccupazione    presso    la    propria    impresa,
cessa    il    diritto    al    beneficio,    mentre    e'    irrilevante    il
prolungarsi dello stato di sospensione sino alla data di
definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
5) MISURA DELLA INDENNITA' "UNA TANTUM"
  Si    ribadisce    che    il    calcolo    della    indennita'     pari     a
n.    36/42    mensilita'    deve    effettuarsi    assumendo   l'importo   del
trattamento     massimo      mensile      d'integrazione      salariale      al
netto    della    riduzione    di    cui    all'art.    26   della   legge   28
febbraio   1986   (4,69   per   cento,   elevata   al   4,94   per   cento    a
decorrere dal 13 maggio 1991).
6) DICHIARAZIONE GIURATA
  Per      quanto      attiene      la      dichiarazione      giurata       da
presentare     alla     scadenza     dei     12     mesi     successivi    alla
risoluzione   del   rapporto    di    lavoro,    per    attestare    che    nel
periodo     anzidetto    l'interessato    non    si    e'    rioccupato    alle
dipendenze   di   terzi,   si    fa    presente    che    tale    dichiarazione
puo'    essere    rilasciata    davanti    al    Cancelliere   della   Pretura,
facendo   espresso    riferimento    al    disposto    dell'art.    2,    comma
4, del Decreto Interministeriale del 18 settembre 1989.
7) ASSEGNO INTEGRATIVO
  L'art.     3,     co.     7,      del      decreto-legge      n.      120/89,
convertito,    con    modificazioni,    nella    legge    15    maggio    1989,
n.    181,    com'e'    noto,    stabilisce    che    le    disposizioni    che
disciplinano       la       corresponsione       dell'assegno       integrativo
(comma   4,    dello    stesso    articolo    3)    operano    sino    al    31
dicembre 1990.
  In     proposito,     ad    integrazione    del    punto    n.    4,    parte
seconda,   della   circolare   n.   236   del   17   novembre   1989    e    in
analogia      alle      istruzioni     gia'     impartite     con     circolare
dell'11     dicembre      1989      relativamente      al      primo      comma
dell'articolo     in     esame    (agevolazione    contributiva    in    favore
del    datore    di    lavoro)    si    precisa     che     anche     l'assegno
integrativo     puo'    essere    corrisposto,    oltre    il    31    dicembre
1990,   sino   al   completamento   del   periodo   massimo   di    18    mesi,
qualora    l'assunzione    al    lavoro    alle   condizioni   di   legge   sia
avvenuta entro la predetta data del 31 dicembre 1990.
                           IL DIRETTORE GENERALE
                               BILLIA