910710 Direzione Centrale per le Prestazioni non Pensionistiche Circolare n. 183 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Lavoratori della siderurgia. Liquidazione in unica soluzione di n. 36/42 mensilita' del trattamento straordinario d'integrazione salariale (art. 2 L. 181/89). Quesiti. Direzione Centrale per le Prestazioni non Pensionistiche Roma, 10 luglio 1991 Circolare n. 183 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Lavoratori della siderurgia. Liquidazione in unica soluzione di n. 36/42 mensilita' del trattamento straordinario d'integrazione salariale (art. 2 L. 181/89). Quesiti. L'applicazione della normativa contenuta nel decreto-legge 1' aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 (art. 2) e nel decreto interministeriale del 18 settembre 1989, n. 331, ha fatto insorgere alcune questioni che, sottoposte all'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno formato oggetto delle seguenti puntualizzazioni. 1) DOCUMENTAZIONE In merito alla documentazione da allegare alla domanda, indicata nella circolare n. 236 del 17 novembre 1989, e' stato confermato che gli interessati devono presentare la documentazione comprovante l'autorizzazione allo svolgimento del l'attivita' o l'iscrizione nell'albo professionale prevista per il lavoro che si intende intraprendere ovvero l'attesa dell'autorizza- zione o dell'iscrizione nell'albo stesso. Considerato, inoltre, che l'art. 2, comma 3, del citato D.I. n. 331/89 ribadisce la esigenza di attestare lo svolgimento di iniziative finalizzate all'avvio delle predette attivita', e' stato precisato che il contratto d'affitto dei locali, i contratti di fornitura di acqua, luce, gas, etc. rappresentano i mezzi piu' comuni di prova della sussistenza del requisito cui e' subordinata l'ammissione alla provvidenza. Peraltro, in base alle disposizioni contenute nel citato comma 3 dell'art. 2 del D.I. 331, e' attribuita agli Uffici del lavoro la potesta' di esperire ogni accertamento in merito all'effettivo inizio dell'attivita' dichiarata dagli interessati. 2) ATTIVITA' IN QUALITA' DI COADIUVANTE DI IMPRESA INDIVIDUALE. ATTIVITA' AUTONOMA PREESISTENTE ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO L'indennita' "una tantum" spetta solo a coloro che intraprendono un'attivita' di lavoro autonoma come titolari. Per soddisfare a tale condizione, l'autorizzazione o l'iscrizione all'albo deve essere conseguita a nome proprio dal richiedente l'"una tantum". Analogamente non rileva, ai fini che interessano, la prosecuzione di attivita' autonoma gia' svolta sia in forma individuale che societaria. Pertanto nelle ipotesi indicate in premessa non si realizzano le condizioni per ottenere il beneficio. 3) TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA I limiti temporali per la concessione della indennita' sono determinati con riferimento allo "status" di lavoratore in godimento del trattamento straordinario d'integrazione salariale che, com'e' noto, deve sussistere alla data del 4 aprile 1989 ovvero, in caso di ammissione successiva, non oltre il 7 dicembre 1989. Per quanto attiene la presentazione della domanda di liquidazione la legge non stabilisce un termine perentorio. Comunque, tenuto conto che il decreto n. 331, all'art. 3, 1' comma, indica il 31 dicembre 1991 quale termine per la verifica dell'eventuale residuo del contingente, il termine finale per presentare utilmente la domanda di liquidazione deve ritenersi stabilito alla predetta data del 31 dicembre 1991. 4) DIMISSIONI TARDIVE E' stato segnalato che in alcuni casi le dimissioni sono state rassegnate in data successiva al termine del periodo di percezione del trattamento straordinario d'integrazione salariale. Al riguardo si precisa che costituisce requisito inderogabile e sufficiente per l'ottenimento del beneficio il godimento del trattamento anzidetto alla data prestabilita e cioe' alla data del 4 aprile 1989 o, in caso di ammissione successiva, non oltre il 7 dicembre dello stesso anno. Qualora gli interessati presentino le dimissioni con ritardo, la erogazione del trattamento per tutto il periodo successivo alla data su indicata va annullata e il relativo importo interamente recuperato sulla indennita' "una tantum" (cfr. paragrafo 5 della circolare n. 236 su citata). Peraltro, ai fini della permanenza delle condizioni di legge, occorre verificare la situazione degli interessati dopo il termine del periodo di integrazione salariale in quanto, in caso di rioccupazione presso la propria impresa, cessa il diritto al beneficio, mentre e' irrilevante il prolungarsi dello stato di sospensione sino alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro. 5) MISURA DELLA INDENNITA' "UNA TANTUM" Si ribadisce che il calcolo della indennita' pari a n. 36/42 mensilita' deve effettuarsi assumendo l'importo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale al netto della riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986 (4,69 per cento, elevata al 4,94 per cento a decorrere dal 13 maggio 1991). 6) DICHIARAZIONE GIURATA Per quanto attiene la dichiarazione giurata da presentare alla scadenza dei 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, per attestare che nel periodo anzidetto l'interessato non si e' rioccupato alle dipendenze di terzi, si fa presente che tale dichiarazione puo' essere rilasciata davanti al Cancelliere della Pretura, facendo espresso riferimento al disposto dell'art. 2, comma 4, del Decreto Interministeriale del 18 settembre 1989. 7) ASSEGNO INTEGRATIVO L'art. 3, co. 7, del decreto-legge n. 120/89, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, com'e' noto, stabilisce che le disposizioni che disciplinano la corresponsione dell'assegno integrativo (comma 4, dello stesso articolo 3) operano sino al 31 dicembre 1990. In proposito, ad integrazione del punto n. 4, parte seconda, della circolare n. 236 del 17 novembre 1989 e in analogia alle istruzioni gia' impartite con circolare dell'11 dicembre 1989 relativamente al primo comma dell'articolo in esame (agevolazione contributiva in favore del datore di lavoro) si precisa che anche l'assegno integrativo puo' essere corrisposto, oltre il 31 dicembre 1990, sino al completamento del periodo massimo di 18 mesi, qualora l'assunzione al lavoro alle condizioni di legge sia avvenuta entro la predetta data del 31 dicembre 1990. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA