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Versione Testuale
971011
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
971001
Circolare n. 199
 Ai Dirigenti centrali e periferici
 Ai Coordinatori generali, centrali
    e periferici dei Rami professionali
 Ai Primari Coordinatori generali
    e Primari medico-legali
    e,  per conoscenza,
 Al Presidente
 Ai Consiglieri di Amministrazione
 Al Presidente e ai membri del Consiglio
   di  indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Assegno per il nucleo familiare su permessi legge
5.2.1992, n.104.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 1 ottobre 1997      Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 199          Ai Coordinatori generali, centrali
                             e periferici dei Rami professionali
                          Ai Primari Coordinatori generali
                             e Primari medico-legali
                             e,  per conoscenza,
                          Al Presidente
                          Ai Consiglieri di Amministrazione
                          Al Presidente e ai membri del Consiglio
                            di  indirizzo e vigilanza
                         Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
                            di fondi, gestioni e casse
                         Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare su permessi legge
5.2.1992, n.104.
    Alcune Sedi hanno sottoposto alla valutazione di questa
Direzione Generale la possibilita' di corrispondere l'assegno per
il nucleo familiare sulle ore o giornate di permesso concesse ai
sensi dell'art.33, commi 2 e 3, della legge 5.2.1992, n.104.
    In assenza di esplicite previsioni normative al riguardo, la
scrivente ritiene, a seguito di approfondimenti svolti e
rappresentati anche ai Ministeri vigilanti, di poter assimilare
tali fattispecie alle altre assenze indennizzate (malattia,
maternita', ecc.) ai fini della corresponsione della prestazione
di cui trattasi.
    Le Sedi, pertanto, provvederanno a concedere l'assegno in
parola ai lavoratori interessati sulla base delle domande a tal
fine presentate e secondo le modalita' seguite per la sua
erogazione nei casi di periodi indennizzati per malattia o
maternita'.
    Le Sedi porteranno, altresi', a conoscenza dei datori di lavoro
il contenuto della presente circolare ai fini  della
corresponsione della prestazione con il sistema del conguaglio.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                           TRIZZINO