Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 2 del 7-1-2003.htm
Articolo 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sgravio totale triennale per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 7
Gennaio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 2
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sgravio totale
triennale per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Modalità operative per la fruizione dello sgravio totale triennale
previsto dall’art. 44 della legge n. 448/2001.
Premessa.
L’articolo 44 della legge
finanziaria per l’anno 2002 (allegato 1) prevede la concessione di uno
sgravio contributivo totale triennale degli oneri sociali a favore dei datori
di lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nei territori del
Mezzogiorno.
Il beneficio riguarda i lavoratori
nuovi assunti nell'anno 2002, ad incremento dell’occupazione preesistente.
L’intervento normativo si configura
come un
aiuto di Stato
, e quindi la sua efficacia è subordinata
all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione Europea ai sensi degli
articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo CE, e successive
modificazioni.
La Commissione, con recente
provvedimento (1), ha ritenuto il regime di aiuti corrispondente agli
obiettivi comunitari, in virtù delle deroghe previste dal Trattato CE (2).
Con la presente circolare si
forniscono le modalità operative per la concreta applicazione dello sgravio,
in conformità alla normativa nazionale di riferimento e ai vincoli imposti
dalla Commissione.
1. Ambito territoriale.
Lo sgravio totale triennale si
applica alle imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna.
Il beneficio è inoltre riconosciuto
- nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (“
de
minimis
”) (3) - ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni
Abruzzo e Molise.
Alle medesime condizioni e negli
stessi limiti è riconosciuto lo sgravio nel territorio della sezione circoscrizionale del collocamento di
Cassino (4).
In tali ultimi casi, e sempre nel
rispetto dei limiti per gli aiuti “
de minimis
”, l’agevolazione è
cumulabile con altri benefici eventualmente concessi.
2. Imprese destinatarie.
Destinatari dello sgravio sono i
datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici
.
In particolare, come peraltro
ribadito dalla Commissione Europea, lo sgravio è rivolto esclusivamente ai
datori di lavoro che rivestono la qualifica di “imprenditore” di cui agli
artt. 2082 e successivi del codice civile.
Sono quindi esclusi dal beneficio i
liberi professionisti, gli studi professionali, i condomini, le associazioni
culturali, professionali e di categoria, i partiti politici, gli organismi
sindacali, i datori di lavoro agricolo non imprenditori, ecc…
La disciplina inoltre non si
applica alle imprese appartenenti ai settori indicati al successivo punto 7.
2.1. Società cooperative di lavoro.
Lo
sgravio è riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro.
Al riguardo, è opportuno
osservare brevemente che in materia cooperativistica rilevanti innovazioni sono
state di recente introdotte (5) nel nostro ordinamento, con riferimento alla
posizione del socio-lavoratore.
In
particolare, è previsto che il rapporto di lavoro con cui il socio
contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali sia distinto da quello associativo.
Di
conseguenza, le cooperative beneficiano dello sgravio limitatamente ai
nuovi
soci
con i quali è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato
entro il 31 dicembre 2002.
2.2. Società di fornitura di lavoro temporaneo.
Per quanto riguarda l’applicabilità dello sgravio alla particolare
categoria costituita dalle società di fornitura di lavoro temporaneo, occorrono alcune brevi
precisazioni.
Le suddette società sono state introdotte
e disciplinate dal
legislatore italiano (6), sulla scia di quello comunitario, al fine di
favorire una maggiore
flessibilità nella gestione della forza lavoro.
Il lavoro interinale si
caratterizza essenzialmente per la mancata coincidenza tra l'imprenditore
giuridicamente titolare di un contratto di lavoro subordinato (c.d.
"impresa fornitrice") e l'effettivo utilizzatore della prestazione
lavorativa cui quel contratto si riferisce (c.d. "impresa
utilizzatrice").
Ai fini della concessione del
beneficio, occorre dunque considerare sia il quadro normativo di riferimento
sia la
ratio
della legge n. 196/1997.
Quest’ultima è finalizzata anche
a combattere la disoccupazione attraverso il recupero di occasioni lavorative
che potrebbero andar perdute o essere attratte dal sommerso.
Di conseguenza, in linea peraltro
con le osservazioni della Commissione Europea, il beneficio può essere
riconosciuto alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
anche con
riferimento ai lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato
.
E’ necessario tuttavia che risultino congiuntamente soddisfatte
le seguenti condizioni:
-
nel
"contratto per prestazioni di lavoro temporaneo" deve essere
precisato che il dipendente,
assunto a tempo indeterminato
, sarà
impiegato in attività che si svolgeranno effettivamente nei territori di cui
all’art. 44 della legge n. 448/2001, indipendentemente dal luogo di residenza
del lavoratore;
-
le parti stipulanti il contratto di fornitura
devono svolgere effettivamente l’attività nell’ambito territoriale
individuato al precedente punto 1
, quindi i soggetti firmatari di tale
accordo devono essere un'impresa (l'effettiva utilizzatrice della prestazione
lavorativa) operante nel predetto ambito territoriale e l'agenzia di lavoro
interinale (l'impresa titolare del contratto di lavoro subordinato) avente
sede nei territori individuati al precedente punto 1;
-
devono essere rispettate tutte le condizioni di
accesso descritte ai successivi punti.
Appare opportuno infine ricordare
che, per il personale assunto per il funzionamento della struttura, il
beneficio continua invece ad applicarsi nel rispetto delle condizioni di
accesso previste dal legislatore per la generalità delle imprese.
3. Misura e durata del beneficio.
Il beneficio è fissato
nella misura totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti
all’INPS, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (7).
Oggetto di sgravio sono anche le
contribuzioni di finanziamento delle prestazioni economiche di malattia e di
maternità, nonché quella a garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Sono invece esclusi:
-
il contributo dello 0,50% (miglioramenti
pensionistici) di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
-
i contributi di solidarietà;
-
la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario;
-
l’eventuale contribuzione per il finanziamento di
Fondi di solidarietà per sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale;
-
la quota del contributo di disoccupazione (0,30%)
devoluta ai fondi di rotazione (8) e destinata ai fondi per la formazione
continua (9).
Il beneficio si applica per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore.
4. Condizioni di accesso allo sgravio.
Alla luce di quanto stabilito dalla
normativa nazionale, nonché dalle osservazioni ed integrazioni introdotte
dalla Commissione Europea in sede di autorizzazione, lo sgravio è subordinato
alla sussistenza delle condizioni di seguito illustrate.
4.1. Assunzioni a tempo
indeterminato.
I lavoratori devono essere assunti a
tempo pieno ed indeterminato.
Ne consegue che il beneficio non
può essere concesso per i lavoratori assunti a tempo determinato, compresi
gli stagionali, né per quelli a part-time.
4.2. Condizioni soggettive dei lavoratori.
I nuovi dipendenti devono essere in
possesso di una delle seguenti condizioni:
-
status
di
inoccupato o disoccupato nei territori destinatari dell’agevolazione;
-
iscrizione nelle liste di mobilità nei territori
stessi;
-
fruizione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria da almeno 24 mesi, senza interruzione, nel medesimo
ambito territoriale di cui sopra.
4.2.1. Precisazioni.
L’assunzione di dipendenti che
fruiscono di CIGS può riguardare esclusivamente lavoratori provenienti da
altre imprese in quanto il personale in Cassa Integrazione, dal punto di
vista giuridico, fa parte dell’organico dell’impresa in crisi.
Conformemente a quanto previsto
dalla vigente normativa (10), prova del possesso dello
status
di disoccupato può essere fornita anche mediante
autocertificazione.
Infatti, lo stato di disoccupazioneè
ricompreso espressamente nell’elencazione tassativa degli stati, qualità
personali e fatti che possono essere comprovati con dichiarazioni
sottoscritte dall’interessato.
4.3. Incremento occupazionale
calcolato in ULA (unità lavoro/anno).
La Commissione Europea ha precisato
che l’incremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla
media
dei lavoratori dell’impresa occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione
.
Inoltre, in conformità con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato all’occupazione, lo sgravio triennale
non si applica nell’ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla
trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine o di contratti di
apprendistato.
Infine, il beneficio non può essere
concesso neanche nei casi di trasformazione di contratti di formazione e
lavoro. Detta trasformazione, infatti, non determina la creazione di nuove
opportunità di lavoro, bensì una stabilizzazione di posti già esistenti.
4.4. Calcolo della forza
occupazionale.
Secondo il concetto utilizzato
dalla Commissione in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese
(11): “
Il numero di posti di lavoro
corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori
subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e
il lavoro stagionale sono frazioni di ULA
”.
Di conseguenza,nel calcolo dei lavoratori in forza all’azienda, ai fini della
media per unità lavorativa annua (U.L.A.) sono compresi:
-
lavoratori a tempo pieno;
-
lavoratori a tempo parziale;
-
lavoratori con contratto stagionale;
-
lavoratori in cassa integrazione.
Sono invece esclusi dal calcolo
della forza aziendale:
-
i lavoratori assunti a tempo determinato;
-
i lavoratori per i quali l’esclusione dal computo
occupazionale sia prevista, per fini diversi, da espresse disposizioni di
legge (12).
Dal calcolo dell’unità di
lavoro/anno sono esclusi anche i lavoratori a domicilio, atteso il carattere
“speciale” di tale rapporto di lavoro.
Ai fini del calcolo della forza
aziendale, i lavoratori a tempo parziale ed i lavoratori con contratto
stagionale sono considerati in frazioni di ULA.
I lavoratori part-time sono
computati in proporzione all’orario svolto, vale a dire in base al rapporto
esistente tra l’orario effettuato dal lavoratore part-time e l’orario normale
stabilito dal CCNL (13).
Inoltre, per forza aziendale deve
intendersi il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa
svolgenti la medesima attività, anche se distribuiti in diversi stabilimenti,
cantieri od altre unità operative ubicate nelle aree di intervento degli
sgravi.
Con riferimento alle società di
fornitura di lavoro temporaneo, di cui al precedente punto 2.2, si precisa che per "forza
aziendale" dovrà intendersi il complesso dei lavoratori dipendenti
dell'agenzia fornitrice di lavoro temporaneo, anche se distribuiti nelle
diverse sedi italiane.
4.5. Mantenimento del livello
occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni.
Il livello di occupazione raggiunto
a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel corso del
periodo agevolato.
Tale precisazione comporta il
mantenimento, nel periodo triennale di agevolazione, del livello di
occupazione raggiunto sommando l’incremento occupazionale che ha dato luogo
al beneficio alla forza aziendale di riferimento (
occupazione media nei 12
mesi precedenti ogni assunzione
).
Con specifico riferimento al
settore dell’edilizia, si precisa infine che i licenziamenti effettuati per
chiusura dei cantieri o per fine lavoro non possono essere annoverati tra
quelli causati da giustificato motivo oggettivo.
Stante infatti l’intrinseca
sostanziale precarietà dei rapporti di lavoro tipica del settore edile, i
suddetti licenziamenti sono collegati, e dunque imputabili, ad eventi
essenzialmente prevedibili.
Per ogni ulteriore chiarimento in
materia, si rinvia a quanto in precedenza illustrato a commento dello sgravio
introdotto dall’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998.
4.6. Ulteriori condizioni di
accesso.
Tra le ulteriori condizioni di
accesso allo sgravio, sono ricomprese anche quelle relative a:
-
divieto di assorbimento di attività di imprese
giuridicamente preesistenti;
-
incremento al netto delle diminuzioni occupazionali
del gruppo;
-
osservanza
del C.C.N.L., delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 e
successive modificazioni, nonché rispetto dei parametri ambientali.
Anche su tali ultimi aspetti, si fa rinvio a quanto già illustrato
con riferimento allo sgravio totale triennale di cui alla legge n.
448/1998.
Con particolare riguardo
all’obbligo di osservanza del C.C.N.L., si fa presente infine che continuano
ad applicarsi, in quanto previsioni di carattere generale in materia di
sgravi contributivi, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9 e 10, della
legge n. 389/1989 (14).
5. Aiuti connessi alla
realizzazione di un investimento iniziale.
Nel caso di sgravi triennali legati
alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento iniziale, ferme
restando le condizioni e le modalità di applicazione illustrate nei
precedenti punti, occorre considerare anche gli orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale.
In base a questi ultimi (15), si
considera che “
un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un
investimento se riguarda l’attività per la quale è stato effettuato
l’investimento stesso e viene creato nel corso dei primi tre anni successivi
alla realizzazione integrale all’investimento. Si considerano connessi
all’investimento anche i posti di lavoro creati nello stesso periodo a
seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata
dall’investimento medesimo
”.
L'importo dell'aiuto è
espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro
creati per un periodo di due anni (16).
Più in particolare, detto importo
non deve superare la percentuale (pari all’intensità ammessa per gli aiuti
all’investimento nella zona in questione) del costo salariale (che comprende
la retribuzione lorda, ossia prima dell’imposta nonché i contributi sociali
obbligatori) della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni.
La concessione dell’aiuto
all’investimento iniziale è subordinata al
mantenimento dei posti di
lavoro creati per un minimo di cinque anni
.
Da tale aiuto viene escluso il
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I (già II) del Trattato della C.E.
6. Cumulo dei benefici.
Le agevolazioni contributive
spettanti per la creazione di nuovi posti di lavoroconnessi alla realizzazione di un investimento iniziale non sono
cumulabili con altri regimi di aiuti di Stato.
Per la sola Regione Calabria, la
Commissione ha invece affermato la compatibilità di detto sgravio con altri
regimi di aiuto all’occupazione, nei limiti del massimale d’intensità d’aiuto
regionale.
7. Settori esclusi o ammessi parzialmente.
Lo sgravio non si applica ai
settori sensibili disciplinati dal trattato CECA ed al settore della
costruzione navale.
Relativamente al settore
automobilistico ed a quello delle fibre sintetiche, il beneficio si applica
nei limiti di importo fissati della disciplina degli aiuti di importanza
minore (“
de minimis
”).
Al riguardo, si rinvia a quanto più
volte illustrato (17).
8. Imprese interessate da contratti di riallineamento e da
procedure di emersione.
La Commissione Europea ha ribadito
che le imprese interessate dai contratti di riallineamento, ovvero dalle
procedure di emersione (18) sono considerate come già esistenti.
Di conseguenza, le stesse possono
beneficiare dello sgravio limitatamente al personale neoassunto non
interessato dalle discipline suddette e sempre nel rispetto delle condizioni
descritte ai punti precedenti.
9. Modalità operative.
Per le operazioni di conguaglio, i
datori di lavoro opereranno come segue:
-
esporranno il personale avente titolo allo sgravio
nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità comuni;
-
calcoleranno l’importo complessivo del beneficio
spettante, secondo quanto precisato al punto 3, e lo esporranno in uno dei
righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla
dicitura “
sgravio ex art. 44 L.
448/2001
” e dal codice di nuova
istituzione “
L420
”.
Le stesse imprese provvederanno,
inoltre, a riportare, ciascun mese, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C”
del modello DM10/2, il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo
sgravio e l’ammontare delle relative retribuzioni.
A tal fine dovrà essere utilizzato
il codice di nuova istituzione “
S480
”.
Nessun dato dovrà essere riportato
nelle caselle “giornate” e “somme a debito”.
I predetti dati saranno comunicati
con la prima denuncia utile successiva all’emanazione della presente
circolare.
9.1. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per il recupero degli sgravi
relativi a periodi già scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle
seguenti modalità:
-
determineranno l’ammontare del beneficio spettante;
-
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in
bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “
arr. sgravio ex art. 44 L. 448/2001
” e
dal codice di nuova istituzione
“
L421
”.
Le imprese aventi titolo allo
sgravio totale triennale che, nelle more dell’emanazione delle presenti
disposizioni, avessero operato secondo modalità diverse da quelle sopra
descritte, provvederanno alla restituzione del beneficio senza addebito di
oneri accessori.
A tal fine esporranno le somme da
restituire in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2,
facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “
rest. sgr. tot
.” e dal previsto codice “
M204
”. Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e
“retribuzioni”.
Per il recupero dello sgravio
pregresso dovrà essere utilizzato un rigo in bianco del quadro “D” del mod.
DM10/2, facendo precedere l’importo da conguagliare dalla dicitura “arr.
sgravio ex art. 44 L. 448/2001” e dal citato codice “
L421
”.
Le imprese che avessero operato lo
sgravio in difformità ai criteri sopra illustrati provvederanno alla
restituzione dello stesso.
L’importo degli sgravi indebiti
dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod.
DM10/2, preceduto dalla dicitura “
rest.
sgr. tot. indebito
” e dal codice
“M204”
.
Anche in questo caso, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle
“numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le regolarizzazioni dovranno essere
effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della
presente circolare.
9.2. Richiesta di compensazione e/o rimborso.
L’eventuale credito derivante dalle
sopra citate operazioni potrà essere recuperato dalle imprese interessate
avvalendosi della procedura di compensazione su modello F24, nel limite
massimo di €. 516.456,90 (19).
Si ricorda, inoltre, che i crediti
risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul
modello F24, entro il limite complessivo, a partire dalla data di scadenza
della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed
entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non
ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.
E’ sempre possibile, per i datori
di lavoro, chiedere il rimborso totale o parziale della denuncia, ovvero la
compensazione con la procedura ordinaria.
A tal fine, la denuncia a credito
dell’azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede competente per
territorio entro le scadenze di legge.
10. Istruzioni contabili.
Gli sgravi
contributivi in argomento, evidenziati nei modelli DM10/2 con i codici
"L420"
e
"L421"
secondo le modalità riportate nei precedenti punti 9. e 9.1, dovranno essere
imputati ai conti
GAW 37/74,
se di
competenza dell'anno in corso, e
GAW
37/04
, se di competenza degli anni precedenti.
Per la
movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle
registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel
messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente
"1" e del codice documento "95").
Le somme
restituite dai datori di lavoro, contraddistinte nei modelli DM10/2 con il
codice
"M204"
, verranno
imputate al conto
GAW 24/49
, già
esistente.
Nell'allegato n.
2 vengono riportati i suddetti conti GAW 37/04, GAW 37/74.
(1) Decisione C(2002) 4845 del
6/12/2002.
(2) Le deroghe applicabili nel caso
di specie sono quelle previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)
(3) Si veda tale disciplina nel
regolamento (CE) n. 69/2001.
(4) Così ha chiarito il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali l’art. 44, c. 3, della legge n.
448/2001, nella parte in cui fa riferimento ai “
territori delle sezioni
circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la
definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media
nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le
aree dell’obiettivo 1 di cui all’allegato I della decisione (CE) n. 1999/502
del 1° luglio 1999
”.
(5) Legge 3 aprile 2001, n. 142.
(6) Legge 24 giugno 1997, n. 196.
(7) Lo sgravio contributivo è
peraltro previsto anche sui contributi
dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione
per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
(8) Articolo 25 della legge 21.12.1978, n. 845.
(9) Tali fondi sono previsti
dall’art. 118, c. 1 della legge 23.12.2000, n. 388.
(10) Articolo 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (
Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
).
(11) Tale concetto è specificato al
punto 3.2, nota 8, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI
(96/C 213/04).
(12) Tra questi, si ricordano:
-
i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro (art. 3, c. 10, della legge n. 863/1984);
-
gli apprendisti (art. 21, c. 7, della legge n.
56/1987);
-
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento
(art. 20 della legge n. 223/1991);
-
i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo
all’organico dell’impresa utilizzatrice (art. 6, c. 5, della legge n.
196/1997);
-
i lavoratori precedentemente impegnati in progetti
LSU stabilizzati (art. 7, c. 7, del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).
(13) Articolo 6 del D. Lgs. 20
febbraio 2000, n. 61.
(14) Si ricorda che l’art. 6, c.
10, è stato modificato dall’art. 4 del D.L. n. 71/1993, convertito in legge
n. 151/1993, che ha mitigato la sanzione derivante dall’inosservanza delle
condizioni previste dall’art. 6, c. 9 (circolare n. 97 del 22 marzo 1993).
(15) Punti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14
della comunicazione 98/C 74/06 pubblicati sulla GUCE C74 del 10 marzo 1998.
(16) Articolo 4, comma 6, del
regolamento (CE) n. 70/2001.
(17) Si veda il punto 6.1 della
circolare n. 188 del 14 ottobre 1999.
(18) Si vedano le disposizioni di
cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell’economia).
(19) Tale limite è stato stabilito
dall’art. 34 della legge n. 388/2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO
Allegato
1
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
, recante: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)”
(
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
2001, supplemento ordinario n. 285/L
).
- STRALCIO -
Articolo 44
Sgravi per i nuovi assunti
1. A tutti i datori di
lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto,
per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente
occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale
dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende
riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi
soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro
assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle
predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3,
comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre
2001 le date di cui alla lettera
a)
del medesimo comma 6 dell'articolo
3.
2. L'efficacia della misura
di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al
comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza
minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni
Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del
collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato
riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT,
rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla
medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di
cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999. Il
beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici
eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al
citato regolamento (CE) n. 69/2001.
Allegato
2
VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
Tipo variazione
:
I
Codice conto
:
GAW 37/04
Denominazione completa
:
Sgravi di oneri
contributivi a favore dei datori di lavoro e degli enti pubblici economici per i nuovi assunti ad incremento dei
livelli occupazionali di cui dell'art. 44 della legge n. 448/2001, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
:
SGR.ON.CTR.DAT.LAV.E
ENTI ART.44 L.448/2001-A.P.
Tipo variazione
:
I
Codice conto
:
GAW 37/74
Denominazione completa
:
Sgravi di oneri
contributivi a favore dei datori di lavoro e degli enti pubblici
economici per i nuovi assunti ad
incremento dei livelli occupazionali di cui dell'art. 44 della legge n.
448/2001, di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
:
SGR.ON.CTR. DAT.LAV.E
ENTI ART.44 L.448/2001-A.C.