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940729
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 232.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Circolare n. 218 del 19 luglio 1994:
- Precisazioni a modifica
- Istruzioni operative per il conguaglio dei
maggiori benefici spettanti, per il periodo dal 1
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, da parte dei
datori di lavoro che operano con il sistema DM.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 29 luglio 1994   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 232.      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                       AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                            e, per conoscenza,
                       AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                       AI VICE COMMISSARI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Circolare n. 218 del 19 luglio 1994:
         - Precisazioni a modifica
         - Istruzioni operative per il conguaglio dei
           maggiori benefici spettanti, per il periodo dal 1
           ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, da parte dei
           datori di lavoro che operano con il sistema DM.
1. Precisazioni a modifica
     Nel punto 1) della lettera A) della circolare n. 218 del
19 luglio 1994, il cui testo e' stato trasmesso con messaggio
n. 17951 del 19 luglio 1994, e' stata indicata la data del 1
ottobre  1993  anche  come  decorrenza  dell'elevazione nella
misura del 50% - con riferimento alla  quota  contributiva  a
carico   dei  lavoratori  -  delle  preesistenti  percentuali
applicate per il versamento ridotto  di  tutti  i  contributi
previdenziali  e  assistenziali da parte dei datori di lavoro
agricolo operanti nei territori montani, nelle zone  agricole
svantaggiate  del  Mezzogiorno  e nelle zone svantaggiate del
restante territorio nazionale.
     Detta elevazione nella misura del 50%, da calcolarsi con
riferimento  alla quota contributiva a carico dei lavoratori,
decorre dal 1  gennaio 1994 (e  non  dal  1   ottobre  1993),
perche'  l'art.  10,  comma 2, lettera b), della legge n. 243
del 19 luglio 1993, di conversione,  con  modificazioni,  del
D.L. n. 155 del 22 maggio 1993 - che ha ripreso vigore per il
periodo 1   ottobre  1993/30  settembre  1994  per  i  motivi
precisati  nella citata circolare 218 del 19 luglio 1994 - ha
disposto  che  l'elevazione  delle  preesistenti  percentuali
applicate  per  il  versamento  ridotto  delle  contribuzioni
decorre dal 1  giugno 1993 (e nella misura  del  30%)  unica-
mente  nei  confronti  dei datori di lavoro operanti nei sud-
detti territori e zone, con riferimento  alla  quota  contri-
butiva  a  carico dei medesimi, mentre decorre dal 1  gennaio
1994 (e nella misura del 50%) nei confronti dei dipendenti di
detti  datori di lavoro, con riferimento alla quota contribu-
tiva a carico dei dipendenti stessi.
     Pertanto, il prospetto riportato alla fine del punto  1)
della  lettera A) della citata circolare n. 218 e' sostituito
dal seguente:
a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale:
   dal 1  ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono
   dovuti nelle misure del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi
   sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e
   del 15% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico
   del lavoratore; dal 1  gennaio 1994 al 30 settembre 1994,
   mentre rimane ferma la predetta percentuale del 19,50% da
   applicarsi sulla quota contributiva a carico del datore di
   lavoro, e' elevata al 22,50% (15% + 7,5%)  la  percentuale
da
   applicarsi sulla quota contributiva a carico del
   lavoratore;
b) per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno:
   dal 1  ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono
   dovuti nelle misure del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla
   quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 20%
   da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del
   lavoratore; dal 1  gennaio 1994 al 30 settembre 1994,
   mentre rimane ferma la predetta percentuale del 26% da
   applicarsi sulla quota contributiva a carico del datore di
   lavoro, e' elevata al 30% (20% + 10%) la percentuale da
   applicarsi sulla quota contributiva a carico del
   lavoratore;
c) per le aziende site in zone svantaggiate del Centro Nord:
   dal 1  ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono
   dovuti nelle misure del 52% (40% + 12%) da calcolarsi
   sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e
   del 40% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico
   del lavoratore; dal 1  gennaio 1994 al 30 settembre 1994,
   mentre rimane ferma la predetta percentuale del 52% da
   applicarsi sulla quota contributiva a carico del datore di
   lavoro, e' elevata al 60% (40% + 20%) la percentuale da
   applicarsi sulla quota contributiva a carico del
   lavoratore.
2.  Istruzioni  operative  per  il  conguaglio  dei  maggiori
benefici  spettanti, per il periodo dal 1  ottobre 1993 al 31
dicembre 1993, da parte dei datori di lavoro che operano  con
il sistema DM.
     Per il conguaglio dei maggiori benefici spettanti per il
periodo  dal 1  ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, i datori di
lavoro, relativamente ai lavoratori per i quali il versamento
dei  contributi  viene effettuato con il mod. DM10,  potranno
utilizzare  le  denunce  successive  alla  emanazione   della
presente  circolare,  non  oltre  quella  relativa al mese di
ottobre 1994, da presentare entro il 20 novembre 1994.
     Per  il  recupero  delle agevolazioni spettanti sui con-
tributi previdenziali e sui contributi dovuti per le  indenn-
ita'  economiche  di maternita' i  datori di lavoro si atter-
ranno alle seguenti modalita':
-  esporranno  l'importo  delle  differenze  da  recuperare a
titolo di agevolazioni contributive per i territori montani e
zone  agricole  svantaggiate  in  uno dei righi in bianco del
quadro "D" del mod. DM 10/2 preceduto  dalla  dizione  "CONG.
D.L. 357/94" e dal codice "V867";
- esporranno  l'importo  della  differenza  da  recuperare  a
titolo  di  fiscalizzazione, per le aziende agricole operanti
nel Mezzogiorno,  in uno dei righi in bianco del  quadro  "D"
del  mod. DM 10/2 preceduto dalla dizione "CONG. FISC. 60%" e
dal codice "V866".
     Le  differenze  da  recuperare  sui  contributi  per  le
prestazioni  del  Servizio sanitario saranno, invece, portate
in detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti per
la  regione di competenza, da riportare nel campo del mod. DM
10/S "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI".
     Ai fini della compilazione della denuncia  riepilogativa
annuale  dei  contributi sanitari (mod. DM 10/S-R), l'importo
di tali differenze sara' riportato nel  rigo  "61"  (agevola-
zioni aziende agricole) del quadro "D".
                                 IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                         TRIZZINO