940829 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 246 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.M. 8 luglio 1994. Regime contributivo della panatica dei marittimi. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 25 agosto 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERI Circolare n. 246 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.M. 8 luglio 1994. Regime contributivo della panatica dei marittimi. Come e' noto, l'art. 17, comma 1, del decreto legi- slativo 30.12.1992, n. 503, nel testo integrato dall'art. 11, comma 24, della legge 24.12.1993, n. 537, ha stabilito che, dal 1 gennaio 1994, il corrispettivo del servizio di mensa, predisposto dal datore di lavoro, con riguardo alla generalita' dei lavoratori, per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa dei medesimi, sia escluso dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conse- guenti prestazioni. La stessa disposizione si applica altresi' agli importi sostitutivi dello stesso servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro; in tal caso l'esclusione medesima opera entro determinati tetti, il cui ammontare e' fissato an- nualmente con decreto da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro (v. circolare n. 188 del 3.8.1993; circolare n. 15 del 18.1.1994; DM 3.3.1994; circolare n. 126 del 27.4.1994). Con DM dell'8.7.1994 (v. Allegato), il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, ha inte- grato, per il settore marittimo, le disposizioni sin qui emanate, in esecuzione della norma dettata dal citato art.17, considerato che il servizio di panatica sommini- strato dalle aziende dell'armamento marittimo ha le stesse finalita', natura e caratteristiche del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro, in genere, con riguardo ai lavoratori dipendenti, per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa. Con lo stesso decreto ministeriale sono stati altresi' fissati, per il 1994, i tetti, per i casi in cui l'azienda armatoriale garantisca la panatica attraverso l'erogazione di somme di denaro. A)-PRECISAZIONI SULLA PANATICA DEI MARITTIMI Prima di esporre il regime contributivo della panatica dei marittimi in base alle predette disposizioni, si ritiene utile fornire alcune precisazioni sulla panatica, a comple- mento di quanto a suo tempo illustrato con circolari n. 518 R.C.V. del 14.3.1980 e n. 846 R.C.V. - 1164 E.A.D. del 1.6.1987, paragrafo II, lettera B. L'espressione "PANATICA", in uso nella marina mercan- tile, sta a significare le razioni di viveri messe a dispo- sizione dei componenti l'equipaggio di una nave, da parte dell'armatore, a fronte del relativo obbligo di erogazione del vitto (vedi artt. 189, 300, 301, 399 e 1159 del Codice della Navigazione e i C.C.N.L. del settore marittimo). La predetta "PANATICA", che nella citata circolare n. 846 R.C.V. del 1.6.1987, e' stata denominata "PANATICA A BORDO", ai fini di una migliore comprensione dell'art. 12 della legge n. 153/1969, e' concessa, di regola, dall'ar- matore stesso provvedendo direttamente alla erogazione in natura delle razioni di viveri, tramite un apposito servizio di mensa. L'ipotesi si verifica a bordo, per le navi fornite di strutture atte alla preparazione e consumazione dei pasti da parte dell'equipaggio, ovvero, in analoghe strutture alle- stite a terra, per le navi che ne siano prive, sempreche' sia possibile praticare tale soluzione. Per le navi a bordo delle quali, pur sussistendo tali strutture, le medesime non sono operanti, ovvero per le navi in cui, per il tipo di costruzione delle navi medesime o per il genere della navigazione cui sono adibite, le strutture stesse non sono previste, ne' possono essere installate o comunque attivate, neppure a terra, l'armatore adempie all'obbligo di erogazione del vitto con la corre- sponsione al marittimo di una somma di denaro, sostitutiva del vitto in natura. Pertanto, ai fini dell'individuazione della "PANATICA A BORDO" risultano ininfluenti sia il luogo della preparazione e consumazione della panatica stessa, che puo' essere a bordo della nave o a terra, sia la modalita' in cui questa viene predisposta, in natura o in denaro. Cio' che viceversa contraddistingue la "PANATICA A BORDO" e' che la medesima viene corrispota dall'armatore a ciascun membro dell'equipaggio quando sussiste contempora- neita' tra imbarco e servizio di bordo. La cosiddetta "PANATICA per i marittimi A TERRA", termine adottato dal legislatore nell'art. 12 della legge n. 153/1969 per individuare l'indennita' in denaro, di cui al punto "5", ricorre esclusivamente nell' ipotesi in cui, pur in costanza di imbarco, venga a verificarsi per il compo- nente l'equipaggio un' interruzione temporanea del servizio di bordo, come nel caso della franchigia, cioe' del permesso concesso ad uno o piu' membri dell'equipaggio di godere di un periodo di liberta' per scendere a terra, o in casi analoghi, nei quali ricorra la predetta interruzione temporanea di servizio, in costanza di imbarco. Tale ipotesi, e' bene precisarlo, non riguarda la pausa mensa, o meglio di consumo della panatica, durante la quale, non solo permane, come, peraltro, nella franchigia, la disponibilita' di servizio, ma la disponibilita' stessa e' costante, contemporanea ed immediata, non essendo la pausa mensa interruzione temporale del servizio stesso, in quanto integrata nel medesimo, per le ragioni sopra esposte. Parimenti, occorre precisare che l'ipotesi della panatica a terra non ricorre giammai nel caso di cessazione del servizio sulla nave, per sbarco non seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro con l'armatore (come nel caso di Continuita' di Rapporto di Lavoro - C.R.L. - previ- sto e disciplinato da alcuni C.C.N.L. del settore maritti- mo). Gli emolumenti retributivi corrisposti, sotto la voce panatica, dall'armatore al marittimo che si trova in tale posizione, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, retribuzione non rientrando nella previsione di cui al punto 5 dell'art. 12 della legge n. 153/1969, che, come sopra precisato, si applica esclusivamente in costanza di imbarco. Detti emolumenti sono pertanto interamente soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. B)-REGIME CONTRIBUTIVO DELLA PANATICA DEI MARITTIMI DAL 1 GENNAIO 1994. Premesso quanto esposto nel precedente paragrafo "A", e' necessario integrare, per la panatica dei marittimi, le istruzioni sulla mensa, impartite con le citate circolari n.188 del 3.8.1993, n. 15 del 18.1.1994 e n. 126 del 27.4.1994, sulla base della distinzione sopra illustrata tra "panatica a bordo" e "panatica a terra". B.1)-"Panatica a bordo". La corresponsione da parte dell'armatore ai membri dell'equipaggio, in costanza di imbarco e di servizio sulla nave, della panatica, in natura o in denaro, avviene in assolvimento del piu' vasto obbligo di cura e di tutela del marittimo, assunto dall'armatore stesso, nei confronti di ciascun membro dell'equipaggio al momento dell' imbarco (v.- Codice della Navigazione, Parte I, Libro II, Titolo IV: "Del contratto di arruolamento";- Convenzione O.I.L. n. 68/1946, sull' "alimentazione e il servizio di tavola a bordo delle navi", ratificata dall'Italia con legge 2.8.1952, n. 1305, ed entrata in vigore il 24.3.1957). Il citato decreto ministeriale dell'8 luglio 1994, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile, opera la di- stinzione tra l'ipotesi del servizio di panatica predi- sposto sulla nave o a terra, e, comunque, istituito, e l'ipotesi in cui detto servizio non sia stato predisposto o istituito. In sintesi, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i criteri di determinazione della base imponibile, stabiliti per la panatica dal D.M. 8 luglio 1994, ai fini del computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, trovano riscontro esclusivamente nella cosiddetta "PANATICA A BORDO", nell'ambito della quale, i criteri stessi risultano cosi' operanti: - nel caso di servizio di panatica predisposto a bordo o a terra, e, comunque istituito, il decreto stabilisce, al punto 1), l'esclusione dalla base imponibile del corri- spettivo del servizio di panatica predisposto per i marit- timi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorche' operanti in ambito portuale. Per i marittimi che non usufruiscono del servizio, l'eventuale importo sostitutivo in denaro ad essi corrispo- sto e' esente entro il valore massimo di L. 2.000 a pasto. La parte eccedente le L. 2.000 a pasto e', invece, soggetta a contribuzione. - nel caso in cui il servizio di panatica non sia stato ne' predisposto ne'istituito, il decreto in esame dispone, al punto 3), l'esclusione dalla contribuzione delle somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servi- zio per la nave ancorche' operanti in ambito portuale in sostituzione del servizio di panatica di cui al punto 1) nel limite massimo di L.9.000 giornaliere. La parte ecce- dente le L.9.000 e', quindi, soggetta a contribuzione. Rientra in questa ipotesi anche il caso in cui il datore di lavoro, anziche' provvedere direttamente al servizio di panatica, eroghi al personale una somma di denaro, mettendogli a disposizione il locale per la confe- zione e consumazione dei pasti. B.2)-"Panatica a terra". La cosiddetta "panatica a terra", individuata secondo i criteri illustrati sotto il precedente paragrafo "A", non rientra nell'ipotesi di esclusione dal calcolo della retri- buzione imponibile disciplinata dall'art. 17, comma 1, del D.Leg. n. 503/1992, e dal D.M. 8.7.1994, onde resta soggetta a contribuzione per il 40% del suo ammontare, come disposto dall'art. 12, punto 5, della legge n. 153/1969. C)-DISPOSIZIONI OPERATIVE. Gli armatori dovranno adeguarsi, a decorrere dal 1 gennaio 1994, alle disposizioni contenute nel D.M. 8 luglio 1994, secondo i criteri illustrati sotto il precedente punto B. 1). La regolarizzazione dei periodi pregressi, ai sensi della deliberazione n.5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993 (v. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto "1"), deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Le differenze contributive, eventualmente dovute dagli armatori per i mesi pregressi all'atto della regolarizza- zione, afferenti gli equipaggi delle navi di bandiera italiana soggette al regime previdenziale marittimo di cui alla legge 26.7.1984, n. 413, da versare entro il predetto termine, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale, computati come segue: - per i contributi riferentisi ai mesi da gennaio a maggio 1994, gli interessi saranno calcolati dal 21 agosto 1994, giorno successivo alla scadenza delle contribuzioni del mese di maggio 1994, prima scadenza utile dopo il mese nel corso del quale il D.M. 8.7.1994 e' stato pubblicato (v. G.U. n. 176 del 29 luglio 1994), sino alla data del versa- mento; per i mesi successivi, cioe' da giugno 1994 in poi, detti interessi saranno computati dalle rispettive scadenze sino alla data di versamento, da effettuarsi, ovviamente, entro il termine indicato per la regolarizzazione stessa. Eventuali regolarizzazioni, successive al termine assegnato in ordine alla citata deliberazione n. 5 del 1993, ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti. Ai fini della compilazione del modello DM - 10/2, gli armatori dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: - determineranno, in base alle disposizioni contenute nel DM, gli imponibili dei mesi oggetto della regolarizzazione; - calcoleranno le differenze in piu', ovvero in meno, tra i predetti imponibili e quelli gia' assoggettati a contribu- zione per gli stessi mesi; - le differenze, cosi' determinate, saranno portate in aumento, ovvero in diminuzione delle corrispondenti retri- buzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti; - indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo relativo agli interessi al tasso legale sulle differenze contributive a debito dell'armatore con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". D)-MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI BATTENTI BANDIERA ESTERA. Il D.M. 8 luglio 1994 trova applicazione, per effetto dell'art. 51 della legge n. 413/1984, anche nei confronti dei marittimi italiani che operano a bordo delle navi battenti bandiera estera, qualora risultino iscritti al regime previdenziale, volontario e facoltativo, di cui agli artt. 47-56 della legge sopracitata. Per i soggetti obbligati in tale regime, la cui ge- stione fa' capo alla SAP di ROMA-EUR (v. circolare n. 183 del 16.7.1992), la regolarizzazione delle contribuzioni afferenti i mesi da gennaio 1994 e successivi, dovra' essere effettuata, ai sensi della citata deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Le differenze contributive eventualmente dovute dai soggetti obbligati, per i mesi pregressi all'atto della regolarizzazione delle partite contributive medesime, da versare entro il predetto termine, saranno maggiorate, ai sensi della stessa deliberazione n. 5, degli interessi al tasso legale, computati per le partite afferenti i mesi da gennaio a maggio 1994, tenuto conto del termine per l'as- solvimento dell'obbligo contributivo in regime di naviga- zione estera, dal 1 agosto 1994, corrispondente, in appli- cazione di detto termine, al giorno successivo alla scadenza delle contribuzioni del mese di maggio 1994, prima scadenza utile, dopo il mese nel corso del quale il D.M. 8.7.1994 e' stato pubblicato (v. G.U. n. 176 del 29 luglio 1994). Per le partite contributive afferenti i mesi da giugno 1994 in poi, detti interessi legali saranno computati dalle rispettive scadenze, in regime di navigazione estera, sino alla data del versamento, da effettuarsi nel termine sopra indicato per la regolarizzazione in discorso. Eventuali regolarizzazioni, sempre a debito del sog- getto obbligato, effettuate oltre il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ricadranno sotto la disciplina prevista per i ritardati versamenti in regime di navigazione estera, dettata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 115 del 31.7.1987, in attuazione dell'art. 56 della stessa legge n. 413/1984 (v. circolare n. 183 del 16.7.1992). Qualora, viceversa, dalla regolarizzazione in parola dovessero risultare versate, a suo tempo, per il titolo in discorso, somme a credito del soggetto obbligato, queste potranno essere conguagliate dal medesimo a fronte di partite contributive pregresse non soddisfatte, ovvero, in sede di assolvimento di partite contributive correnti, e, qualora cio' non sia possibile, potranno essere richieste in restituzione, senza aggravio di interessi. Ai fini della regolarizzazione in parola, il soggetto obbligato dovra' inviare, comunque, alla SAP di ROMA-EUR un'apposita comunicazione scritta, a firma dello stesso soggetto obbligato, con la quale il medesimo precisi, per i mesi da gennaio 1994 in poi, distintamente, per ogni partita contributiva mensile a suo tempo versata, i dati presi a riferimento per la regolarizzazione in discorso. A tal fine, la competente SAP di ROMA - EUR indichera' direttamente, secondo le esigenze di organizzazione della gestione amministrativa del regime di navigazione estera ex lege n. 413/1984, le modalita' per la pratica attuazione delle disposizioni impartite con la presente circolare, in ordine alla quale dovranno essere rettificate le posizioni assicurative dei marittimi iscritti, con periodi di navi- gazione effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1994. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO