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940829
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 246
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.M. 8 luglio 1994. Regime contributivo
della panatica dei marittimi.
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 25 agosto 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERI
Circolare n. 246         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: D.M. 8 luglio 1994. Regime contributivo
         della panatica dei marittimi.
     Come  e'  noto,  l'art.  17, comma 1, del decreto legi-
slativo 30.12.1992, n. 503, nel  testo  integrato  dall'art.
11,  comma  24, della legge 24.12.1993, n. 537, ha stabilito
che, dal 1 gennaio 1994, il corrispettivo  del  servizio  di
mensa,  predisposto  dal datore di lavoro, con riguardo alla
generalita'  dei  lavoratori,  per  esigenze  connesse   con
l'attivita'  lavorativa dei medesimi, sia escluso dalla base
imponibile per il computo dei  contributi  di  previdenza  e
assistenza  sociale  e  per gli effetti relativi alle conse-
guenti prestazioni.
     La stessa disposizione si applica altresi' agli importi
sostitutivi  dello  stesso servizio di mensa predisposto dal
datore di lavoro; in tal caso  l'esclusione  medesima  opera
entro  determinati  tetti,  il  cui ammontare e' fissato an-
nualmente con decreto da emanarsi dal Ministro del lavoro  e
della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro del
tesoro (v. circolare n. 188 del 3.8.1993;  circolare  n.  15
del 18.1.1994; DM 3.3.1994; circolare n. 126 del 27.4.1994).
     Con DM dell'8.7.1994 (v.  Allegato),  il  Ministro  del
lavoro,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, ha inte-
grato, per il settore marittimo,  le  disposizioni  sin  qui
emanate,  in  esecuzione  della  norma  dettata  dal  citato
art.17, considerato che il  servizio  di  panatica  sommini-
strato  dalle  aziende dell'armamento marittimo ha le stesse
finalita', natura e caratteristiche del  servizio  di  mensa
predisposto dai datori di lavoro, in genere, con riguardo ai
lavoratori dipendenti, per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa.
     Con  lo stesso decreto ministeriale sono stati altresi'
fissati, per il 1994, i tetti, per i casi in  cui  l'azienda
armatoriale  garantisca  la panatica attraverso l'erogazione
di somme di denaro.
A)-PRECISAZIONI SULLA PANATICA DEI MARITTIMI
     Prima di esporre il regime contributivo della  panatica
dei marittimi in base alle predette disposizioni, si ritiene
utile fornire alcune precisazioni sulla panatica, a  comple-
mento  di quanto a suo tempo illustrato con circolari n. 518
R.C.V. del 14.3.1980 e n.  846  R.C.V.  -  1164  E.A.D.  del
1.6.1987, paragrafo II, lettera B.
     L'espressione  "PANATICA",  in uso nella marina mercan-
tile, sta a significare le razioni di viveri messe a  dispo-
sizione  dei  componenti  l'equipaggio di una nave, da parte
dell'armatore, a fronte del relativo obbligo  di  erogazione
del  vitto  (vedi artt. 189, 300, 301, 399 e 1159 del Codice
della Navigazione e i C.C.N.L. del settore marittimo).
     La predetta  "PANATICA", che nella citata circolare  n.
846  R.C.V.  del  1.6.1987,  e' stata denominata "PANATICA A
BORDO", ai fini di una migliore  comprensione  dell'art.  12
della  legge  n.  153/1969, e' concessa, di regola, dall'ar-
matore stesso  provvedendo direttamente alla  erogazione  in
natura delle razioni di viveri, tramite un apposito servizio
di mensa.
     L'ipotesi si verifica a bordo, per le navi  fornite  di
strutture atte alla preparazione e consumazione dei pasti da
parte dell'equipaggio, ovvero, in analoghe  strutture  alle-
stite  a  terra,  per le navi che ne siano prive, sempreche'
sia possibile praticare tale soluzione.
     Per le navi a bordo delle quali, pur  sussistendo  tali
strutture, le medesime non sono operanti, ovvero per le navi
in cui, per il tipo  di costruzione delle  navi  medesime  o
per  il  genere  della  navigazione    cui  sono adibite, le
strutture stesse  non  sono  previste,  ne'  possono  essere
installate  o comunque attivate, neppure a terra, l'armatore
adempie all'obbligo di erogazione del vitto  con  la  corre-
sponsione  al  marittimo di una somma di denaro, sostitutiva
del vitto in natura.
     Pertanto, ai fini dell'individuazione della "PANATICA A
BORDO" risultano ininfluenti sia il luogo della preparazione
e consumazione della panatica  stessa,  che  puo'  essere  a
bordo  della  nave o a terra, sia la modalita' in cui questa
viene predisposta, in natura o in denaro.
     Cio' che  viceversa  contraddistingue  la  "PANATICA  A
BORDO"  e'  che la medesima viene corrispota dall'armatore a
ciascun membro dell'equipaggio quando  sussiste  contempora-
neita' tra imbarco e servizio di bordo.
     La  cosiddetta  "PANATICA  per  i  marittimi  A TERRA",
termine adottato dal legislatore nell'art. 12 della legge n.
153/1969  per  individuare l'indennita' in denaro, di cui al
punto "5", ricorre esclusivamente nell' ipotesi in cui,  pur
in  costanza  di  imbarco, venga a verificarsi per il compo-
nente l'equipaggio un' interruzione temporanea del  servizio
di bordo, come nel caso della franchigia, cioe' del permesso
concesso  ad uno o piu' membri dell'equipaggio  di godere di
un  periodo  di  liberta'  per  scendere  a terra, o in casi
analoghi,  nei  quali    ricorra  la  predetta  interruzione
temporanea di servizio, in costanza di imbarco.
     Tale  ipotesi,  e'  bene  precisarlo,   non riguarda la
pausa mensa, o meglio di consumo della panatica, durante  la
quale,  non  solo permane, come, peraltro, nella franchigia,
la disponibilita' di servizio, ma la  disponibilita'  stessa
e'  costante,  contemporanea  ed  immediata,  non essendo la
pausa mensa interruzione temporale del servizio  stesso,  in
quanto integrata nel medesimo, per le ragioni sopra esposte.
     Parimenti,   occorre   precisare  che  l'ipotesi  della
panatica a terra non ricorre giammai nel caso di  cessazione
del  servizio  sulla  nave,  per  sbarco  non  seguito dalla
risoluzione del rapporto di lavoro con l'armatore  (come nel
caso  di Continuita' di Rapporto di Lavoro - C.R.L. - previ-
sto e disciplinato da alcuni C.C.N.L. del  settore  maritti-
mo).
     Gli  emolumenti  retributivi corrisposti, sotto la voce
panatica, dall'armatore al marittimo che si  trova  in  tale
posizione,    sono  da  considerarsi,  a  tutti gli effetti,
retribuzione non  rientrando  nella  previsione  di  cui  al
punto  5  dell'art.  12  della  legge n. 153/1969, che, come
sopra precisato, si applica esclusivamente  in  costanza  di
imbarco.
     Detti  emolumenti  sono  pertanto  interamente soggetti
alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
B)-REGIME CONTRIBUTIVO DELLA PANATICA DEI MARITTIMI DAL 1
   GENNAIO 1994.
     Premesso quanto esposto nel precedente  paragrafo  "A",
e'  necessario  integrare, per la panatica dei marittimi, le
istruzioni sulla mensa, impartite con  le  citate  circolari
n.188  del  3.8.1993,  n.  15  del  18.1.1994  e  n. 126 del
27.4.1994, sulla base della distinzione sopra illustrata tra
"panatica a bordo" e "panatica a terra".
B.1)-"Panatica a bordo".
     La  corresponsione  da  parte  dell'armatore  ai membri
dell'equipaggio, in costanza di imbarco e di servizio  sulla
nave,  della  panatica,  in  natura  o in denaro, avviene in
assolvimento del piu' vasto obbligo di cura e di tutela  del
marittimo,  assunto  dall'armatore  stesso, nei confronti di
ciascun membro dell'equipaggio al momento dell' imbarco (v.-
Codice della Navigazione, Parte I, Libro II, Titolo IV: "Del
contratto di arruolamento";- Convenzione O.I.L. n.  68/1946,
sull'  "alimentazione  e il servizio di tavola a bordo delle
navi",  ratificata dall'Italia con legge 2.8.1952, n.  1305,
ed entrata in vigore il 24.3.1957).
     Il  citato  decreto ministeriale dell'8 luglio 1994, ai
fini dell'esclusione dalla base  imponibile,  opera  la  di-
stinzione  tra  l'ipotesi  del   servizio di panatica predi-
sposto  sulla nave o a  terra,  e,  comunque,  istituito,  e
l'ipotesi  in cui detto servizio non sia stato predisposto o
istituito.
     In sintesi, a decorrere dal 1 gennaio 1994,  i  criteri
di  determinazione  della  base imponibile, stabiliti per la
panatica dal D.M. 8 luglio 1994, ai  fini  del  computo  dei
contributi  di  previdenza e di assistenza sociale e per gli
effetti  relativi  alle  conseguenti  prestazioni,   trovano
riscontro   esclusivamente   nella  cosiddetta  "PANATICA  A
BORDO", nell'ambito della quale, i criteri stessi  risultano
cosi' operanti:
-  nel  caso di servizio di panatica predisposto a bordo o a
terra, e, comunque  istituito,  il  decreto  stabilisce,  al
punto  1),  l'esclusione    dalla base imponibile del corri-
spettivo del servizio di panatica predisposto per  i  marit-
timi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorche'
operanti in ambito portuale.
     Per i marittimi  che  non  usufruiscono  del  servizio,
l'eventuale  importo sostitutivo in denaro ad essi corrispo-
sto e' esente entro il valore massimo di L. 2.000  a  pasto.
La  parte eccedente le L. 2.000 a pasto e', invece, soggetta
a contribuzione.
- nel  caso in cui il servizio di panatica non sia stato ne'
predisposto  ne'istituito,  il  decreto in esame dispone, al
punto 3), l'esclusione dalla contribuzione  delle  somme  in
denaro  erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servi-
zio per la nave ancorche' operanti  in  ambito  portuale  in
sostituzione  del  servizio  di  panatica di cui al punto 1)
nel limite massimo di L.9.000 giornaliere.  La  parte  ecce-
dente le L.9.000 e', quindi, soggetta a contribuzione.
     Rientra  in  questa  ipotesi  anche  il  caso in cui il
datore  di  lavoro,  anziche'  provvedere  direttamente   al
servizio  di  panatica,  eroghi  al  personale  una somma di
denaro, mettendogli a disposizione il locale per  la  confe-
zione e consumazione dei pasti.
B.2)-"Panatica a terra".
     La cosiddetta "panatica a terra", individuata secondo i
criteri illustrati sotto il precedente  paragrafo  "A",  non
rientra  nell'ipotesi di esclusione dal calcolo della retri-
buzione imponibile disciplinata dall'art. 17, comma  1,  del
D.Leg. n. 503/1992, e dal D.M. 8.7.1994, onde resta soggetta
a contribuzione per il 40% del suo ammontare, come  disposto
dall'art. 12, punto 5, della legge n. 153/1969.
C)-DISPOSIZIONI OPERATIVE.
     Gli armatori dovranno  adeguarsi,  a  decorrere  dal  1
gennaio  1994, alle disposizioni contenute nel D.M. 8 luglio
1994, secondo i criteri illustrati sotto il precedente punto
B. 1).
     La  regolarizzazione  dei  periodi  pregressi, ai sensi
della deliberazione n.5  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto  del  26.3.1993,  approvata con D.M. 7.10.1993
(v. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto "1"), deve essere
effettuata  entro  il  giorno 20 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare.
     Le differenze contributive, eventualmente dovute  dagli
armatori  per  i  mesi pregressi all'atto della regolarizza-
zione,  afferenti  gli  equipaggi  delle  navi  di  bandiera
italiana  soggette  al regime previdenziale marittimo di cui
alla legge 26.7.1984, n. 413, da versare entro  il  predetto
termine, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale,
computati come segue:
- per i contributi riferentisi ai mesi da gennaio  a  maggio
1994,  gli  interessi saranno calcolati  dal 21 agosto 1994,
giorno successivo  alla  scadenza  delle  contribuzioni  del
mese  di  maggio 1994, prima scadenza utile dopo il mese nel
corso del quale il D.M. 8.7.1994  e'  stato  pubblicato  (v.
G.U.  n.  176 del 29 luglio 1994), sino alla data del versa-
mento; per i mesi successivi, cioe' da giugno 1994  in  poi,
detti  interessi saranno computati dalle rispettive scadenze
sino alla data di versamento,  da  effettuarsi,  ovviamente,
entro il termine  indicato per la regolarizzazione stessa.
     Eventuali   regolarizzazioni,   successive  al  termine
assegnato in ordine alla citata deliberazione n. 5 del 1993,
ricadranno  sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i
ritardati versamenti.
     Ai fini della compilazione del modello DM -  10/2,  gli
armatori dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
-  determineranno,  in  base alle disposizioni contenute nel
DM, gli imponibili dei mesi oggetto della regolarizzazione;
- calcoleranno le differenze in piu', ovvero in meno, tra  i
predetti  imponibili  e quelli gia' assoggettati a contribu-
zione per gli stessi mesi;
- le  differenze,  cosi'  determinate,  saranno  portate  in
aumento,  ovvero  in diminuzione delle corrispondenti retri-
buzioni imponibili del  mese  in  cui  viene  effettuata  la
regolarizzazione,  calcolando i contributi dovuti sui totali
ottenuti;
- indicheranno in uno dei righi in  bianco  dei  quadri  B-C
l'importo  relativo  agli  interessi  al  tasso legale sulle
differenze contributive a debito dell'armatore con il codice
"Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
D)-MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI BATTENTI BANDIERA
   ESTERA.
     Il  D.M.  8 luglio 1994 trova applicazione, per effetto
dell'art. 51 della legge n. 413/1984,  anche  nei  confronti
dei  marittimi  italiani  che  operano  a  bordo  delle navi
battenti bandiera  estera,  qualora  risultino  iscritti  al
regime  previdenziale, volontario e facoltativo, di cui agli
artt. 47-56 della legge sopracitata.
     Per i soggetti obbligati in tale  regime,  la  cui  ge-
stione  fa'  capo  alla SAP di ROMA-EUR (v. circolare n. 183
del 16.7.1992), la  regolarizzazione  delle    contribuzioni
afferenti  i    mesi  da  gennaio  1994 e successivi, dovra'
essere effettuata, ai sensi della citata deliberazione n.  5
del   Consiglio   di   amministrazione   dell'Istituto   del
26.3.1993, entro il giorno 20 del terzo  mese  successivo  a
quello di emanazione della presente circolare.
     Le differenze  contributive  eventualmente  dovute  dai
soggetti  obbligati,  per  i  mesi  pregressi all'atto della
regolarizzazione delle  partite  contributive  medesime,  da
versare  entro  il  predetto termine, saranno maggiorate, ai
sensi della stessa deliberazione n. 5,  degli  interessi  al
tasso  legale,  computati per le partite afferenti i mesi da
gennaio a maggio 1994, tenuto conto del  termine  per  l'as-
solvimento  dell'obbligo  contributivo  in regime di naviga-
zione estera,  dal 1 agosto 1994, corrispondente, in  appli-
cazione di detto termine, al giorno successivo alla scadenza
delle contribuzioni del mese di maggio 1994, prima  scadenza
utile,  dopo il mese nel corso del quale il D.M. 8.7.1994 e'
stato pubblicato (v. G.U. n. 176 del 29 luglio 1994).
     Per le partite contributive afferenti i mesi da  giugno
1994  in poi, detti interessi legali saranno computati dalle
rispettive scadenze, in regime di navigazione  estera,  sino
alla  data  del versamento, da effettuarsi nel termine sopra
indicato per la regolarizzazione in discorso.
     Eventuali regolarizzazioni, sempre a  debito  del  sog-
getto  obbligato,  effettuate  oltre  il giorno 20 del terzo
mese  successivo  a  quello  di  emanazione  della  presente
circolare,  ricadranno  sotto  la  disciplina prevista per i
ritardati  versamenti  in  regime  di  navigazione   estera,
dettata  dal  Consiglio di amministrazione dell'Istituto con
deliberazione n. 115 del 31.7.1987, in attuazione  dell'art.
56  della  stessa legge n. 413/1984 (v. circolare n. 183 del
16.7.1992).
     Qualora, viceversa, dalla  regolarizzazione  in  parola
dovessero  risultare  versate, a suo tempo, per il titolo in
discorso, somme a credito  del  soggetto  obbligato,  queste
potranno  essere    conguagliate  dal  medesimo  a fronte di
partite contributive pregresse non soddisfatte,  ovvero,  in
sede  di  assolvimento  di partite contributive correnti, e,
qualora cio' non sia possibile, potranno essere richieste in
restituzione, senza aggravio di interessi.
     Ai  fini  della regolarizzazione in parola, il soggetto
obbligato dovra' inviare, comunque,  alla  SAP  di  ROMA-EUR
un'apposita  comunicazione  scritta,  a  firma  dello stesso
soggetto obbligato, con la quale il medesimo precisi, per  i
mesi da gennaio 1994 in poi, distintamente, per ogni partita
contributiva mensile a suo tempo versata,  i  dati  presi  a
riferimento per la regolarizzazione in discorso.
     A  tal fine, la competente SAP di ROMA - EUR indichera'
direttamente, secondo le esigenze  di  organizzazione  della
gestione  amministrativa del regime di navigazione estera ex
lege n. 413/1984, le modalita'  per  la  pratica  attuazione
delle  disposizioni  impartite con la presente circolare, in
ordine alla quale dovranno essere rettificate  le  posizioni
assicurative dei marittimi iscritti, con  periodi  di  navi-
gazione effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1994.
                           IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                  TRIZZINO