Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 26 del 28-2-2008.htm

  
Decreto 31/08/2007 - Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

 

 

Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Entrate Contributive

Coordinamento Generale Statistico attuariale

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 28 febbraio 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  26

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Decreto 31/08/2007 - Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296

 

 

 

 

SOMMARIO:

1.Generalità

2.Soggetti aventi diritto

3.Ambito di applicazione

a) definizione dei gravi motivi familiari

b) documentazione

4.Individuazione del periodo riscattabile

5.Adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, per i lavoratori dipendenti

 

 



  1. GENERALITÀ

 

L’art.1, comma 789, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha esteso la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art.4, comma 2, della legge 08 marzo 2000, n.53[1] anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

Con Decreto 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 258 del 06/11/2007[2], il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui all’art.1, comma 789, citato e, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338. Il decreto “entra” in vigore il 21/11/2007.

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui all’oggetto.

 

 

  1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

 

La nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1°/1/2007 e quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a periodi antecedenti il 31/12/1996.

Hanno titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di aspettativa per gravimotivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Poiché il testo normativo si riferisce esplicitamente ai “lavoratori” dipendenti,  l’accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda; restano pertanto esclusi i già pensionati e loro superstiti all’atto della richiesta di riscatto. Resta inteso altresì che la domanda va presentata presso l’ordinamento previdenziale nel quale risulta accreditata la contribuzione del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.

Quanto alle richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni.

Come già precisato con messaggio n. 028310 del 26/11/2007, l’art. 1, comma 3, del D.M. citato, ha previsto che i soggetti in condizione attiva al 1° gennaio 2007, divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore del decreto in esame, potevano presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (e quindi entro il 19/02/2008).

Le Sedi territoriali, già autorizzate a ricevere le domande in questione, provvederanno ora alla loro definizione sulla base delle indicazioni fornite con la presente circolare contattando gli interessati ed invitandoli a produrre la documentazione richiesta.

3.   AMBITO DI APPLICAZIONE

 

L’ambito di applicazione del decreto in esame è delimitato dall’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238)[3] che ha  individuato i criteri per la fruizione del congedo (art.2)  nonché la documentazione da produrre (art.3).

 

a) definizione dei gravi motivi familiari (Art.2, comma 1, Decreto ministeriale 21/07/2000 n.278)

 

In particolare, l’aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per gravi motivi relativi alle situazioni personali:

  • del lavoratore stesso;
  • della famiglia anagrafica di questi;
  • dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi;
  • dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.

Per gravi motivi, ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, si intendono:

a)      le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;

b)      le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra richiamate;

c)      le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d)      le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1)      patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2)      patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3)      patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4)      patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

 

b) Documentazione;

La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell’epoca, rilasciate dal datore di lavoro.

Per i medesimi periodi, i lavoratori  devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione di data certa prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato.

 

Poiché trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è necessario che la documentazione probatoria sia risalente all’epoca della fruizione dell’aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata precostituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i “gravi motivi familiari” a giustificare la richiesta dell’aspettativa da parte del lavoratoreIn via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrerea dichiarazioni rilasciate ora per allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche sulla base delle risultanze degli atti d’ufficio.

 

 

 

4.   INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO RISCATTABILE

 

I periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto ai sensi dell’art.1, comma 789, della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.

Ne consegue che, qualora il lavoratore  abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell’art.4, comma 2,  citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151[4] (congedo straordinario fruito da  familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità )  il riscatto ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell’arco della vita lavorativa.

 

La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

Su tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

 

 

 

5.      ADEGUAMENTO DELLE TABELLE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART.13 DELLA LEGGE 12/08/1962 n.1338 PER I LAVORATORI DIPENDENTI

 

A decorrere dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto 31 agosto 2007, le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13 della legge 12/08/1962 n.1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate allo stesso decreto[5].

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 13 maggio 1981 (v. circ. n. 146 del 6/7/1981).

Per quanto attiene i lavoratori autonomi, in attesa che venga emanato apposito decreto di adeguamento, continuano ad applicarsi le tariffe pubblicate con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (v. Atti Ufficiali marzo 1988 – pag. 701).

Tanto premesso, si conferma che le domande di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art. 1, comma 789, della legge n. 296/2006, oggetto della presente Circolare, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e, a migliore precisazione di quanto indicato nel messaggio n.028310 del 26.11.2007, la definizione delle stesse dovrà avvenire sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione delle relative domande.   

 

 

 

6.      ISTRUZIONI OPERATIVE

 

In merito all’istituzione dei nuovi codici “Tipo pratica” ed alle ulteriori istruzioni per consentire l’acquisizione in procedura automatizzata delle nuove domande di riscatto, si fa riserva di successive comunicazioni.

 

 

                                                                                 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N 1

 

Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

4.bis. (Comma abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N 2

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 Agosto 2007

Facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di

famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione

dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi

dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n.

296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che

riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai

lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la

facolta' di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di

famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,

e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge

n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche

per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la

definizione delle modalita' di esercizio della facolta' di riscatto

di cui al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle

emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,

n. 1338;

Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;

Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative

dell'art. 4 della predetta legge;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che,

ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della

citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia,

individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da

produrre a corredo dell'istanza di congedo;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state

approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista

dall'anzidetta norma;

Considerato che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006

dispone che siano adeguate le predette tariffe;

Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;

Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a

fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti

dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.

1338;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge

8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori

dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la

facolta' di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di

aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello

svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di

gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del

decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda

di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con

riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art.

2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1,

2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati

antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa

documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del decreto medesimo.

Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante

scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo

oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini

dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,

sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne

costituiscono parte integrante (allegato 1).

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in

vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad

applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale

19 febbraio 1981.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro delle politiche per la famiglia

Bindi

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

 

 

 

 

ALLEGATO N 3

DM 21/07/2000 n.278

LAVORO

Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (in Gazz. Uff., 11 ottobre, n. 238) (della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale). - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.

Preambolo

Il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità:

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonchè alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000 effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

Permessi retribuiti.

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo art. 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Articolo 2

Congedi per gravi motivi familiari.

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.

4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.

6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

Articolo 3

Documentazione.

1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'art. 1 o dei congedi per le patologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'art. 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo art. 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.

5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'art. 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.

Articolo 4

Disposizioni finali e entrata in vigore.

1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N 4

 

 

Tariffe di cui all’art 13 della legge 1338/1962

Aggiornamento previsto dall’art 1, commi 789 e 790, della Legge n. 296/2006

 

 

 

 

INDICE DELLE SEZIONI

 

 

 

 

§         Sezione 1 – M, F :  per individui di condizione attiva;

 

§         Sezione 2 – IM, IF : per individui che acquisiscono una  pensione di invalidità immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto;

 

§         Sezione 3 – VM, VF :  per individui che acquisiscono una  pensione di vecchiaia o di anzianità immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto;

 

§         Sezione 4 – WM, WF : per vedovi soli e vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;

 

§         Sezione 5 – WKM, WKF :  per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e un orfano, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;

 

§         Sezione 6 – WKKM, WKKF :  per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e due o più orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI DA APPLICARSI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 6 NOVEMBRE 2007.

 

Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:

1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito dell'operazione deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.

2. Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione è stata proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o vedova ed orfani l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: il vedovo o la vedova.

4. Si determina l'anzianità contributiva complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo dell'anzianità contributiva deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è proposta l'operazione stessa.

5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato tenendo conto del sesso e dell'età e dell'anzianità contributiva raggiunte.

6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo della pensione calcolata come al precedente punto 1); il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perché possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.

Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi all'operazione richiesta; la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5

RISCATTO PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA

(art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

 

 

 

 

 

All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

                            Sede /Agenzia di ____________________ 

 

 

 

_l_ sottoscritt_

 

nat_ il

 

                                                                                  Cognome e nome

 

 

a

 

provincia

 

                                                           Comune di nascita

 

codice fiscale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

residente in

 

CAP

 

 

 

 

 

                                                                       via o frazione e numero civico

 

comune

 

provincia

 

                                                                 Comune di residenza

 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 agosto 2007

 

CHIEDE

il riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia di cui all’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 fruiti prima del 3.12.1996

    

di seguito indicati (1) :

 

Periodi di aspettativa dal /al

Datore di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I predetti periodi sono comprovati dalla documentazione sotto elencata (2) (3), allegata alla presente richiesta:

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(1)   Sono riscattabili periodi di aspettativa antecedenti al 31/12/1996 fruiti per gravi motivi di famiglia come definiti dall’art. 2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n. 278 e collocati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato;

(2)   Il periodo di aspettativa deve risultare da documentazione di data certa ( libri paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell’epoca rilasciate dal datore di lavoro) risalenti all’epoca di fruizione dell’aspettativa;

(3)   I gravi motivi di famiglia previsti dall’art.2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n. 278 devono essere comprovati da documenti di data certa risalenti al periodo di fruizione dell’aspettativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__l__sottoscritt _/_ dichiara (4) inoltre:    

 

 

Di aver già riscattato periodo di congedo straordinario non retribuito

per “gravi e documentati motivi familiari” avvalendosi della facoltà prevista dall’art.4, comma 2, legge n.53/2000

 

SI

 

NO

 

Di aver fruito di periodi di congedo straordinario in qualità di familiare di soggetti con handicap in situazione di gravità avvalendosi della facoltà prevista dall’art.42, comma 5, decreto legislativo n.151/2001

 

 

SI

 

NO

 

Di essere titolare di periodi contributivi presso altre gestioni previdenziali  (INPDAP – ENPALS – Casse Professionali – Gestioni dei lavoratori autonomi – Gestione Separata ecc. ) coincidenti, totalmente o parzialmente,con i periodi chiesti a riscatto.

In caso di risposta affermativa indicare la gestione previdenziale

_______________________________

 

 

SI

 

NO

 

Di aver prestato servizio militare ovvero servizio ad esso equiparato.

In caso di risposta positiva allegare foglio matricolare, stato di servizio  o autocertificazione

 

 

SI

 

NO

 

Di avere in corso pratiche di regolarizzazione contributiva presso la Sede di

_______________________________

 

 

SI

 

NO

 

Di aver chiesto il trasferimento/la ricongiunzione dei periodi contributivi presso _________________/ in data ____/____/________

 

 

SI

 

NO

 

Di essere titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia)

In caso di risposta affermativa indicare la decorrenza _____/_________

 

 

SI

 

NO

 

Di aver presentato domanda di pensione a ___________________

(indicare l’Ente, se diverso da INPS) in data ____/____/________

 

 

SI

 

NO

 

 

 

Data ___________                                        Firma ___________________________________     

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(4)   Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 con piena assunzione di responsabilità in ordine a quanto in esse contenuto.

 

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

 

L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’ agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’ agenzia stessa.

 

 

 

 

 

 

%%A%%



[1] Vedi Allegato n.1

[2] Vedi Allegato n.2

[3] Vedi allegato n.3

[4] I periodi di congedo ex art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 (Circolari INPS  n.64/01; 85/02; 147/02)

[5] Vedi Allegato n.4