Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 36 del 09/03/2010
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Bilanci e Servizi fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
09/03/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
36
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art.2,
comma 130, Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010). Istituto
sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 e successive modifiche. Istruzioni procedurali.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa
Quadro
normativo
Finanziamento
e Monitoraggio
Istruzioni
procedurali.
Variazioni
al piano dei conti.
Premessa
La Legge Finanziaria 2010
(L.n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in via sperimentale con
l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08, convertito in L.2/09, con le
integrazioni dell’art.7 ter della L.33/09 - ampliandone per l’anno 2010 i
requisiti e la misura.
1) Quadro
normativo
L’art.2, comma 130, legge
n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato D.L. n.185/08, prevede
testualmente:
«2. In via sperimentale
per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque
nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei
soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque
non
superiore a 4.000 euro
, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito
l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore
a 5.000 euro;
c) con riguardo
all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di
mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza
contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino
accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i
requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31
dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
A tale riguardo, fermo
restando il contenuto della circolare n. 74 del 2009 per i collaboratori
coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato
entro il 31.12.2009, si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni:
1.1)
Beneficiari
I destinatari sono i
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D.Lgs
n.276/03, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla
gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che
siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
1.2) Requisiti e
Condizioni
L’erogazione di tale
indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento
“fine
lavoro”,
rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è
tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli
interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4.
previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di
qualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 della
L. 2/09.
Per aver diritto
all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
monocommitenza: i
collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un
unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo
rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di
“fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
dato reddituale riferito
all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno
2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla
Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso
tra 5.000 euro e 20.000 euro;
accredito contributivo
nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione
separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
assenza contratto di
lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da
almeno due mesi;
accredito contributivo
nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente,
nella gestione separata almeno tre mensilità.
Restano salvi i requisiti
di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31 dicembre 2009
per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.
1.3) Domanda
La domanda, ricorrendone i
presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS
territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1), nel termine
ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le
condizioni di cui al punto 1.2.
1.4) Prestazione
La prestazione consiste
nella liquidazione di un’indennità
una tantum
, pari al 30 % del reddito percepito
nell’anno 2009 e, comunque,
non superiore ai 4.000 euro
per la
richiesta formulata nel corrente anno.
1.5) Decadenza
Ai sensi dell’art.19,comma 10, della L.n.2/2009,
richiamato nel comma 130 della L.191/09 “
Il diritto a percepire qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso
di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita'
ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un
percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia'
maturati”.
2)
Finanziamento e Monitoraggio
L’erogazione della
prestazione è prevista nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010-2011 delle risorse assegnate a gravare sulle risorse del Fondo per
l’Occupazione di cui all’art.1, comma 7 del D.L. 148/93 convertito nella L.
236/93.
Il monitoraggio della
spesa sarà effettuato in base alle richieste dei Ministeri Vigilanti.
3) Istruzioni
procedurali
Per la gestione delle
domande in argomento è in corso di modifica la specifica procedura
automatizzata il cui rilascio verrà reso noto dalla competente Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.
4) Variazioni al piano
dei conti
In considerazione del fatto che per la
copertura dell’indennità di che trattasi è previsto un finanziamento da parte
dello Stato distinto da quello relativo alla copertura dell’indennità di cui all’art.
19, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2, si pone l’esigenza di evidenziarne gli oneri separatamente da
quelli derivanti dall’erogazione di tale ultima indennità.
A tal fine è istituito, nell’ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, il
conto GAU 30/143.
Eventuali riaccrediti devono essere rilevati
al conto GPA 10/031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il
codice di bilancio di nuova istituzione “03085 – Indennità fine lavoro
parasubordinati –
Art.2, comma
130, L. n. 191/2009
”.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi
di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai
conti GAU 24/143 e GAU 00/030.
L’imputazione al suddetto conto GAU 00/030
viene effettuata, ovviamente, al termine dell’esercizio sulla base della
ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura
“recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata.
A tal fine, le partite in questione sono
contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione: “01105 – Recupero
indennità fine lavoro parasubordinati
art.2, comma 130, L. n. 191/2009
”.
Tale codice di bilancio, con la denominazione
di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito
del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti
inesigibili: “01105 – Indennità fine lavoro parasubordinati indebite
art.2, comma 130, L. n. 191/2009
”.
Naturalmente, per le indennità di fine lavoro
erogate ai lavoratori coordinati e continuativi secondo i requisiti di accesso
e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 continuano
ad applicarsi le istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2742 del
28/01/2010.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i citati
conti GAU 30/143 e GAU 24/143, di nuova istituzione.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato 2
VARIAZIONI
AL PIANO DEI CONTI
Tipo
variazione
:I
Codice conto
: GAU 30/143
Denominazione completa
: Indennità di
fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi – Art.
2, comma 130, della legge n. 191/2009
Denominazione
abbreviata
:INDENN.FINE
LAV.CO.CO.PRO. ART.2 C.130 L.191/09
Tipo variazione
:I
Codice conto
: GAU 24/143
Denominazione
Completa
: Entrate varie -
Recuperi e reintroiti dell’indennità di fine lavoro a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 2, commi 130, della
legge n. 191/2009
Denominazione
abbreviata
:EV-REC.IND.FINE LAV.CO.CO.PRO.ART.2 C.130
L.191/09
Allegato
N.1