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Circolare numero 37 del 14-03-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 14/03/2013
Circolare n. 37
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI”. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni contabili.

SOMMARIO:

Premessa

1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI

2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

5. Istruzioni contabili

Premessa.

 

L’art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da ora legge di stabilità), ha apportato, tra l’altro, modifiche e integrazioni all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.

 

Si rende necessario, pertanto, precisare ed integrare le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 come di seguito illustrato.

 

1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI

 

La legge di stabilità modifica l’art. 2,  comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di  computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione ASpI per i  nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

Inoltre la novella legislativa precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti l’inciso ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi diciotto mesi”.

 

Alla luce delle modifiche di cui sopra il punto 2.5 della richiamata circolare deve essere così precisato:

 

a)   per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi  precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b)   per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

 

La legge di stabilità, modificando l’art. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI là dove all’art. 2, comma 21, l’inciso “detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione''.

 

Pertanto relativamente al punto 3.2, primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

 

Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di  contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

 

3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

 

Inoltre, la legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sull’indennità di disoccupazione ASpI applicabili anche all’indennità mini-ASpI. In particolare, per l’indennità mini-ASpI è stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento .

 

Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI,   l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma.

 

Si confermano pertanto le disposizioni contenute nel punto 3.3 della più volte richiamata circolare.

 

 

4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

 

Infine la legge di stabilità inserisce all’art. 2 della legge di riforma il comma 24 bis, il quale  prevede che alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

 

Si confermano, pertanto, le disposizioni contenute nel punto 9 della circolare n. 142 del 2012.

 

 

5.  Istruzioni contabili

 

Al fine di rilevare, nel sistema contabile dell’Istituto, gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, è stata istituita, a decorrere dall’esercizio 2013, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), specifica evidenza contabile:

PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego, di cui all’art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata ASpI, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo  2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti l’indennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-ASpI, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dall’art. 2, comma 69, lettera b) della legge in argomento.

 

L’onere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovrà essere rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

 

Per la rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti:

 

PTA30100 – Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012;

PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012;

GAU30179 – Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS);

GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).

 

Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni ASpI e mini-ASpI ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).

 

La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione già in uso.

 

Per l’acquisizione nella contabilità di ciascuna Sede interessata dei biglietti contabili per il pagamento delle nuove indennità, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 121 del 4 dicembre 2009, relative all’accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, devono essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031 e contraddistinte con i seguenti codici bilancio già in uso, ai quali è stata opportunamente adeguata la denominazione:

 

“3037” – Indennità DS, ASpI e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);

“3078” – Somme non riscosse dai beneficiari – Ds, ASpI e mini-ASpI – GIAS.

 

La rilevazione di eventuali recuperi delle indennità di che trattasi e del relativo credito, deve avvenire ai seguenti conti:

 

PTA24130 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione ASpI, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;

PTA24131 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;

PTR00030 – Prestazioni da recuperare

per i recuperi nell’ambito della nuova gestione;

 

ovvero ai conti:

 

GAU24179 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione ASpI, di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;

GAU24180 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI, di cui all’art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;

GAU00030 – Prestazioni da recuperare

per i recuperi in ambito GIAS.

 

Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate ai conti GAU00030  e PTR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”, opportunamente aggiornata.

 

A tal fine, le partite in questione vengono contraddistinte dai seguenti codici bilancio già in uso, ridenominati:

 

“1040” – Indebiti relativi a DS, ASpi e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);

“1097” – Indebiti DS ordinaria, ASpI e mini-ASpI– GIAS.

 

Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili.

 

Si precisa che, per la rilevazione contabile dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpi 2012” (cfr. msg n. 20774 del 17 dicembre 2012), vale a dire la prestazione spettante a coloro i quali nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per l’ottenimento della precedente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto anche del dettato dell’art. 2, comma 24 della legge di riforma, che ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità mini-ASpi, si utilizzeranno gli stessi conti in uso per la contabilizzazione della prestazione mini-ASpI a regime.

 

Qualora, per motivi diversi, le prestazioni in oggetto debbano essere riliquidate, si rileveranno distintamente i recuperi di tali somme, effettuati in occasione della riliquidazione della prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:

 

PTA52100 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30100);

PTA52101 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30101);

GAU52179 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30179);

GAU52180 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30180).

 

Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:

 

-      qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione (es: riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ASpI di una precedente liquidazione provvisoria effettuata sempre a tale titolo), il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti PTA52/…, GAU52/…, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;

 

-      qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata (es: riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ASpI di una precedente liquidazione dell’indennità mini-ASpI, nei casi di rioccupazione dei soggetti e raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per l’indennità ordinaria, ovvero riliquidazione dell’indennità mini-ASpI, nel caso in cui venga presentata nel 2013 una domanda mini-ASpI 2012 successiva ad una domanda mini-ASpI), è necessaria la seguente distinzione:

 

se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest’ultima deve essere imputato ai citati conti PTA52100 o PTA52101; GAU52179 o GAU52180;

 

viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24/130 o PTA24131; GAU24179 o GAU24180.

 

I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dell’esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale.

 

Per l’imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi ai nuovi trattamenti di disoccupazione, si fa riferimento ai conti già istituiti nell’ambito della gestione PTD – Gestione dei trattamenti di famiglia.

 

Nell’allegato n. 1 si riporta l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori