Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 39 del 15-2-2007.htm
CIGS, mobilità e disoccupazione: decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui all’art. 1 quinquies del D.L. 5.10.04 n. 249 convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 come integrato dall’art. 1 comma 7 del D.L. 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n. 127.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 15 Febbraio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
39
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
CIGS, mobilità e disoccupazione: decadenza dai
trattamenti nelle ipotesi di cui all’art. 1 quinquies del D.L. 5.10.04 n. 249
convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 come integrato dall’art. 1 comma 7 del
D.L. 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n. 127.
SOMMARIO:
1)
Campo
di applicazione;
2)
Soggetti
obbligati;
3)
Disposizioni
sostanziali;
4)
Disposizioni
procedurali;
5)
Il
provvedimento di decadenza.
1) Campo di
applicazione
L’art. 1 quinquies del D.L.
5.10.04 n. 249 convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 e integrato dall’art. 1
c.7 del D.L. 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n. 127 nel dettare
disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre
indennità o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori
beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei
trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di
reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.
Si tratta di una nuova
“disciplina generale” che comporta l’abrogazione per incompatibilità delle
precedenti norme decadenziali generali quali l’art. 9 D.Lgs. 468/1997 e
l’art. 9 L. 223/1991.
Rimane in vigore invece l’art.
13 D.Lgs. 276/2003 che costituisce una norma speciale applicabile
esclusivamente alle ipotesi di attuazione di misure intese a garantire
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati da parte di agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro.
Per esplicita disposizione
dell’art. 1 quinquies inoltre, le norme in esso contenute si applicano anche
nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con
decorrenza anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004.
2) Soggetti obbligati
alla segnalazione
I soggetti obbligati alla
segnalazione all’INPS dei possibili casi di decadenza dai trattamenti a
carico di un lavoratore indennizzato sono:
organismi di formazione accreditati
agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro
datori di lavoro, pubblici e privati
enti pubblici
3) Disposizioni
sostanziali
Gli obblighi previsti
dall’art. 1 quinquies sono quelli di seguito elencati.
A.
Obbligo
di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione.
Tale obbligo vincola tutte le
categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa,
in mobilità, in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio legato
allo stato di disoccupazione ed inoccupazione.
Si precisa che il lavoratore è
tenuto alla frequenza del corso, compresa un’ eventuale fase di selezione,
nella misura minima dell'80% della durata complessiva, salvo i casi di
documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di
normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.
B. Obbligo di accettazione di
un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del
20% rispetto a quello di provenienza.
Nel livello retributivo in
questione devono includersi anche gli elementi della retribuzione c.d.
differita (tredicesima, quattordicesima, ecc.). Nei casi in cui non sia
possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si
applica il limite del 20%.
Si
considera non rispettato l’obbligo di accettazione dell’offerta, configurando
quindi un rifiuto della stessa, anche nel caso in cui il lavoratore, pur
accettando inizialmente la proposta di lavoro, abbia successivamente
rifiutato la stipula del contratto di lavoro o si sia dimesso durante il
periodo di prova, salvo dimissioni motivate per giusta causa.
La circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2006, conformemente al principio
generale di ragionevolezza, estende il vincolo della congruità, espressamente
richiamato dall'art. 13 D.Lgs. 276/2003, anche all'art. 1 quinquies L.
291/2004, precisando che "l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si
applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche
possedute dal lavoratore".
A tale
obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:
-
i lavoratori in mobilità, anche concessa ai sensi
di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, la cui iscrizione
nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego; i lavoratori destinatari di sussidio
connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
-
i lavoratori destinatari della disoccupazione
speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla
vigente legislazione;
-
i lavoratori sospesi in cassa integrazione
guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto
legge 5.10.2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291 per cessazione di attività dell'impresa di appartenenza;
-
i lavoratori sospesi in cassa integrazione
guadagni straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla
vigente legislazione qualora non sia
previsto il loro rientro in azienda.
C. obbligo di avviamento ad un
percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai
sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003, e successive
modificazioni, per le seguenti categorie:
-
lavoratori in CIGS per
cessazione di attività d’impresa di appartenenza
-
lavoratori in CIGS
concessa ai sensi di normative speciali o in deroga alla vigente legislazione
-
lavoratori in mobilità,
la cui iscrizione nelle relative liste è finalizzata esclusivamente al
reimpiego
-
lavoratori percettori
del sussidio connesso allo stato di disoccupazione
-
lavoratori destinatari
della disoccupazione speciale, anche connessa ai sensi di normative speciali
in deroga alla vigente legislazione
Gli obblighi di cui alle
lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività formativa o
lavorativa si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i
mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del
lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi
di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di
riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici di linea e le
ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra
vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza
maggiore, congedi parentali, maternità.
Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988, convertito con la
legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'INPS da parte
dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di
integrazione salariale.
4) Disposizioni procedurali
-
Invio delle offerte al
lavoratore
Per ogni fattispecie
contemplata dall’art. 1 quinquies, i soggetti obbligati alla segnalazione
devono formalizzare per iscritto al
lavoratore l’offerta formativa o di riqualificazione, l’offerta di
lavoro o il percorso di reinserimento
nel mercato del lavoro, con raccomandata A/R, indirizzata al domicilio dello
stesso lavoratore, salva l’ipotesi di consegna in mani proprie.
Le proposte devono contenere i
contenuti e tutti gli elementi essenziali dell’offerta stessa.
In tale proposta è opportuno
ricordare al lavoratore che, in caso di rifiuto, il suo nominativo dovrà
essere comunicato all’INPS per l’eventuale pronuncia di decadenza dai
trattamenti previdenziali in corso.
-
Comunicazioni all’INPS da parte dei soggetti
obbligati
In caso di rifiuto del
lavoratore, in modo espresso o tacito, i soggetti obbligati devono comunicare
all’INPS il nominativo del lavoratore, allegare l’eventuale utile
documentazione, e informare nel contempo anche il lavoratore per consentirgli
di predisporre immediatamente le proprie deduzioni difensive.
La comunicazione all’INPS va
effettuata per iscritto, tempestivamente, e deve contenere tutti gli elementi
essenziali necessari all’INPS per la valutazione delle proposte inviate ai
lavoratori e del loro comportamento rispetto alle stesse.
Nei casi di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, la comunicazione va fatta, oltre che
all’INPS, anche al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste.
Si ricorda che i soggetti
obbligati alla segnalazione hanno un
dovere di leale collaborazione con la Pubblica Amministrazione, e la mancata
comunicazione è anche valutata ai fini del corretto andamento dell’attività
svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 5,
D.Lgs. 276/2003.
-
Dichiarazione di decadenza e relativa istruttoria
A seguito di detta
comunicazione l’INPS dichiara la decadenza dei lavoratori se, in seguito
all’istruttoria, risulta la responsabilità personale dei lavoratori
interessati in punto di rifiuto della convocazione.
Nei casi di rifiuto espresso,
soprattutto se formalizzato con spontanea dichiarazione sottoscritta
dall’interessato, ai fini della pronuncia di decadenza l’INPS potrà adottare
una procedura semplificata. L’instaurazione del contraddittorio col
lavoratore risulta superflua infatti in presenza delle suddette
dichiarazioni, ascrivibili al tipo della confessione stragiudiziale (art.
2732 cod. civ.). E, come evidenzia l’art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990,
«il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato».
In tutti gli altri casi, la
sede INPS che ha ricevuto la segnalazione, dovrà accertare la ritualità della
convocazione: tramite raccomandata A/R trasmessa al domicilio del lavoratore
o consegnata in mani proprie. Quindi, se il lavoratore non ha già presentato
documenti o memorie scritte, si dovrà instaurare un contraddittorio con
questi attenendosi alle norme generali sul giusto procedimento di cui al Capo
III della L. 241/1990. L’emanazione del provvedimento di decadenza è
subordinata all’accertamento dell’esistenza dei presupposti oggettivi di cui
al punto 3 della presente circolare, e dei presupposti soggettivi. Essendo la
decadenza in oggetto una sanzione amministrativa, l’elemento soggettivo da
accertare sidesume in via analogicadall’art. 3 L. 689/1981: ossia il comportamento,
doloso o colposo, del lavoratore che sia cosciente e volontario.
In particolare, e in via del
tutto esemplificativa, la colpa può essere ragionevolmente desunta dal
comportamento procedimentale dell’interessato che non giustifichi il suo
comportamento omissivo rispetto alla rituale convocazione, nonostante l’INPS
gli abbia inviato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.
241/1990, consentendogli, così, ai sensi del successivo art. 10 lett. b), “di
presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”.
5) Il provvedimento di decadenza
Se è accertata, tramite
l’istruttoria, l’esistenza degli elementi di cui al punto precedente, la sede
INPS competente dichiarerà con provvedimento la decadenza del lavoratore
segnalato.
In tale atto devono essere
indicati in particolare:
-
i presupposti giuridici (cioè le norme
applicate),
-
la motivazione basata sugli elementi emersi
nell’istruttoria,
-
la statuizione di decadenza con l’indicazione del
trattamento e del relativo periodo,
-
la c.d. clausola enunciativa del regime dell’atto
ossia l’enunciazione che il provvedimento è impugnabile presso le Direzioni
Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, entro quaranta giorni
dalla comunicazione o notifica.
La comunicazione del
provvedimento deve essere fatta al lavoratore in mani proprie o tramite
raccomandata A/R.
L’INPS potrà sempre - a norma
degli artt. 7, comma 2, 21-bis, ultimo comma, e 21-quater, comma 2, L.
241/1990 - sospendere cautelarmente
le prestazioni previste, nelle more dell’adozione del vero e proprio provvedimento
conclusivo. La durata complessiva di detta sospensione cautelare non potrà
eccedere il termine stabilito dall’art. 2
L.241/1990 per la conclusione del procedimento, attualmente pari a
novanta giorni.
Resta inteso che, in ogni
caso, l’INPS, ove accerti che difettino i presupposti di provvedimenti di
decadenza già erroneamente disposti, anche indipendentemente dalla
proposizione di ricorsi al riguardo da parte degli aventi diritto, ha il
dovere di agire in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni, annullando le precedenti erronee
determinazioni ed erogando, conseguentemente, le prestazioni già sospese
indebitamente. Si evidenzia che in tali casi l’annullamento d’ufficio è
doveroso poiché l’interesse pubblico sussiste in re ipsa ed è preordinato ad
assicurare prestazioni garantite dall’art. 38, comma 2, Cost., laddove si
dispone che siano erogati a favore dei lavoratori – da parte di istituti
predisposti o integrati dallo Stato – mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di disoccupazione involontaria.
Si ricorda infine che la sede
dell’INPS che emette un provvedimento, sia di decadenza che di archiviazione
o annullamento d’ufficio, deve darne tempestiva comunicazione anche ai
servizi per l’impiego territorialmente competenti ai fini degli adempimenti
di competenza.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2