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Circolare numero 39 del 18/03/2010


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DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 18/03/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 39 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009. Prime indicazioni.

 

 

SOMMARIO:

Chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008. Indicazioni per l’anno 2009.

Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica,  lo sgravio in questione; criteri di ammissione al beneficio.

L’apertura della procedura per l’invio delle domande  sarà portata a conoscenza successivamente.

 

Premessa.

Con le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, come noto, è stata abrogata la decontribuzione e, in sostituzione, è stato introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.

Per l'attuazione pratica del nuovo incentivo, la legge rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro - Economia.

Per l’anno 2008, a disciplinare la materia è intervenuto il Decreto interministeriale  7 maggio 2008 (1).

Per il 2009 il beneficio trova la sua regolamentazione nel Decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11-3-2010 (allegato 1).

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009.

 

1)   Contenuto del provvedimento.

L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro) previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.

Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita all’altra tipologia.

 

2)   Oggetto del beneficio.

Per l’anno 2009, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Atteso il carattere sperimentale del beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente all’anno 2009 e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

 

3)   Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.

A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento all’anno 2008 (2).

 

4)   Misura dello sgravio.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

Ø      entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro (3),  al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

Ø      totale sulla quota del lavoratore (4).

 

Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue.

 

In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione per l’anno 2009 pari a € 25.000,00, é stato corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00.

Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

 

§  retribuzione annua del lavoratore € 26.000 (comprensivi del premio);

§  sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;

§  tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 26.000,00 x 2,25%  = € 585,00;

§  sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 585,00 x 25% = € 146,00. Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione);

§  sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 585,00 x 9,49% = € 56,00);

§  sgravio complessivo richiesto = € 202,00 (€ 146,00 azienda e € 56,00 lavoratore).

 

 5)   Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

·         essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale;

·         prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Ai fini dell’accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi).

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

 

Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio continua a essere vincolante il deposito - presso la Direzione provinciale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.

Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

 

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

  

6)   Esclusioni.

Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.

Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

7)   Modalità di richiesta dello sgravio.

Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.

Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati (5) - dovranno inoltrare,  esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

La domanda deve contenere i dati sottoelencati;  per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda:

 

a)   i dati identificativi dell’azienda;

b)   la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

c)    la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

d)    l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2009 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi (6);

e)   l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;

f)     l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (7);

g)   l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (8).

 

 La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

Con successivo messaggio saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 e saranno, altresì, messe a disposizione la guida operativa e le specifiche tecniche.

 

8)   Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto,  affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà  all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

 

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1).

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota (9).

 

9)    Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle categorie indicate al punto 11 della circolare n. 82/2008, alla quale, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 

 

 

(1) Cfr. circolari n. 82 e 110 del 2008.

 

(2) Cfr. circolare 6 agosto 2008, n. 82 – punto 3.

 

(3) La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.

 

(4) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 € 42.069,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.506,00).

 

(5) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

 

(6) Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso dell’anno 2009, gli importi riferiti a lavoratori cessati.

 

(7) Potranno essere inseriti gli importi riferiti a lavoratori cessati, purché a questi ultimi restituiti.

 

(8) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente previdenziale e di contribuzioni minori dovuta all’INPS, devono essere presentate due distinte domande.

 

(9) Cfr. circolare n. 51/2008 e il successivo messaggio 14521/2008.


Allegato 1

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 17 dicembre 2009 (GU n. 58 del 11-3-2010 )

Modalità attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge  n. 247 del 2007  -  Sgravi  contributivi  sulla  quota  di  retribuzione costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi aziendali, territoriali  ovvero  di  secondo  livello  -  Anno  2009. (10A02950)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare  la contrattazione di secondo livello con dotazione  finanziaria  pari  a

650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

  Visto il terzo periodo della citata  disposizione  che  prevede  la concessione, in via sperimentale per  il  triennio  2008-2010  e  nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione  di  cui alle lettere a) b) e c) della disposizione  medesima,  relativo  alla

quota di retribuzione imponibile di cui  all'art.  12,  terzo  comma, della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni, costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali

siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia correlata dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione  di incrementi  di  produttività,   qualità   e   altri   elementi   di competitività  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico dell'impresa e dei suoi risultati;

  Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un  decreto  del  Ministro  del lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  le  modalità  di  attuazione  del precedente comma 67  anche  con  riferimento  all'individuazione  dei

criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa,  nel rigoroso rispetto dei limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al predetto  beneficio  contributivo,  e  con  particolare  riguardo  al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a  tal  fine,  presso  il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitività  per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2008, che ha disciplinato la concessione dello sgravio con riferimento all'anno 2008;

  Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti  contrattuali  - sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data 22 gennaio 2009 - che, al punto 9, prevede che vengano  incrementate, rese strutturali, certe e  facilmente  accessibili  tutte  le  misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,

la contrattazione di secondo livello;

  Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti  territoriali  devono  determinare  criteri  di misurazione e valutazione economica della produttività,  qualità  e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti  a livello territoriale con riferimento alla specificità  di  tutte  le imprese del settore;

  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai contratti aziendali e  territoriali  come  indicatori  dell'andamento economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con  gli  obiettivi  definiti  nel  menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

  Ravvisata la necessità di determinare, nell'ambito del periodo  di sperimentazione previsto ai sensi del citato art. 1, comma 67,  della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per il solo anno 2009 la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai  contratti  collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla  quale  é

concesso lo sgravio per tale anno;

  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;

  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni;

 

Decreta:

 

Art. 1

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

 

  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la  contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per  la  contrattazione  territoriale.

Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato  utilizzo  dell'intera  percentuale  attribuita   a ciascuna delle predette tipologie di  contrattazione  la  percentuale residua é attribuita all'altra tipologia.

 

            

Art. 2

Ambito di applicazione

 

  1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di  cui  all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  1955,  n. 797, e successive modificazioni, é  concesso,  con  effetto  dal  1° gennaio dello stesso anno, ai datori  di  lavoro,  nel  rispetto  dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui  agli  articoli  3  e  4,  uno  sgravio contributivo sulla quota costituita  dalle  erogazioni  previste  dai contratti collettivi aziendali  e  territoriali,  ovvero  di  secondo livello,  nella  misura  del  2,25  per  cento   della   retribuzione

contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  2. In considerazione del carattere sperimentale  dello  sgravio  di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base  dei risultati  del  monitoraggio  effettuato  dall'INPS,   con   apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate  -  indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni - può essere rideterminata, per  il  2009,

la  misura  del  limite  massimo  della   retribuzione   contrattuale percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali,  ovvero  di secondo livello devono:

    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto;

    b) prevedere erogazioni:

      1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

      2) correlate  a  parametri  atti  a  misurare  gli  aumenti  di produttività, qualità ed altri elementi di  competitività  assunti come indicatori dell'andamento  economico  dell'impresa  e  dei  suoi risultati.

  É condizione sufficiente la sussistenza  anche  di  uno  solo  dei parametri di cui alla lettera b).

  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese del settore sul territorio.

  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non é concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare  di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.

389.

  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  é subordinato al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

  Resta  salva  l'eventuale  responsabilità  penale  ove  il   fatto costituisca reato.

  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per  i  quali  la  contrattazione  collettiva  nazionale  é demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma 1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

  

Art. 3

Procedure

 

  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano,  a  decorrere  dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente  in  via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche  con  riferimento  ai lavoratori  iscritti  ad  altri  enti   previdenziali,   secondo   le

indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

  La domanda deve contenere:

    a) i dati identificativi dell'azienda;

    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente competente;

    d) l'importo annuo  complessivo  delle  erogazioni  ammesse  allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2,  commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al  successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;

    e) l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali  e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

    g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i contributi pensionistici.

  2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento é quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui

all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

       

Art. 4

Modalità di ammissione

 

  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS  quale termine unico per la trasmissione delle istanze. 

  2. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un  numero di protocollo informatico.

  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1, l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse  - provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite

di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.

L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della  procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della  salute  e delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.

 

Art. 5

Norme finali

 

  1.  Con  successivo  decreto  interministeriale,  é  definita   la composizione  e  sono  disciplinate  le  funzioni   dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della  legge  n.  247  del 2007,  ai  fini  del  monitoraggio  e  della  verifica  di  coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli  obiettivi  definiti  nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  e  della  elaborazione  di nuovi   e   omogenei   parametri   di   misurazione   e   valutazione dell'andamento economico delle imprese.

  2. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il presente  decreto  é  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

    Roma, 17 dicembre 2009

 

 

Il Ministro del lavoro   e delle politiche sociali

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Sacconi

 

Tremonti

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178

 

 


Allegato 2

 

 

Schema della domanda di ammissione sgravio contrattazione di secondo livello - anno 2009

 

Scelta dell’ente previdenziale di riferimento:

- INPS

- INPDAP

- ENPALS

- IPOST

- INPGI

 

Tipologia di azienda:

- DM (UNIEMENS)

- Agricoli

 

Matricola INPS o CODICE AGRICOLI:

- 10 caratteri (UNIEMENS)

- 11 caratteri (codice agricoli)

Codice fiscale azienda

 

Associazione datoriale;

Codice fiscale trasmettitore;

E-mail o PEC trasmettitore;

Tipologia del contratto:

aziendale

- territoriale

 

Data stipula del contratto;

Data deposito del contratto;

Data validità del contratto (Dal – al con fleg per ultrattività);

Depositario del contratto (DPL);

Indirizzo dell’azienda;

E-mail o PEC Azienda;

Ammontare complessivo annuo delle erogazioni, entro i limiti del tetto del 2,25%

Importo sgravio complessivo (suddiviso in):

- importo sgravio datore di lavoro (max 25 punti)

- importo sgravio lavoratore (intera quota)

 

Numero lavoratori interessati