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Versione Testuale
960222
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 42
Ai Dirigenti Centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari medico legali
   e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente ed ai membri del Consiglio
   di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Assegni familiari e quote di maggiorazione di
pensione per l'anno 1996.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 21 febbraio 1996   Ai Dirigenti Centrali e periferici
Circolare n. 42          Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari medico legali
                            e, per conoscenza,
                         Al Presidente
                         Ai Consiglieri di Amministrazione
                         Al Presidente ed ai membri del Consiglio
                            di indirizzo e vigilanza
                         Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
All.5
OGGETTO:  Assegni familiari e quote di maggiorazione di
pensione per l'anno 1996.
I)   Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai
fini della cessazione o riduzione della corresponsione
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di
pensione.
II)  Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
SOMMARIO: Dal 1' gennaio 1996 sono stati rivalutati sia i
limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito
mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli
assegni stessi.
     Le presenti disposizioni trovano applicazione nei
confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno
per il nucleo familiare, e cioe' nei confronti dei lavoratori
autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni
familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli
coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali
giornate di lavoro agricolo dipendente,  caratisti imbarcati
sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari
armatori imbarcati) e dei pensionati delle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi.
     Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli
cui si applica la normativa concernente l'assegno per il
nucleo familiare), la cessazione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle
vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti
dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi, per
l'accertamento dei quali si e' ritenuto utile riassumere
nell'allegato A) le disposizioni vigenti in materia di carico
familiare.
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI
FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE
PER L'ANNO 1996.
     Ai  fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di
reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in
ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento
alle lire mille superiori.
     Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri
la misura del tasso d'inflazione programmato per il 1995 e'
stata pari al 2,5 per cento.
     Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le
tabelle (allegati da 1 a 4) da applicare a decorrere dal 1'
gennaio 1996 nei confronti dei soggetti esclusi dalla
normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra
elencati.
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO
1996
     In applicazione delle vigenti norme per la perequazione
automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1' gennaio
1996 e per l'intero anno nell'importo mensile di L.659.050.
     In relazione a tale trattamento i limiti di reddito
mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico
(non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento
del diritto agli assegni familiari risultano cosi' fissati per
tutto l'anno 1996:
- L.928.200 per il coniuge, per un genitore, per ciascun
figlio od equiparato;
- L.1.624.300 per due genitori.
     I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le
disposizioni gia' in vigore e a suo tempo rese note, in caso
di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e
nipoti (indice unitario di mantenimento).
                             ==========
     Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle
associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei
consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle
Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente
circolare.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO
                                            ALLEGATO A)
RITERI PER L'ACCERTAMENTO DEI FAMILIARI A CARICO DESUNTI DALLA
ORMATIVA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI (TESTO UNICO APPROVATO CON DPR 30
AGGIO 1955, N.797 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) E DAI
ELATIVI CRITERI DI APPLICAZIONE
) CONIUGE
    Il coniuge e' a carico quando non fruisca di redditi superiori
i limiti previsti. Puo' essere a carico anche il coniuge separato
egalmente, purche' nell'atto di separazione sia previsto l'obbligo
ella corresponsione degli alimenti.
) FIGLI
    I figli sono a carico normalmente fino al compimento del 18'
nno di eta'.
    Il limite di eta' e' prorogato fino ai 21 anni, ove siano
ccupati in qualita' di apprendisti ovvero frequentino una scuola
edia o professionale e per tutta la durata del corso legale di
tudi, ma non oltre il compimento del 26' anno di eta', nel caso in
ui frequentino l'Universita' o altro tipo di scuola superiore
egalmente riconosciuta cui si accede con il diploma di scuola media
i secondo grado.
    Nessun limite di eta' e' stabilito per i figli che si trovino
ella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
roficuo lavoro a causa di grave infermita' o difetto fisico o
entale.
    I figli si considerano a carico quando il lavoratore provvede
bitualmente al loro mantenimento. Il mantenimento e' presunto in
aso di convivenza. In caso di non convivenza la prova del
antenimento puo' essere data anche con atto notorio.
    Se tuttavia i figli possiedono redditi pesonali superiori ai
imiti previsti non possono essere considerati a carico.
) EQUIPARATI AI FIGLI
    Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati (e valgono per
ssi le stesse norme e gli stessi criteri) i figli adottivi e gli
ffiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti e i figli anche
aturali del coniuge, nonche' i minori affidati, anche
emporaneamente (L. 4 maggio 1983, n.184), dal Tribunale per i
inorenni e quelli per i quali, anche in mancanza di un atto di
ffidamento, siano regolarmente esercitate le funzioni di tutela e
i provveda al loto totale mantenimento.
) FRATELLI, SORELLE E NIPOTI
    La normativa ed i criteri previsti per i figli si applicano ai
ratelli, alle sorelle ed ai nipoti in caso di morte, invalidita'
ermanente o disoccupazione non indennizzata del loro padre o quando
uesti abbia abbandonato la famiglia.
    Per fratelli e sorelle si intendono anche i consanguinei e gli
terini ancorche' naturali.
    Per nipoti si intendono sia quelli in linea retta (figli di un
iglio o di una figlia), sia quelli in linea collaterale (figli di
n fratello o di una sorella), compresi i figli naturali di una
iglia o sorella nubile, ed i pronipoti.
) GENITORI
    Quanto ai genitori occorre tenere presente che debbono avere
ompiuto l'eta' richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia,
vvero essere invalidi permanentemente al lavoro ai sensi della
ormativa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito
all'INPS; che se piu' figli concorrono al loro mantenimento essi
ossono essere a carico di uno solo dei figli e, in caso di
isaccordo, del maggiore di eta', che se un genitore e' a carico
ell'altro, non puo' essere a carico del figlio.
    I genitori sono a carico quando non posseggono redditi
uperiori ai limiti previsti, rispettivamente, per il caso che ne
ia a carico uno soltanto o entrambi e quando il figlio concorra al
oro mantenimento in misura sufficiente ed in maniera continuativa.
) EQUIPARATI AI GENITORI
    Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, il
atrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il
avoratore sia stato a suo tempo regolarmente affidato dagli organi
ompetenti ai sensi di legge.
    Ai suoceri non si applica la disciplina degli assegni
amiliari.
) ALTRI ASCENDENTI
    Possono essere a carico anche altri ascendenti in linea retta
nonni, etc.) alle condizioni previste per i genitori, sempreche' il
avoratore abbia a carico il genitore che da essi discende ovvero il
enitore sia morto o abbia abbandonato la famiglia.
) LIMITI DI REDDITO AI FINI DEL CARICO
    I limiti di reddito sono quelli stabiliti ogni anno ai fini del
iconoscimento del diritto agli assegni familiari.
    I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF
al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle
itenute erariali), ivi compresi i redditi a tassazione separata e
on esclusione, quindi, in particolare, dei redditi esenti e di
uelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
mposta sostitutiva.
    I redditi devono essere dichiarati nel loro ammontare mensile;
a tredicesima mensilita' ed altri redditi riferiti all'intero anno,
a con periodicita' diversa da quella mensile, vanno rapportati ed
ggiunti al reddito mensile.
                                       ALLEGATO 1
ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER
 LAVORATORI AUTONOMI)
                        DAL 1' GENNAIO 1996
a applicare alla generalita' dei soggetti interessati con
sclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4
------------------------------------------------------------------
ucleo         Reddito familiare annuale     Reddito familiare
amiliare      oltre il quale cessa la       annuale oltre il
              corresponsione del trat-      quale cessa la cor-
              tamento di famiglia per       responsione di tut-
              il primo figlio e per il      ti gli assegni fa-
              genitore a carico e rela-     miliari o quote di
              tivi equiparati (*)           maggiorazione
                                            di pensione
------------------------------------------------------------------
 persona(**)       12.877.000
   "               21.369.000                    25.591.000
   "               27.476.000                    32.901.000
   "               32.814.000                    39.297.000
   "               38.156.000                    45.694.000
   "               43.243.000
1.786.000                     o piu' persone    48.330.000                    5
7.879.000
------------------------------------------------------------------
*)  Per l'applicazione della presente tabella si considerano
quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da
recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati
agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi
 fratelli, le sorelle ed i nipoti).
    Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle
uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
sclusi i nonni ed i bisnonni).
**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai
uperstiti unico componente il nucleo familiare.
                                            ALLEGATO 2
ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER
 LAVORATORI AUTONOMI)
                        DAL 1' GENNAIO 1996
a applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari
 le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati
*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a,
eparato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
------------------------------------------------------------------
ucleo         Reddito familiare annuale     Reddito familiare
amiliare      oltre il quale cessa la       annuale oltre il
              corresponsione del trat-      quale cessa la cor-
              tamento di famiglia per       responsione di tut-
              il primo figlio e per il      ti gli assegni fa-
              genitore a carico e rela-     miliari o quote di
              tivi equiparati (*)           maggiorazione
              (+10 per cento)               di pensione (+10
                                            per cento)
------------------------------------------------------------------
 persona(**)       14.164.000
   "               23.509.000                    28.149.000
   "               30.223.000                    36.190.000
   "               36.097.000                    43.227.000
   "               41.969.000                    50.264.000
   "               47.568.000                    56.965.000
 o piu' persone    53.161.000                    63.665.000
------------------------------------------------------------------
*)  Per l'applicazione della presente tabella si considerano
quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da
recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati
agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi
 fratelli, le sorelle ed i nipoti).
    Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle
uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
sclusi i nonni ed i bisnonni).
**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai
uperstiti unico componente il nucleo familiare.
                                            ALLEGATO 3
ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER
 LAVORATORI AUTONOMI)
                        DAL 1' GENNAIO 1996
a applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese
ersone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia,
ichiarate totalmente inabili.
------------------------------------------------------------------
ucleo         Reddito familiare annuale     Reddito familiare
amiliare      oltre il quale cessa la       annuale oltre il
              corresponsione del trat-      quale cessa la cor-
              tamento di famiglia per       responsione di tut-
              il primo figlio e per il      ti gli assegni fa-
              genitore a carico e rela-     miliari o quote di
              tivi equiparati (*)           maggiorazione
              (+50 per cento)               di pensione (+50
                                            per cento)
------------------------------------------------------------------
 persona(**)       19.311.000
   "               32.051.000                    38.384.000
   "               41.209.000                    49.350.000
   "               49.221.000                    58.943.000
   "               57.230.000                    68.540.000
   "               64.861.000                    77.677.000
 o piu' persone    72.493.000                    86.815.000
------------------------------------------------------------------
*)  Per l'applicazione della presente tabella si considerano
quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da
recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati
agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi
 fratelli, le sorelle ed i nipoti).
    Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle
uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
sclusi i nonni ed i bisnonni).
**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai
uperstiti unico componente il nucleo familiare.
                                            ALLEGATO 4
ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER
 LAVORATORI AUTONOMI)
                        DAL 1' GENNAIO 1996
a applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari
 le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e
he siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a
egalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonche' nel cui nucleo
amiliare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i
rattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
------------------------------------------------------------------
ucleo         Reddito familiare annuale     Reddito familiare
amiliare      oltre il quale cessa la       annuale oltre il
              corresponsione del trat-      quale cessa la cor-
              tamento di famiglia per       responsione di tut-
              il primo figlio e per il      ti gli assegni fa-
              genitore a carico e rela-     miliari o quote di
              tivi equiparati (*)           maggiorazione
              (+60 per cento)               di pensione (+60
                                            per cento)
------------------------------------------------------------------
 persona(**)       20.600.000
   "               34.188.000                    40.942.000
   "               43.957.000                    52.638.000
   "               52.502.000                    62.875.000
   "               61.045.000                    73.107.000
   "               69.187.000                    82.854.000
 o piu' persone    77.324.000                    92.602.000
------------------------------------------------------------------
*)  Per l'applicazione della presente tabella si considerano
quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da
recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati
agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi
 fratelli, le sorelle ed i nipoti).
    Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle
uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
sclusi i nonni ed i bisnonni).
**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai
uperstiti unico componente il nucleo familiare.