960222 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 42 Ai Dirigenti Centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente ed ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 1996. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 21 febbraio 1996 Ai Dirigenti Centrali e periferici Circolare n. 42 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente ed ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali All.5 OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 1996. I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. SOMMARIO: Dal 1' gennaio 1996 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioe' nei confronti dei lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi, per l'accertamento dei quali si e' ritenuto utile riassumere nell'allegato A) le disposizioni vigenti in materia di carico familiare. I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 1996. Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento alle lire mille superiori. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri la misura del tasso d'inflazione programmato per il 1995 e' stata pari al 2,5 per cento. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4) da applicare a decorrere dal 1' gennaio 1996 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati. II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 1996 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1' gennaio 1996 e per l'intero anno nell'importo mensile di L.659.050. In relazione a tale trattamento i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano cosi' fissati per tutto l'anno 1996: - L.928.200 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - L.1.624.300 per due genitori. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni gia' in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). ========== Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO ALLEGATO A) RITERI PER L'ACCERTAMENTO DEI FAMILIARI A CARICO DESUNTI DALLA ORMATIVA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI (TESTO UNICO APPROVATO CON DPR 30 AGGIO 1955, N.797 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) E DAI ELATIVI CRITERI DI APPLICAZIONE ) CONIUGE Il coniuge e' a carico quando non fruisca di redditi superiori i limiti previsti. Puo' essere a carico anche il coniuge separato egalmente, purche' nell'atto di separazione sia previsto l'obbligo ella corresponsione degli alimenti. ) FIGLI I figli sono a carico normalmente fino al compimento del 18' nno di eta'. Il limite di eta' e' prorogato fino ai 21 anni, ove siano ccupati in qualita' di apprendisti ovvero frequentino una scuola edia o professionale e per tutta la durata del corso legale di tudi, ma non oltre il compimento del 26' anno di eta', nel caso in ui frequentino l'Universita' o altro tipo di scuola superiore egalmente riconosciuta cui si accede con il diploma di scuola media i secondo grado. Nessun limite di eta' e' stabilito per i figli che si trovino ella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un roficuo lavoro a causa di grave infermita' o difetto fisico o entale. I figli si considerano a carico quando il lavoratore provvede bitualmente al loro mantenimento. Il mantenimento e' presunto in aso di convivenza. In caso di non convivenza la prova del antenimento puo' essere data anche con atto notorio. Se tuttavia i figli possiedono redditi pesonali superiori ai imiti previsti non possono essere considerati a carico. ) EQUIPARATI AI FIGLI Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati (e valgono per ssi le stesse norme e gli stessi criteri) i figli adottivi e gli ffiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti e i figli anche aturali del coniuge, nonche' i minori affidati, anche emporaneamente (L. 4 maggio 1983, n.184), dal Tribunale per i inorenni e quelli per i quali, anche in mancanza di un atto di ffidamento, siano regolarmente esercitate le funzioni di tutela e i provveda al loto totale mantenimento. ) FRATELLI, SORELLE E NIPOTI La normativa ed i criteri previsti per i figli si applicano ai ratelli, alle sorelle ed ai nipoti in caso di morte, invalidita' ermanente o disoccupazione non indennizzata del loro padre o quando uesti abbia abbandonato la famiglia. Per fratelli e sorelle si intendono anche i consanguinei e gli terini ancorche' naturali. Per nipoti si intendono sia quelli in linea retta (figli di un iglio o di una figlia), sia quelli in linea collaterale (figli di n fratello o di una sorella), compresi i figli naturali di una iglia o sorella nubile, ed i pronipoti. ) GENITORI Quanto ai genitori occorre tenere presente che debbono avere ompiuto l'eta' richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia, vvero essere invalidi permanentemente al lavoro ai sensi della ormativa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito all'INPS; che se piu' figli concorrono al loro mantenimento essi ossono essere a carico di uno solo dei figli e, in caso di isaccordo, del maggiore di eta', che se un genitore e' a carico ell'altro, non puo' essere a carico del figlio. I genitori sono a carico quando non posseggono redditi uperiori ai limiti previsti, rispettivamente, per il caso che ne ia a carico uno soltanto o entrambi e quando il figlio concorra al oro mantenimento in misura sufficiente ed in maniera continuativa. ) EQUIPARATI AI GENITORI Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, il atrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il avoratore sia stato a suo tempo regolarmente affidato dagli organi ompetenti ai sensi di legge. Ai suoceri non si applica la disciplina degli assegni amiliari. ) ALTRI ASCENDENTI Possono essere a carico anche altri ascendenti in linea retta nonni, etc.) alle condizioni previste per i genitori, sempreche' il avoratore abbia a carico il genitore che da essi discende ovvero il enitore sia morto o abbia abbandonato la famiglia. ) LIMITI DI REDDITO AI FINI DEL CARICO I limiti di reddito sono quelli stabiliti ogni anno ai fini del iconoscimento del diritto agli assegni familiari. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle itenute erariali), ivi compresi i redditi a tassazione separata e on esclusione, quindi, in particolare, dei redditi esenti e di uelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad mposta sostitutiva. I redditi devono essere dichiarati nel loro ammontare mensile; a tredicesima mensilita' ed altri redditi riferiti all'intero anno, a con periodicita' diversa da quella mensile, vanno rapportati ed ggiunti al reddito mensile. ALLEGATO 1 ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1' GENNAIO 1996 a applicare alla generalita' dei soggetti interessati con sclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4 ------------------------------------------------------------------ ucleo Reddito familiare annuale Reddito familiare amiliare oltre il quale cessa la annuale oltre il corresponsione del trat- quale cessa la cor- tamento di famiglia per responsione di tut- il primo figlio e per il ti gli assegni fa- genitore a carico e rela- miliari o quote di tivi equiparati (*) maggiorazione di pensione ------------------------------------------------------------------ persona(**) 12.877.000 " 21.369.000 25.591.000 " 27.476.000 32.901.000 " 32.814.000 39.297.000 " 38.156.000 45.694.000 " 43.243.000 1.786.000 o piu' persone 48.330.000 5 7.879.000 ------------------------------------------------------------------ *) Per l'applicazione della presente tabella si considerano quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, sclusi i nonni ed i bisnonni). **) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai uperstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 2 ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1' GENNAIO 1996 a applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati *) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, eparato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. ------------------------------------------------------------------ ucleo Reddito familiare annuale Reddito familiare amiliare oltre il quale cessa la annuale oltre il corresponsione del trat- quale cessa la cor- tamento di famiglia per responsione di tut- il primo figlio e per il ti gli assegni fa- genitore a carico e rela- miliari o quote di tivi equiparati (*) maggiorazione (+10 per cento) di pensione (+10 per cento) ------------------------------------------------------------------ persona(**) 14.164.000 " 23.509.000 28.149.000 " 30.223.000 36.190.000 " 36.097.000 43.227.000 " 41.969.000 50.264.000 " 47.568.000 56.965.000 o piu' persone 53.161.000 63.665.000 ------------------------------------------------------------------ *) Per l'applicazione della presente tabella si considerano quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, sclusi i nonni ed i bisnonni). **) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai uperstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 3 ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1' GENNAIO 1996 a applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese ersone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, ichiarate totalmente inabili. ------------------------------------------------------------------ ucleo Reddito familiare annuale Reddito familiare amiliare oltre il quale cessa la annuale oltre il corresponsione del trat- quale cessa la cor- tamento di famiglia per responsione di tut- il primo figlio e per il ti gli assegni fa- genitore a carico e rela- miliari o quote di tivi equiparati (*) maggiorazione (+50 per cento) di pensione (+50 per cento) ------------------------------------------------------------------ persona(**) 19.311.000 " 32.051.000 38.384.000 " 41.209.000 49.350.000 " 49.221.000 58.943.000 " 57.230.000 68.540.000 " 64.861.000 77.677.000 o piu' persone 72.493.000 86.815.000 ------------------------------------------------------------------ *) Per l'applicazione della presente tabella si considerano quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, sclusi i nonni ed i bisnonni). **) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai uperstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 4 ABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI AGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1' GENNAIO 1996 a applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e he siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a egalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonche' nel cui nucleo amiliare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i rattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. ------------------------------------------------------------------ ucleo Reddito familiare annuale Reddito familiare amiliare oltre il quale cessa la annuale oltre il corresponsione del trat- quale cessa la cor- tamento di famiglia per responsione di tut- il primo figlio e per il ti gli assegni fa- genitore a carico e rela- miliari o quote di tivi equiparati (*) maggiorazione (+60 per cento) di pensione (+60 per cento) ------------------------------------------------------------------ persona(**) 20.600.000 " 34.188.000 40.942.000 " 43.957.000 52.638.000 " 52.502.000 62.875.000 " 61.045.000 73.107.000 " 69.187.000 82.854.000 o piu' persone 77.324.000 92.602.000 ------------------------------------------------------------------ *) Per l'applicazione della presente tabella si considerano quiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali egalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da recedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati agli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli ffilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle uali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, sclusi i nonni ed i bisnonni). **) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai uperstiti unico componente il nucleo familiare.