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900407
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
E VIGILANZA
SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA
DATI
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E
ADDETTI PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI
SPECIALI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO RAGIONERIA
Circolare n. 56
Ai Dirigenti centrali e periferici
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge 26 luglio 1984, n. 413: riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori marittimi. Disposizioni in
materia contributiva.
Precisazioni sull' applicazione dell' art. 6-bis  della
legge 4 agosto 1984, n. 430:  attribuzione alle imprese
di navigazione degli sgravi contributivi per il  Mezzo-
giorno.  Istruzioni contabili e variazioni al piano dei
conti.
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
E VIGILANZA
SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA
DATI
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E
ADDETTI PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI
SPECIALI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO RAGIONERIA
Roma, 22 marzo 1988
                                   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 56                         e, per conoscenza,
                                   Ai Consiglieri di amministrazione
  All. 14                          Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                   Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge 26 luglio 1984, n. 413: riordinamento del sistema
         previdenziale dei lavoratori marittimi. Disposizioni in
         materia contributiva.
         Precisazioni sull' applicazione dell' art. 6-bis  della
         legge 4 agosto 1984, n. 430:  attribuzione alle imprese
         di navigazione degli sgravi contributivi per il  Mezzo-
         giorno.  Istruzioni contabili e variazioni al piano dei
         conti.
                              PREMESSA
     La legge 26 luglio 1984, n. 413, pubblicata sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 2 agosto 1984 ed entrata in  vigore  il
1   settembre   dello  stesso  anno,   ha  disciplinato  il "Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi", attuando il completo  inserimento
della gente  di  mare nel regime delle ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE
dei lavoratori dipendenti comuni.
     La  legge  stessa  tuttavia  ha  tenuto  conto delle peculiarita' del
settore, sia in materia di prestazioni sia in materia di contribuzione.
     In particolare, per quanto concerne la contribuzione, la legge n. 413
del 1984 (1)  non si e' limitata a recepire soltanto le disposizioni dell'
art.17 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (2), ma ha dettato una puntuale
disciplina  sulla  costituzione  del  rapporto assicurativo, sull'  obbligo
contributivo  e sugli istituti giuridici  che  tutelano  la riscossione nei
confronti delle aziende armatoriali.
     Nell'esaminare  la legge n. 413/1984, per la materia che interessa, si
e'  tenuto  conto  di  quanto  gia'  illustrato con circolare n. 527 RCV -
n. 136/137/2081 PM - n. 626 EAD - n. 5699 O. -  n. 197 B. -  n. 556 Rg del
28 aprile 1980 (3), alla quale si fa espresso rinvio, al fine di  dedicare
maggior spazio a quei punti della legge che presentano elementi di novita'
anche se, per quanto possibile, si e' seguito l'ordine espositivo adottato
nella citata circolare del 28 aprile 1990.
     Si richiamano, altresi', le seguenti circolari:
       - circolare n. 538 RCV - n. 2104 PM - n. 13096 O. - n. 645 EAD - n.
         8342 Pr del 30 agosto 1980 (4);
       - circolare n. 587 RCV del 3 marzo 1982 (5);
       - circolare n. 599 RCV del 20 luglio 1982 (6);
       - circolare n. 633 RCV del 18 agosto 1983 (7);
       - circolare n. 649 RCV del 6 giugno 1984 (8);
       - circolare n. 692 RCV del 24 dicembre 1985 (9);
       - lettera-circolare n. 815 RCV del 23 ottobre 1986 (10);
       - circolare n. 830 RCV del 19 marzo 1987 (11).
                              PARTE PRIMA
                          NORMATIVA GENERALE
1) Soggetti protetti (artt. 4, 12, 38, 40 e 47)
     Sono  iscritti  alle assicurazioni generali obbligatorie  ex lege  n.
413/1984 i seguenti lavoratori:
        a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che  compongono
           ai  sensi di legge l' equipaggio delle navi di cui al paragrafo
           4;
        b) le  persone  assunte con contratto di arruolamento che prestano
           servizio sui galleggianti di cui alla lettera e)  del paragrafo
           4, a condizione che risultino iscritte  nelle  matricole  della
           gente di mare di 1, 2 e 3 categoria.  Si evidenzia che  per  il
           personale di 3 categoria, imbarcato sui galleggianti in parola,
           l' obbligo  della  contribuzione   nel  regime  dei  lavoratori
           marittimi ex lege n. 413/1984 decorre soltanto dal 1  settembre
           1984, data di entrata in vigore della legge stessa;
        c) i  piloti  del pilotaggio marittimo riuniti in corporazione, di
           cui  agli  articoli 86 e seguenti del codice della navigazione.
           La  legge  n. 413/1984  ha  esteso  il  regime assicurativo dei
           lavoratori marittimi, a decorrere dal 1 settembre 1984, data di
           entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  anche  al personale
           abilitato al pilotaggio ai sensi dell' art. 96 e  seguenti  del
           codice della navigazione (cosiddetti "pratici locali");
        d) i civili imbarcati su navi militari in qualita'  di  cuochi, di
           domestici  borghesi  e di panettieri, esclusi quelli inquadrati
           nei  ruoli  organici  del  personale  salariato dello Stato, ai
           sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
        e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi  e
           galleggianti  dello  Stato,  a  condizione che risulti iscritto
           nelle matricole della gente di mare di 1, 2 e 3 categoria,  con
           esclusione  del  personale  inquadrato  nei  ruoli organici del
           personale salariato dello Stato ai sensi  della  legge  5 marzo
           1961, n. 90;
        f) il personale volontario del "Corpo Equipaggi Militari Marittimi"
           (CEMM)   durante  il  periodo  intercorrente  tra  la  fine del
           servizio  corrispondente  alla  ferma  di leva ed il compimento
           della ferma  sessennale  o  triennale, nel caso previsto  dall'
           art. 21  della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme
           annuali  e  le  rafferme  biennali,  di cui agli artt. 13 della
           legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964,
           n. 447;
        g) le  persone  componenti  l' equipaggio   delle   navi  e  delle
           imbarcazioni  da  diporto,  di  cui  alle  lettere  c) e d) del
           paragrafo  4,   con  esclusione  delle  persone imbarcate senza
           contratto di arruolamento e quindi per diporto;
        h) gli  allievi  degli  istituiti  nautici  imbarcati  sulle  navi
           adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione
           ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
        i) il  personale  in   ruolo   organico  appartenente  ai  servizi
           amministrativi e allo stato maggiore navigante dipendente dalle
           societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse
           nazionale   e   delle   aziende   esercenti  servizi  marittimi
           sovvenzionati, di cui all' art. 58, 1 c., della legge 27 luglio
           1967, n. 658.   Per  quanto  concerne queste ultime societa' si
           precisa  che trattasi delle societa' di navigazione a carattere
           regionale costituite ai sensi della legge 19 maggio 1975, n.169
           sul "riordinamento dei servizi marittimi postali e  commerciali
           di carattere locale";
        l) il  personale  navigante  del  settore  delle  navi   traghetto
           dipendente dall' Azienda autonoma delle ferrovie  dello  Stato,
           ora Ente Ferrovie dello Stato a seguito della  legge  17 maggio
           1985, n. 210;
        m) l' armatore   o   proprietario-armatore   che   facciano  parte
           dell' equipaggio della nave dai medesimi gestita.
     Oltre ai soggetti sopra indicati, sono iscrivibili alle assicurazioni
generali  obbligatorie,  ai  sensi   della   legge  n. 413/1984,  anche  i
lavoratori marittimi italiani occupati a bordo di navi  battenti  bandiera
estera o in servizio di pilotaggio in acque straniere,  secondo  le  forme
assicurative  disciplinate  sotto  il titolo V, capo II della legge  stessa
(vedi art. 47 e ss.).
     L' attivita' connessa a tali forme assicurative e' ancora affidata al
Servizio Previdenza Marinara e PAPST di questa Direzione Generale,   cosi'
come e' stato precisato con circolare n. 851 PMT - n. 682 RCV - n. 9  Area
PMMC - n. 53621 AGO del 27 luglio 1985 (12), con  la   quale  sono   state
fornite istruzioni per la gestione della normativa sopra richiamata.
2) Obbligo contributivo (artt. 7 e 8)
     A decorrere dal 1 gennaio 1980, le aziende armatoriali - e, comunque,
coloro che impiegano personale soggetto all' obbligo assicurativo ai sensi
della  legge n. 413/1984 - devono  i  contributi afferenti le assicurazioni
generali obbligatorie (IVS, Ds, Tbc, assistenza orfani)  nonche'  la CUAF,
secondo  le norme, le modalita' e con le sanzioni previste  dai  rispettivi
ordinamenti.
     Resta  ferma l' inapplicabilita' al settore del lavoro marittimo delle
disposizioni sulle addizionali contributive di cui alle  leggi  5  novembre
1968,    n. 1115,   30 ottobre 1955,  n. 1079,   20 maggio 1975,  n. 164  e
successive modificazioni e proroghe.
     L'  obbligo   dell' armatore  e'  riferito  a  tutti i lavoratori che,
indipendentemente dal fatto  di  operare  alle  dipendenze  dell'  armatore
stesso  o di terzi,  prestano lavoro dipendente in qualita' di membri dell'
equipaggio della nave,  costituito, ai sensi dell' art. 316 e seguenti  del
Codice  della  navigazione,  dal  comandante, dagli ufficiali e da tutte le
altre persone arruolate per il servizio della nave medesima.
     Da  cio' deriva l' obbligo a  carico dell' armatore di iscrivere detto
personale, ancorche'  dipendente  da  terzi,  nel libro paga della nave  ed
includere  le relative retribuzioni  nel  monte  salari per cui deve essere
assolto direttamente il contributo, indipendentemente dalla   azionabilita'
di un diritto di regresso nei confronti del terzo datore di lavoro.
     Sono pertanto  esclusi  dall' obbligo  contributivo dell' armatore   i
lavoratori  che non facciano parte dell' equipaggio della nave  cosi'  come
sopra delineato.
     In  proposito si segnala che la disciplina relativa alla  composizione
dell' equipaggio, quale risulta dall' art. 316 e seguenti del Codice  della
navigazione,  e' stata recentemente modificata dalla legge 5 dicembre 1986,
n. 856 che, all' art. 17, precisa che i servizi svolti da  un   appaltatore
con gestione ed organizzazione propria, relativi a funzioni  di camera, di
cucina e generali a bordo delle navi adibite a crociera,  comportano anche
l'  esclusione del relativo personale dall' equipaggio, ferma  restando  la
gerarchia di bordo di cui all' art. 321 del Codice della navigazione.
     Il  primo comma dello stesso art. 17 della legge  n. 856/1986  prevede
che la deroga all'art. 316 del codice della navigazione avvenga  attraverso
autorizzazione del Ministro della marina mercantile.
     Detta  autorizzazione  ha una funzione correlata con la   legittimita'
dell' appalto dei servizi sopra indicati.
     Pertanto, anche al di  fuori dell' autorizzazione ed anche prima   che
essa   abbia  la  possibilita'  di  intervenire,  i  servizi in questione,
relativi a navi da crociera devono essere regolati, ai fini previdenziali,
in   relazione  alla categoria di appartenenza dell' appaltatore e non gia'
secondo le norme della legge n. 413/1984.
3) Soggetti esclusi dall'obbligo contributivo ex lege n. 413/1984 (art. 6)
     La legge n. 413/1984 non si applica alle seguenti categorie:
        a) ai  dipendenti  delle  societa'  di  navigazione  di preminente
           interesse nazionale o sovvenzionate minori, di cui  all'art. 58
           della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica  di dirigente
           e come tale iscritti all' INPDAI;
        b) marittimi  dipendenti  dalle   aziende   esercenti   linee   di
           navigazione interna iscritti, ai sensi dell' art. 4 della legge
           29 ottobre 1971,  n. 889  (13),  e   successive   modifiche   e
           integrazioni,   al   fondo  di  previdenza  per  gli addetti ai
           pubblici servizi di trasporto;
        c) ai marittimi che in conseguenza  del  rapporto di lavoro presso
           una  pubblica  amministrazione siano obbligatoriamente iscritti
           ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa
           dell' assicurazione generale obbligatoria;
        d) ai  marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla
           piccola   pesca,   esercenti  la  stessa  in  forma  autonoma o
           associati in cooperative o  compagnie  su natanti non superiori
           alle  10  tonnellate   di   stazza   lorda,  qualunque  sia  la
           potenza  del  relativo  apparato  motore,  in  quanto nei  loro
           confronti trova applicazione la legge 13 marzo 1958, n. 250;
        e) ai soggetti che in virtu'  del  rapporto  di  lavoro  esplicano
           contemporaneamente attivita' marittima con carattere accessorio
           rispetto all'attivita' principale, in quanto nei loro confronti
           continuano ad  applicarsi le norme previdenziali concernenti il
           rapporto di lavoro principale.
           Tale ipotesi ricorre, ad esempio, per i dipendenti dei cantieri
           navali  assunti  con  il  contratto  collettivo della industria
           metalmeccanica,  che  svolgono  la  loro  opera  con l' ausilio
           saltuario dei natanti, ai fini dell' attivita'  connessa ad una
           fase  di  lavoro,  anche  se  le  caratteristiche oggettive dei
           natanti  stessi   comporterebbero,   nei     loro    confronti,
           l' iscrizione all' AGO-IVS ex lege n. 413/1984;
        f) ai  soggetti  che  esplicano  a  bordo attivita' autonoma senza
           essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi.  Nei confronti
           di  tali  soggetti  si  applicano  le  disposizioni concernenti
           l' attivita' esplicata.
     In proposito si precisa che la disposizione, oltre ad escludere  dall'
applicazione  della legge n. 413/1984 i lavoratori autonomi titolari dell'
esercizio  aperto  a  bordo  della  nave, va riferita anche agli  eventuali
dipendenti che operano nell' ambito della medesima attivita' autonoma.
     Nei  confronti  di  questi  ultimi  si  applicano   le    disposizioni
previdenziale  del personale  dipendente  del  settore  cui  appartiene  il
titolare dell' esercizio aperto a bordo.
     Le Sedi per le esclusioni  non  facilmente  inquadrabili  tra  quelle
sopra  elencate,  con  particolare  riferimento   alle  lettere "e" e "f",
provvederanno  ad effettuare  un' apposita segnalazione a questa Direzione
Generale - Servizio RCV -  avendo  cura  di  fornire  tutti  gli  elementi
istruttori atti ad una pronta definizione delle singole fattispecie.
4) Individuazione della nave (art. 5)
     Agli effetti della legge n. 413/1984, si considerano navi le  seguenti
unita' munite di carte di bordo o di documenti equiparati:
        a) NAVI MAGGIORI, iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";
        b) NAVI MINORI,  iscritte  nei  "Registri  delle navi minori e dei
           galleggianti", aventi le caratteristiche  di cui all' art. 1287
           del  codice  della  navigazione,  i cui equipaggi, a suo tempo,
           rientrano nell' obbligo contributivo  di previdenza marinara ai
           sensi dell' art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (14);
        c) NAVI DA DIPORTO, iscritte nei "Registri delle navi da diporto";
        d) IMBARCAZIONI DA  DIPORTO,    iscritte    nei   "Registri  delle
           imbarcazioni  da  diporto",  di  stazza lorda superiore alle 10
           tonnellate  ovvero  con  apparato  motore  di  potenza  massima
           superiore a 35 cavalli-vapore, anche se  costituisca  mezzo  di
           propulsione ausiliario;
        e) GALLEGGIANTI, iscritti nei "Registri  delle  navi  minori e dei
           galleggianti", addetti al servizio dei porti, delle  rade e del
           pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche'  abbiano  mezzi
           di propulsione propri.
5) Istituti  giuridici  posti  a tutela  dell' assolvimento  dell' obbligo
   contributivo (artt. 8, 14, 15 e 16)
     La  legge n. 413/1984 ha mantenuto  gli  istituti  giuridici,  posti a
tutela dell' assolvimento dell'obbligo contributivo da parte delle  aziende
armatoriali, qui di seguito elencati:
        "a" responsabilita' solidale tra armatore e proprietario (art.  8):
il    proprietario   e   l' armatore   sono  personalmente  e  solidalmente
responsabili  verso  l' INPS  del  versamento dei contributi afferenti  gli
equipaggi della nave.
     Cio' comporta  che  anche  nei  casi  in  cui  il  rapporto di  lavoro
intercorre   con  soggetti  diversi  dall' armatore  ed  il  proprietario,
l' utilizzo  del  personale medesimo nell' ambito delle funzioni  spettanti
all'  equipaggio  della  nave da' luogo alla assunzione di un' obbligazione
personale a carico dell' armatore e del proprietario.
     Invero,  l' obbligazione  che sorge in virtu' dell' art. 8 della legge
n. 413/1984 a carico dei due  soggetti e' personale, nel senso che essa  fa
direttamente  e non mediantamente  carico ad essi, e solidale nel senso che
entrambi sono chiamati a risponderne per l' intero.
     Da  tale affermazione  di  responsabilita' personale e solidale deriva
anche l' obbligo a carico dell' armatore  di  iscrivere  detto   personale,
ancorche'  dipendente da terzi, nel libro paga della  nave  ed includere le
relative retribuzioni  nel  monte  salari  per  cui  deve  essere   assolto
direttamente   il  contributo,  indipendentemente dalla azionabilita' di un
diritto  di  regresso  nei  confronti  del datore di lavoro, cosi' come  e'
precisato sotto il paragrafo "2";
        "b" diniego delle spedizioni (art. 16);
        "c"  privilegio speciale sulla  nave  e sue pertinenze, nonche' sul
nolo, di cui all' art. 552, n. 3, e seguenti  del Codice della  navigazione
(artt. 8, 2 e 3 c., 14 e 15).
     Per  quanto  concerne  il  privilegio  speciale  sulla  nave, oltre  a
richiamare  quanto illustrato nella "Parte Prima",  lettera "B",  punto 3/c
della circolare n. 527 R.C.V. del 28 aprile 1980,  si  fa  presente che la
legge    n. 413/1984   all' art. 8,  3 c.,  precisa   che,  ai  fini  della
conservazione del privilegio stesso e delle conseguenti azioni  legali,   i
contributi  dovuti sino alla data di  trascrizione  dell' atto  di  vendita
della    nave,    ovvero    di   abbandono   e    naufragio   della    nave
medesima,   vengono  calcolati,  immediatamente,  in  difetto  di  denunzia
contributive che risultino presentate.
     Agli  istituti  sopra  elencati,  propri  del  settore  marittimo,  si
aggiunge  il privilegio generale sui  mobili,  di  cui  all' art. 2753 c.c.
(art. 14, 1 c.).
6) Dismissione  di  bandiera  per  vendita  della  nave  a stranieri e per
   demolizione (art. 15)
     Il Ministro della Marina Mercantile - Direzione generale del  naviglio
-  con  circolare   n. 252854  del  7 marzo 1986  (allegato n. 1)  ha  dato
istruzioni agli Uffici marittimi in ordine all' applicazione dell' art.  15
della  legge n. 413/1984, specificando che i crediti dell' istituto debbono
essere  esclusi  dalla  fideiussione  prodotta al Ministero stesso ai  fini
dell'autorizzazione  anticipata alla dismissione di bandiera della nave per
vendita  a  stranieri  o  per  demolizione,  cioe' prima dello scadere  dei
termini pubblicitari di cui agli artt. 156 e 160 Cod. nav.
     Il predetto Ministero ha infatti evidenziato  che ai sensi dell'  art.
15   della  legge  n. 413/1984  gli  uffici  marittimi non possono comunque
accordare l'autorizzazione alla dismissione di bandiera di che trattasi  se
non   previo  accertamento, presso l' Istituto, dell' avvenuto pagamento di
tutti  i  crediti  contributivi  relativi  agli   equipaggi   della   nave
interessata   dalle   procedure    anzidette,   ovvero,     dell' avvenuta
costituzione a favore dell' Istituto  stesso    di  un  congruo    deposito
cauzionale  o di idonea garanzia dei crediti in  parola, nella misura e con
le modalita' determinate dall' Istituto medesimo.
     Resta  fermo, pertanto, che non appena la Sede riceve la comunicazione
dell' ufficio marittimo sull' instaurazione delle procedure di  dismissione
di   bandiera  della  nave,  di  cui  agli  artt. 156 e 160 cod. nav., deve
immediatamente  richiedere  all' Ufficio  stesso l' invio del documento  di
bordo  in carico alla nave in parola e provvedere, con urgenza, al relativo
riscontro  contributivo  ai  sensi  dell' art. 18 della legge n.  413/1984,
unitamente ai documenti di bordo  pregressi  eventualmente giacenti presso
la Sede medesima o da richiedere alla predetta Autorita' marittima.
     Se  dall'esito delle operazioni di riscontro contributivo risulteranno
essere stati  versati i contributi dovuti per gli equipaggi della nave,  la
Sede   dovra'  informarne  tempestivamente l' Ufficio marittimo che cura la
procedura di dismissione di bandiera.
     Qualora,   viceversa  dal riscontro dovesse risultare un credito dell'
Istituto nei confronti dell'azienda armatoriale - con la quale risponde  in
solido  la proprieta' della nave - la Sede dovra' invitare l'Azienda stessa
a provvedere per la regolarizzazione della posizione   contributiva   degli
equipaggi.
     Comunque, resta fermo che il nulla-osta dell'Istituto, e quindi  della
Sede,  e' subordinato alla condizione irrinunciabile  che  la  nave non sia
stata ulteriormente riarmata con altro documento di bordo   successivamente
alla  data di ritiro del documento o dei  documenti  di  bordo  riscontrati
dalla Sede medesima ai fini contributivi.   Ovviamente, la procedura  sopra
enunciata  richiede adeguati  tempi  tecnici  di  lavorazione  per   essere
espletata onde l'Azienda armatoriale, o comunque la proprieta' della nave,
che  intende  superarli puo' avvalersi, cosi' come previsto dal citato art.
15  della  legge  n. 413/1984,  del deposito cauzionale o di quella che  lo
stesso  art. 15 indica  genericamente come "idonea garanzia".  Tale "idonea
garanzia" deve identificarsi, di regola, in apposita fideiussione bancaria,
considerato   che  i  crediti  dell' Istituto  non  partecipano, secondo le
disposizioni impartite agli Uffici marittimi dal Ministero  della    Marina
Mercantile  con la circolare sopra citata, alla tutela  della  fideiussione
bancaria cosituita presso il  predetto  Dicastero,  essendo  quest'  ultima
ormai prestata a garanzia esclusiva dei restanti crediti afferenti la nave.
     Ai fini della determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale  e
della   fideiussione  bancaria  di  che  trattasi,   occorre  che  la  Sede
acquisisca, comunque, dall' Ufficio marittimo il documento di bordo   della
nave  e, quindi, sulla base delle relative scritturazioni, valuti l'importo
del deposito  o  della  fidiussione  stessa  con  sufficiente  margine   di
approssimazione per eccesso.
     Qualora  non  sia  possibile  acquisire,  al momento, il documento  di
bordo,  la valutazione  in  parola  puo'  essere  effettuata dalla Sede con
riferimento  alle  denunce  contributive  che  risultino  presentate,   in
analogia  a  quanto  disposto  dall' art. 8,  3 comma,   della   legge  n.
413/1984.
     Una  volta determinato l' ammontare della  garanzia,  la  Sede  dovra'
provvedere a comunicarlo all' Azienda, sottoponendo l' azienda stessa,  per
l'  accettazione,  uno  schema  dell' atto  di  deposito  o   dell' atto di
fideiussione, attenendosi, per quanto possibile, alle formule riportate  in
allegato (allegati n. 2 e 3).
     Non appena l' azienda avra' provveduto al versamento dell'importo  del
deposito cauzionale presso la Sede, ovvero  non  appena  verra  consegnata
alla Sede stessa la fideiussione dell'istituto bvancario, la Sede medesima
comunichera'  all' Ufficio marittimo il proprio nulla-osta al provvedimento
di   dismissione  di  bandiera  della  nave  per  vendita  a  stranieri  o
demolizione, evidenziando, come sopra accennato, la condizione che la nave
non sia stata rinnovata sotto bandiera italiana con un ulteriore documento
di bordo successivo  a  quello  ritirato  e,  quindi,  non  oltre  la data
presa in considerazione  come  data  di ultimo sbarco dell' equipaggio  ai
fini della determinazione dell' ammontare delle garanzie anziedette.
                              PARTE SECONDA
                       ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
7) Costituzione e gestione della posizione contributiva della azienda nave
   (art. 10)
     La legge n. 413/1984 conferma il dettato dell' art. 17 della legge  n.
33/1980, precisando che le aziende armatoriali sono tenute  ad   accendere
dal  1 gennaio 1980,  per  ciascuna  nave  gestita, una distinta  posizione
contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga.
     Detta  posizione  contributiva  deve  essere   presa  a   riferimento
dall'  azienda  stessa  esclusivamente  per  l' assolvimento  dell' obbligo
contributivo relativo ai componenti l' equipaggio della  singola  nave    e
limitatamente  ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di
bordo (ruolo di equipaggio per le navi maggiori, ruolino d' equipaggio  per
le navi minori e per i galleggianti, elenco d' equipaggio per  le  navi  e
per le imbarcazioni da diporto).
     I   marittimi  che non risolvono il rapporto di lavoro all' atto dello
smbarco  dalla  nave  stessa - o  che  hanno  reso  periodi di lavoro  alle
dipendenze del medesimo armatore anteriormente all'imbarco - devono essere
registrati sui libri paga e matricola in carico  all' azienda   armatoriale
per  il restante personale dipendente e, quindi, non devono  piu'  figurare
sul libro paga assegnato alla nave  esclusivamente  per  le   registrazioni
afferenti i soli componenti l' equipaggio.
     Da quanto sopra esposto  discende  che resta confermata la  competenza
territoriale  delle Sedi periferiche in  ragione  della  dislocazione dell'
Ufficio marittimo nelle cui matricole e registri risulta iscritta la nave.
     Parimenti,  resta confermata dalla legge n. 413/1984 l' impossibilita'
di concedere alle Aziende armatoriali  l' accentramento  presso  un'  unica
Sede delle posizioni contributive di tutte le navi gestite.
     Cio' premesso, nessuna modifica si rende necessaria alle istruzioni  a
suo tempo impartite con la gia' citata circolare n. 527/RCV  del 28 aprile
1980  in  merito  alla  tenuta  da  parte  delle  Sedi   delle    posizioni
contributive in parola tramite il fascicolo nave.
8) Versamento dei contributi ex lege n. 413/1984 (artt. 7 e 11)
     Le  aziende  armatoriali,  per  gli  equipaggi  delle  navi  gestite,
debbono  i contributi afferenti  le  assicurazioni  generali   obbligatorie
nonche' quelli per la CUAF, secondo  le  norme, le modalita' e le  sanzioni
previste dai rispettivi ordinamenti.
     Per i marittimi dipendenti e' dovuto  altresi' il contributo  per   il
"Fondo  di garanzia", di cui all'art. 2  della legge 29 maggio 1982, n. 297
(15).
     Si  richiamano,  pertanto, le istruzioni concernenti la denuncia delle
retribuzioni e il versamento dei contributi di pertinenza dell' INPS.
     Per  quanto  concerne  la  denuncia contributiva mensile di modello DM
10/M ed il versamento delle eventuali somme dovute a conguaglio,  la  legge
n. 413/1984   stabilisce  che,  limitatamente   al   personale  navigante
registrato  sulla  posizione  contributiva  della  nave per il periodo di
imbarco  sulla  nave  stessa,  il  versamento  dei contributi deve essere
effettuato  dalle  aziende armatoriali entro 60 giorni dalla scadenza del
mese cui i contributi medesimi si riferiscono.
     A chiarimento del messaggio n. 21765 del 19 agosto 1985  (allegato  n.
4),  si  precisa che detto termine, a seguito del decreto interministeriale
24 febbraio  1985, emanato in attuazione della legge 11 novembre  1983,  n.
638,  si  compie entro il giorno 20 immediatamente successivo alla scadenza
del periodo di differimento di 60 giorni previsto dall' articolo  11  della
legge n. 413/1984, cosi' come indicato nel seguente scadenzario:
     Mese di contribuzione                             Termine per
                                                      il versamento
     Gennaio ......................................  20  aprile
     Febbraio .....................................   "  maggio
     Marzo ........................................   "  giugno
     Aprile .......................................   "  luglio
     Maggio .......................................   "  agosto
     Giugno .......................................   "  settembre
     Luglio .......................................   "  ottobre
     Agosto .......................................   "  novembre
     Settembre ....................................   "  dicembre
     Ottobre ......................................   "  gennaio anno succ.
     Novembre .....................................   "  febbraio  "    "
     Dicembre .....................................   "  marzo     "    "
     Detto   termine  di  versamento non  riguarda, ovviamente, il restante
personale dipendente dall' azienda  armatoriale, per il  quale  l'  azienda
stessa deve operare sulla posizione  contributiva  aziendale  e  non  gia'
sulla  posizione contributiva della  nave, riservata, come gia' piu'  volte
ripetuto,  al solo personale marittimo  limitatamente ai periodi di imbarco
resi a bordo della nave stessa.
9) Retribuzione da prendere a base per  il calcolo dei  contributi  dovuti
   alle  assicurazioni  generali   obbligatorie  ed  alla  CUAF ex lege n.
   413/1984 (art. 13)
     I   contributi  dovuti dalle  aziende armatoriali ex lege n. 413/(1984
debbono essere calcolati sulla retribuzione determinata ai sensi  dell'art.
12 legge 30 aprile 1969, n. 153 (16).
     A  tale  criterio  generale   fanno  eccezione le aziende del settore
della pesca, per le quali la  contribuzione e'  dovuta  dal 1 ottobre 1984
sui  salari,  comprensivi   delle  indennita'  fisse  mensili,  per  ferie,
festivita'  e  gratifiche,   di  cui  alle tabelle retributive allegate ai
contratti collettivi  nazionali  di  lavoro stipulati dalle  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative.   Le  retribuzioni  in  parola,
unitamente al testo del  contratto collettivo nazionale  di  lavoro   degli
addetti alla pesca marittima,  in vigore  alla  data  del  1 ottobre 1984,
sono  riportate  sotto l' allegato  n. 3 della circolare n. 692 RCV del 24
dicembre 1985.
     Le  retribuzioni  stesse   aggiornate  dalle  medesime  organizzazioni
sindacali  a decorrere dal periodo  di paga in corso al 1 gennaio 1987 sono
state pubblicate sotto gli allegati  n. 1 e n. 2  della  circolare  n. 830
RCV del 19 marzo 1987.
     Al riguardo, si richiama quanto gia' precisato nella citata  circolare
n.  692 RCV  del 24 dicembre 1985,  I paragrafo,  punto "B", e cioe' che le
retribuzioni da prendere a base per   il calcolo  dei contributi ex lege n.
413/1984   non  possono  essere  inferiori  ai  minimali   di  retribuzioni
giornaliera determinati annualmente ex articolo 1,  2 comma,  della  legge
26 settembre 1981, n. 537 (17).
     Si  rammenta  che  ai sensi dell' art. 4, 2 comma, del DPR 26   aprile
1957, n. 818 "la retribuzione giornaliera, per coloro che sono  retribuiti
a  settimana,  quattordicina, quindicina o mese, si ottibere  divedento  la
retribuzione  complessiva  rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso  che
la  retribuzione  stessa  si  riferisca  a  tutte  le giornate  lavorative
comprese   nei  detti  periodi  di  paga;  e  per  il numero delle  gionate
effettivamente retribuite se esso e' inferiore  a  quello  delle   giornate
lavorative comprese nel periodo di paga".
10) Armatore e proprietario-armatore imbarcati (art. 12)
     La legge n. 413/1984 ha confermato l' obbligo contributivo  a   carico
dell'  armatore o proprietario-armatore che faccia  parte  dell' equipaggio
della nave da loro stessi gestita.
     Tale obbligo sussiste per tutte le contribuzioni dovute per  i membri
dell' equipaggio, con la sola esclusione della contribuzione  afferente  l'
assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione  involontaria
e il fondo di garanzia, di cui all' art. 2 della legge  29 maggio 1982,  n.
297.
     Pertanto,  a  far  tempo  dal  1 settembre 1984,  data  di entrata in
vigore  della  legge n. 413/1984,  l' armatore o il  proprietario-armatore
imbarcati  sono  soggetti  anche all' assicurazione  generale obbligatoria
contro  la  tubercolosi  ed  alla  CUAF,   delle cui  prestazioni potranno
beneficiare, con  la stessa decorrenza sopra indicata, secondo le norme  e
le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
     All' armatore  o al proprietario-armatore non spettava, tuttavia,   la
maggiorazione degli  assegni  familiari di cui agli artt. 5, 6 e 7 del  DL
29  gennaio 1983, n. 17,  convertito,  con  modificazioni, nella legge   25
marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  quanto
l' attivita' svolta dagli stessi non poteva essere  considerata tra  quelle
rientranti  nel lavoro dipendente, condizione  indispensabile  per   essere
ammessi  a  beneficiare  di tale prestazione  (vedi in proposi paragrafo 5
della circolare n. 7146 GS del 24 novembre 1984 in  "Atti ufficiali" 1984,
pag. 3548).
     Per    gli    stessi   motivi   non   si   applica all' armatore  o al
proprietario-armatore la disciplina di cui  all' art. 3 del DL 13   gennaio
1988,  n. 5, ma continua ad applicarsi quella  di cui al testo unico  delle
norme sugli assegni familiari e successive  modificazioni ed   integrazioni
(vedi   punto  "2"  dell' allegato  "B"  alla  circolare  n. 21 GS/O. del 3
febbraio 1988).
     L'ipotesi  in esame ricorre di rado per le navi mercantili;  viceversa
e'  un  uso  pressoche'  costante  per  le  navi  da  pesca,  sulle  quali
l' armatore  o  il  proprietario-armatore  s' imbarcano come membri  dell'
equipaggio con la relativa mansione di bordo, mansione in base alla  quale
devono  assolvere,  questa  volta  a  proprio favore, il previsto  obbligo
contributivo.
     Qualora   l' armatore  sia  persona  diversa  dal  proprietario  o dai
proprietari della  nave,  questi  ultimi,  se imbarcati come membri   dell'
equipaggio,   sono    assoggettati   anche   all' assicurazione    generale
obbligatoria contro  la disoccupazione involontaria ed alla  contribuzione
al   fondo di garanzia, cosi' come ogni altro membro dell' equipaggio  alle
dipendenze dell' armatore in parola.
     Per  quanto concerne la contribuzione alla CUAF afferente gli armatori
e  i  caratisti-armatori  imbarcati  sulla  nave  da pesca da  loro stessi
armata, si fa presente  che  mentre  per  l' armatore  e  il  proprietario
unico  il   relativo   obbligo   decorre   dal  1  settembre 1984,  per  i
caratisti-armatori della stessa nave da pesca l'obbligo medesimo sussiste,
anche  per  i  periodi  anteriori,  ai sensi dell' art. 10  della legge 16
ottobre 1973,  n. 676,  onde per i predetti caratisti-armatori la legge n.
413/1984  si  limita  a  ribadire  nel  proprio  testo  un  criterio  gia'
codificato dal legislatore (vedi circolare n. 214 GS del 14 febbraio 1974,
in "Atti ufficiali" 1974, pag. 483).
     Con  l' occasione,  sempre  per quanto riguarda la contribuzione  alla
CUAF, si rammenta che nei confronti dei parenti o degli affini, non   oltre
il  terzo grado, dell' armatore o del proprietario-armatore, che siano  con
lui conviventi e che risultino imbarcati sulla nave dallo stesso   gestita,
come  membri dell' equipaggio,  si  applicano  agli artt. 2 e 26 del  testo
unico delle norme  concernenti  gli  assegni  familiari, di cui al  DPR  30
maggio 1955, n. 797.
     Pertanto, per  i  relativi periodi di imbarco, non sussiste a   carico
dell'  armatore  o  del  proprietario-armatore  di che trattasi  l' obbligo
contributivo  in  parola,   in  quanto  ai predetti parenti ed  affini  non
spettano le prestazioni familiari.
     Per quanto concerne  eventuali  regolarizzazione della   contribuzione
dovuta  dall'armatore o dal proprietario-armatore per la  assicurazione per
la  tubercolosi  e  la CUAF, a far tempo dal 1 settembre  1984, le  aziende
devono   rivolgersi  al  competente  Reparto della Sede onde  provvedere al
versamento dei contributi in parola, con l'aggravio degli oneri   accessori
previsti dalle vigenti disposizioni.
     Si rammenta che per la  regolarizzazione  stessa dovranno  applicarsi
le  procedure  di cui alle circolare  n. 51059 RCV - n. 1089 EAD - n. 7763
O./214  del 14 novembre 1986 (18) e  n. 51077 RCV del 7 aprile 1987 (19)  e
successive.
     Pertanto, il citato Reparto dovra'  fornire alle aziende  interessate
i   necessari  chiarimenti  sulla  modulistica  da utilizzare ai fini della
regolarizzazione medesima.
     Per quelle aziende che si sono viste rifiutare  i versamenti compiuti
a  tale  titolo  o  restituire quelli gia' effettuati da parte delle  Sedi
dell'Istituto,  la regolarizzazione contributiva in discorso potra'  essere
gravata dei soli interessi al tasso legale del 5% annuo, a condizione   che
le   aziende medesime saldino l' intero debito entro il termine  perentorio
fissato dalla Sede competente.
     Detto  termine  dovra'  essere  quanto  piu'  breve  possibile  e pur
tuttavia  sufficiente  per  consentire   alle   aziende   di    determinare
contabilmente  il proprio debito contributivo  e di  compiere le operazioni
connesse al versamento.
     Infine,  occorre chiarire, anche in ragione  di  quesiti  formulati da
alcune Sedi, che, qualora armatore della nave sia una societa' di  persone
o  di  componenti l' equipaggio della nave gestita dalla societa'  stessa,
possa  configurarsi  nella  singola  fattispecie  un  rapporto  di  lavoro
dipendente,  secondo i criteri generali illustrati nella circolare  n. 627
RCV del 21  giugno 1983  (20),  oppure  se  nei  loro  confronti,  benche'
imbarcati, sussista  esclusivamente  un rapporto di servizio con la  nave,
cosi' come accade per l' armatore (persona fisica) imbarcato.
     Soltanto   nella  seconda   ipotesi   nei  confronti dei soci o  degli
legge  n. 413/1984,   norma  che  evidenzia  nel  settore   marittimo   la
particolare posizione  previdenziale  dell' armatore,  distinguendola   da
quella   del  personale  dipendente, con il quale concorre alla  formazione
dell' equipaggio della  nave, e rispetto al quale prescrive  l'  esclusione
dalla  sola contribuzione  per  l' assicurazione  contro la  disoccupazione
involontaria, proprio perche' datore di lavoro.
     L'  applicazione dei criteri generali di cui  alla   citata  circolare
comporta di regola l' esclusione dal rapporto di lavoro  subordinato    dei
soci di societa' di persone (S.n.c. - S.a.s.), anche se non amministratori.
     Sulla base degli stessi criteri,  per  le  societa'  di  capitali   si
determina  l' esclusione dal rapporto di  dipendenza   dell' amministratore
unico.  Infatti, l' amministratore unico di  una  societa' di capitali   e'
riconducibile alla previsione dell' art. 12 della legge n. 413/1984,  dato
il rapporto organico tra amministratore e societa'.
     Viceversa,    l' assoggettabilita'   a   contribuzione  di uno o  piu'
amministratori, in caso di pluralita' degli stessi,  deve  essere  risolta
di  volta in volta, in relazione alle competenze attribuite a ciascuno  di
essi dallo statuto della societa'.
11) Aziende esercenti la pesca
     Si richiamano anzitutto le principali disposizioni  del  "Regolamento
per l' esecuzione della legge  14  luglio  1965,  n. 963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima" di cui al DPR 2 ottobre  1968,  n. 1639,
aventi rilevanza ai fini della determinazione della  contribuzione  dovuta
dalle aziende del settore della pesca, per le navi gestite.
     L' art. 8  del  menzionato  DPR  distingue  le  navi  da pesca vere e
proprie in quattro categorie, di cui la prima atta  alla pesca  oltre  gli
stretti od oceanica, la seconda alla pesca  mediterranea  o  d' altura, la
terza alla pesca costiera  ravvicinata, la  quarta  alla  pesca   costiera
locale.
     L'assegnazione della categoria alla nave da pesca spetta al  capo del
compartimento marittimo, al momento  dell' iscrizione  della  nave  stessa
nelle "Matricole delle Navi Maggiori" (M.N.M. e G.).
     Il successivo art. 9, 2 comma, del citato DPR n. 1639/1968  ribadisce
la disposizione del citato art. 8, prescrivendo che la pesca  oceanica  si
esercita oltre gli stretti con navi di prima categoria, la  pesca d'altura
si   esercita   nelle   acque  del  mare Mediterraneo con navi  da pesca di
categoria non inferiore alla seconda,  la  pesca  costiera ravvicinata   si
esercita  nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia  dalla
costa con navi da pesca di quarta categoria.
     L' art. 77 dello stesso DPR n. 1639/1968,  mentre  al  primo    comma
recita "il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi  e  le
categorie  previsti dal presente regolamento", al terzo comma  prevede  che
"il capo del compartimento marittimo puo',  per   esigenze     particolari,
autorizzare temporaneamente all' esercizio della pesca locale  anche  navi
di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9, secondo comma",  cioe'
dalla quarta categoria.
     Sta di fatto che spesso  navi  da  pesca   di   categoria    superiore
esercitano tipi di pesca mediterranea  anziche'  quella  oltre gli stretti
od  oceaniche  e  le  navi  di  seconda categoria che esercitano  la pesca
costiera, ravvicinata o locale, anziche' quella mediterranea  o d' altura.
     Per   ovviare   a  tale  stato  di  cose,  il Ministero della  Marina
Mercantile con circolare n. 622921 del 23 aprile 1981 (cfr. allegato n. 5)
ha precisato che gli armatori che intendano destinare  le  navi   maggiori
(alle  quali e' stata assegnata la 1 e la 2 categoria) alla pesca  costiera
ravvicinata o locale oppure le navi minori (alle quali e' stata   assegnata
la   3  e  la  4 categoria)  alla  pesca d' altura, dovranno effettuare  il
passaggio dalle "Matricole  delle  Navi  Maggiori" al "Registro delle  Navi
Minori e dei Galleggianti", o viceversa.
     Infine il Ministero della Marina Mercantile con decreto  del 5  maggio
1986, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 147  del
27  giugno  1986,  ha dettato, in conformita' dell' art. 4 della legge   17
febbraio  1982, n. 41,  sul  "piano per la razionalizzazione e lo  sviluppo
della pesca marittima", una  nuova regolamentazione per il rilascio   delle
licenze  di pesca, con validita'  quadriennale, in sostituzione dei  vecchi
permessi di cui all' art. 12  della  legge  14 luglio 1965, n. 963,   sulla
"disciplina della pesca marittima".
     Le nuove licenze di pesca, rinnovabili su richiesta degli interessati,
entrano  a far parte dei documenti di bordo della nave indicati al  secondo
comma, lettera "d", e nell' ultimo comma  dell' art. 169 del Codice   della
navigazione.
     La licenza di pesca di che trattasi e'  rilasciata  per le  categorie
di   navi  e tipi di pesca come definiti dagli artt. 8 e 9 del  regolamento
approvato con DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.
     Pertanto,   la  situazione  di  incertezza sopra evidenziata  dovrebbe
esaurirsi tra breve, man mano che verranno rilasciate le nuove  licenze  di
pesca  in conformita' dell' art. 5 del citato  decreto del  Ministero della
Marina Mercantile 5 maggio 1986,  in  sostituzione dei vecchi  permessi  di
pesca  di cui all' art. 12  della  richiamata  legge  n. 863/1965, i  quali
cesseranno comunque di avere validita' trascorsi  ventiquattro mesi   dalla
data  di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale,  quindi
entro il giugno 1988.
     Cio'  premeso, si formiscono qui di seguito alcune precisazioni  sulla
retribuzione imponibile da valere per gli equipaggi delle navi da pesca   e
sui  criteri di determinazione delle aliquote  contributive  in vigore  nel
settore stesso, afferenti in particolare il FPLD e la CUAF:
          a)  Retribuzioni  imponibili:  i  contributi   dovuti   per   gli
equipaggi delle  navi da pesca nel vigore dell' art. 17 della legge  n. 33
del 29 febbraio  1980  sono  stati  commisurati,  ai sensi del terzo comma
dello stesso art. 17, alle  retribuzioni  medie  mensili  di cui al DPR 22
dicembre 1978, n. 851, determinate ai sensi dell' art. 7  della  legge  22
febbraio  1973,  n. 27,   ulteriormente  aumentate,  sino  a  tutto  il 30
settembre 1984, secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall' art.
15 della citata legge n. 27/1973.
    Dette retribuzioni  tabellari, fissate per legge con  riferimento alla
qualifica rivestita a bordo da  ciascun  membro   dell' equipaggio  ed  al
genere   della  nave  e   della  navigazione,   fanno    riferimento   alle
caratteristiche dei  natanti,  alla potenza dell' apparato motore  ed alla
categoria di appartenenza della nave stessa.
     L' art. 13  della legge 26 luglio 1987, n. 413, mentre ha  confermato
al  primo comma l' abolizione del sistema delle retribuzioni tabellari  in
atto  presso  la Cassa nazionale per la Previdenza Marinara,  gia' sancita
dal   citato  art. 17 della legge n. 33/1980 con il richiamo  espresso all'
art. 12  della  legge  30 aprile 1969,  n. 153, ha esteso, con  il  secondo
comma,  detto principio generale al  settore della pesca a decorrere  dal 1
ottobre 1984, anche se temperato con il riferimento  ai  salari  minimi  di
cui   ai  contratti  collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulati   dalle
organizzaioni sindacali maggiormente rappresentative.
     Infatti,  lo  strumento  della  contrattazione  collettiva  ha  inciso
direttamente sui criteri  di  formazione  delle  retribuzioni    imponibili
afferenti  il settore in  parola, in quanto ha determinato le  retribuzioni
stesse con riferimento non piu' alla categoria di appartenenza  della  nave
ed   alle  sue  caratteristiche  di  potenza   dell' apparato  motore,   ma
esclusivamente,  a  far  tempo  dal   1 ottobre 1984,  al  tipo  di  pesca
esercitato  e, quindi, alle  retribuzioni  minime  spettanti  in   base  al
contratto collettivo in vigore (21).
     Inolte,  considerato che  per il settore della pesca il 2 comma  dell'
art. 13 della legge n. 413/1984  prescrive   espressamente  che  tutte   le
contribuzioni  di cui all' art. 7  della  legge  stessa,  compresa   quella
afferente la CUAF, devono essere  determinate,  a  far tempo dal 1  ottobre
1984, sulle predette retribuzioni da contratto collettivo, deve intendersi
non  piu'  applicabile,  con  pari  decorrenza,  per  gli  equipaggi    dei
pescherecci,  arruolati  con  il contratto alla parte, il disposto di  cui
all'art.62 del testo unico delle norme sugli assegni familiari,  approvato
con DPR 30 maggio 1955, n. 797.
          b) Determinazione   dell' aliquota   afferente  il  F.p.l.d.:  il
principio   dell' iscrizione  della  nave  da  pesca nelle "Matricole delle
Navi Maggiori"  ovvero nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti"
e, quindi, della categoria  di  appertenenza   della nave stessa, e stato,
confermato,  ai  fini  della  determinazione  dell'aliquota   contributiva
afferente il F.p.l.d., dagli articoli 9 e 60 della legge n. 413/1984.
     Infatti, l' art. 9  della legge n. 413/1984 precisa che soltanto   nei
confronti degli equipaggi  delle  navi  da  pesca  iscritte nei  "Registri
delle  Navi  Minori  e  dei Galleggianti" (quindi per quelle  appartenenti
alla 3 e 4  categoria  ex art. 8 del DPR n. 1639/1968) trova  applicazione
l' aliquota contributiva afferente il F.p.l.d. nella misura  stabilita per
le aziende del settore agricolo, di cui all' art. 12 della  legge 3 giugno
1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.
     Al   contrario,  nei  confronti  degli  equipaggi delle  navi da pesca
alturiere, iscritte nelle "Matricole delle  Navi  Maggiori"   (appartenenti
alla  1 e 2 categoria delle navi da pesca ex art. 8 del DPR  n. 1639/1968),
trova   applicazione   il   beneficio   della   riduzione   dell' aliquota
contributiva  afferente  il  F.p.l.d. mediante l' utilizzo  dell' apposito
contributo dello  Stato, di cui all' art. 60 della legge n. 413/1984,  che
in proposito  prevede  l' emanazione  di un decreto interministeriale  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Marina  Mercantile,
di concerto con il Ministro del Tesoro.
     In ordine alla prima attuazione dell'art. 60 della legge n.  413/1984,
si  richiamano le istruzioni fornite con i messaggi n.21126 del 22 febbraio
1985 e n. 21037 dell' 11 maggio 1985, con i quali  sono  state    impartite
disposizioni  per la regolarizzazione,  da  parte  delle aziende di  pesca,
delle posizioni contributive degli equipaggi delle navi gestite in   regime
di assicurazione generale obbligatoria nel periodo dal  1 gennaio 1980  al
31 dicembre 1983, nonche' per la contribuzione successiva a tale data,   in
attesa dell' emanazione del decreto interministeriale di cui al  2   comma
del citato art. 60, che stabilisca la misura della riduzione  dell'aliquota
contributiva da valere nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 maggio 1985.
     Il riferimento alla data del 31 maggio 1985,  quale  termine   ultimo
del  beneficio di cui alla norma sopra menzionata, risulta dall' art. 1,  1
comma, del DL 1 marzo 1985, n. 44, convertito in legge 26 aprile 1985,   n.
155 (22).
     Infatti, i successivi decreti escludono la proroga  del  termine   di
che  trattasi  con  un  espresso richiamo all' art. 1, 4 comma, del  DL 24
marzo 1982, n. 91, convertito in legge 21 maggio 1982, n. 267  (vedi DL 22
luglio 1985, n. 356;  DL 20 settembe 1985,  n. 477;   DL 20 novembre 1985,
n. 649)  ovvero  non  facendo  piu'  alcuna  menzione   di    disposizioni
confermative del beneficio, quale quella sopra richiamata  (DL 30 dicembre
1985, n. 787; DL 20 febbraio 1986, n. 34; DL 26 aprile 1986,  n. 123; DL 3
luglio 1986, n. 328, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440,  in "Atti
ufficiali" 1986, pag. 1645).
     Pertanto,  dal  1  giugno 1985, le aziende di pesca del settore  delle
navi maggiori adibite  alla  "pesca mediterranea" ed alla "pesca oltre  gli
stretti"  debbono applicare,  per  il  calcolo  dei   contributi   dovuti,
l' aliquota complessiva nella misura intera.
     In proposito, si richiamano le disposizioni impartite con la  lettera
circolare n. 815 RCV del 23 ottobre 1986.
     Per  il periodo pregresso, cioe' dal 1 gennaio 1984 al 31 maggio 1985,
i punti  di  abbattimento   dell' aliquota contributiva afferente il   FPLD
dovuta  dalle aziende della "pesca mediterranea"  e della "pesca oltre  gli
stretti" sono stati determinati, da ultimo, dal decreto  interministeriale,
28  gennaio 1987, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale n. 86 del  13 aprile
1987.
     Nelle  more della procedura d' emanazione  ai  sensi dell' art. 60,  2
comma, della legge n. 413/1984 del predetto decreto interministeriale, con
circolare   n. 830  RCV   del 19 marzo 1987,  a  cui si rinvia, sono state
impartite sotto il paragrafo "2" della circolare  stessa le istruzioni  per
la   regolarizzazione  da  parte  delle  aziende  medesime  delle  relative
posizioni contributive, concernenti il periodo sopra indicato, nel  termine
di cui al messaggio T.P. n. 2579 deo 15 aprile 1987.
          c) determinazione dell' aliquota CUAF: l'art. 20 della legge   16
aprile  1974, n. 114 (23), nel fissare al 1 comma, punto 3, l'aliquota  del
contributo dovuto alla CUAF dai  datori  di  lavoro  titolari  di   imprese
agricole iscritte negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
ha  stabilito  che  la  stessa  aliquota  sia estesa alle imprese di  pesca
iscritte   nel  "Registro delle imprese di pesca",  istituito  presso  ogni
Capitaneria  di Porto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965,  n.
963, su lla "disciplina della pesca marittima",  munite   del  permesso di
pesca  costiera,  ravvicinata  o  locale,  di  cui  all' art. 9 del  DPR 2
ottobre 1968, n. 1639.
     La portata  di  tale  disposizione,   applicata,   di   regola,   con
riferimento alla categoria di appartenenza  della nave da pesca e, quindi,
all' iscrizione  del   peschereccio  nel "Registro delle Navi Minori e  dei
Galleggianti"  (3 e 4 categoria),  e'  stata  di  recente   precisata   dal
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, in sede  di ricorso
avverso  alcune decisioni del Comitato speciale per gli assegni  familiari,
conformi al criterio sopra enunciato.
     Il  predetto  Dicastero  ha   chiarito  che   il   beneficio    della
contribuzione alla CUAF nella misura ridotta di cui all'art. 20,  punto  3,
della  legge n. 114/1974 deve essere concesso non  in  ragione del  tipo di
nave armata - maggiore o minore -  bensi' in base  al  permesso  di   pesca
costiera,  ravvicinata o locale, rilasciato  alla nave, di cui  all' art. 9
del DPR n. 1639/1968, ed all' avvenuta  iscrizione dell' impresa  di  pesca
nell' apposito registro sopra menzionato.
     La contemporaneita'  del  verificarsi  delle   due  condizioni   sopra
enunciate,  iscrizione della ditta nel "Registro  delle imprese di pesca" e
possesso   del  permesso  di  pesca   costiera   per   la  nave, determina
l' applicazione  del  beneficio dell' aliquota CUAF  nella misura ridotta,
pari  attualmente  al  2,75% della retribuzione imponibile,  cosi' come e'
stabilito  dall' art. 25,  punto 3, della  legge 21 dicembre 1978,  n. 845
(24).
     Infine,  si  richiama la circolare n. 609 RCV - n. 136/2209 PMT -  n.
144 GS  del  3  febbraio 1983 (25), per quanto concerne la disciplina  dei
criteri  per  la assicurabilita' dei soci delle cooperative della  piccola
pesca ex lege 13 marzo 1958, n.250, onde definire la non   ssoggettabilita'
dei soci stessi alla disciplina della legge n. 413/1984.
     Restano,  comunque,   assoggettati  alla legge n. 413/1984   eventuali
dipedenti  non soci che  possono  essere  imbarcati - come precisato  nella
citata circolare - soltanto  previa  autorizzazione   della    cooperativa
stessa,  sempreche'  la nave rientri tra quelle indicate  sotto la lettera
"b" del paragrafo 4 della presente circolare.
12) Piloti dei porti (art. 4, 2 comma, sub lettera "c", e 3 comma, e  art.
    19)
     I  piloti dei porti non sono lavoratori dipendenti bensi'   lavoratori
autonomi,  iscritti in speciali registri tenuti dalle competenti  autorita'
marittime.
     La   legge   n. 413/1984,  oltre   a  confermare   l' obbligo    della
contribuzione alle  assicurazioni  generali  obbligatorie   per  i   piloti
associati in corporazioni, di cui all'art. 86 e seguenti del Codice  della
navigazione, ha esteso l'obbligo stesso ai marittimi abilitati al  servizio
di  pilotaggio, di cui all'art. 96 del Codice della navigazione, cosiddetti
"pratici locali", vale  a  dire quei marittimi che, previa  autorizzazione
del  competente  comandante  del  porto,  prestano  la  loro  opera  nelle
localita' di  approdo  o  di  transito  ove  non sia stata costituita  una
corporazione dei piloti.
     L' estensione dell' obbligo contributivo nei confronti dei   marittimi
abilitati  al  servizio  di  pilotaggio  ex  art. 96   del   Codice  della
navigazione decorre dal 1 settembre 1984, data  di entrata in vigore della
legge sopracitata.
     Per  il servizio di pilotaggio reso dai pratici locali  anteriormente
a tale data,  la  legge  n. 413/1984 non prevede alcuna forma di  riscatto
ai fini previdenziali.
     L'  art. 19  della  legge  n. 413/1984 precisa che, a decorrere  dal 1
gennaio 1981, i piloti associati  in corporazioni sono tenuti a  calcolare
i   contributi dovuti sui compensi effettivamente spettanti per la  propria
attivita', di cui agli artt. 120 e 133 del Regolamento  per  l' esecuzione
del Codice della navigazione, detratte le spese sostenute per il  servizio
nonche' le altre spese necessarie al buon funzionamento della corporazione.
     Parimenti, i pratici locali, a decorrere dal  1 settembre 1984,  data
di entrata in vigore  della  legge  n. 413/1984,  devono  i contributi sui
compensi percepiti, di cui  agli  artt. 133 e 137  del  Regolamento  sopra
citato.
     Agli   effetti  dell' individuazione  delle somme che concorrono  alla
determinazione dei compensi in parola,  su  cui calcolare la misura   dell'
onere   contributivo,  la  legge  n. 413/1984 rinvia, comunque, ai  criteri
dettati   dall' art. 12   della   legge 30 aprile 1969, n. 153, in   quanto
applicabile.
     Per l' apertura della  posizione  cotributiva  afferente i   cosidetti
pratici  locali si rinvia, per analogia, alle  istruzioni  impartite  per i
piloti associati  in corporazioni con la  piu'  volte citata circolare  n.
527 RCV del 28 aprile 1980.
     Ovviamente,  sia  per  i  piloti associati in corporazioni che per   i
pratici  locali sussiste l' esonero  dal  versamento  della   contribuzione
afferente la CUAF, l' assicurazione contro la disoccupazione  involontaria,
nonche'  l' esonero,   quali   lavoratori  autonomi,  dal  versamento   del
contributo afferente  il "fondo di garanzia" istituito dall' art. 2   della
legge  29 maggio 1982, n. 297.  Viceversa, sussiste l'obbligo  contributivo
nei confronti delle due predette categorie di piloti per  l'  assicurazione
per  la tubercolosi e l'assistenza agli orfani, che concorrono a costituire
con l' obbligo  afferente  il FPLD il regime contributivo delle   categorie
medesime.
     Infine, sempre per  quanto concerne i pratici locali, le Sedi   devono
prendere  contatto con gli  Uffici marittimi affinche' questi provvedano  a
segnalare  i  relativi  nominativi,  per la iscrizione alle   assicurazioni
generali  obbligatorie  del  personale  in  servizio  al 1 settembre  1984
ovvero in epoca successiva a tale data.
     Nel   caso in cui la competente Sede abbia rinviato l' iscrizione  dei
pratici locali al regime della legge n. 413/1984, in attesa delle  presenti
istruzioni,   i  medesimi  devono  provvedere  a  regolarizzare la  propria
posizione contributiva a far tempo dal  1 settembre 1984,   ovvero   dalla
data  successiva  in  cui  abbiano  assunto  il servizio,  rivolgendosi al
competente  Reparto  della Sede medesima onde adempiere al  versamento dei
contributi.
     I  relativi  importi  dovranno  essere gravati dei soli  interessi al
tasso  legale  del 5% annuo, a codizione che gli interessati provvedano  a
saldare  l' intero  debito entro il termine perentorio fissato dalla  Sede
stessa.
tuttavia  sufficiente  per  consentire  ai  pratici locali di  determinare
contabilmente  il proprio debito contributivo e di compiere le  operazioni
connesse al versamento.
     Si intende che il mancato rispetto del termine stabilito   comportera'
l' irrogazione delle somme aggiuntive previste dalle norme in vigore.
     Si  rammenta  che  per  la  regolarizzazione   in   parola   dovranno
applicarsi  le procedure di cui alla circolare n. 51059 RCV - n. 1089  EAD
- n. 7763 O./214 del 14 novembre 1986.
     Pertanto,  il citato Reparto dovra' fornire agli stessi pratici locali
i necessari chiarimenti sulla  modulistica  da  utilizzare,  sia  ai  fini
della  regolarizzazione contributiva, sia ai fini della sistemazione  delle
posizioni individuali.
     Per  il  settore di attivita' dei piloti dei porti si rammenta  che le
posizioni assicurative da aprire sono cosi' determinate:
          1) posizione dei piloti, siano essi associati in corporazioni  o
             pratici   locali,   propria  della  specifica   attivita'  di
             pilotaggio, con contribuzione ex lege n. 413/1984;
          2) posizione  determinata  dalle caratteristiche oggetive  della
             nave o delle navi  gestite  dalla  corporazione stessa o  del
             pratico locale (vedi art. 5  della legge n. 413/1984),  sulla
             quale devono essere iscritti  i  marittimi  alle   dipendenze
             della corporazione stessa o del pratico  locale,   componenti
             gli equipaggi delle navi medesime,  limitatamente ai  periodi
             di  imbarco  registrati sui documenti di bordo delle navi  in
             parola;
          3) posizione  contributiva  aziendale  della corporazione o  del
             pratico locale, a cui  fa capo il personale  di  terra   alle
             dipendenze della corporazione medesima o del pratico locale.
13) Allievi di Istituti nautici imbarcati su navi-scuola (art. 4, 2 comma,
    lettera "h", e art. 20)
     Si richiama quanto illustrato con circolare n. 527 RCV del 28   aprile
1980,  circa l' obbligo contributivo degli allievi degli Istituti  nautici,
da considerarsi limitato al solo periodo di imbarco reso  a  bordo   della
nave adibita dall' Istituto stesso alle esercitazioni in mare.
     Detti  periodi  di  imbarco  sono quelli registrati sul documento  di
bordo della nave.
     Per  quanto  concerne  il  personale  docente imbarcato, si  richiama
l'  esclusione dall' obbligo contributivo di cui all' art. 6, lettera  "c",
della legge n. 413/1984, se iscritto ad una forma assicurativa   esclusiva,
sostitutiva  od esonerativa dell'assicurazione generale obligatoria , quale
pubblico dipendente.
     Per  il periodo successivo  al  1  settembre 1984, data di entrata  in
vigore della legge n. 413/1984, gli Istituti nautici devono, per i   propri
allievi,  i contributi nella misura fissa  vigente per gli apprendisti  del
settore dell' artigianato (art. 20).
     La  contribuzione in parola  riguarda  tuttavia  non  tutte  le  quote
fisse previste per gli apprendisti, ma soltanto quelle per le quali vi   e'
corrispondenza   con le forme assicurative a cui gli  allievi  erano   gia'
iscritti anteriormente alla legge n. 413/1984 (vedi allegato 11).
     Pertanto,  a far  tempo  dal 1 settembre 1984,  gli  allievi    stessi
risultano   obbligatoriamente  iscritti, per i periodi di esercitazione   a
bordo,  al FPLD,  all' assicurazione  contro  la   tubercolosi,    nonche'
all' assicurazione  contro  gli infortuni e le malattie professionali  per
effetto dell'art. 4, 1 comma, numero "5", del DPR 30 giugno 1965,  n. 1124
(Testo  unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali), gestita dall' INAIL.
     L' obbligo  contributivo  e' a totale carico dell' Istituto  nautico,
il  quale effettuera' i relativi  adempimenti con le modalita'  specificate
sotto la lettera "A", paragrafo 1.1.,  lettara "d",  della   Parte   terza
della presente circolare (26).
     Si  ribadisce che per gli allievi degli Istituti nautici non   ricorre
alcun  rapporto di lavoro di apprendistato vero e proprio e  che l' obbligo
contributivo,  riferito agli allievi stessi, non copre l' intero  corso  di
studi,  bensi' e' limitato ai brevi periodi di imbarco per esercitazioni  a
bordo.
     Inoltre,   non sussiste nella fattispecie alcuna forma di compenso  e,
quindi, non trova  applicazione dal 1 gennaio 1986 la disposizioni di   cui
all' art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (27).
     Per il periodo  dal 1 gennaio 1980 al 31 agosto 1984, anteriore   alla
data  di entrata in vigore della legge n.413/1984, la contribuzione  dovuta
dagli   Istituti   nautici per gli allievi doveva essere determinata,   nel
vigore  dell'art. 17 della legge n. 33/1980, in ragione delle  retribuzioni
tabellari  dell' anno 1979,  ulteriormante aumentate secondo i  criteri di
cui all' art. 15 della legge n. 27/1973.
     Dette retribuzioni sono riportate sotto l' allegato n. 12.
     Cio'  premesso, si rende necessario che gli Istituti nautici  operino,
sulla base  di  dette  retribuzioni,  la regolarizzazione delle   posizioni
contributive  degli allievi, rivolgendosi al competente Reparto della  Sede
onde provvedere al versamento dei contributi dovuti, con il solo   aggravio
degli interessi compensativi  al  tasso  legale  del  5%  annuo, entro  il
termine  che  verra'  indicato  agli Istituti stessi dalla Sede  medesima,
pena l' applicazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore.
     Tuttavia,  qualora   l' Istituto nautico sia una scuola statale,   nei
confronti   dell' Istituto  stesso trovano applicazione i criteri  previsti
per le regolarizzazioni contributive da parte delle Amministrazioni   dello
Stato,  che, come e' noto,  devono  avvenire  senza   l' aggravio di  somme
accessorie, compresi gli interessi compensativi di cui  all' art. 53   del
RDL  4 ottobre 1935, n. 1827 (vedi circolare n. 50971 del 7 febbraio  1979
in "Atti Ufficiali" 1979, pag. 451).
     Si  rammenta che per la regolarizzazione in parola dovranno applicarsi
le  procedure  di cui alla circolare n. 51059 RCV - n. 1089 EAD -  n. 7763
O./244 del 14 novembre 1986.
     Pertanto,  il  citato  Reparto  dovra' fornire agli Istituti   nautici
interessati i necessari chiarimenti  sulla modulistica da utilizzare,  sia
ai  fini  della   regolarizzazione   contributiva,  sia  ai  fini    della
sistemazione delle posizioni individuali degli allievi.
14) Personale marittimo dell' Ente "Ferrovie dello Stato" imbarcato  sulle
    navi traghetto dell' Ente stesso (articoli 38 e 40)
     La  legge n. 413/1984 ha posto la distinzione tra personale  marittimo
delle navi-traghetto  inquadrato  nei ruoli organici dell' Ente   "Ferrovie
dello Stato" a far tempo dal 1  settembre 1984, data di entrata in  vigore
della legge stessa, o successivamente a tale data, e personale   inquadrato
nei   ruoli  organici  dell' Azienda  anteriormente  al   1 settembre 1984,
collegando alla decorrenza dell' inquadramento in parola  l' obbligo  della
contribuzione  nel regime delle assicurazioni generali obbligatorie gestite
dall' Istituto, che, comunque, per i primi non puo' essere anteriore  al  1
settembre 1984 e per i secondi al 1 gennaio 1980.
     Tuttavia, la distinzione stessa  assume   rilevanza  ai  fini    della
determinazione  dell' obbligo alla contribuzione afferente  l'assicurazione
generale obbligatoria per la tubercolosi.
     Infatti,  il personale inquadrato  nei   ruoli   organici   dell' Ente
Ferrovie dello Stato anteriormente al  1 settembre 1984,  data di  entrata
in   vigore della legge n. 413/1984, ancorche' iscritto  all' assicurazione
generale   obbligatoria  IVS,   mantiene  l' iscrizione al Fondo   Pensioni
Ferrovie dello Stato.
     Al contrario, il personale assunto  in  ruolo dalla predetta  data,  o
successivamente,  e' escluso dall' iscrizione  al  Fondo Pensioni  Ferrovie
dello Stato e, pertanto, nei  suoi  confronti  vige  la  sola   iscrizione
all' assicurazione generale obbligatoria IVS.
     Da  tale  distinta  disciplina  del  trattamento  previdenziale    del
personale  marittimo delle navi-traghetto dell' Ente Ferrovie dello  Stato,
introdotta dalla legge n. 413/1984, discende  che,  mentre  il    personale
assunto  in  ruolo  anteriormente   al  1  settembre  1984   e'    escluso
dall' assicurazione  generale  obbligatoria  per la tubercolosi,  ai sensi
dell' art. 38 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827,  il  personale  assunto  in
ruolo a far tempo da tale data, e successivamente, incorre   nell' obbligo
della   contribuzione  per  la  tubercolosi  ed  ha  quindi  diritto   alle
prestazioni connesse a detta forma assicurativa.
     Inoltre,   per  tutto  il  personale  marittimo delle  navi-traghetto,
iscritto al regime previdenziale della legge n. 413/1984  (artt. 38 e 40),
a  far tempo dal 14 giugno 1985, data di entrata in vigore  della legge n.
210 del 17 maggio 1985, istitutiva dell' Ente "Ferrovie dello Stato"   (con
propria   personalita'  giuridica  ed  autonomia patrimoniale, contabile  e
finanziaria, ai sensi dell' art. 2093,  2 comma,  del  Codice Civile),   e'
venuta  meno l' esclusione  dal  contributo  per  il  finanziamento   degli
asili-nido,   di   cui   all' art. 8  della  legge 6 dicembre 1971,  1044,
disposta  dall' art. 2-septies  della  legge  16 aprile 1974,  n. 114,  in
quanto  l' esclusione stessa riguarda soltanto i dipendenti dello Stato  e
degli enti locali territoriali, cioe' dei Comuni, delle Provincie e  delle
Regioni (28).
     Si   fa   riserva   di   fornire   ulteriori   precisazioni circa  la
contribuzione dovuta per il personale di che   trattasi  in   ordine   all'
assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il fondo di  garanzia
e l' assistenza agli orfani, non appena  i  competenti  Ministeri   avranno
chiarito  la disciplina del rapporto di lavoro  del personale  in   parola,
quale dipendente dell' Ente "Ferrovie dello Stato" istituito con legge   n.
210  del 17 maggio 1985, che ha riconosciuto  all' Ente stesso una  propria
personalita'  giuridica   ed   autonomia   patrimoniale,     contabile   e
finanziaria, ai sensi dell' art. 2093, 2 comma, del Codice civile.
     Detto  chiarimento  investe anche l' eslusione dall' iscrizione   alla
CUAF,   disposta  espressamente  per  il  personale in epigrafe dai  citati
articoli 38 e 40 della legge n. 413/1984.
     Qualora  i  competenti  Ministeri  pervengano  alla  conclusione  che
l'Ente "Ferrovie dello Stato" debba contribuire anche alle suddette   forme
assicurative, si procedera' ai relativi recuperi nei confronti  dell' Ente
stesso,  nei  cui confronti questa Direzione Generale, per il momento,   ha
provveduto ad interrompere i termini di prescrizione.
15) Personale  volontario del "Corpo Equipaggi Militari Marittimi" -  CEMM
    (art. 4, 2 comma, lettera "f" e art. 21)
     Si  fa riserva di fornire istruzioni in marito al regime  assicurativo
ed  alle  modalita'  di  versamento dei contributi afferenti il   personale
volontario del CEMM.
     Al momento, la  contribuzione  relativa al personale di che   trattasi
seguita  ad essere gestita,  per  gli  adempimenti  correnti, dal  Servizio
Previdenza Marinara e PAPST di questa Sede centrale.
16) Personale dipendente dalle  Societa'  di  navigazione  di   preminente
    interesse nazionale e dalle Societa' di navigazione sovvenzionate,  di
    cui all' art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 (art. 4,  2 comma,
    lettera "i"; art. 6, lettera "a"; art. 10)
     Il personale delle societa'  in  epigrafe,   inquadrate  nei    ruoli
organici  dell' azienda, si distingue in personale appartenente ai  servizi
amministrativi di terra ed in personale di stato maggiore navigante.
     Il  personale  amministrativo,  iscritto alle assicurazioni   generali
obbligatorie ai sensi della legge n. 413/1984, non comprende il   personale
con  qualifica di "dirigente", in  quanto quest' ultimo, a far tempo dal  1
gennaio 1980, deve intendersi iscritto all' INPDAI ai fini persionistici.
     Per   i  "dirigenti"  di  che  trattasi  restano  fermi  gli  obblighi
contributivi verso questo Istituto, secondo le norme generali.
     Il  personale  di  stato  maggiore  navigante, inquadrto  nei   ruoli
organici dell'azienda, e' costituito dal corpo ufficiali e, pertanto,   non
comprende la qualifica di nostromo e le qualifiche inferiori.
     Anche per il predetto personale navigante dal 1 settembre 1984,   data
di  entrata  in  vigore della legge n. 413/1984, la posizione  contributiva
deve  essere  tenuta,  cosi'  come  per  le restanti aziende  armatoriali,
secondo   quanto indicato in proposito sotto il paragrafo 7 della parte  II
della presente circolare, in ottemperanza all' art. 10 della stessa  legge
n. 413/1984.
     Sono  abrogate,  pertanto,  le  disposizione impartite con la   citata
circolare  n. 527 RCV del 28 aprile 1980  in ordine alla tenuta  cumulativa
delle posizioni contributive del personale amministrativo e del  personale
di stato maggiore navigante inquadrato  nel ruolo orgnaico delle  societa'
in parola.
     Tale  disposizioni si rende necessaria al fine di ricondurre tutte  le
aziende ad  un unico sistema di contribuzioe e di riscossione, cosi'   come
prescritto   dalla  legge  n. 413/1984,  essendo  venuta  meno  la fase  di
transizione regolata dall' art. 17 della legge n. 33/1980.
     Con  l' occasione, si rammenta che le  societa'  del  gruppo   FINMARE
(Italia - Lloyd Triestino - Adriatica - Tirrenia) hanno presentato,  a suo
tempo,  ricorsi  giurisdizionali  al  Consiglio   di   Stato,     relativi
all' obbligo di corrispondere la contribuzione afferente  l' assicurazione
generale  obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria  per   il
personale di che trattasi.
     Il  Consiglio  di Stato con sentenza 5 dicembre 1986/2 luglio 1987  ha
accolto  i  predetti  ricorsi,  riconoscendo  nei confronti del   personale
inquadrato  nei ruoli organici delle Societa'  stesse  la  sussistenza  del
requisito della stabilita' d' impiego e, quindi, l'esenzione   dall'obbligo
contributivo per l' assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
     Alle posizioni contributive relative al personale  amministrativo   di
cui sopra, dipendente da dette societa', deve pertanto  essere  attribuito
il condice autorizzazione IB (NO Ds).
     Per  quanto  concerne  il  personale  di  stato   maggiore   navigante
inquadrato  nei  ruoli  organici  delle  societa'  stesse, compreso   nelle
posizioni  relative alle singole navi sulle quali il personale medesimo  e'
imbarcato, la particolare esclusione dalla contribuzione Ds va  evidenziata
indicando i dati retributivi e contributivi  dei  soggetti interessati  in
uno  dei righi in bianco dei quadri B/C del modello DM 10/M preceduti  dal
codice di qualifica e dal codice tipo contribuzione 10 (NO Ds).
17) Sgravi contributivi per il Mezzogiorno (legge 4 agosto 1984, n. 430)
     A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data del  1  gennaio
1980,  l' art. 1,  comma 6-bis, della legge 4 agosto 1984, n. 430 (29),  ha
attribuito  alle  imprese  di  navigazione gli sgravi contributivi di  cui
all'  art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  DPR  6 marzo 1978,  n. 218 (vedi messaggio n. 4674 del   25
agosto 1984, n. 19507 del 18 febbraio 1985, n. 10944 dell' 11 luglio 1985,
n. 11938 del 12 ottobre 1985: allegati n. 6, 7, 8 e 9).
     Per   imprese  di  navigazione si intendono esclusivamente quelle  che
operano  nel  settore  del tasporto marittimo di merci e passeggeri e   nel
settore della pesca.
     L' attribuzione  del  beneficio in parola, operata dalla norma   sopra
richiamata, riguarda  il  personale  componente  gli equipaggi delle  navi
iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno
ed interessa esclusivamente i periodi di imbarco resi a bordo  delle  navi
stesse dal 1 gennaio 1980 in poi, con obbligo di  contribuzione in  regime
di  assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 17  della legge
n. 33 del 1980 e, quindi, della legge n. 413 del 1984.
     La  norma in esame esclude  espressamente  dal  beneficio  stesso   le
imprese  marittime  esercenti  servizi  con  le  isole maggiori e   minori,
sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
     La disposizione si riferisce, salvo l' esclusione  sopra  richiamata,
agli  equipaggi delle navi che alla data del 31 agosto 1983 risultano  gia'
iscritte presso i compartimenti marittimi sopra indicati.
     Per gli equipaggi delle navi iscritte presso i predetti compartimenti
successivamnte  al  31 agosto 1983, il beneficio si applica  a  condizione
che  si tratti di navi iscritte per la prima volta nei registri  nazionali:
navi di nuova costruzione ovvero navi provenienti da bandiera estera.
     Per   quanto concerne  l' esatta  individuazione  dei    compartimenti
marittimi ubicati nel Mezzogiorno, l'art. 3 della legge 16 dicembre   1985,
n. 754, precisa che si considerano  tali  quei compartimenti  comprendenti
in  tutto  o  in  parte  territori  di  competenza  della  Cassa  per   il
Mezzogiorno.
     Detto  criterio generale deve tuttavia contemperarsi con  l' esigenza
di evitare l'estensione del beneficio degli sgravi agli equipaggi  di navi
iscritte  nei  registri degli Uffici circondariali, degli uffici locali   e
delle   Delegazioni  di  spiaggia  aventi  competenza  sui territori  posti
interamente all' esterno dell' area del Mezzogiorno.
     A  tal fine, occorre distinguere tra navi iscritte  presso gli  uffici
compartimentali marittimi, cioe' le  Capitanerie  di  porto,  e  le    navi
iscritte   presso  gli  Uffici  dipendenti, cioe' gli Uffici  circondariali
marittimi,  gli  Uffici locali marittimi e le Delegazioni di  spiaggia (V.
Msg. n. 3608 del 23 aprile 1986: allegato n. 10).
     Infatti,  mentre  per  le  prime  sussiste il beneficio in   discorso,
purche'  la circosrizione dell' Ufficio compartimentale marittimo  includa,
anche solo in parte, territori  del  Mezzogiorno,  cosi' come  accade,   ad
esempio,  per le Capitanerie di porto di Roma e Livorno,  per  le   seconde
invece il beneficio stesso sussiste soltanto se la  circoscrizione    dell'
Ufficio circondariale marittimo, dell' Ufficio  locale  marittimo e  della
Delegazione di spiaggia e' interamente costituita  da  territori   ubicati
nel Mezzogiorno.
     Per  quanto interessa la fattispecie in esame, si precisa che   mentre
gli  Uffici  compartimentali  marittimi   curano  la   tenuta  sia   delle
"Matricole della navi maggiori" che dei "Registri delle navi minori  e  dei
galleggianti",  i  restanti Uffici marittimi sono autorizzati alla  tenuta
dei soli "Registri".
     Come   e'  stato  gia'  fatto  presente con messaggio n. 11938 del  12
ottobre 1985,  l' applicazione  degli sgravi deve operare con   riferimento
alla  singola  nave,  intesa   come  unita'  aziendale    autonoma,    cui
strettamente  ineriscono  i  rapporti  di lavoro dei marittimi  componenti
l' equipaggio.
     Nei  confronti  dell' azienda nave, iscritta nelle "Matricole"  e  nei
"Registri"   di  Ufici  marittimi  compresi nei territori del  Mezzogiorno,
secondo  il criterio  sopra  richiamato, trova applicazione, pertanto,   lo
sgravio generale di cui al 2 comma dell' art. 59 del testo unico.
     L'ulteriore sgravio di cui al 4 comma dello stesso art. 59 non  trova,
viceversa,   pratica  applicazione  nel settore dell' armamento  marittimo,
stante  la   peculiarieta'  del  lavoro  di  bordo  che, come e'  noto,  si
costituisce  con la convenzione di arruolamento a  viaggio o a campagna  di
pesca e, quindi, per definizione a termine.
     Si  applica altresi', all'azienda nave lo sgravio aggiuntivo e  quello
supplementare, di cui  rispettivamente al 5 ed 8 comma del citato  art.  59
del  testo  unico,  sempreche'   il   marittimo   sia    stato     assunto
aggiuntivo) o al 31 dicembre 1970 (sgravio supplementare) in  soprannumero
rispetto alle unita' lavorative presenti  nella  forza  equipaggio   della
nave stessa a tali date.
     Al riguardo, tuttavia, si fa pesente che tale soprannumero, di regola,
non  si verifica, in  quanto la forza minima dell' equipaggio, di cui  alla
cosiddetta "tabella d' armamento", determinata per ciascuna nave ai   sensi
dell'  art. 317 del  Codice  della navigazione, ben difficilmante viene  di
fatto superata dalla imprese armatoriali.
     Pertanto,   gli  sgravi  aggiuntivo e/o supplementare trovano  pratica
applicazione nel  settore  nell' ipotesi  di  navi iscritte presso   Uffici
marittimi  del Mezzogiorno  sucessivamente  al  30  settembre 1968 e al  31
dicembre 1970, vale a dire per le navi di primo armamento nel   Mezzogiorno
ovvero provenienti da Uffici marittimi non ubicati nel Mezzogiorno  purche'
l'iscrizione in Compartimenti meridionali sia anteriore al 31 agosto   1983
(ferma   restando  quindi  la condizione esclusiva prevista dalla legge  in
esame per le  navi  immatricolate successivamente al 31 agosto 1983,   vedi
punto  2  della  circolare  n. 863 RCV  del  2 settembre  1987  in   "Atti
ufficiali" 1987, pag. 2339).
     Con  l'occasione, si ritiene opportuno precisare che l' armatore o  il
caratista-armatore  imbarcato  non  puo'  usufruire,  per  il  suo  stesso
imbarco,  del  beneficio  degli  sgravi,  in  quanto  questo  e'  riferito
esclusivamente  alla  contribuzione  dovuta  per  il personale  dipendente
soggetto  all' obbligo  contributivo  per   l' assicurazione   contro   la
disoccupazione  involontaria,  da  cui - come  e' noto - gli armatori e  i
caratisti-armatori  imbarcati  sono  espressamente  esclusi,   ai    sensi
dell' art. 12 della legge n. 413/1984.
     Si richiamano,  altresi',  per  quanto  riguarda i piloti dei  porti,
siano  essi  associati  in  corporazioni  ovvero  pratici   locali,     le
precisazioni  fornite  circa la loro esclusione dal beneficio in  discorso
sotto il punto 1) della circolare n. 833 RCV del 15 maggio 1987,  trasmessa
con messaggio T.P. n. 15857 del 18 maggio 1987.
     La  normativa   sugli  sgravi  contributivi a favore  dell'  armamento
marittimo,  con le particolarita' sopra enunciate,  segue  per il resto  la
normativa prevista per i settori che usufruiscono del medesimo beneficio.
     In  proposito, si richiamano le istruzioni di  cui  al  punto 2)   del
messaggio  n. 10620  del  7 gennaio 1987,  impartite  a seguito del DL   22
dicembre 1986, n. 882, che, come e' noto, ha prorogato  il  beneficio   di
che trattasi sino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987.
     Detto   termine  e'  stato confermato dall' art. 2 del DL 25  febbraio
1987, n. 48 e dall' art. 3 dei  DD.LL.  n. 156 del 28 aprile 1987,  n. 244
del 27 giugno 1987, n. 358 del 28 agosto 1987, n. 442 del 30 ottobre  1987
e n. 536 del 30 dicembre 1987.
     Infine,    si   precisa  che gli sgravi di cui trattasi  (generale e/o
aggiuntivo e/o supplementare) - attesi anche i pareri espressi in   materia
dai  Ministeri vigilanti - non  spettano   all' armamento  marittimo per  i
periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1980.
     Eventuali  ricorsi delle Ditte   armatoriali  riferiti   ai    periodi
anzidetti dovranno essere trasmessi a questa Direzione Generale -  Servizio
previdenza marinara e PAPST - per la trattazione di competenza.
18) Denuncia    annuale   delle   retribuzioni dei lavoratori marittimi  e
    costituzione delle posizioni assicurative individuali
     Come  indicato al paragrafo VI  della parte II della circolare  n. 527
RCV del  28 aprile 1980,  anche  le  aziende  marittime,  cosi'  come    la
generalita' dei datori di lavoro, sono state assoggettate,   nel    vigore
dell' art. 17 della legge n. 33/1980, all' obbligo della denuncia  annuale
delle  retribuzioni dei componenti gli equipaggi delle navi armate,  entro
il termine previsto dalla normativa vigente in materia.
     Nel    vigore   della   legge n. 413/1984, i dati relativi ai  periodi
contributivi   afferenti la  navigazione, coincidenti, come sempre, con   i
periodi  di  imbarco  registrati sul prescritto documento di bordo,  cosi'
come ribadito dall' art. 10  della  stessa  legge n. 413/1984,   concorrono
alla costituzione della posizione assicurativa  individuale   complessiva,
per  la  parte  afferente  la  contribuzione  relativa al lavoro reso   dal
marittimo  a bordo di una o piu' navi come membro dell' equipaggio, con  le
stesse modalita' previste  dalla  procedura  vigente  per  il settore   dei
lavoratori dipendenti comuni.
     Il riscontro dei dati delle denunce annuali, per la contribuzione   di
mare,  con i dati dei documenti di bordo della nave o delle navi su cui  il
lavoratore  e' stato imbarcato nell' anno cui la denuncia o le denunce   si
riferiscono, costituisce un  adempimento  successivo   dell' Istituto   ed
attiene ad una fase   di  controllo,  mediamente  triennale, espressamente
prevista dall' articolo  18  della legge  n. 413/1984,  differita   quindi
rispetto  alla periodicita' annuale  della  denuncia delle retribuzioni di
modello O1/M.
     Al  riguardo,  si precisa che l' art. 18 della legge n. 413/1984  non
ha inteso  prescindere  dalla  procedure  di  controllo  in essere per  la
generalita'  delle  aziende, bensi' esprime esclusivamente la facolta'  e,
quindi,  la  possibilita' per l' Istituto di avvalersi, nella  fattispecie
delle aziende armatoriali, di un ulteriore struemtno di verifica.
     Pertanto,   tale  facolta', non attenendo a un adempimento  costante e
generalizzato,  sara'  esercitata  dalle  Sedi sulla base di  un'  adeguata
campionatura dei documenti di bordo pervenuti,  operata  anche  in  ordine
alla conoscenza dello stato delle anziede armatoriali.
     Con  l'occasione, si richiama quanto indicato dal Servizio  previdenza
marinara e PAPST di questa Direzione Generale nella circolare  n.  138.2088
PMT  dell'8 settembre 1987 (30) in merito alla rilevazione delle  posizioni
assicurative dei marittimi, per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980,  e,
per   i  periodi  successivi  a tale data, per quanto concerne i  marittimi
italiani imbarcati  su  navi  battenti bandiera estera, i piloti  italiani
che  effettuano servizi in acque straniere e il personale appartenente  al
Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM).
19) Riscontro  delle  denunce  retributive annuali e contributive  mensili
    con i documenti di bordo (art. 18)
     Il  documento  di  bordo  in  carico  alla nave non puo' eccedere  il
periodo di tre anni dalla data del rilascio.
     Allo  spirare  di  questo  termine gli Uffici marittimi ritirano,   di
regola, il documento in parola e ne rilasciano uno nuovo.
     Il documento ritirato e' trasmesso dagli Uffici stessi   all'Istituto,
il  quale, espletati i propri adempimenti, lo restituisce all' Ufficio  che
ne aveva assunto il carico (art. 354 del Regolamento per l'esecuzione   del
Codice della navigazione e art. 20 del D.M.   6 luglio 1974,  che    detta
norme per l' esecuzione delle disposizioni di cui all' art. 8 della  legge
22 febbraio 1973, n. 27).
     Cio'  significa  che  i  predetti  documenti  di bordo devono  essere
restituiti,  per   l' archiviamento,  agli  Uffici marittimi che li  hanno
rilasciati.
     Soltanto   nel caso di rilascio del documento di bordo da parte  delle
Autorita'  consolari  italiane  all' estero, l' archiviamento deve   essere
effetttuato presso l' Ufficio marittimo di iscrizione della nave.
     Dal momento della ricezione,  i  documenti  di  bordo  devono   essere
accuratamente custoditi dalla Sede, sino al  momento  della   restituzione
alle  competenti  Autorita' marittime, per l' archiviamento, atteso che  i
documenti  stessi  costituiscono  a tutti gli effetti "atti pubblici",  di
estrema  rilevanza  non  solo  per  quanto  concerne  la navigazione e  la
gestione della nave nonche' addirittura le certificazioni di stato  civile
che  sullo  stesso  possono  essere  state apposte dal comandante la  nave
stessa.
     Alla data di ricezione da parte dell'Istituto del documento di   bordo
l'  art. 18 della  legge 26 luglio 1984,  n. 413  riconnette    particolare
rilevanza  in  quanto  dispone  che  i  termini  di  prescrizione  per   i
contributi   dovuti   ai   sensi  delle  disposizioni  della legge  stessa
decorrono da tale data.
     I documenti di bordo di cui trattasi sono:
          - il  ruolo  d' equipaggio  in  carico alle navi iscritte  nelle
            "Matricole   delle   navi   maggiori".   Tale  documento    e'
            contraddistinto  da  una  numerazione  da 1 a 10.000 e da  una
            serie di appartenenza;
          - il  passavanti  provvisorio  assegnato  alle navi maggiori  di
            nuova costruzione o provenienti da bandiera estera, in  attesa
            del  rilascio  dei  prescritti  documenti  di  bordo  (atto di
            nazionalita' e ruolo di equipaggio), contiene  nella II  parte
            l' elenco  dell' equipaggio.    La  durata   del    passavanti
            provvisorio non puo' essere superiore ad un anno;
          - il ruolino d' equipaggio in carico alle navi  o   galleggianti
            iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti".
            Tale documento e' contraddistinto con  l' indicazione  di   un
            numero da 10.001 a 20.000 e da una serie di appartenenza;
          - l'elenco d'equipaggio in carico alle imbarcazioni e alle  navi
            da  diporto  iscritte  rispettivamente  nel   "Registro  delle
            imbarcazioni da diporto" (R.I.D.) e nel "Registro  delle  navi
            da  diporto"  (R.N.D.).    Tali   documenti  non   hanno   una
            numerazione  propria  anche se spesso sono contraddistinti  di
            fatto dagli  Uffici  marittimi  con  un   numero   progressivo
            seguito dalla indicazione dell' anno di rilascio.
     Preso atto che i documenti di bordo sono inviati alle Sedi  dell'INPS
da  parte  delle  Autorita'  marittime,  di  regola,  al termine del  loro
periodo  di validita',  e che, come detto, dalla data  di  recapito    alla
stessa  Sede  INPS  dei  documenti  in  parola  decorre  il  termine     di
prescrizione dei contributi dovuti per il periodo in cui il documento   e'
stato in carico alla  nave,  sono  stati  fissati  i  seguenti     momenti
operativi:
          1) verifica   sistematica  da  parte  del Reparto RC della  Sede
             dell' esistenza nell' archivio aziende  della posizione  nave
             cui si riferisce il documento di bordo pervenuto;
          2) se  la  nave  non  risulta  essere  presente   nell' archivio
             aziendale,  il Reparto RC avviera' le consuete  operazioni di
             accertamento,   interessando  nel  caso   anche  il   Reparto
             Vigilanza, al quale  il  documento  di  bordo  va   trasmesso
             affinche'  lo  stesso  Reparto  se  ne avvalga nella  propria
             attivita' di controllo;
          3) se la nave e'  presente  nell' archivio  aziende, ma  risulta
             interessata  da  procedure   concorsuali,   esecutive,     di
             dismissione  di  bandiera,  di  fermo  ecc., il documento  di
             bordo  deve  essere   sottoposto   a   riscontro   da   parte
             dell' Ufficio cui fa capo la procedura interessata;
          4) per le navi presenti nell'archivio aziende, per le quali  non
             risultino pendenti le procedure anzidette, la Sede opera  una
             adeguata  campionatura  dei  ruoli  pervenuti e sul  campione
             prescelto effettuera' un controllo di  congruita' tra  i dati
             temporali delle denunce retributive annuali di modello  O1/M.
             Per le navi  da  pesca  detto  riscontro  investe  anche   la
             congruita'  delle retribuzioni imponibili, stante che per  il
             settore   stesso   tali  retribuzioni  sono  quelle da  CCNL,
             riportate nelle circolari del Servizio RCV.
     Qualora  tale riscontro evidenzi inesattezze nelle denunce retributive
annuali, tali da determinare la verifica dei contributi dovuti, il  Reparto
RC  dara' corso alla verifica del  caso,  analogamente  a  quanto  detto al
precedente punto 2.
     In  particolare, il riscontro dei documenti di bordo  in  carico  alle
navi dal 1 gennaio 1980 in poi, si articola, di  regola,  nelle    seguenti
fasi:
          a) controllo  preliminare  del  documento  di  bordo, diretto  a
             verificare i seguenti dati:
               - l' ordine    cronologico   delle   date    di     imbarco
                 dell' equipaggio per qualifica;
               - l' ordine cronologico, per ciascun marittimo, della  data
                 di imbarco e di quella di sbarco;
               - le   annotazioni   eventualmente   apposte  dagli  Uffici
                 marittimi in corrispondenza  dei  singoli  imbarchi   per
                 evidenziare il cambio di qualifica rivestita a bordo  dal
                 marittimo  interessato   nel   corso   del   periodo   di
                 navigazione.   La  data  dell' avvenuto    passaggio   di
                 qualifica   e'   particolarmente   rilevante    ai   fini
                 contributivi   nel    settore   della   pesca   dove   la
                 retribuzione imponibile e' riferita, come sopra accennato,
                 alle tabelle allegate ai contratti collettivi di lavoro;
               - le annotazioni  eventualmente   apposte   dagli    Uffici
                 marittimi  per  documentare  l' esclusione  dell' obbligo
                 della contribuzione ex lege  n. 413/1984   delle  persone
                 registrate sul documento di bordo, ma non facenti   parte
                 dell' equipaggio.
     Qualora da tale esame preliminare emergano discordanze o   inesattezze
nelle  registrazioni apposte dagli Uffici marittimi sul documento di bordo,
occorre interpellare l' Ufficio marittimo che ha operato la  registrazione
stessa per i necessari chiarimenti o rettifiche.
     A tal fine sono utili anche le  annotazioni  degli  arrivi   e   delle
partenze dai porti registrate sul  documento di bordo nei fogli  destinati
alla vidimazioni.
     Se i dati registrati  sul  documento  di  bordo  sono  illeggibili  o
risultano  omessi,  la  Sede deve interpellare in proposito il  competente
Ufficio  marittimo  affinche'  questo,  sentito  l' armatore della  nave e
verifiati  i  documenti  matricolari  del  marittimo  interessato  (foglio
matricolare  di marina mercantile e libretto di navigazione),  fornisca  il
dato illeggibile o mancante.
     Pertanto,  la Sede non deve apporre in nessun caso  sul  documento  di
bordo annotazioni, in quanto   soltanto  gli  Uffici   marittimi   possono
effettuare registrazioni sul predetto "atto pubblico":
          b) confronto  dei dati relativi al periodo assicurativo  esposto
             nella  denuncia  annuale  delle retribuzioni di modello  O1/M
             di  ciascun  membro  dell' equipaggio  con i dati  risultanti
             dalle  registrazioni  apposte  dagli  Uffici  marittimi   sul
             documento di bordo della nave;
          c) verifica  della  corrispondenza  tra  il  monte   retributivo
             complessivo da O3/M  dei  membri  dell' equipaggio  e   monte
             retributivo assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno,
             risultante  dai  modelli  DM 10/M.  Per tale controllo  e' in
             corso di elaborazione un' apposita  procedura  da valere  per
             la generalita' delle aziende.
     Nell'  esercizio dell' attivita' diretta a regolarizzare le  posizioni
contributive  irregolari,  le  Sedi devono tener presente che nel   settore
delle  aziende  di  pesca,  il  riscontro  del  documento  della nave  non
necessita  della acquisizione dei dati retributivi, in quanto questi  sono
determinabili  in  ragione  della  qualifica  di bordo e sulla base  delle
retribuzioni  tabellari adeguate ex art. 15 della legge  22 febbraio 1973,
n. 27, per il  periodo  1  gennaio 1980-30 settembre 1984,  e   sulla base
delle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro del settore  ex art.
13, 2 comma, della  legge n. 413/1984, per il periodo  dal  1 ottobre 1984
in poi.
20) Anagrafe delle navi (art. 17)
     L'art.  17 della legge n. 413/1984 prescrive che gli Uffici marittimi,
nei  cui  registri  o  matricole  sono  iscritte  le  navi,  sono tenuti a
comunicare  all' Istituto,   con   tempestivita',   le notizie concernenti
l' armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai fini dell'  applicazione
della legge in esame.
     Il citato articolo estende l' obbligo di comunicazione a carico  delle
cancellerie   degli Uffici giudiziari per i procedimenti instaurati avverso
l' armatore o il proprietario della nave, onde consentire all' Istituto  di
provvedere tempestivamente alla tutela dei propri crediti.
     Analogo obbligo e' previsto a carico dei consolati per i provvedimenti
assunti  da  autorita'  giudiziarie  straniere  di   cui   siano  venuti a
conoscenza, aventi ad oggetto la nave.
     La  norma  sopra  menzionata  intende assicurare alla Sede non solo la
possibilita' di avvalersi in tempo utile  degli istituti giuridici posti  a
tutela  dell' obbligo contributivo, ma pone la Sede stessa nella condizione
di acquisire, specie tramite le segnalazioni degli Uffici marittimi, tutti
quei  dati concernenti la nave, l' armatore e la proprieta', indispensabili
per una corretta gestione dell' obbligo  contributivo afferente il  settore
dell' armamento marittimo.
     In proposito, si richiama quanto gia'  reso noto con circolare n.  538
RCV - n. 2104 PM - n. 13096 O. - n. 645 EAD - n. 8342 Pr  del  30   agosto
1980 (31) circa l' utilizzo da parte degli Uffici marittimi del modello  di
comunicazione C.I. 138/c.
     La  periodica  acquisizione del modello in parola dai predetti  Uffici
consente  alle Sedi di venire in possesso dei dati necessari per la pratica
applicazione della legge n. 413/1984.
     Il  fascicolo  della nave deve essere, pertanto, aggiornato dalle Sedi
sulla  base  delle  segnalazioni di Mod. CI 138/C e di eventuali  ulteriori
comunicazioni  degli Uffici marittimi, attraverso la conservazione di tali
atti nel fascicolo stesso.
     Nel  fascicolo  della  nave  deve sempre essere evidenziata la data di
ricezione del documento di bordo  della nave, trasmesso alla Sede da  parte
dell'  Autorita' marittima, avendo  cura di annotare, altresi', gli estremi
del documento in parola e il periodo  in cui il documento stesso ha  armato
la  nave,  considerato  che  la  prescrizione  dei contributi afferenti gli
equipaggi imbarcati sulla  nave  nel  periodo medesimo decorre a far  tempo
dalla  predetta data di ricezione del documento di che trattasi, come  piu'
volte gia' precisato.
21) Ricorsi amministrativi.
     Le  aziende armatoriali che intendono ricorrere in via  amministrativa
avverso l' imposizione contributiva ex lege n. 413/1984 debbono presentare
il  ricorso  stesso  alla  Sede  periferica presso la quale  assolvono  il
relativo obbligo.
     La  Sede  in  parola,  dopo  l' istruttoria  e  l' acquisizione degli
elementi  che  riterra'  utili per la trattazione del ricorso, provvedera'
a   trasmetterlo  a  questa  Sede centrale - Servizio RCV -, affinche'  sia
sottoposto all' esame dell'organo collegiale competente, a  seconda   della
materia  oggetto del  ricorso  (Comitato speciale FPLD, Comitato esecutivo,
Comitato speciale CUAF).
22) Regolarizzazione   da   parte  delle  aziende armatoriali dei  periodi
    contributivi successivi al 31 dicmebre 1979.
     Al fine di consentire alle aziende  armatoriali   di     regolarizzare
eventualmente  le posizioni contributive degli equipaggi delle navi gestite
si riportano in allegato le aliquote  contributive vigenti per  le  singole
categorie, interessate dall'applicazione della legge n. 413/1984, nonche',
per il settore della pesca,  per  gli  allievi degli Istituti nautici  e  i
piloti  dei porti associati in corporazioni,   le  retribuzioni  tabellari,
relative rispettivamente al periodo 1 gennaio 1980-30  settembre 1984,    1
gennaio  1980-31 agosto 1984 e 1 gennaio 1980-31 dicembre 1980 (allegati n.
11 e 12).
     Si  ribadisce che eventuali conguagli, determinati dalle d isposizioni
della presente circolare, devono essere regolarizzati dalle aziende stesse
rivolgendosi  al competente Reparto della Sede per la sistemazione    delle
differenze a debito o a credito, nonche'  per  la  conseguente    eventuale
rettifica  dei dati retributivi e  contributivi  individuali  nei   termini
indicati per ogni singola fattispecie.
23) Contributi per le assicurazioni di malattia e maternita'.
     Come  e' noto, nel settore dell' armamento marittimo, le  tre    Casse
marittime  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  della  gente  di  mare
Adriatica, Meridionale e Tirrena,  oltre  a  riscuotere,  per   competenza
propria, il contributo afferente l'assicurazione contro gli infortuni   sul
lavoro,  riscuotono, per conto dell' INPS, ai sensi dell' art. 1,    ultimo
comma,  del  DL  30 dicembre 1979,  n. 663,  convertito con  modificazioni
nella  legge 29 febbraio 1980, n. 33, i contributi  per le prestazioni  del
Servizio Sanitario Nazionale e per la solidarieta', per la copertura  delle
indennita' economiche di malattia e di maternita' e quello ex GESCAL.
     In proposito, si rinvia a quanto illustrato  con circolare  n.  134412
AGO - n. 325 B. - n. 1132 RCV/249 del 31 dicembre 1983 (32).
                              PARTE TERZA
                     NORME OPERATIVE E CONTABILI
     Inquadramento delle aziende marittime e disposizioni rigurardanti  la
denuncia mensile di mod. DM 10/M.
A) AZIENDE ESERCENTI IL "TRASPORTO MARITTIMO".
     1. Personale  soggetto  alla  legge  n. 413/1984 (gia' iscritto  alla
        CNPM).
     Viene confermato il C.S.C. 1.15.02 avente le seguenti caratteristiche
contributive:
Contribuzione dovuta:                   Esclusioni
F.P.L.D.                                Addizionale F.P.L.D.
Tubercolosi                             Addizionale DS
Disoccupazione (*)                      Ctr. lavoro straordinario
ENAOLI                                  Ctr. C.I.G.
C.U.A.F.                                Ctr. malattia e maternita'
Ctr. Fondo di garanzia                  Ctr. GESCAL
                                        Fiscalizzazione
     Presentazione differita dalla denuncia mensile.
1.1. Categorie particolari di personale soggetto alla  legge   n. 413/1984
     (gia' iscritto alla CNPM).
     a) Personale marittimo delle FF.SS. imbarcato sui traghetti.
     Alla posizione del personale in epigrafe  va  attribuito  il   C.S.C.
2.01.01 integrato dal C.A.:
     6H (IVS, asili nido e TBC) e/o 6L (IVS e asili nido)
     6Z (Presentazione  della  denuncia  mensile  entro  il 20 giorno  del
        terzo mese successivo al periodo della denuncia stessa. Codice  di
        nuova istituzione)
     8F (Esclusione dal versamento del  contributo  dovuto  al  Fondo   di
        garanzia TFR pari allo 0,03%).
     Per quanto riguarda la compilazione della denuncia mensile   DM 10/M,
si    rammenta  che,  nel  caso  in  cui  la  posizione  contributiva   sia
contrassegnata  dal  solo  codice  6H  o  dal  solo  codice  6L,  i   dati
contributivi vanno esposti nei righi fissi 10 e/o 11  del  quadro  B.  Nel
caso, invece, in cui siano presenti  entrambi  i  codici 6H e 6L, i   dati
contributivi dovranno essere trascritti nei righi in bianco del  quadro  B
preceduti:
     - dal codice tipo contribuzione  68  per  i  dipendenti   soggetti  a
       contributo IVS, asili nido, TBC;
     - dal codice tipo contribuzione  69  per  i  dipendenti   soggetti  a
       contributo IVS e asili nido.
     Ovviamente  il C.T.C.  deve  essere  preceduto  dal  relativo   codice
qualifica.
     b) Piloti e "pratici locali".
     Viene confermato il C.S.C. 1.15.02 integrato dai C.A. 1B  (esclusione
dal contributo DS), 1C (esclusione dal contributo CUAF) e 8F   (esclusione
dal contributo al Fondo di garanzia TFR).
     c) Armatore e proprietario-armatore imbarchi.
     L' armatore ed il proprietario-armatore imbarcati  vengono   inseriti
nella  posizione  generale  riguardante  il  personale soggetto alla legge
n. 413/1984 (C.S.C. 1.15.02).
     Poiche' per tale personale non e' dovuta la contribuzione per la   DS
e per il Fondo di garanzia TFR, nella compilazione della denuncia  mensile
le aziende devono esporre i dati contributivi in un rigo  in  bianco   del
quadro B, preceduti dal codice qualifica e dal C.T.C. 73  che  assume,   a
far tempo dal 1 settembre 1984, il nuovo significato "no DS-no  Fondo   di
garanzia".
     d) Allievi di Istituti nautici imbarcati su navi scuola.
     Come   precisato  sotto  il  paragrafo  13  della Parte Seconda  della
presente circolare, per gli allievi degli Istituti nautici, il  versamento
dei  contributi  correnti, per  il  periodo  di  imbarco successivi  al 31
agosto 1984, concerne non piu' importi calcolati in base ad  aliquote   su
retribuzioni tabellari, bensi' il solo importo in  misura  fissa   vigente
per le contribuzioni degli apprendisti, relativamente alle quote afferenti
il FPLD, l' assicurazione contro la tubercolosi e l' assicurazione  contro
gli infortuni, gestita dall' INAIL, ai sensi dell'art. 4, 1 comma,  numero
5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
     Proprio perche' non rapportata a  retribuzioni, detta   contribuzione
non puo'essere riscossa, come in precedenza, con il sistema di DM.
     Pertanto, gli Istituti  nautici  per  l' assolvimento   dell' obbligo
contributivo  in parola devono avvalersi della seguente procedura   basata
sulla utilizzazione di appositi bollettini di c/c postale intestati   alla
competente SAP.
     Detti bollettini dovranno recare i seguenti dati:
     - il numero  di  c/c  postale  relativo  alle   "Riscossioni  Varie",
       intestato alla Sede competente;
     - l' importo  corrispondente  ai  contributi  dovuti   dall' Istituto
       nautico per tutti i periodi di imbarco resi dagli allievi nel corso
       del  mese  cui  la  contribuzione  si  riferisce.  Al riguardo,  si
       rammenta  che  il  contributo  settimanale  in  misura  fissa    e'
       indivisibile e dovra' pertanto  essere assolto per ciascun  allievo
       anche per periodi di imbarco inferiori  alla   settimana   in   cui
       l' imbarco stesso si e' verificato;
     - la causale del versamento "contributi ex artt. 4 e 20  della  Legge
       n. 413/1984  per  periodi  di esercitazione a bordo di   n. .......
       allievi - mese di ....... 19......";
     - l' indicazione del conto di imputazione INPS: GPA 52/47  (di  nuova
       istituzione).
     I versamenti in discorso  devono  essere  effettuati   dall' Istituto
nautico, per il  mese  di  contribuzione  che  interessa,  alle   scadenze
indicate sotto la Parte Seconda, paragrafo 8, della presente circolare.
     Tuttavia, qualora l'Istituto tecnico nautico sia una scuola  statale,
nei confronti dell' Istituto stesso vale il maggior termine  fissato   per
le Amministrazioni dello Stato entro la fine del sesto mese successivo   a
quello  in cui i contributi stessi si riferiscono (vedi circolare  n. 352 C
e V del 22 giugno 1974 in "Atti ufficiali", pag. 1478 e  lettera-circolare
n. 544 RCV del 2 dicembre 1980 in "Atti ufficiali", pag. 3576).
     Contrstualmente al versamento dei contributi  di  che  trattasi   gli
Istituti nautici devono trasmettere alla  competente  Sede   (Reparto GPA)
una dichiarazione contenente i seguenti dati:
     - l' esatta denominazione dell' Istituto tecnico nautico  e  la   sua
       sede;
     - l'elenco degli allievi per i quali e' stato eseguito il  versamento
       dei contributi, specificandone le generalita'  complete   (cognome,
       nome,  sesso, data, comune e provincia di nascita);
     - i periodi di imbarco resi da ciascun allievo nel  corso  del   mese
       cui  la contribuzione  si  riferisce  (data  iniziale  e finale  di
       ciascun imbarco);
     - gli estremi del versamento (e' opportuno  che l' Istituto   nautico
       alleghi  la fotocopia della ricevuta del bollettino di c/c  postale
       con  il quale il versamento stesso e' stato effetuato);
     - i dati identificativi della nave sulla quale sono stati  effettuati
       gli   imbarchi   degli   allievi   per le  esercitazioni   a  bordo
       (denominazione  della  nave,  attivita'  a  cui  la   nave    viene
       normalmente adibita,  Ufficio  marittinmo di iscrizione, numero  di
       iscrizione della nave nelle "Matricole delle Navi Maggiori"  ovvero
       nei  "Registri  delle Navi Minori e dei Galleggianti" dello  stesso
       Ufficio  marittimo, matricola  INPS  assegnata alla nave).
     In calce alla dichiarazione contenente i dati sopra elencati dovranno
essere apposti il sigillo dell' Istituto tecnico nautico e  la  firma  del
suo legale rappresentante.
     I dati di cui sopra dovranno  essere   acquisiti nell' archivio  ARPA
secondo le relative procedure.
Istruzioni contabili.
     Pervenuto il versamento  dei  contributi  in   questione, il  Reparto
competente per la contabilita', imputera' i relativi importi al conto  GPA
52/47 di nuova   istituzione  controllandone la  concordanza  con    quanto
esposto negli elenchi trasmessi dagli istituti nautici.
     Il conto GPA 52/47 non dovra' essere ripreso  in  carico  all' inizio
dell' anno, in quanto sara' cura di questa  Direzione  Generale  procedere
alla  ripartizione,  ai  conti  di  definitiva  imputazione,  del    saldo
risultante alla fine di ciascun esercizio. A tal fine le Sedi  interessate
dovranno inviare,  a fine  esercizio,  secondo  il calendario   che  sara'
fissato  dalla circolare delle chiusure contabili, un  prospetto   di  cui
al  fac-simile allegato  (allegato  n. 13)  contenente  gli  importi   dei
contributi  ed eventuali interessi distinti per anno solare d' imbarco.
     Ovviamente il saldo del contro GPA 52/47 deve essere pari  al  totale
del prospetto medesimo.
     Nel prospetto allegato (allegato n. 14) si riportano  le   variazioni
da effettuare nell' archivio dei conti.
2. Personale non soggetto alla legge n. 413/1984.
     Le categorie di personale interessato sono:
     - operai, impiegati e dirigenti  degli  uffici  amministrativi  delle
       aziende armatoriali;
     - operai ed impiegati imbarcati sui natanti non  soggetti alla  legge
       n. 413/1984;
     - operai  ed  impiegati   addetti  ai servizi di "comandata" a  bordo
       delle navi in disarmo;
     - personale  amministrativo dipendente dalle societa' di  navigazione
       di preminente interesse nazionale che non sia soggetto  alla  legge
       n. 413/1984;
     - "personale sbarcato";
     - dipendenti non soci della corporazione dei piloti.
     Viene confermato per tali categorie il C.S.C. 1.15.02  integrato  dal
C.A. 2N.
     Caratteristiche contributive:
Contribuzione dovuta:                   Esclusioni
F.P.L.D.
Addiz. F.P.L.D.                         Ctr. C.I.G.
Tubercolosi                             Ctr. malattia e maternita'
Disoccupazione                          Ctr. GESCAL
Addizionale DS                          Fiscalizzazione
ENAOLI
C.U.A.F.
Ctr. lavoro straordinario
Ctr. Fondo di garanzia
     Presentazione  della denuncia  mensile  entro  il 20 giorno dal   mese
successivo.
     Per   quanto   riguarda   il "personale sbarcato", si precisa che   le
posizioni contributive aziendali appositamente istituite in  passato   per
tale  categoria  (C.S.C. 1.15.02 con C.A. 2S) devono essere eliminate   con
decorrenza 31 dicembre 1987  poiche'  il  relativo  personale   confluisce
nella posizione contraddistinta dal C.A. 2N.
     Per il personale con qualifica di dirigente,  si  precisa   che    le
caratteristiche contributive sono quelle previste per la generalita'    dei
dirigenti di aziende industriali iscritti all' I.N.P.D.A.I.  ad  eccezione
della contribuzione per il S.S.N. che viene riscossa dalle Casse marittime.
B) AZIENDE ESERCENTI LA PESCA.
     1. Personale soggetto alla legge n.413/1984 (gia' iscritto alla CNPM)
     1.1. Aziende  marittime  esercenti   la   pesca  oltre gli stretti  e
mediterranea.
     Viene confermato il C.S.C. 1.20.01 avente le seguenti caratteristiche
contributive:
Contribuzione dovuta:                   Esclusione:
F.P.L.D.                                Addizionale F.P.L.D.
Tubercolosi                             Addizionale DS
DS                                      Ctr. lavoro straordinario
ENAOLI                                  Ctr. C.I.G.
C.U.A.F.                                Ctr. malattia e maternita'
Ctrl. Fondo di garanzia                 Ctrl. GESCAL
                                        Fiscalizzazione
     Presentazione differita della denuncia mensile.
     1.2 Aziende esercenti la pesca costiera, ravvicinata o locale.
     Viene confermato il C.S.C. 1.20.01 integrato dai C.A. 3W E 3Z.
Contribuzione dovuta:                   Esclusione:
F.P.L.D. (aliquota ridotta)             Addizionale F.P.L.D.
Tubercolosi                             Addizionale DS
DS                                      Ctr. lavoro straordinario
ENAOLI                                  Ctr. C.I.G.
C.U.A.F. (aliquota ridotta)             Ctr. malattia e maternita'
Ctr. Fondo di garanzia                  Ctr. GESCAL
                                        Fiscalizzazione
     Presentazione differita della denuncia mensile.
     E'   da  tener  presente,  pero',  che,  ove  la pesca costiera  venga
esercitata da una "nave maggiore", l' aliquota dovuta al F.P.L.D. non   e'
quella ridotta, bensi' quella intera.
     1.3 Armatore e proprietario-armatore imbarcati.
     Tale categoria di personale puo' essere presente sia  nell' attivita'
di pesca oltre gli stretti e mediterranea sia in quella costiera   (locale
o ravvicinata).  Si confermano, pertanto, le caratteristiche  contributive
previste  per  ciascun  tipo  di  pesca,  precisando che per tale  tipo  di
personale   non  e'  dovuta  la  contribuzione per la DS e per il  Fondo di
garanzia.
     Nella   compilazione  della  denuncia   mensile le aziende devono,  di
conseguenza, esporre i dati contributivi in un rigo in bianco  del  quadro
B,  preceduti  dal  codice  qualifica  e  dal  C.T.C. 73   avente  il nuovo
significato "NO DS-NO Fondo di garanzia".
2. Personale non soggetto alla legge n. 413/1984.
     Viene confermato il C.S.C. 1.21.01 avente le seguenti caratteristiche
contributive:
Contribuzione dovuta:                   Esclusioni:
F.P.L.D.
Addizionale F.P.L.D.                    C.I.G.
Tubercolosi
DS
Addizionale DS
ENAOLI
C.U.A.F.
Ctr. lavoro staordinario
Fondo di garanzia
Malattia e maternita'
GESCAL
     Presentazione della denuncia mensile entro  il  20  giorno  del  mese
successivo.
     E' da tener presente, peraltro, che alle posizioni delle navi  minori
che esercitino la pesa costiera - locale o  ravvicinata - devono    essere
attribuiti i C.A. 3W E 3Z in quanto la contribuzine al F.P.L.D.   e   alla
C.U.A.F. e' dovuta in misura ridotta.
C) COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA EX LEGE 13 MARZO 1958, N. 250.
1. Soci delle cooperative.
     Viene  confermato il C.S.C. 1.19.01 avente le seguenti caratteristiche
contributive:
Contribuzione dovuta:                   Esclusioni:
F.P.L.D. (aliquota specifica)           Addizionale F.P.L.D.
Tubercolosi                             DS
ENAOLI                                  C.I.G.
C.U.A.F. (aliquota ridotta)             Ctr. lavoro straordinario
Fondo di garanzia                       GESCAL
Malattia e maternita' (in misura
fissa)                                  Fiscalizzazione
     Presentazione della denuncia mensile entro il 20  giorno  del    mese
successivo.
2. Lavoratori dipendenti (non soci) imbarcati.
     Per  i  dipendenti  in  epigrafe la cooperativa potra' avere uno  dei
seguenti inquadramenti:
     - C.S.C. 1.20.01 integrato dal C.A. 3W e 3Z, se  le   caratteristiche
       della nave consentono l' applicazione della legge n. 413/84;
     - C.S.C. 1.21.01 integrato dai C.A. 3W e 3Z, nel  caso  in  cui   non
       trovi applicazione la legge n. 413/84.
     Le   caratteristiche  contributive  sono  quelle  gia'  enunciate  nei
precedenti punti in relazione ai suddetti C.S.C. e C.A.
3. Personale amministrativo o addetto ai lavori a terra dipendente   dalle
   cooperative.
     Si   conferma   il   C.S.C.  1.21.01 integrato dai C.A. 3W e 3Z.   Le
caratteristiche   contributive  sono quelle gia' enunciate nei   precedenti
punti in relazione ai suddetti C.S.C. e C.A.
                                  *  *  *
     Per quanto concerne le modalita' di  compilazione   della    denuncia
annuale di mod. O1/M, si fa rinvio alle  istruzioni  che  saranno   quanto
prima diramate per la generalita' delle aziende.
                                           p. IL DIRETTORE GENERALE
                                                  f.to  BILLIA
--------------------
 (1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2548.
 (2) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
 (3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1100.
 (4) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2332.
 (5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 877.
 (6) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2258.
 (7) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2447.
 (8) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1925.
 (9) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 3256.
(10) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2510.
(11) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 610.
(12) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 2083.
(13) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 1987.
(14) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 569.
(15) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1566.
(16) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446.
(17) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133.
(18) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2275.
(19) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 794.
(20) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1682.
(21) Per il periodo 1 ottobre 1984-31 dicembre 1986 vedi circolare
     n. 692 RCV  del  24  dicembre 1985 (in "Atti ufficiali" 1985,
     pag. 3256); dal 1 gennaio 1987 vedi circolare n. 830 RCV  del
     19 marzo 1987 (in "Atti ufficiali" 1987, pag. 610).
(22) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1120.
(23) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066.
(24) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2348.
(25) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 573.
(26) Il richiamo alle disposizioni vigenti in materia contributiva
     per gli apprendisti del  settore  dell' artigianato,  operato
     dall' art. 20 della legge n. 413/1984, non  riguarda  ne'  le
     modalita' di versamento del contributo stesso ne' una diversa
     identificazione dell' Ente a cui detto versamento fa  carico,
     bensi' soltanto la misura del contributo,  che  resta  dovuto
     dall' Istituto tecnico nautico frequentato dall' allievo.
     Infatti,  come  ha  avuto  modo di precisare il Ministero del
     lavoro e della previdenza sociale, l' art. 20 della legge  n.
     413/1984  non  ha  mutato  il  titolo legittimante  la tutela
     assicurativa   degli   allievi, e,  pertanto,   non ha inteso
     conferire a detti soggetti la veste di apprendisti artigiani,
     onde  nei  loro  confronti   non   trovano  applicazione   le
     disposizioni della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
(27) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337.
(28) In   ordine   al   recupero delle contribuzioni dovute a tale
     titolo (Tbc e asili nido) dall' Ente  "Ferrovie dello Stato",
     si rinviano le Sedi di Messina e Civitavecchia,   nella   cui
     competenza ricadono le navi-traghetto armate dall'Ente stesso,
     a quanto  precisato  con nota n. 27-4-6/5578 dal Servizio RCV
     in data 26 settembre 1986.
(29) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2572.
(30) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2382.
(31) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2332.
(32) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 3389.
 (*) Per   quanto   concerne  l' esclusione dalla Ds del personale
     amministrativo e di stato maggiore navigante inquadrato   nei
     ruoli organici delle societa' del gruppo FINMARE, si richiama
     quanto precisato sotto il paragrafo 16, Parte Seconda,  della
     presente circolare.
                         --------------------------
                                                            ALLEGATO 1
         MINISTERO
   DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO
                                   A tutte le Capitanerie di porto
                                                             LORO SEDI
Roma, 7 marzo 1986                     e per conoscenza,
                                   A tutte le Direzioni marittime
                                                             LORO SEDI
CIRCOLARE n. 252854                Alla Confederazione italiana degli
                                   armatori liberi
                                   Via dei Sabini, 7
                                                               ROMA
                                   Alla Federazione nazionale delle
                                   imprese di pesca
                                   Corso d'Italia, 92
                                                               ROMA
                                   Alla Unione Italiana degli Industriali
                                   demolitori navali
                                   Via San Bartolomeo, 629
                                                             LA SPEZIA
                                   Alla Unione Nazionale Cantieri e
                                   Industrie nautiche ed affini
                                   Via Vincenzo Renieri, 23
                                                               ROMA
                                   All'Istituto Nazionale della Previdenza
                                   Sociale Sede Centrale
                                   Via Ciro il Grande, 21
                                                               ROMA
OGGETTO: Dismissione della bandiera e demolizione delle navi. Testo garanzia
         fidejussoria in relazione art. 15 legge 26 luglio 1984, n. 413.
     Con la  circolare n. 256772  in data 10 luglio 1974 questo  Ministero ha
posto  in evidenza  la particolare tutela dei  crediti contributivi conferita
alla Cassa nazionale per la Previdenza marinara dall'art. 33 del R.D 6 luglio
1922 n. 1447, confermata dall'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658 nello
ambito della procedura della dismissione di bandiera da  navi, secondo cui la
relativa  autorizzazione  e' subordinata  all'accertamento  del pagamento dei
crediti  stessi,  ovvero  alla  prestazione di valide garanzie che assicurino
tale pagamento.
     La predetta tutela prescinde dal periodo  pubblicitario di  cui all'art.
156 Cod. Nav. , che disciplina la dismissione di bandiera.
     In relazione  a  quanto  sopra,  questo  Ministero ha elaborato il testo
della  fidejussione accluso alla circolare stessa, da  produrre nell' ipotesi
in cui l'autorizzazione in discorso venisse concessa prima  della conclusione
del  periodo pubblicitario comprendente anche le specifiche clausole relative
alla tutela  dei  cennati  crediti  contributivi  in conformita' al  disposto
contenuto nella norma previdenziale dianzi richiamata.
     Peraltro,  la   legge  26  luglio  1984,  n.  413,   recante  norme  sul
riordinamento   pensionistico  dei  lavoratori  marittimi  ha,  tra  l'altro,
modificato  la  suddetta  normativa,  nel  senso  che l' autorizzazione  alla
dismissione  di  bandiera e  alla  demolizione  di navi puo' essere accordata
dalle autorita' marittime solo dopo la presentazione di idonea  garanzia  dei
crediti contributivi  dell' INPS - subentrato  alla  predetta  Cassa -, nella
misura e con le modalita' determinate dall'Istituto stesso.
     Attesa l' autonomia  attribuita  da quest' ultima legge all' INPS  nella
determinazione dell' evenutale  garanzia  del pagamento dei crediti, consegue
che  dalla  fidejussione che verra' prodotta allo scrivente Ministero ai fini
dell' autorizzazione  alla dismissione di bandiera  o alla  demolizione prima
dello scadere  dei  termini pubblicitari di cui agli artt. 156 e 160 Cod. Nav
debbono  essere  esclusi  i crediti INPS. In tal senso sono stati redatti due
nuovi testi di  garanzia  fidejussoria, rispettivamente per la dismissione di
bandiera e la demolizione, di cui si allegano i relativi schemi.
     Con l'occasione si richiama l'attenzione di codeste Capitanerie di Porto
in ordine all' osservanza  del disposto del  citato  art. 15  della  legge n.
413/84,  attinente  alla  procedura  della  dismissione  di  bandiera e della
demolizione  delle  navi,  secondo  cui  ogni  determinazione  in  merito  e'
subordinata - oltre alla comunicazione dell'Istituto circa l'esibizione della
garanzia alla quale sopra e' fatto cenno - alle altre ipotesi previste  dalla
predetta  norma  concernenti  analoghe  comunicazioni dell'Istituto stesso in
ordine all'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi  relativi  agli
equipaggi della nave interessata dalle  procedure  anzidette o  all' avvenuta
costituzione di un congruo deposito cauzionale.
     Precisasi   che  nel  testo  fidejussorio  sono  state  apportate  altre
modifiche di forma, al fine di adeguare la garanzia alla legge 27 aprile 1981,
n. 165, ed e' stata introdotta l' indicazione  del  numero di codice fiscale,
di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, di questo Ministero, della  Banca e
del proprietario della nave.
     La presente circolare sostituisce  quella  n.  256772  in data 10 luglio
1974 in esordio citata.
     Si prega  portare  a  conoscenza  degli  uffici  dipendenti quanto sopra
rappresentato.
     Si prega assicurare.
                                                    IL DIRETTORE GENERALE
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 2
Schema di  deposito  cauzionale  che le aziende possono costituire  a  favore
dell' Istituto nei casi di dismissione di bandiera della nave.
     Deposito cauzionale a garanzia della contribuzione e relativi  accessori
dovuta alla Sede ......... dell'INPS di ....... in favore  dei  membri  degli
equipaggi imbarcati sulla nave ...... iscritta al n.  ..... delle  "Matricole
delle navi maggiori" (ovvero "Registro delle navi minori e dei galleggianti",
"Registro  delle navi da diporto", "Registro delle  imbarcazioni da diporto")
della Capitaneria di porto (ovvero "Ufficio circondariale marittimo" "Ufficio
locale marittimo", "Delegazione di spiaggia") di ....
     Il sottoscritto ........ nato a ..... il ..... in nome e per conto della
Ditta ...... Cod. Fisc. ..... con sede in ..... via ......... n. ...........,
armatrice della nave sopra indicata, versa, a titolo di  deposito  cauzionale
la somma di L. ..... (lire ......) con  assegno  circolare  non  trasferibile
dell'istituto bancario .... n. ..... del ....., intestato alla predetta  Sede
dell'INPS, a garanzia del vesamento dei contributi dovuti per  gli  equipaggi
della nave stessa sino al ....... data di effettiva dismissione  di  bandiera
per vendita a stranieri / demolizione   della  nave  medesima e di definitivo
ritiro del ruolo di  equipaggio n. .... serie ......... (ovvero:  ruolino  di
equipaggio n. .... serie ......; elenco dell'equipaggio).
Data ..........................       Firma autenticata del depositante
                         -------------------------
                                                                  ALLEGATO 3
     Schema  di  fidejussione  bancaria che le aziende  possono costituire  a
favore dell'Istituto nei casi di dismissione di bandiera.
     Fidejussione n.   ,  rilasciata in data             per la contribuzione
dovuta alla Sede       dell'INPS di       a favore dei membri degli equipaggi
imbarcati sulla nave        iscritta al n.       delle "Matricole  delle navi
maggiori" (ovvero: "Registro delle navi minori e dei galleggianti"; "Registro
delle navi da diporto";  " Registro delle  imbarcazioni  da  diporto")  della
Capitaneria di porto  (ovvero: "Ufficio  circondariale  marittimo";  "Ufficio
locale marittimo"; "Delegazione di spiaggia") di
     La sottoscritta  Banca             , sede di            , si costituisce
fidejussore nell' interesse della Ditta               Cod. Fisc.          con
sede in         via         n.    , armatrice della nave sopra indicata, e si
impegna   incondizionatamente,  sempreche'  non  vi provveda  direttamente la
predetta  Ditta, a garantire il versamento all'INPS, Sede        di     ,  ai
sensi dell' art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dei contributi dovuti
per i membri degli equipaggi della nave in epigrafe.
     La presente  fidejussione e' valida per mesi     , a partire dalla  data
di rilascio, e viene  presentata per l' importo di L. ........ (lire ......).
     La sottoscritta  Banca fara' fronte per il  periodo  di cui  sopra, alla
obbligazione per contributi  e relativi accessori dovuti dalla predetta ditta
per gli equipaggi della  nave   in  questione  sino  alla data  di  effettiva
dismissione di  bandiera per   vendita  a  stranieri/demolizione  della  nave
medesima e di definitivo ritiro  del ruolo d'equipaggio n...... serie........
(ovvero: ruolino d'equipaggio  n. ....serie; elenco  dell'equipaggio),  senza
opporre il beneficio della  preventiva escussione dell' obbligato principale,
ogni e qualsiasi eccezione rimossa, su richiesta scritta dell'INPS Sede  di .
     Qualora nessuna richiesta  di operativita'  pervenga  alla  sottoscritta
Banca entro il termine di cui sopra, la  presente  fidejussione s' intendera'
automaticamente rinnovata (ovvero: estinta e priva di qualsiasi efficacia).
     Per l'eventuale estinzione  anticipata  della  presente  fideiussione il
nullaosta puo' essere rilasciato  soltanto dall'INPS, Sede .......di.........
     Data                                         Firma e timbro della Banca
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 4
         INPS
  DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
       REP. IV
                                   Ai Dirigenti le Sedi regionali
                                      provinciali e zonali
OGGETTO: Termine per il versamento dei contributi previdenziali, di malattia
         e delle ritenute IRPEF.
MESSAGGIO n. 21765 del 19 agosto 1985
     Si rende noto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con
lettera  del  23 luglio 1985, in relazione  a  quesiti  posti  dalle  aziende
armatoriali in ordine all'appllicazione della normativa concernente i termini
unificati per il versamento dei contributi previdenziali di malattia e  delle
ritenute IRPEF, (fissati  entro  il  20  giorno  di  ogni  mese  dal  Decreto
interministeriale 24 febbraio 1985 emanato  in  attuazione  dell'art. 1 della
legge 11 novembre 1983, n. 638), ha impartito le seguenti direttive.
fissato  entro il sessantesimo giorno dalla fine del mese cui i contributi si
riferiscono  (art. 17 legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 11 legge 26  luglio
1984, n. 413), il predetto ministero cosi' si e' espresso:
     "Circa  i termini per il versamento dei contributi previdenziali, si  fa
presente che  la disposizione di cui all'art. 1 del DL 463  convertito  nella
L. 638/83,  attuata con il D. interministeriale 24 febbraio 1985,  non  ha lo
scopo di  modificare, contraendoli ovvero  ampliandoli,  i  termini assegnati
alle aziende  per effettuare i versamenti erariali o previdenziali, ma  tende
soprattutto ad  ottenere, mediante l'unificazione del momento del  versamento
un piu'  agevole   controllo  da  parte  degli  uffici, al fine di evitare il
diffuso fenomeno delle evasioni.
     Sotto  tale  aspetto e considerato che alle aziende armatoriali e' stato
concesso un  piu' ampio periodo  per  provvedere al versamento dei contributi
previdenziali a   causa  delle peculiari  caratteristiche  dello  svolgimento
dell' attivita'   armatoriale,  puo' ragionevolmente  ritenersi  che la nuova
disciplina  prevista dall'art. 1 DL 463 convertito nella legge 638/83, non e'
diretta ad   operare sotanziali modifiche ai vigenti  termini  di  versamento
nemmeno per le aziende in parola.
     In definitiva  la piu' ampia protrazione stabile per le dette imprese al
fine di provvedere   alle  complesse  operazioni  connesse  al  pagamento dei
contributi va confermata  ed il versamento,  da  effettuarsi  contestualmente
per tutti gli obblighi previsti dal predetto art. 1, erariali e previdenziali
dovra' avvenire   con  cadenza  mensile  entro  il giorno  20  immediatamente
successivo alla scadenza del periodo di differimento (60 giorni).
     E' appena il  caso di precisare che tale differimento ha valore soltanto
per i versamenti da  effettuare nei confronti degli enti previdenziali e  non
degli uffici finanziari".
     Lo stesso  Ministero ha stabilito altresi', che la nuova disciplina  per
il versamento  dei contributi previdenziali,  di  malattia  e  delle ritenute
IRPEF deve  trovare immediata applicazioen per le aziende  armatoriali  a far
tempo dal 20 agosto 1985.
     Sulla  base di quanto sopra, pertanto, i contributi in questione, dovuti
dalle aziende  armatoriali, dovranno  essere  versati  entro il 20 giorno del
mese successivo  a quello nel quale scadono i 60 giorni decorrenti dalla fine
del mese cui i contributi stessi si riferiscono.
     Per effetto infine dell'immediata applicazione di tale criterio, secondo
i chiarimenti  forniti  dal  predetto  ministero, si precisa che i contributi
relativi al mese di maggio 1985, dovranno essere versati entro  il  20 agosto
1985.
                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                     F.TO FASSARI
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 5
     MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA
   PESCA MARITTIMA
    -------------
                                   A tutte le Capitanerie di porto
                                   A tutti gli uffici corcondariali
                                     marittimi
                                   A tutti gli uffici locali marittimi
                                                       LORO SEDI
   Roma, 23 aprile 1981              e, per conoscenza
                                   Al Comando generale della Guardia di
                                      finanza
                                                         ROMA
                                   Al Comando generale dell'arma dei
   CIRCOLARE n. 622921               Carabinieri - Viale Romania, 45
                                                         ROMA
                                   Alla Federazione Nazionale delle
                                     imprese di pesca - Corso d'Italia, 92
                                                         ROMA
                                   Alla Associazione nazionale cooperative
                                     pescatori ed affini
                                     Via Guattani, 9
                                                         ROMA
                                   Alla Federazione Nazionale Cooperative
                                     Pesca - Via Tirso, 90
                                                         ROMA
                                   All'Associazione centrale delle
                                     cooperative italiane - Via Ravenna, 8
                                                         ROMA
                                   Alla Federazione nazionale liberi
                                     sindacati lavoratori pesca (CISL,
                                     LIBERPESCA) - Via Catone, 15
                                                         ROMA
                                   Al Sindacato Italiano Pescatori
                                     (FINM-CGIL) - Via Morgagni, 27
                                                         ROMA
                                   Alla Unione Italiana Pescatori UIL
                                     Via Lucullo, 6
                                                         ROMA
                                   Alla Federazione nazionale lavor.
                                     pesca CISNAL
                                     Via Principe Amedeo, 42
                                                         ROMA
OGGETTO: Ripartizione delle navi da  pesca  ai  fini dell'assegnazione  della
         categoria (art. 8 Regolamento approvato con DPR 2 ottobre  1968,  n.
         1639).
     E' stato segnalato a questo Ministero che numerose navi  da  pesca,  pur
essendo  iscritte  nelle  matricole  delle  navi  maggiori,  sono  munite del
permesso di pesca costiera, o, viceversa, navi iscritte  nel  registro  delle
navi minori e galleggianti, sono munite del permesso di pesca d'altura.
     Al fine di ottenere una uniforme applicazione delle vigenti disposizioni
in materia, si pregano gli uffici in indirizzo di attenersi alle disposizioni
della presente  circolare,  sulla  quale  e'  stata  sentita  la  Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima.
     Come e' noto l' art. 8  del regolamento per l' esecuzione della legge 14
luglio 1975, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima,  stabilisce  che
le navi destinate alla pesca  professionale  si  distinguono  in 6 categorie,
tenuto conto della loro idoneita', delle dotazioni degli attrezzi da pesca  e
del servizio cui dette navi possono essere destinate.
     L'ultimo comma del citato articolo prevede inoltre che  la  assegnazione
delle dette categorie spetta al capo del compartimento  marittimo,  all' atto
dell'iscrizione delle navi nelle matricole o nei registri delle navi maggiori
e  galleggianti;  contro  il  provvedimento di  assegnazione gli  interessati
possono proporre ricorso al Ministero per la marina mercantile.
     Per quanto concerne  il regime amministrativo delle navi in generale, si
richiama   l' art.  302  del  regolamento  di  esecuzione  del  codice  della
navigazione smarittima che, agli effetti del 2 comma dell'art. 316 del codice
della navigazione,  ripartisce le navi in maggiori (o alturiere) ed in minori
(o costiere),  tenuto  conto  delle loro caratteristiche, delle  dotazioni di
bordo e della sistemazione dell'equipaggio.
     Il terzo comma del citato  art. 302 definisce  la  navigazione  costiera
come quella che si svolge a distanza  non superiore alle venti  miglia  dalle
coste continentali e insulari dello Stato.
     Come si  evince  dalle  norme  sopracitate, non sono  previsti limiti di
tonnellaggio,  entro  i  quali  una nave debba essere considerata maggiore  o
minore; l'autorita' marittima stabilisce l'iscrizione nelle  matricole  (navi
maggiori)  o  nei  registri (navi minori), sulla base della destinazione  che
l' armatore  intende  dare  alla  nave  stessa (art.  303  del regolamento di
esecuzione).
     Ovviamente,  nello  stabilire  se  la nave sia da considerare maggiore o
minore, l'Autorita' marittima non puo' non tenere conto delle caratteristiche
delle  dotazioni  e  sistemazioni  di  bordo  della  nave e  quindi della sua
idoneita' ad essere adibita a navigazione d'altura o a navigazione costiera.
     Ai fini  della  distinzione  suddetta  concorrono elementi  oggettivi di
natura tecnica concernenti le caratteristiche delle navi, le dotazioni  e  le
sistemazioni  riservate   all' equipaggio,   nonche' l' elemento   soggettivo
rappresentato dalla destinazione che il proprietario intende dare alla nave.
     Altrettanto ovvia e' la  conseguenza che la  destinazione  decisa  dallo
armatore (navigazione  d' altura  oppure  navigazione  costiera)  puo' essere
cambiata dall'Autorita' marittima  soltanto  sulla base delle caratteristiche
delle navi, delle dotazioni (con paticolare riferimento a quelle di sicurezza
o della sistemazione dell'equipaggio.
     Ne  consegue  che  per  le navi da pesca, l' iscrizione nelle  matricole
comporta la qualificazione di navi maggiori che possono  effettuare la  pesca
d'altura (cioe' senza limite) nel Mediterraneo oppure pesca oltre gli stretti,
mentre   la  iscrizione  nei  registri  delle navi minori e dei  galleggianti
comporta la qualificazione di nave minore  che  puo'  effettuare soltanto  la
pesca costiera (ravvicinata o locale).
     In  altri  termini  vi  deve  essere  una  corrispondenza  omogenea  tra
iscrizione, idoneita' secondo le norme sulla  sicurezza della  navigazione  e
della vita umana in mare e l'assegnazione alla  corrispondente  categoria  di
pesca.
     L'iscrizione nella matricola o nei registri  e' determinata dal capo del
compartimento. Ora, puo' accadere che, successivamente  all'iscrizione  della
nave, il proprietario intenda dare una diversa destinazione  alla nave stessa
e,  pertanto,  ne  chiede  il  conseguente  trasferimento dalla  matricola al
registro delle navi minori e dei galleggianti o viceversa.
     Tali ipotesi trovano espresso riscontro nel  disposto dell' articolo 163
del  Codice  della  navigazione  che  stabilisce  che  la  nave  maggiore  e'
cancellata dalla matricola quando ne e' stata  effettuata  l' iscrizione  nel
registro delle navi minori  e dei  galleggianti  e  che  la  nave  minore  e'
cancellata dal registro, quando e' stata  iscritta nella matricola delle navi
maggiori.
     Peraltro,  affinche'  la  richiesta  della  diversa  destinazione  possa
giuridicamente realizzarsi in ordine ad  unita' gia'  iscritte  nei  registri
delle navi minori e dei galleggianti occorre  la concomitanza  dei  requisiti
prescritti dal 1 comma dell'art. 303 Reg. Cod. Nav. cui sopra e' fatto cenno,
relativi alle caratteristiche della nave - acquisite  ove non precedentemente
ricorrenti mediante opportuni lavori di adattamento - alle dotazioni  ed alle
sistemazioni riservate all'equipaggio, che  devono essere, tutte,  atte  alla
navigazione di altura.
     Su tale attitudine deve sempre pronunciarsi  il capo  del  compartimento
marittimo, ai sensi dell'art. 303 Reg. Cod. Nav.
     E' opportuno, inoltre, ricordare che ai fini  dell'iscrizione delle navi
maggiori, ai sensi dell'art. 315 Reg. Cod. Nav. deve  essere  preventivamente
ottenuta l'approvazione del nome ex art. 140 Cod. Nav.
     Per  quanto  concerne il procedimento inverso,  relativo alla iscrizione
nel registro delle navi minori o dei galleggianti di  navi provenienti  dalla
matricola,   sembra   sufficiente  la  nuova   destinazione   richiesta   dal
proprietario, ovviamente sanzionata dal capo del compartimento marittimo.
     Tutto cio' premesso, si sintetizzano di seguito i vari casi:
A) Navi maggiori
     Le navi da pesca iscritte  nelle  matricole  possono effettuare la pesca
oceanica (cioe' oltre gli stretti) oppure la  pesca  mediterranea: se la nave
viene destinata alla pesca oltre gli stretti,  quindi  senza alcun limite  di
navigazione, essa deve essere assegnata alla 1 categoria ed avere il relativo
permesso; inoltre deve avere i documenti di bordo previsti dal  codice  della
navigazione   marittima   e  del  relativo   regolamento   di  esecuzione,  i
certificati, i mezzi di salvataggio e le dotazioni previste per tale  tipo di
navigazione dal regolamento di  sicurezza (DPR 14 novembre 1972, n. 1154); se
la  nave  da pesca viene destinata  alla navigazione senza alcun limite nello
ambito del Mediterraneo, essa deve  essere  assegnata  alla  II  categoria ed
avere il  relativo  permesso;  inoltre  deve  avere i documenti  previsti dal
codice della navigazione marittima e dal relativo regolamento  di esecuzione,
i certificati, i mezzi di salvataggio e le dotazioni previsti  per tale  tipo
di navigazione dal citato regolamento di sicurezza.
B) Navi minori
     Le navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e  galleggianti
possono effettuare la pesca costiera ravvicinata o  locale e  possono  essere
assegnate alla III categoria oppure alla IV.
     Alla III categoria devono essere assegnate le  navi da  pesca  destinate
alla navigazione costiera entro 20 miglia  dalla  costa  nel  Mediterraneo  e
devono avere i documenti  previsti dal Cod. Nav.  marittima  e  dal  relativo
regolamento  di  esecuzione,  i  certificati,  i  mezzi  di salvataggio e  le
dotazioni previste per tale tipo di  navigazione dal  citato  regolamento  di
sicurezza, nonche' il permesso per la pesca costiera ravvicinata.
     Alla IV categoria devono essere  assegnate le  navi  da  pesca destinate
alla navigazioen costiera  locale (entro le  sei  miglia)  e  devono  avere i
documenti previsti dal codice  della navigazione  marittima  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione, i  prescritti certificati, i mezzi di  salvataggio
e le dotazioni di bordo previsti  per tale tipo di  navigazione,  nonche'  il
permesso per la pesca costiera locale.
     In conclusione:
     1) le navi  maggiori  iscritte  in  matricola  cui e' stata assegnata la
prima categoria possono esercitare la pesca senza alcun limite di navigazione
     2) le navi maggiori iscritte nelle  matricole cui  e' stata assegnata la
2 categoria possono esercitare la pesca  nel  Mediterraneo senza alcun limite
di navigazione;
     3) le navi minori iscritte nei registri  cui e' stata  assegnata  la III
categoria possono esercitare la pesca nel Mediterraneo entro 20 miglia  dalla
costa con esclusione di quella mediterranea di altura e di quella oceanica;
     4) le navi minori iscritte  nei  registri cui  e' stata  assegnata la IV
categoria possono esercitare  l'attivita' di pesca esclusivamente entro e non
oltre le 6 miglia dalla costa.
     Resta  comunque   inteso  che  nel  caso in  cui  gli armatori intendano
destinare  le  navi  maggiori  (alle  quali  e'  stata  assegnata la 1 o la 2
categoria) alla pesca costiera ravvicinata o locale,  oppure  le  navi minori
(alle quali e' stata assegnata la 3 o la 4 categoria)  alla  pesca  d' altura
essi dovranno effettuare il passaggio dalle matricole al registro  delle navi
minori, e viceversa, ed ottenere tutte le variazioni concernenti i  documenti
di bordo, ed  inoltre dovranno provvedere alle sistemazioni  e  dotazioni  di
bordo, previste dal regolamento di sicurezza, secondo il tipo di navigazione.
     Devono infine essere rispettati i limiti, i divieti e le modalita' dello
esercizio della pesca marittima previsti da leggi e regolamenti.
     Le  Autorita'   marittime,  pertanto,   sono   pregate   di  prendere  i
provvedimenti previsti dal  codice  della  navigazione  nel  caso  in  cui si
verifichi  che  i  motopescherecci  esercitino  l' attivita' di pesca oltre i
limiti delle rispettive abilitazioni.
     Si pregano le Capitanerie di  porto di  trasmettere copia della presente
circolare alle dipendenti Delegazioni di spiaggia.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 6
      ISTITUTO NAZIONALE
   DELLA PREVIDENZA SOCIALE
     DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
         E VIGILANZA
         REPARTO  8
         ----------
                                        Ai Dirigenti le Sedi provinciali e
                                           zonali
                                        e, per conoscenza,
                                        Ai Dirigenti le sedi regionali
OGGETTO: Legge 4 agosto 1984, n. 430. Conversione in  legge,  con
         modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277,
         concernente proroga della  fiscalizzazione  degli  oneri
         sociali, degli sgravi contributivi  nel  Mezzogiorno  ed
         esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni
         Campania e Basilicata.
MESSAGGIO T.P. n. 04674 del 25 agosto 1984
     S' informa  che  la  Gazzetta   Ufficiale  n. 219 del 9 agosto  1984  ha
pubblicato la legge 4 agosto 1984, n. 430, di conversione del D.L. 29  giugno
1984, n. 277, di cui al Messaggio n. 16315 in data 25 luglio 1984.
     Tra  le  modificazioni  recate  dalla  Legge  di  conversione in parola,
assumono particolare rilevanza le seguenti:
     All' art. 1
     dopo il comma 6:
     a) "6 bis.  A  decorrere  dal  periodo  di paga in corso alla data del 1
gennaio 1980, gli  sgravi  contributi di cui all' articolo 59 del testo unico
approato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche  alle imprese di
navigazione per i marittimi componenti l' equipaggio  di  navi  iscritte  nei
compartimenti  marittimi  ubicati  nei   territori  del  Mezzogiorno,  con la
esclusione  delle  imprese  esercenti  servizi con le isole maggiori e minori
sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi
iscritte  nei  suddetti  compartimenti  successivamente al 31 agosto 1983 gli
sgravi contributivi  si  applicano  a  condizione  che  si  tratti  di  prima
iscrizione nelle matricole italiane".
     dopo l' ultimo comma:
     b) "8 bis.  I  contributi  dovuti  dalle  imprese cooperative e dai loro
dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno
1984, n. 240, dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  stessa  al  30
settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984".
     c) "8 ter.  Il termine di cui  all' articolo 2,  comma 15,  del  decreto
legge  12 settembre 1983,  n. 463,  convertito  in legge,  con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al 30 novembre 1984".
                              *  *  *
PRIME DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE
     Art. 1, comma 6 bis - Estensione degli sgravi degli oneri sociali per il
Mezzogiorno alle imprese di navigazione.
     La formulazione di tale norma, mentre per alcuni  aspetti  non  comporta
problemi interpretativi, determina invece notevoli perplessita' in ordine  ai
limiti  di  estensione  del  beneficio,  sia  per cio' che attiene i soggetti
destinatari sia il tipo di sgravio estendibile ai medesimi.
     Cosi',   atteso  il  riferimento  fatto  dalla  norma  alle  "imprese di
navigazione",  e'  dubbio  se  in  tale  ambito  vadano  incluse  le  imprese
armatoriali della pesca.
     Ulteriori  perplessita'  derivano  dalla  possibilita'  di applicare nei
confronti delle imprese  marittime  gli  sgravi  incentivanti  (aggiuntivo  e
supplementare), destinati a favorire l'incremento occupazionale, tenuto conto
delle particolari norme vigenti nel settore marittimo che predeterminano   il
numero dei componenti il ruolo di equipaggio della nave.
     Notevoli  incertezze   discendono,  infine,  dalla considerazione che lo
sgravio totale di cui all' art. 14, L. 2 maggio 1976, n. 183  e'  stato   fin
dall' origine ritenuto inapplicabile al settore ti trasporto, in  quanto  non
rientrante fra quelli previsti da tale norma.
     In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno  per  il
momento  impartite  solo le istruzioni relative ai punti della norma in esame
che non offrono dubbi interpretativi, con riserva  di ulteriori  precisazioni
riguardo  ad altri aspetti controversi, non appena  acquisito  in  merito  il
necessario parere ministeriale.
SOGGETTI DESTINATARI
     In attesa delle accennate precisazioni ministeriali in merito,  sono  da
considerarsi sicuramente tali le imprese armatoriali del trasporto  marittimo
di  merci  e  passeggeri, ferma restando, ovviamente, l' esclusione stabilita
dalla norma stessa di quelle esercenti servizi con le isole maggiori e minori,
sovvenzionate ai sensi della legge n. 684/1974.
CONDIZIONI PER L' APPLICAZIONE DEGLI SGRAVI
     Atteso  che  unica condizione posta dalla norma in esame per il  sorgere
del  diritto  all' estensione del beneficio e' quella dell' iscrizione  delle
navi a compartimenti marittimi ubicati nei territori del  Mezzogiorno,   deve
ritenersi ininfluente la circostanza che le navi appartenenti all'impresa  di
navigazione operino in tutto o in parte nell' ambito del territorio  indicato
dall' art. 1 del T.U. delel leggi sugli interventi nel Mezzogiorno  approvato
con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, essendo sufficiente che risulti  idoneamente
documentata  la  suddetta  iscrizione alla data del 31 agosto 1983,  salvo il
caso  particolare  previsto  dalla  norma  stessa  di prima iscrizione  nelle
matricole italiane.    A  tal  uopo  le  imprese che intendono avvalersi  dei
benefici  previsti  dalla  norma  in  esame  dovranno  trasmettere alla  Sede
territorialmente competente, all' atto della presentazione del primo  Mod. DM
10/M,  nel  quale  viene  esposto   a   conguaglio  lo   sgravio,    apposita
certificazione   rilasciata   dalle   competenti   Autorita'  da cui  risulti
l' iscrizione al 31 agosto 1983 della nave (o delle navi)  interessate   allo
sgravio stesso in compartimenti marittimi del Mezzogiorno.
SGRAVI APPLICABILI
     In   attesa   delle   gia'  accennate  precisazioni  ministeriali  circa
l' applicabilita' degli sgravi incentivanti, le Sedi provvederanno,  ciascuna
per  la  parte  di  propria  competenza, ad informare le imprese di trasporto
marittimo che momentaneamente  possono operare il solo sgravio  generale  del
10%  di  cui  al  1 comma  dell' art. 59  del  T.U.  gia' citato, per tutti i
componenti dell'equipaggio delle navi iscritte in compartimenti marittimi del
del Mezzogiorno facendo riserva  di  successivo  riconoscimento  degli  altri
sgravi eventualmente spettanti.
DECORRENZA DEL BENEFICIO
     Secondo quanto previto dalla norma in esame, l' estensione del beneficio
decorre dal periodo di paga in corso alla data  del  1 gennaio 1980.   Tenuto
conto  della  proroga stabilita dal D.L. 277/1984 e salvo ulteriori proroghe,
il termine di scadenza del beneficio stesso e' quello del 31 dicembre 1984.
                              *  *  *
     Per quanto concerne la sistemazione di situazioni afferenti  gli  sgravi
eventualmente spettanti per periodi pregressi, si  provvedera'  ad  impartire
con successivo messaggio apposite istruzioni,  unitamente  alle  disposizioni
operative concernenti le variazioni della  codifica  nonche'  le  imputazioni
contabili, oltre a quelle concernenti i commi 8 bis e 8 ter dell'art. 1 della
legge di cui trattasi.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                  f.to  FASSARI
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 7
    DIREZIONE  GENERALE
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
         E VIGILANZA
         Reparto 8
         ----------
                                   Ai Dirigenti le Sedi provinciali e
                                      zonali
                                   e, per conoscenza
                                   Ai Dirigenti le Sedi regionali
OGGETTO: Legge 4 agosto 1984,  n.430  -  Art. 1  -  comma 6 bis. Sgravi degli
         oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno  in  favore  delle  imprese  di
         navigazione.
MESSAGGIO T.P. n.19507 del 18 febbraio 1985
     Si fa seguito al Messaggio n. 04674 del 25 agosto 1984 e, considerate le
pressanti richieste da parte di varie imprese di navigazione ed a evitare  da
parte di queste  ultime  iniziative  sul  piano  giudiziario, si dispone che,
nelle more della definizione delle questioni interpretative di  cui e'  cenno
nel citato messaggio, sorte su alcuni aspetti della legge in oggetto, le Sedi
in indirizzo diano corso ad eventuali domande di rimborso di sgravi afferenti
periodi dal 1 gennaio 1980 in poi, proposte da imprese esercenti il trasporto
marittimo di passeggeri e merci (con esclusione, quindi, di quelle  esercenti
la pesca), osservando i seguenti limiti:
     a) rimborso dell' importo corrispondente allo sgravio  generale del  10%
di cui all' art. 18, comma  1 della  legge  n. 1089/68,  ovvero  allo sgravio
generale del 20% di  cui  all' art. 3  bis  della  legge  n. 463/72 (per quei
lavoratori nei  confronti  dei  quali  risultino  verificate  le   prescritte
condizioni) a tutte le imprese richiedenti, per i componenti l' equipaggio di
navi iscritte   nei   compartimenti  marittimi  ubicati  nei  territori   del
Mezzogiorno, tenendo ovviamente conto  delle  esclusioni  e delle limitazioni
indicate nella legge stessa (in particolare di quella concernente le  imprese
esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della
legge 20  dicembre  1974,   n. 684  e  quella  relativa  alle  navi  iscritte
successivamente al 31 agosto 1983);
     Si rammenta che le  imprese  in  parola  sono  tenute a corrispondere al
lavoratore la quota dell' 1,50% dell' importo dello sgravio generale del   10
(o 20%) ottenuto a rimborso ovvero, in caso di impossibilita' a corrispondere
al lavoratore detta quota, a limitare  la  richiesta  di  rimborso  alla sola
quota di pertinenza del datore di lavoro (8,50% ovvero 18,50%).
     b) rimborso dell' importo  relativo  agli  sgravi  aggiuntivo, di cui al
4 comma dell' art. 18   della  legge  n. 1089/68,  e  supplementare,  di  cui
all' art. 1 della   legge  n. 589/71, per  i componenti l' equipaggio di navi
appartenenti a quelle imprese di navigazione per le quali risuti  documentato
che hanno dato inizio del tutto alla loro attivita' in epoca successiva al 31
dicembre 1970,  con navi iscritte in compartimenti marittimi nel Mezziogiorno
(si fa riserva di ulteriori   istruzioni  in merito  alle  imprese  che hanno
iniziato l' attivita' nel   Mezzogiorno  con navi trasferite da Compartimenti
marittimi al di fuori di detto territorio, che per il momento  vanno  escluse
dagli sgravi aggiuntivo  e supplementare). Restano ferme, ovviamente,      le
esclusioni e le limitazioni di cui alla lett. a).
ISTRUZIONI OPERATIVE
     Il riconoscimento dei suddetti benefici con la decorrenza  di  legge  (1
gennaio 1980) e'  subordinato,  ovviamente,  alla  verifica   dell' esistenza
delle condizioni previste per singoli tipi di sgravio, dell' esattezza  degli
importi chiesti a rimborso, dell' assenza di situazioni debitorie comunque  a
carico  della  azienda  e  della   circostanza   che  l' impresa  non   abbia
eventualmente gia' operato gli sgravi medesimi in sede di presentazione delle
denunce contributive.
     Per quanto concerne in particolare eventuali situazioni debitorie  della
impresa richiedente il rimborso  degli  sgravi, si ritieme necessario che  le
Sedi, prima di dar corso al rimborso ne informino immediatamente il  Servizio
Previdenza Marinara di questa  Direzione Generale  (indicando  il  nominativo
dell' impresa e delle navi cui  il  rimborso  si  riferisce)  il quale, a sua
volta,  fornira'  alla   Sede  competente  opportune   istruzioni  in  ordine
all' eventuale recupero, sulla somma spettante all' impresa  stessa  a titolo
di sgravi, di partite debitorie a carico della medesima.
     Analogamente dovranno procedere le Sedi stesse per tutte quelle navi che
risultino essere state gia' in   gestione,   da  parte  delle  imprese di cui
trattasi, anteriormente al 1 gennaio 1980.
                                     * * *
     Allo scopo di consentire gli opportuni controlli da parte delle Sedi, le
domande di rimborso   degli  sgravi  presentate   dalle  imprese  richiedenti
dovranno essere corredate da prospetti compilati per ciascun anno (o frazione
di esso), suddivisi per mesi ed  indicanti  gli elementi identificativi della
azienda, il numero dei lavoratori cui  lo sgravio  si riferisce, l' ammontare
delle retribuzioni corrisposte, l' importo dei   contributi  versati, la data
del versamento, la Sede   presso  la  quale  e'   stato   effettuato  nonche'
l' importo dello sgravio richiesto.
     Inoltre i suddetti   prospetti   dovranno   essere  accompagnati  da una
dichiarazione    di   responsabilita'   in   cui   il  legale  rappresentante
dell' azienda attesti   di essere  a   conoscenza  che  il rimborso richiesto
avverra' sulla base dei dati esposti sui predetti   prospetti, che  tali dati
sono conformi alle   registrazioni  dei  libri  regolamentari ed alle denunce
contributive presentate e che, qualora si accerti la mancanza  dei  requisiti
per il sorgere del diritto allo sgravio ovvero l' applicazione dello   stesso
in misura maggiore di quella spettante, l' azienda interessata  sara'  tenuta
alla restituzione degli importi indebitamente ottenuti ed al pagamento  della
penalita' prevista dal 9 comma dell' art. 18 della legge 1089/68 (5 volte  lo
importo dello sgravio errato) salvo naturalmente ogni ulteriore  conseguenza,
anche sotto il profilo penale.
     Contestualmente,   il   legale   rappresentante   dell' azienda   dovra'
dichiarare di non aver chiesto a rimborso la quota dello sgravio generale  di
pertinenza del  lavoratore  (1,50%)  ove trattasi di lavoratori nei confronti
dei quali risulti gia' cessato ogni rapporto economico con l' impresa o   nei
cui confronti,   comunque,   non    risulti  possibile  la restituzione della
contribuzione sgravata per la parte di loro competenza.
     Una volta   ricevute   le   domande,   le   dichiarazioni e i prospetti,
completamente e regolarmente compilati, le Sedi procederanno al confronto fra
i dati in essi contenuti   e   quelli rilevabili dagli atti, provvedendo, ove
necessario, alla   richiesta  di   ulteriori  elementi  ovvero agli opportuni
accertamenti. Questi ultimi   andranno   senz' altro  effettuati  qualora dal
predetto controllo o dalle   stesse   dichiarazioni  dell' azienda  risultino
periodi scoperti di contribuzione.
     Dell' avvenuto rimborso dovra' essere data notizia all' Ufficio    delle
IIDD territorialmente competente, con indicazione degli importi e degli  anni
cui il rimborso stesso si riferisce.
DISPOSIZIONI CONTABILI
     Le somme rimborsate devono essere imputate al conto gia'  esistente  DSV
37/08.
                                      * * *
     Secondo precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, gli sgravi di cui alla Legge 430/1984 trovano applicazione anche  ai
territori di Venezia ai quali si applicano le norme della legge 1089/1968   e
successive modificazioni ed integrazioni.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                  f.to FASSARI
                         -------------------------
     DIREZIONE GENERALE                                     ALLEGATO 8
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
        E VIGILANZA
        Reparto 8
        ----------
                                   Ai Dirigenti le Sedi provinciali e
                                      zonali
                                   e, per conoscenza
                                   Ai Dirigenti le Sedi regionali
OGGETTO: Art. 1, comma 6 bis   della  legge  n.430/1984.  Sgravi degli  oneri
         sociali operati   da  imprese  di  navigazione  anteriormente   alla
         emanazione della legge.
MESSAGGIO T.P. n. 10944 dell' 11 luglio 1985
     Da parte di alcune Sedi e' stato  posto  il  problema  della convalida o
meno degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno operati  da  imprese
di navigazione per periodi anteriori all' emanazione della  legge  indicata
in oggetto.
     Al riguardo si precisa   che  i  Ministeri del Lavoro e della Previdenza
sociale e del Tesoro, interpellati in merito, hanno  espresso  l' avviso  che
l' estensione degli sgravi   degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno alle
imprese di navigazione, essendo   state  espressamente  prevista  dalla norma
indicata in oggetto con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1980, ha prodotto
la convalida degli sgravi eventualmente conguagliati da  imprese  del settore
per periodi compresi fra quest' ultima data e   quella  di  emanazione  della
norma stessa.
     Naturalmente la suddetta convalida va per il momento  limitata  a quegli
sgravi per i quali e' stato autorizzato  il  riconoscimento  con i precedenti
Messaggi n. 04674 del 25 agosto 1984 e n. 19507 del 18 febbraio 1985.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                  f.to FASSARI
                         -------------------------
     DIREZIONE GENERALE                                     ALLEGATO 9
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
        E VIGILANZA
        Reparto 8
        ----------
                                   Ai Dirigenti le Sedi provinciali e
                                      zonali
                                   e, per conoscenza
                                   Ai Dirigenti le Sedi regionali
OGGETTO: Legge 4 agosto  1984,  n.430 - art. 1 - comma  6  bis. Sgravi  degli
         oneri sociali per  il  Mezzogiorno  in  favore  delle   imprese   di
         trasporto marittimo e della pesca.
MESSAGGIO T.P. n. 11938 del 12 ottobre 1985
     Sciogliendo la riserva contenuta nei precedenti Messaggi n. 4674 del  25
agosto 1984 e n. 19507 del 18 febbraio 1985, si porta a conoscenza delle Sedi
che il Ministero del Tesoro,   il   Ministero  del  Lavoro e della Previdenza
Sociale ed il Ministero della Marina Mercantile si sono pronunciati a  favore
dell' applicabilita' alle imprese  esercenti  la  pesca,  degli  sgravi degli
oneri sociali per il Mezzogiorno previsti dall' art. 1 - comma 6 bis -  della
legge 4 agosto 1984, n.430.
     Pertanto, le imprese di   cui   trattasi   sono  da  ricomprendere fra i
beneficiari delle agevolazioni  disposte  da  detta  norma  a decorrere dal 1
gennaio 1980, con il rispetto delle condizioni stabilite dalla norma stessa.
     Con l' occasione, si forniscono,   ad  integrazione  delle   indicazioni
contenute nel Messaggio n, 19507 del 18 febbraio 1985, maggiori  precisazioni
in merito alle sottoindicate altre questioni che sono state sottoposte   allo
esame dei sopracitati Dicasteri e per le quali i medesimi hanno espresso    i
seguenti pareri:
1) CRITERI PER IL   CALCOLO  DELL' INCREMENTO   OCCUPAZIONALE  AI  FINI   DEL
   RICONOSCIMENTO DEGLI SGRAVI AGGIUNTIVO E SUPPLEMENTARE
     In proposito, i competenti Ministeri hanno ritenuto che  l' applicazione
degli sgravi in parola deve operare con riferimento alla singola nave, intesa
come unita' aziendale autonoma, cui strettamente  ineriscono  i  rapporti  di
lavoro subordinato dei marittimi componenti l' equipaggio.
     Quindi, nell' ipotesi   di   impresa  avente  piu'  navi   iscritte   in
Compartimenti marittimi del Mezzogiorno alla data del 30 settembre  1968  e/o
del 31 dicembre 1970 non   trova  applicazione,  ai  fini  del  calcolo dello
complesso del personale imbarcato a  tali  date  sulle  varie  navi, dovendo,
invece  essere presa in considerazione la situazione occupazionale   relativa
ad ogni singola nave.
2) APPLICABILITA' DEGLI   SGRAVI  INCENTIVANTI  PER  GLI  EQUIPAGGI  DI  NAVI
   TRASFERITE DAL CENTRO-NORD.
     Ad avviso dei citati Ministeri e' da ritenere che gli sgravi  aggiuntivo
e supplementare debbano   essere  riconosciuti   anche  per equipaggi di navi
trasferite da   Compartimenti  Marittimi  del  Centro-Nord  ed  iscritte   in
compartimenti Marittimi del Mezzogiorno anteriormente al 31 agosto 1983; cio'
naturalmente, ferma restando l' osservanza del criterio di cui al  precedente
punto 1).
3) RICONOSCIBILITA' DEGLI SGRAVI  INCENTIVANTI  PER I MARITTIMI NON RESIDENTI
   NEL MEZZOGIORNO.
     In merito, l' avviso ministeriale e' quello che   l' attribuzione  dello
sgravio  aggiuntivo  e  del  supplementare  non  possa  essere    subordinata
all' avviamento del lavoratore tramite una Capitaneria del Mezzogiorno o alla
residenza del marittimo   stesso  in  detto  territorio,  avuto riguardo alla
normativa del tutto particolare   vigente  in  materia  di collocamento della
gente di mare.
     Pertanto, ai fini del riconoscimento dei suddetti sgravi, e' sufficiente
che il marittimo risulti  imbarcato  su  nave  iscritta  anteriormente  al 31
agosto 1983 in un compartimento marittimo del Mezzogiorno.
     Ovviamente deve trattarsi anche di lavoratore assunto successivamente al
30 settembre 1968 (sgravio aggiuntivo)   e/o  al  31  dicembre  1970 (sgravio
supplementare) e che risulti in soprannumero rispetto  alle unita' lavorative
presenti sulla nave stessa a tali date.
     I suddetti criteri sono applicabili sia per le imprese di trasporto  che
per quelle della pesca, come pure si  intendono  estesi  a  queste  ultime le
istruzioni emanate con Messaggio n. 10944 dell' 11 luglio 1985  relativamente
alla convalida degli sgravi eventualmente operati per periodi anteriori  alla
emanazione della legge 430/84.
                                      * * *
DISPOSIZIONI OPERATIVE
     Per quanto concerne le modalita' relative alla  convalida  degli  sgravi
eventualmente gia' operati nonche' il rimborso di quelli non applicati,    si
richiamano - naturalmente con  gli  adattamenti   necessari  ai  fini  di cui
trattasi - le disposizioni a suo tempo impartite con circ. n.504 RCV del   22
novembre 1979 (riguardante le imprese alberghiere).
     Pertanto, possono essere utilizzate come fac-simile per le domande    di
rimborso o di convalida degli  sgravi  operati  gli  allegati  1 e 3 di detta
circolare, come pure il prospetto di cui all' allegato 2, compilati per  ogni
singola nave, opportunamente modificati.
     Si richiama, inoltre, l' attenzione delle Sedi sulle cautele indicate in
quest' ultima circolare, in particolare per cio' che attiene all' inesistenza
di pendenze pecuniarie ed amministrative ed alle aziende cessate.
     Dell' avvenuto   rimborso  dovra' , altresi' , essere  data notizia allo
ufficio delle II.DD.  territorialmente  competente,  con l' indicazione degli
importi e degli anni ai quali il rimborso stesso si riferisce.
                                     * * *
     Le Sedi, infine, tengano presente che alle posizioni relative alle  navi
di imprese di navigazione marittima esercenti servizi con le Isole maggiori e
minori, sovvenzionate ai sensi  della  legge  684/74  andra' attribuito,  con
decorrenza 1 gennaio 1980  (o  dalla  data  di  iscrizione, se posteriore) il
codice autorizzazione 2M, con il  significato  di "azienda non avente diritto
ai benefici degli sgravi previsti dalla L. 1089/68 e successive modificazioni
ed integrazioni"
     Lo stesso codice andra' attribuito  alle  posizioni   relative  a   navi
iscritte in Compartimenti marittimi del   Mezzogiorno  successivamente  al 31
agosto 1983, salvo che non siano di prima iscrizione nelle matricole italiane.
                                     * * *
     Circa l' imputazione in conto   degli  importi  rimborsati,  le  Sedi si
atterranno alle istruzioni di carattere generale a loro gia' note.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                  f.to FASSARI
                         -------------------------
     DIREZIONE GENERALE                                     ALLEGATO 10
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI
        E VIGILANZA
        Reparto 8
        ----------
                                   Ai Dirigenti le Sedi Regionali,
                                      Provinciali e Zonali
OGGETTO: Art. 1 comma 6 bis della legge n. 430/84. Sgravi oneri sociali   per
         il Mezzogiorno alle imprese di navigazione e della pesca. Criteri di
         individuazione delle navi rientranti nel beneficio in relazione allo
         art, 3 della legge 754/85.
MESSAGGIO T.P. n. 03608 del 23 aprile 1986
     Com' e' noto, l' art, 1 - comma 6 bis - della L. 430/84  nell' estendere
con decorrenza 1 gennaio 1980, gli sgravi degli oneri sociali alle imprese di
navigazione (e della pesca), fa esplicito riferimento alle navi iscritte   in
compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno.
     Cio' premesso, si fa   presente  che  la  legge  16 dicembre 1985, n.754
(pubblicata sulla G.U. n. 301 del 23 dicembre 1985), concernente disposizioni
in materia di finanziamenti alle  imprese  armatoriali  da  parte della Banca
Europea per gli Investimenti, richiama,   all' art. 3 - secondo  comma - come
criterio di individuazione delle imprese beneficiarie,  quello  indicato  nel
sopracitato art. 1 della   legge  430/1984,  precisando,   altresi'  , che si
considerano  compartimenti   marittimi  ubicati   nel    Mezzogiorno   quelli
comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per   il
Mezzogiorno.
     I competenti Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro
e della Marina Mercantile,   interpellati   in merito  all' estensibilita' di
quest' ultimo criterio al campo di applicazione degli sgravi previsti   dalla
gia' citata legge 430/1984, hanno espresso parere favorevole, nel senso  che,
a tali fini vanno considerati compartimenti marittimi ubicati nel Mezzogiorno
anche quelli   comprendenti  localita'  solo  in  parte  rientranti  in  tale
territorio.
     Tuttavia, i  predetti   Dicasteri  hanno  posto   in   rilievo  che   la
applicazione generalizzata di detto criterio potrebbe al limite comportare la
estensione del beneficio   degli   sgravi  anche  a  navi  iscritte in uffici
circondariali, uffici locali o delegazioni di spiaggia aventi competenza   su
territori posti interamente all' esterno dell' area del Mezzogiorno.
     Pertanto in relazione a quanto sopra si precisa che rientrano nel  campo
di applicazione degli sgravi di cui alla legge 430/84:
     1) le navi iscritte nelle matricole o nei registri (a seconda si  tratti
rispettivamente di navi maggiori o di navi minori - art. 136 Cod. Nav.)tenuti
dagli uffici di  compartimento   marittimo  (capitaneria di porto)  la    cui
giurisdizione territoriale   comprenda  anche  solo  in  parte  territori del
Mezzogiorno.
     2) le navi minori iscritte nei registri tenuti da  uffici  circondariali
marittimi, da uffici marittimi locali e  da  delegazioni  di  spiaggia aventi
giurisdizione su territori ubicati interamente nel Mezzogiorno.
                                     * * *
     Le Sedi interessate all' applicazione della normativa di cui alla  legge
n. 430/84 si regolino in conformita'.
     In particolare sono chiamate ad uniformarsi ai suddetti criteri le  Sedi
Provinciali   e   Zonali   dell' Istituto   aventi  competenza   territoriale
coincidente con quella dei compartimenti marittimi di Roma e di Livorno,   il
cui territorio di competenza rientra solo in parte nel Mezzogiorno.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                  f.to FASSARI
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 11
                            ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
(Negli uniti prospetti sono riportate le aliquote in vigore sino a  tutto  il
31 dicembre 1987. Successive variazioni nella misura   delle  aliquote stesse
comportano l' aggiornamento dei dati indicati nei prospetti medesimi)
VEDASI SUPPORTO CARTACEO
                         -------------------------
                                                            ALLEGATO 12
                          RETRIBUZIONI TABELLARI
     - Pesca: dal 1  gennaio 1980 al 30 settembre 1984
     (per il periodo dal 1 ottobre 1984 al 31  dicembre  1986  vedi  allegato
n.2 della circolare n. 692 R.C.V. del 24 dicembre 1985; dal  1  gennaio  1987
vedi circolare n. 830 R.C.V. del 19 marzo 1987)
     - Allievi di Istituti nautici: dal 1 gennaio 1980 al 31 agosto 1984
     (per il periodo successivo, dal   1  settembre  1984,  il  contributo e'
dovuto nella misura fissa prevista  per  gli  apprendisti  del settore dello
artigianato).
     - Piloti dei porti associati in corporazioni: dal 1 gennaio 1980  al  31
       dicembre 1980
     (per il periodo dal 1 gennaio 1981   in  poi  i contributi devono essere
calcolati sui compensi effettivi percepiti per il servizio reso).
VEDASI SUPPORTO CARTACEO
                         -------------------------
ALLEGATI 13 e 14 VEDASI SUPPORTO CARTACEO.
                              I N D I C E
PREMESSA
PARTE PRIMA: Normativa generale
     1 - Soggetti protetti (artt. 4, 12, 38, 40 e 47)
     2 - Obbligo contributivo (artt. 7 e 8)
     3 - Soggetti  esclusi  dall' obbligo  contributivo  ex lege  n. 413/1984
         (art. 6)
     4 - Individuazione della nave (art. 5)
     5 - Istituti  giuridici  posti a tutela dell' assolvimento dell' obbligo
         contributivo (artt. 8, 14, 15 e 16)
     6 - Dismissione  di  bandiera  per  vendita della nave a stranieri e per
         demolizione (art. 15)
PARTE SECONDA: Adempimenti amministrativi
     7 - Costituzione e gestione della posizione contributiva (art. 10)
     8 - Versamento dei contributi ex lege n. 413/1984 (artt. 7 e 11)
     9 - Retribuzione da prendere  a  base  per  il  calcolo  dei  contributi
         dovuti  alle  assicurazioni  generali  obbligatorie  ed alla CUAF ex
         lege 413/1984 (art. 13)
    10 - Armatore e proprietario armatore imbarcati (art. 12)
    11 - Aziende esercenti la pesca (art. 13, 2 c; art. 9)
    12 - Piloti dei porti (art. 4, 2 c, sub. lett. "c", 3 c; art. 19)
    13 - Allievi di  istituti  nautici imbarcati su navi scuola (art. 4, 2 c,
         lett. "h"; art. 20)
    14 - Personale  marittimo  dell' "Ente  Ferrovie  dello  Stato" imbarcato
         sulle navi traghetto dell' Ente stesso (artt. 38 e 40)
    15 - Personale  volontario  del  "Corpo  Equipaggi  Militari Marittimi" -
         CEMM - (art. 4, 2 c, lett. "f"; art. 21)
    16 - Personale  dipendente  dalle  Societa'  di navigazione di preminente
         interesse nazionale e dalle Societa'  di  navigazione sovvenzionate,
         di cui all' art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 (art. 4,
         2 c.; lett. "i"; art. 6, lett. "a"; art. 10)
    17 - Sgravi contributivi per il Mezzogiorno (legge 4 agosto 1984, n. 430)
    18 - Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori marittimi e
         costituzione delle posizioni assicurative individuali
    19 - Riscontro delle denunce contributive annuali  e contributive mensili
         con i documenti di bordo (art. 18)
    20 - Anagrafe delle navi (art. 17)
    21 - Ricorsi amministrativi
    22 - Regolarizzazione  da  parte  delle  Aziende  armatoriali dei periodi
         contributivi successivi al 31 dicembre 1979
    23 - Contributi per le assicurazioni di malattia e maternita'
PARTE TERZA: Norme operative e contabili
     A) - Aziende esercenti il "trasporto marittimo"
          1. Personale soggetto alla legge n. 413/1984  (gia'  iscritto  alla
             CNPM)
             1.1. Categorie particolari di personale soggetto alla legge
                  413/1984 (gia' iscritto alla CNPM)
                  a) Personale marittimo delle FF.SS. imbarcato sui traghetti
                  b) Piloti e pratici locali
                  c) Armatore e proprietario - armatore imbarcati
                  d) Allievi di Istituti nautici imbarcati su navi scuola
          2. Personale non soggetto alla legge n. 413/1984
     B) - Aziende esercenti la pesca
          1. Personale  soggetto  alla legge n. 143/1984 (gia' iscritto  alla
             CNPM)
             1.1. Aziende marittime esercenti la pesca oltre  gli  stretti  e
                  mediterranea
             1.2. Aziende esercenti la pesca costiera,  ravvicinata  o locale
             1.3. Armatore e proprietario - armatore imbarcati
          2. Personale non soggetto alla legge 413/1984
     C) - Cooperative della piccola pesca ex lege 13 marzo 1958, n. 250
          1. Soci delle cooperative
          2. Lavoratori dipendenti (non soci) imbarcati
          3. Personale amministrativo o addetto ai lavori a terra  dipendente
             dalle cooperative
ALLEGATI  :
     1 - Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 252854 del
         marzo 1987
     2 - Schema di deposito cauzionale
     3 - Schema di fidejussione bancaria
     4 - Messaggio n. 21765 del 19 agosto 1985
     5 - Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 622921 del
         23 aprile 1981
     6 - Messaggio n. 4674 del 25 agosto 1984
     7 - Messaggio n. 19507 del 18 febbraio 1985
     8 - Messaggio n. 10944 dell' 11 luglio 1985
     9 - Messaggio n. 11938 del 12 ottobre 1985
    10 - Messaggio n. 3608 del 23 aprile 1986
    11 - Aliquote contributive
    12 - Retribuzioni tabellari
    13 - Prospetto di analisi del saldo del conto GPA 52/47
    14 - Variazione al piano dei conti