950308 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 69 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Assoggettamento alle assicurazioni sociali obbligatorie. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 7 marzo 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 69 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All.1 OGGETTO: Personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Assoggettamento alle assicurazioni sociali obbligatorie. Sommario: Riconoscimento dell'obbligatorieta' dell'assoggetta- mento a contribuzione per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indipendentemente dalla durata del richiamo e dall'esistenza o meno di altro rap- porto di lavoro. Istruzioni per il versamento e la regolarizzazione dei contributi. Prescrizione. Precisazioni varie. 1. Obbligo assicurativo per il personale volontario dei VV.F. Il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, a seguito dei contatti intercorsi con questa Direzione Generale, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato l'assoggettamento all'assicurazione generale obbligatoria per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco indipendentemente dalla durata del richiamo e dall'esistenza o meno di altro rap- porto di lavoro ed ha emanato alle proprie dipendenze periferiche le istruzioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo assicurativo con l'allegata circolare n. 6 del 10 settembre 1994. 2. Versamento, regolarizzazione e prescrizione dei contributi. Per il versamento dei contributi e la regolarizzazione contributiva concernente periodi pregressi, si richiamano le disposizioni di carattere generale emanate per l'assolvi- mento degli adempimenti necessari per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale. Per quanto riguarda la sospensione del termine di prescrizione dei contributi, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 51033 RCV/58 del 6 marzo 1985. 3. Precisazioni varie. Si fa, inoltre, presente che su richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono state fornite allo stesso Ministero le seguenti precisazioni: a) minimale contributivo - e' stata ribadita la non frazionalita' del minimale di retribuzione, fissato dalla legge in misura giornaliera senza alcuna relazione con un numero predeterminato di ore. b) servizio di mensa - e' stato ricordato l'obbligo contributivo sulle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 12 della legge 30.4.69, n. 153, con riferimento ai valori convenzionali della mensa fissati pro-tempore dai vari DD.MM. per ciascuna provincia; e' stato, inoltre, precisato che, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, modificato dall'art. 11, comma 24, della legge 24.12.1993, n. 537, dal periodo di paga in corso alla data del 1.1.1994, il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalita dei dipendenti per esigenze connesse con l'attivita lavorativa e' escluso dalla base imponibile contributiva. c) indennita' chilometrica - sono state richiamate le disposizioni emanate con circolare 361 C. e V. del 10.5.74 e circ. 448 C. e V. del 5.1.78. ooooooooooooooooo In relazione a quanto precede, s'interessano le Sedi a garantire ai Comandi Provinciali dei VV.F. ogni utile collaborazione per consentire la regolarizzazione e lo svolgimento degli adempimenti contributivi in argomento. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI Roma, li' 10.9.1994 Serv. GG.CC. Div. Bil. e AA.VV. Sez. IV Prot. n. 205056/2999 Circolare n. 6 AL COMANDO SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI ROMA CAPANNELLE ALLA DIREZIONE CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ROMA CAPANELLE AI COMANDI PROVINCIALI VV.F. LORO SEDI AL COMANDO COLONNA MOBILE CENTRALE PASSO CORESE-RIETI AGLI ISPETTORATI REGIONALI E INTERREGIONALI VV.F. LORO SEDI e, p.c.: AGLI ISPETTORATI AEREOPORTUALI E PORTUALI VV.F. LORO SEDI AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO LORO SEDI AI FUNZIONARI INCARICATI DEL RISCONTRO AMMINISTRATIVO LORO SEDI OGGETTO: Cap. 2999 - Personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F.. Contributi I.N.P.S. A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte dei Comandi Prov.li VV.F. in materia previdenziale, si sono intrapresi contatti con l'I.N.P.S., il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dall'esame della problematica rappresentata, e' emersa per tutto il personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F., l'obbligatorieta' dell'assoggettamento alla contribuzione I.N.P.S. indipen- dentemente dalla durata del richiamo e dall'esistenza o meno di altro rapporto lavorativo. Le attuali aliquote contributive da applicare sono le seguenti: a carico a carico dipendente Stato Fondo Pensioni lavoratori dip. 8,34 18,83 TBC -- 2,01 ENAOLI -- 0,16 Fondo disoccupazione -- 1,61 --------- ---------- 8,34 22,61 per un totale pari al 30,95%. L'ammontare delle ritenute previdenziali si determina applicando la percentuale suindicata alla base imponibile. Questa, ai sensi dell'art. 12 L. 153/69, consiste in "tutto cio' che il lavoratore riceve in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavo- ro". Nell'imponibile quindi devono essere comprese tutte le componenti lo stipendio, il compenso per lavoro straordina- rio e l'indennita' di missione o di trasferta. Al proposito si precisa che: a) l'assegno per nucleo familiare non e' soggetto a contri- buzione dal 21.12.86 come previsto dalla L. 13.12.86 n. 876; b) l'indennita' di missione o di trasferta e' soggetta alla contribuzione I.N.P.S. solo nella misura del 50% della somma corrisposta. In regime di sanatoria si dovranno applicare per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le aliquote come appresso indicato, mentre per TBC, ENAOLI e Fondo disoccu- pazione le aliquote stabilite nella precedente pagina 2 poiche' invariate: FONDO PENSIONI LAVORATORI a carico a carico DIPENDENTI dipendente Stato 1980 7,15 17,06 dal 1.7.1982 7,15 17,36 dal 1.1.1983 7,15 17,56 dal 1.1.1986 7,15 18,56 dal 1.1.1989 7,29 18,83 dal 1.5.1991 7,54 18,83 dal 1.7.1992 8,14 18,83 dal 1.1.1993 8,34 18,83 ADEMPIMENTI a) Denuncia I Comandi Provinciali devono predisporre e presentare denuncia all'I.N.P.S. del personale volontario con modello DM 10 entro 6 mesi dal momento del richiamo. b) Versamento contributi Contemporaneamente alla denuncia deve essere effettuato anche il versamento dei contributi relativi. Se tale operazione non dovesse avvenire nei termini prescritti la Pubblica Amministrazione comunque non e' tenuta al pagamento degli interessi di mora (art. 16, 3 comma, della L. 370/74). SANZIONI Per la denuncia non presentata entro 6 mesi viene applicata al datore di lavoro e per esso al funzionario ritenuto responsabile di tale mancanza la sanzione ammini- strativa di L. 50.000 per ogni dipendente non denunciato. Si rammenta che e' possibile bloccare il decorso delle predette sanzioni assolvendo la denuncia con la presenta- zione del modello DM a mezzo raccomandata. Per quanto concerne invece le sanzioni dipendenti dal mancato versamento nei termini previsti, si rinvia a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 24 marzo 1994, n. 211. PRESCRIZIONE Per i contributi I.N.P.S. non versati e' applicabile la sanatoria per gli ultimi 13 anni e 9 mesi a decorrere dal momento in cui gli stessi verranno liquidati. Infatti con D.L. n. 3 del 10 gennaio 1983, convertito in L. 11 novembre 1983 n. 638, sono stati protratti di 3 anni e 9 mesi i termini prescrizionali decennali a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso. LIBRO MATRICOLA E LIBRO PAGA Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede l'obbligat- orieta' della tenuta presso il datore di lavoro dei libri matricola e libri paga. Tuttavia il Corpo Nazionale VV.F. secondo quanto disposto dall'art. 1 punto 22 del predetto decreto, e' escluso da tale obbligatorieta' purche' vengano dimostrati i servizi prestati, la loro durata e le corrispondenti retri- buzioni. Occorre precisare comunque che l'Ispettorato del Lavoro puo', in sede di controlli e verifiche, pretendere la dimostrazione di tutto cio' che concerne il servizio pre- stato dal personale volontario. Presso i Comandi Provinciali VV.F. le attivita' svolte dal personale volontario sono evidenziate nei "rapporti di intervento", mentre le competenze retribuite si evincono dalla corretta compilazione degli statini di pagamento. Al riguardo si sottolinea che i predetti statini devono contenere tutti gli elementi che concorrono alla formazione dello stipendio nonche', dettagliatamente speci- ficate, le ritenute (assistenziali, previdenziali ed era- riali) applicate allo stipendio stesso. Nel perseguimento di una gestione ordinata e traspa- rente si raccomanda la puntuale osservanza di quanto sopra esposto. Si resta in attesa di un cenno di assicurazione. (per eventuali chiarimenti rivolgersi al numero 9046) IL DIRETTORE GENERALE (F.to CORBO)