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Circolare numero 73 del 26-5-2009.htm

  
Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e articolo 7-ter del D.L. 5/2009  convertito dalla L. 33/2009.   

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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26 Maggio 2009

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  73

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di

Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e articolo 7-ter del D.L. 5/2009  convertito dalla L. 33/2009.

 

 

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa

1. Termine di presentazione delle domande

2. Crisi aziendali e occupazionali

3. Sospensione e turnazione

4. Lavoratori termali sospesi

5. Apprendisti

6. Dichiarazione di immediata disponibilità

7. Comunicazione al datore di  lavoro

8. Decadenza del trattamento

 

 

 

Con circ. n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per l’attuazione del comma 1, art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall’art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33.

Pertanto il comma 1-bis dell’art. 19 risulta modificato nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

 

L’art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.

 

Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).

1.     Termine di presentazione della domanda

Per ottenere i trattamenti di cui all’art. 19, comma 1,  il lavoratore o l’apprendista sospeso devono presentare domanda all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della sospensione stessa. Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

 

Nelle ipotesi di domande giacenti, si procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall’inizio della sospensione, anche se presentate successivamente a 20 giorni.

 

Per le sole domande giacenti, qualora non corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, si soprassiede alla richiesta e si procede comunque alla loro definizione.

2.     Crisi aziendali e occupazionali

Per sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di lavoro.

 

Tali situazioni possono identificarsi in:

a)    crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;

b)    mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o  ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazioni di lavoro;

c)     mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;

d)    sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

e)    eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;

f)      ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la Pubblica Amministrazione. 

3.     Sospensione a turnazione

La norma in esame non prevede espressamente che la prestazione sia erogata per 90 giornate consecutive, ma dispone solo che “La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità.”

 

Pertanto si ritiene che la tutela possa essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere.

 

In tal caso sarà comunque sufficiente:

 

a)    una sola domanda da parte del lavoratore all’atto della sospensione, anche se la ripresa lavorativa avviene per oltre 5 giorni;

b)    una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda;

c)     un'unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

 

4.     Lavoratori termali sospesi

Si ritiene che, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, le provvidenze previste dall’art. 19, comma 1 sono da riconoscere anche ai lavoratori termali sospesi, fermo restando il carattere di eccezionalità sancito dallo stesso art. 19, che riconduce le tutele alla situazione di crisi occupazionale.

5.     Apprendisti

L'art. 19, comma 1, lettere a) e b) prevede espressamente che le tutele ivi previste "...non si applichino ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale...".

 

La lettera c) dello stesso articolo prevede, in via sperimentale per un triennio, un’indennità a favore degli apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale, ma non fa alcun cenno alle esclusioni stabilite dalle citate lettere a) e b).

 

Pertanto anche, nei confronti degli apprendisti, potrà essere attivata la procedura di sospensione o licenziamento anche da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.

6.     Dichiarazione di immediata disponibilità

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale prevista dall’art. 19,  comma 1-bis deve essere resa all’Inps, dal lavoratore sospeso, all’atto della presentazione della domanda per l’indennità di cui al comma 1, lettere da a) a c). Detta dichiarazione di immediata disponibilità è parte integrante del mod. DS/Sosp allegato.

 

Gli apprendisti licenziati continueranno a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l’impiego e comunicheranno all’Inps, in occasione della presentazione della domanda, di avervi adempiuto.

 

 

7.                Comunicazione del datore di lavoro

 

Il comma 1-bis dell’art. 19 prevede che il datore di lavoro comunichi alla sede dell’Inps, competente per territorio, la sospensione dell’attività lavorativa e delle relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e subordina l’eventuale ricorso all’utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all’esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1.

 

 

 

8.                Decadenza dal trattamento

 

Ai sensi del comma 10 dell’art. 19 citato il beneficiario di un trattamento a sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, qualora rifiuti un lavoro congruo o rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione.

 

                                                                                   Il Direttore generale

                                                                                              Crecco

 

Allegato N.1