Trova in INPS

Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 74 del 25-05-2012


Direzione Centrale Entrate
Roma, 25/05/2012
Circolare n. 74
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2012.
SOMMARIO:
Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Riduzione degli oneri sociali
Riduzione del costo del lavoro
Contributi INAIL dal 1 gennaio 2012
Recupero INAIL danno biologico
Salari medi provinciali
Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012
Tabella aliquote   
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
 
Per l’anno 2012, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2,   dell’articolo 3  del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
 
 
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2012 sono così fissate:
 
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
Concedente
Concessionario
Totale
18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
27,59%
 
 
2) Riduzione degli oneri sociali
 
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
 
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
 
 
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
 
 
3) Riduzione del costo del lavoro
 
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
 
 
Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero  ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
 
 
 
4)  Contributi INAIL
 
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
 
 
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
 3,1185%
 
 
 
5) 
Recupero INAIL danno biologico
 
Il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011 (Circolare n. 128 del 4/10/2011) ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella seguente misura:
 
aumento dell’
1,15%
dell’aliquota vigente per l’anno
2010.
 
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2012 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
 
 
 
 
 
2010
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
10,125 X 1,15% =
0,1164%
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
 3,1185 X 1,15% =
0,0359%
 
 
 
 
6)  Salari medi provinciali
 
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
 
 
7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012
 
 L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
 Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2012 continuano ad essere così quantificate:
 
 
TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO
Non svantaggiati
--
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
 
 
 
 
8) Tabella aliquote contributive
 
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1