Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 75 del 16/06/2010
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Direzione
Centrale Bilanci e
Servizi
Fiscali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
16/06/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
75
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.
2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Aziende
agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per gli anni
2006-2007-2008. Gestione importi a credito per anticipazione prestazioni.
SOMMARIO:
Addizionale
INAIL
1.1
Premessa
1.2
Modalità di
recupero
Gestione
importi a credito delle aziende e relativi alle anticipazioni effettuate
per prestazioni
2.1
Premessa
2.2
Adempimenti
delle aziende
2.3
Adempimenti
delle sedi
2.4
Rimborsi
1. ADDIZIONALE INAIL
1.1.
Premessa
Com’è noto il Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, in particolare, prevede all’articolo 13,
comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato
all’indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite
con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto del 21
aprile 2009 emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2009, ai
fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato
l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure:
aumento del 3,43 %
dell’aliquota vigente per l’anno 2006;
aumento del 3,03 %
dell’aliquota vigente per l’anno 2007;
aumento del 2,42 %
dell’aliquota vigente per l’anno 2008.
Pertanto, l’INPS,
quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero
del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
1.2 Modalità di
recupero
Il recupero sarà
posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla
competenza del quarto trimestre 2009, tramite lo stesso modello F24, come da
tabella seguente
:
2006
Addizionale oneri danno biologico sul
contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
10,125 X 3,43% =
0,3473%
Addizionale oneri danno biologico sul
contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
3,1185 X 3,43% =
0,1070%
2007
Addizionale oneri danno biologico sul
contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
10,125 X 3,03% =
0,3068%
Addizionale oneri danno biologico sul
contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
3,1185 X 3,03% =
0,0945%
2008
Addizionale oneri danno biologico sul
contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
10,125 X 2,42% =
0,2450%
Addizionale oneri danno biologico sul
contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
3,1185 X 2,42% =
0,0755%
Al recupero non
verranno applicate somme aggiuntive.
2. GESTIONE IMPORTI A
CREDITO DELLE AZIENDE E RELATIVI ALLE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER PRESTAZIONI
2.1 Premessa
Con la circolare n.
118/2007 sono state fornite le indicazioni in merito agli adempimenti delle
aziende nel caso di anticipazioni effettuate agli operai a tempo interminato
per alcune tipologie di prestazioni. Le somme anticipate dalle aziende vengono
dichiarate nel modello DMAG con i tipi retribuzione individuati per ogni
singola prestazione e specificati nella circolare citata. In fase di calcolo
della contribuzione tali somme dichiarate vengono compensate dall’importo della
contribuzione dovuta dall’azienda fino a capienza dell’importo stesso.
A seguito di alcune
modifiche procedurali si è reso necessario rivedere le modalità di gestione
delle somme eccedenti che non trovano compensazione mediante la delega di
pagamento F24. Tali situazioni si riferiscono a quei casi in cui l’azienda
indica nel modello DMAG somme anticipate che risultano essere superiori alla
contribuzione previdenziale e assistenziale calcolata per quel trimestre e che
non possono essere compensati, al momento, mediante la delega di pagamento F24.
A partire dalla
contribuzione dovuta per il 4° trim. 2009 - scadenza di pagamento 16/6/2010 -,
le somme anticipate saranno oggetto di compensazione nel modello F24 fino alla
concorrenza dell’importo della contribuzione secondo le consuete modalità.
L’importo, eventualmente, eccedente e relativo alle anticipazioni effettuate dall’azienda
sarà indicato in corrispondenza del rigo 19, denominato “Totale altre causali
– (anticipazioni per prestazioni INPS)”, della lettera che accompagna la delega
di pagamento.
Tale importo sarà
valorizzato, anche, nella posizione contributiva aziendale in corrispondenza
del trimestre e dell’anno in cui tale credito è maturato.
Gli importi eccedenti
maturati nel periodo dal 4° trim. 2007 al 3° trim. 2009 saranno valorizzati
direttamente nella posizione contributiva aziendale.
2.2 Adempimenti delle
aziende
A partire dalla
contribuzione dovuta per il 4° trim. 2009, le aziende potranno avere contezza
dell’eventuale importo eccedente e a loro credito nella lettera che accompagna
il modello F24 nel riquadro sopra indicato. Tale importo potrà essere utilizzato
dall’azienda a scomputo dei debiti contributivi in scadenza nei trimestri
successivi a quello in cui tale importo è maturato.
L’importo eccedente
potrà essere anche chiesto a rimborso da parte delle aziende cessate o delle
aziende che maturano ogni trimestre ulteriori somme a credito.
Alla circolare sono
allegati i modelli da utilizzare per l’istanza di storno/compensazione –
allegato 1 – e per l’istanza di rimborso – allegato 2 -.
Si precisa che
l’istanza di storno/compensazione dovrà essere presentata alla sede competente
prima della scadenza fissata per il versamento della contribuzione su cui
l’azienda decide di scomputare il credito spettante.
Per le eccedenze
relative ai periodi pregressi, l’azienda si può rivolgere alla sede competente
per avere informazioni in merito alla posizione contributiva aziendale.
2.3 Adempimenti delle
sedi
Al fine di evitare
duplicazioni nelle attività di storno/rimborso, le sedi dovranno
prioritariamente sistemare le posizioni contributive di quelle aziende per le
quali sono stati già predisposti rimborsi e le somme a credito sono già state
erogate alle aziende mediante la procedura ‘pagamenti vari’.
Le somme che
risultano in eccedenza nella posizione contributiva aziendale e che sono già
state rimborsate dovranno essere elaborate attraverso la segnalazione di
rimborso già emesso tramite l’opzione “32” – subopzione “3”- “segnalazione rimborsi già emessi – (fuori procedura)” della procedura agricola residente in
area prestazioni in ambiente ex-AS/400.
Se l’importo a credito
indicato nell’istanza di storno/compensazione risulta essere inferiore alla
contribuzione in scadenza nel trimestre nel quale si utilizza, la sede
effettuerà le operazioni nella procedura e provvederà a ristampare le delega di
pagamento F24 per la contribuzione residua.
2.4 Rimborsi
Per la gestione delle
istanze di rimborso, le sedi dovranno seguire le istruzioni fornite nella
circolare n. 151/2002.
Circa le modalità di
rilevazione contabile dei rimborsi in questione verranno fornite successive istruzioni.
Tuttavia, eventuali
rimborsi che dovessero essere necessariamente disposti a favore delle aziende
agricole per somme derivanti da prestazioni dalle stesse anticipate, devono
essere effettuati tramite la procedura ‘pagamenti vari’ ed imputati provvisoriamente
al conto di transito GPA 51/099 avendo cura di tenere in apposita evidenza la
relativa documentazione al fine della sistemazione contabile definitiva.
Si rammenta che, in
caso di storno/compensazione o rimborso, le aziende dovranno presentare
apposita domanda compilando i modelli allegati al presente messaggio.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2