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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 75 del 16/06/2010


 
Direzione Centrale Entrate
 
Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici
 
Direzione Centrale Bilanci e
Servizi Fiscali
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
16/06/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
75
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per gli anni 2006-2007-2008. Gestione importi a credito per anticipazione prestazioni.
 
 
SOMMARIO:
Addizionale INAIL
1.1
      
 Premessa
1.2
      
 Modalità di recupero
Gestione importi a credito delle aziende e relativi alle anticipazioni effettuate per prestazioni
2.1
      
 Premessa
2.2
      
 Adempimenti delle aziende
2.3
      
 Adempimenti delle sedi
2.4
      
 Rimborsi
 
 
 
1. ADDIZIONALE INAIL
 
1.1.
     
Premessa
Com’è noto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare, prevede all’articolo 13, comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all’indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
Il Decreto del 21 aprile 2009 emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2009, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure:
 
aumento del 3,43 % dell’aliquota vigente per l’anno 2006;
aumento del 3,03 % dell’aliquota vigente per l’anno 2007;
aumento del 2,42 % dell’aliquota vigente per l’anno 2008.
 
Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
 
1.2 Modalità di recupero
 
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del quarto trimestre 2009, tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente
:
 
 
2006
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
 
10,125 X 3,43% =
0,3473%
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
3,1185 X 3,43% =
0,1070%
 
 
2007
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
 
10,125 X 3,03% =
0,3068%
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
 
3,1185 X 3,03% =
0,0945%
 
 
2008
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro
 
10,125 X 2,42% =
0,2450%
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro
 
3,1185 X 2,42% =
0,0755%
 
Al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.
 
2. GESTIONE IMPORTI A CREDITO DELLE AZIENDE E RELATIVI ALLE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER PRESTAZIONI
 
2.1 Premessa
 
Con la circolare n. 118/2007 sono state fornite le indicazioni in merito agli adempimenti delle aziende nel caso  di anticipazioni effettuate agli operai a tempo interminato per alcune tipologie di prestazioni. Le somme anticipate dalle aziende vengono dichiarate nel modello DMAG con i tipi retribuzione individuati per ogni singola prestazione e specificati nella circolare citata. In fase di calcolo della contribuzione tali somme dichiarate vengono compensate dall’importo della contribuzione dovuta dall’azienda fino a capienza dell’importo stesso.
A seguito di alcune modifiche procedurali si è reso necessario rivedere le modalità di gestione delle somme eccedenti che non trovano compensazione mediante la delega di pagamento F24. Tali situazioni si riferiscono a quei casi in cui l’azienda indica nel modello DMAG somme anticipate che risultano essere superiori alla contribuzione previdenziale e assistenziale calcolata per quel trimestre e che non possono essere compensati, al momento, mediante la delega di pagamento F24.
A partire dalla contribuzione dovuta per il 4° trim. 2009  - scadenza di pagamento 16/6/2010 -, le somme anticipate saranno oggetto di compensazione nel modello F24 fino alla concorrenza dell’importo della contribuzione secondo le consuete modalità. L’importo, eventualmente, eccedente e relativo alle anticipazioni effettuate dall’azienda sarà indicato  in corrispondenza del rigo 19, denominato “Totale altre causali – (anticipazioni per prestazioni INPS)”, della lettera che accompagna la delega di pagamento.
Tale importo sarà valorizzato, anche, nella posizione contributiva aziendale in corrispondenza del trimestre e dell’anno in cui tale credito è maturato.
Gli importi eccedenti maturati nel periodo dal 4° trim. 2007 al 3° trim. 2009 saranno valorizzati direttamente nella posizione contributiva aziendale.
 
2.2 Adempimenti delle aziende
 
A partire dalla contribuzione dovuta per il 4° trim. 2009, le aziende potranno avere contezza dell’eventuale importo eccedente e a loro credito nella lettera che accompagna il modello F24 nel riquadro sopra indicato. Tale importo potrà essere utilizzato dall’azienda a scomputo dei debiti contributivi in scadenza nei trimestri successivi a quello in cui tale importo è maturato.
L’importo eccedente potrà essere anche chiesto a rimborso da parte delle aziende cessate o delle aziende che maturano ogni trimestre ulteriori somme a credito.
Alla circolare sono allegati i modelli da utilizzare per l’istanza di storno/compensazione – allegato 1 – e per l’istanza di rimborso – allegato 2 -.
Si precisa che l’istanza di storno/compensazione dovrà essere presentata alla sede competente prima della scadenza fissata per il versamento della contribuzione su cui l’azienda decide di scomputare il credito spettante.
Per le eccedenze relative ai periodi pregressi, l’azienda si può rivolgere alla sede competente per avere informazioni in merito alla posizione contributiva aziendale.
 
2.3 Adempimenti delle sedi
 
Al fine di evitare duplicazioni nelle attività di storno/rimborso, le sedi dovranno prioritariamente sistemare le posizioni contributive di quelle aziende per le quali sono stati  già predisposti rimborsi e le somme a credito sono già state erogate alle aziende mediante la procedura ‘pagamenti vari’.
Le somme che risultano in eccedenza nella posizione contributiva aziendale e che sono già state rimborsate dovranno essere elaborate attraverso la segnalazione di  rimborso già emesso  tramite l’opzione “32” – subopzione “3”- “segnalazione rimborsi già emessi – (fuori procedura)” della procedura agricola residente in area prestazioni in ambiente ex-AS/400.
Se l’importo a credito indicato nell’istanza di storno/compensazione risulta essere inferiore alla contribuzione in scadenza nel trimestre nel quale si utilizza, la sede effettuerà le operazioni nella procedura e provvederà a ristampare le delega di pagamento F24 per la contribuzione residua.
 
2.4 Rimborsi
 
Per la gestione delle istanze di rimborso, le sedi dovranno seguire le istruzioni fornite nella circolare n. 151/2002.
Circa le modalità di rilevazione contabile dei rimborsi in questione verranno fornite successive istruzioni.
Tuttavia, eventuali rimborsi che dovessero essere necessariamente disposti a favore delle aziende agricole per  somme derivanti da prestazioni dalle stesse anticipate, devono essere effettuati tramite la procedura ‘pagamenti vari’ ed imputati provvisoriamente al conto di transito GPA 51/099 avendo cura di tenere in apposita evidenza la relativa documentazione al fine della sistemazione contabile definitiva.
 
Si rammenta che, in caso di storno/compensazione o rimborso, le aziende dovranno presentare apposita domanda compilando i modelli  allegati al presente messaggio.
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2