Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 75 del 26-5-2009.htm
Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2009.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 26 Maggio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
75
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2009.
SOMMARIO:
1.Premessa - Quadro
normativo
2.Disciplina ammortizzatori sociali in deroga
2.1 Anticipazione, in via
sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione
in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti
di autorizzazione regionali
2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già
previsti per CIGS e mobilità
2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le
impreseche intendono richiedere interventi di integrazione salariale in
deroga
2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di
sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite
massimo
di 3000 euro per l’anno 2009
2.5 Istruzioni contabili
1. Premessa - Quadro normativo.
L’applicazione degli
ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro
normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della
L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.
L'articolo 2, comma 36, della
legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600
milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in
deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali”.
L’articolo 19, comma 9-bis,
della L. 2/2009 ha previsto che, in
sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008, “nelle more della definizione degli
accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e
prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed
eventualmente alle province”.
In data 12 febbraio 2009 il
Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la
gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal
fine lo Stato ha stanziato risorse
nazionali per 5,35 miliardi (di cui
1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree
sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere
sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo
sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole
Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il
finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico
dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero
costo legato alla contribuzione figurativa.
2. Disciplina ammortizzatori
sociali in deroga
In base all’articolo 19, comma
8, della L.2/2009, “le risorse
finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie
di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di
somministrazione”.
Contrariamente agli anni
scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula degli intese territoriali
e per il loro recepimento in sede governativa: il termine inizialmente
previsto dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 è stato infatti
eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
Il comma 9 del medesimo
articolo prevede che possano essere
finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di
ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell’anno 2008,
con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di
frequenza di programmi di reimpiego.
Il comma 10-bis dell’articolo
19 prevede che, “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento,
può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di
mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori
la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo
comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo
riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti
dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
Il trattamento, erogabile in
caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del
trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all’indennità
di mobilità e la relativa durata è fissata
con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa –
prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai
fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per
l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il comma 10 del medesimo
articolo 19, sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, “è subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale”. Le modalità di applicazione di tale comma
saranno precisate con il decreto interministeriale previsto dal comma 3 dello
stesso art. 19 in corso di registrazione.
Pertanto, l’autorizzazione
della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per
le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva
Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle
aziende.
In attuazione del comma 3
dell’articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in
via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione
dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.
Alla ricezione del
provvedimento autorizzatorio, l’Inps procede al pagamento della prestazione,
in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle
imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento.
Le imprese devono inviare tali dati all’Inps esclusivamente in via telematica
sulla base dell’apposita procedura Inps.
Ai sensi del comma 10
dell’art.19 della legge 2/2009 e
succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire solo previa sottoscrizione da parte dei
beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una
modulistica definita dall’Inps -, a partecipare a progetti di
riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di
lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua.
Tali dichiarazioni dovranno
essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano
all’Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del
primo mese (All. 3 SR41).
2.1
Anticipazione in via sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei
trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali.
L’articolo 7-ter prevede, al
comma 3, che, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad
anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli
accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi
agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa
previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle
somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata
all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite
dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le
informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in
deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la
quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi
informativi e di rendicontazione della spesa.”
Due le importanti
novità:
Ø
il pagamento anticipato che Inps può effettuare
prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della
domanda da parte del datore di lavoro all’Istituto;
Ø
l’invio telematico da parte delle Regioni dei
provvedimenti di autorizzazione.
L’arco temporale di
applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.
La norma si riferisce alle
domande relative a trattamenti di integrazione salariale in deroga, con
pagamento diretto ai lavoratori interessati.
L’impresa
interessata dovrà quindi:
Ø
presentare
telematicamente
domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali
(verbale di consultazione sindacale)
e dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile
dall’Istituto all’indirizzo
www.inps.it à
Servizi OnLine à
Per tipologia di utente
à
aziende consulenti e professionisti
à
servizi per le aziende e consulenti
à
invio domande CIGS.
L’applicazione sarà
accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.
Ø
presentare contestualmente anche alla Regione (o, a
seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa
autorizzazione corredata come sopra.
La sede INPS competente, cui la
domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata,
verificherà i seguenti requisiti:
Ø
requisiti formali della domanda ;
Ø
esistenza di adeguata capienza nell’ambito dello stanziamento
assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;
Ø
per le domande relative a sospensioni successive alla
data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda
alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo 7-ter (venti giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).
Ø
i requisiti soggettivi.
Verificato quanto sopra la sede
darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento
diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
A fini cautelativi per evitare
eventuali indebiti,
l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti
di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Decorsi quattro mesi senza che
sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede
procede, dandone comunicazione alla regione,
al recupero delle prestazioni anticipate, presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti.
Così come dispone il comma 3
della norma citata le Regioni devono trasmettere all’INPS le informazioni
relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. Tale
trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità
definite in apposita convenzione tra
INPS e singola Regione.
A tal riguardo si richiama
l’accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad
apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi
informativi tra l’INPS e le Regioni ai fini e con l’obiettivo di
salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.
Alla ricezione dei
provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura dell’autorizzazione, da
provvisoria in definitiva.
Nel caso in cui il
provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede
muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a
quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà
anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata in sede di
dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.
2.2. Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi
già previsti per CIGS e mobilità.
Il comma 6 del medesimo
articolo 7-ter prevede che “al fine di garantire criteri omogenei di accesso
a tutte le forme di integrazione del reddito”, si applichino anche ai
lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilità in deroga, le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso già
previste per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.
Si applicherà dunque anche alle
integrazioni salariali concesse in
deroga
alla normativa vigente l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una
anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data
della richiesta del trattamento” (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto
n. 4).
Si applicherà, invece, alle
indennità di mobilità concesse in deroga
alla normativa vigente, il requisito relativo all’ “anzianità aziendale di
almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e
infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
Si ritiene che non si estenda
alle indennità di mobilità in deroga, l’altro requisito previsto
nell’articolo 16, comma 1, riguardante la sussistenza di un rapporto di
lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine; tale interpretazione
si impone in quanto, con riferimento agli stessi ammortizzatori sociali in
deroga, vale il principio speciale – contenuto nell’articolo 19, comma 8 del
decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009
– secondo cui “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali
in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti
di apprendistato e di somministrazione”.
Nel computo complessivo dei
requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il
secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai
lavoratori che fruiscono di prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va
computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla
medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti
condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o
professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il
reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore
a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
I suddetti criteri si applicano
a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma,
facendo riferimento:
Ø
per l’indennità di mobilità, alla data del
licenziamento;
Ø
per le integrazioni salariali, alla data di
presentazione della domanda.
2.3. Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione
per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale
in deroga
Il comma 9 dell’articolo 7 ter,
integrando e modificando l’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:
Ø
la lettera a) elimina la possibilità – prevista dal
testo previgente fino alla data di entrata in vigore del decreto di
attuazione del comma 3 – di concedere gli interventi di tutela previsti dal
citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di disoccupazione
ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell’attività
lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.
Ø
il nuovo comma 1bis dell’articolo 19 -modificato dal
comma 9, lett. b) dell’articolo 7 ter
- stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo degli Enti
Bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai
trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia
intervento degli enti bilaterali, è
consentito un provvedimento in
deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione
salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità).
Ø
il comma 9 lettera c) dell’art. 7 ter, infine, prevede – in via transitoria, e per il
solo biennio 2009-2010 – la possibilità che ai lavoratori interessati da
sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o
licenziati), possa essere concesso, a
valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento
equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa.
2.4. Compatibilità delle
integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le
prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno
2009.
L’art. 7-ter, comma 12, lettera
b), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro
accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni
di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto
stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
La suddetta norma – con
efficacia limitata al solo anno 2009 – ha una duplice portata:
da una parte amplia l’ambito soggettivo di
applicabilità del “lavoro accessorio”,
che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
dall’altra consente di cumulare le prestazioni
integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito
con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000
euro per anno solare,
Quindi la norma consente ai lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di
effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno
solare.
Il limite dei 3.000 euro è
riferito al singolo lavoratore, pertanto
va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che
lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni
effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Ovviamente la norma non esclude
la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro
accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie
previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.
Le remunerazioni che superino
il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale,
bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed
eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni
salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si
rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali
si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del
12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del
03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).
Destinatari della disposizione
sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al
reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità
direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni
di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di
disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a
consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno
precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non
agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e
cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo
non si pone.
Per quanto concerne la
cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio
nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione
salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero
spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.
Nel caso della mobilità, in
particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità di
cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.
Conseguentemente, per il solo
caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000
euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione
all’Istituto.
Laddove fosse superato il
limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di
presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti
di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti
singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà
fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento
del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro
accessorio.
2.5 ISTRUZIONI
CONTABILI
Con apposito messaggio saranno
date, a cura della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali, istruzioni
relative al recupero di indebiti sia per il caso di mancata concessione del
trattamento sia per quello di decadenza per mancato rispetto della
dichiarazione di disponibilità.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3