Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 78 del 23/06/2010
Direzione
Centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
23/06/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
78
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attività commerciali. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo.
Chiarimenti.
SOMMARIO:
Assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attività commerciali. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo.
Chiarimenti.
Facendo riscontro
all’esigenza di chiarimenti da parte delle sedi si precisa di seguito la nozione
di “produttori di terzo e quarto gruppo” soggetti ad obbligo di assicurazione
alla gestione speciale esercenti attività commerciale, anche con riferimento
alla istituzione, da parte dell’ISVAP, del “Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi”.
Come già affermato
con circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, l’art. 44, comma 2, del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela
previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del
contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività
commerciali”.
Al riguardo è sorto
il dubbio circa la possibile configurazione di una figura di “produttore
libero” diversa da quella sopra richiamata, e pertanto non soggetta all’obbligo
assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività
commerciali.
Occorre innanzi tutto
precisare che l’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, nel richiamarsi alle
definizioni previste dal suddetto contratto collettivo, non fa salve le
eventuali modifiche dello stesso. La tecnica legislativa utilizzata è quella
della definizione per rimando ad altro testo, onde si deve ritenere che le
definizioni richiamate ne risultino cristallizzate e che ogni successivo
accordo modificativo del testo richiamato sia del tutto ininfluente ai fini
dell’operatività della norma primaria. In altri termini le definizioni di
produttori di terzo e quarto gruppo già dettate dal contratto collettivo del 25
maggio 1939 debbono essere tenute ferme, ai fini dell’obbligo assicurativo di cui
all’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, anche nel caso in cui un nuovo accordo
modifichi la disciplina contrattuale o intervenga a modificare il testo del
suddetto contratto collettivo.
Le definizioni di
produttore di terzo e quarto gruppo valide ai fini dell’assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attività commerciali restano pertanto quelle già contenute nel citato contratto
collettivo del 25 maggio 1939, che di seguito si riportano:
o
terzo gruppo: produttori i
quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno
ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche
obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni,
anche corrisposte mediante anticipazioni;
o
quarto gruppo: produttori
liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di
produzione; compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione:
il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione.
Ai fini di verificare
l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali,
di cui al citato articolo 44, occorre in primo luogo ricordare che i produttori
di primo e secondo gruppo di cui al citato contratto sono inquadrati con
contratto di lavoro subordinato, mentre quelli di quinto gruppo sono (sempre ai
sensi del citato contratto collettivo) i “produttori occasionali, cioè quelli
che non sono forniti di lettera di autorizzazione”.
Conseguentemente il
rimando effettuato dall’articolo 44 del D.L. 326/2003 finisce per assoggettare
ad obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività
commerciali tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione
assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica
lettera di autorizzazione.
La normativa sopra
citata resta ferma anche a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), che ha ridisciplinato
la materia, sostituendo la legge n. 792/1984. In attuazione dell’articolo 109
del citato decreto legislativo 209/2005, l’ISVAP, con Regolamento n. 5 del 16
ottobre 2006, ha istituito il Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi, che sostituisce l’albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, e nel quale sono obbligatoriamente iscritti gli intermediari
assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio
della Repubblica. A tal proposito vale la pena di osservare che la
individuazione delle cinque sezioni in cui si articola il Registro non ha
effetti sulla materia previdenziale, per la quale ha rilevanza unicamente la
sopra rammentata definizione di produttori di terzo e quarto gruppo.
Il
Direttore Generale
Nori