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Circolare numero 79 del 30/06/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 30/06/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 79 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2010

 

 

 

 

SOMMARIO:

1) Lavoratori agricoli dipendenti;

2) Coltivatori diretti, mezzadri,  coloni e imprenditori agricoli professionali;

3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971:

a) Operai agricoli a tempo determinato;

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;

4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;

b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997.

 

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

Si illustrano di seguito le modalità  di calcolo, per l’anno 2010, dei contributi volontari relativi  alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 

 

 

1. Lavoratori agricoli dipendenti

 

Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,  l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,30%. 

Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2010, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 27,30%.

 

 

Aliquote e Coefficienti di riparto

Decorrenza 1 gennaio 2010

 

 

Autorizzati  entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,004029

Quota Pensione

27,19%

 

0,995971

Totale IVS

27,30%

 

1,000000

Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

 

0,004029

27,19%

 

 

0,995971

27,30%

 

 

1,000000

 

 

 

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

 

Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua dello 0,7% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

  

 

Classi di reddito settimanale e contributi

ai fini della prosecuzione volontaria

Decorrenza 1 gennaio 2010

 

 

 

Classi

Classi di reddito settimanale

Reddito

settimanale

medio imponibile

Quota

Pensione

 

18,30% RM

Addizionale

Legge 233/90

2,00%RM

Addizionale

Legge 160/75

(€ 0,61 x 3)

Contributo

Totale

Fino a 

€ 206,13

 

€ 206,13

 

€ 37,73

 

€ 4,13

 

€ 1,83

 

€ 43,69 (a)

Oltre € 206,13

Fino a

€ 274,84

 

 

 

€ 240,49

 

 

 

€ 44,01

 

 

 

€ 4,81

 

 

 

€ 1,83

 

 

 

€ 50,65 (a)

Oltre

€ 274,84

Fino a

€ 343,55

 

 

 

€ 309,20

 

 

 

€ 56,59

 

 

 

€ 6,19

 

 

 

€ 1,83

 

 

 

€    64,61

Oltre

€ 343,55

 

€ 377,91

 

€ 69,16

 

€ 7,56

 

€ 1,83

 

€    78,55

 

(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo  

     settimanale non può essere inferiore a :

- € 51,39 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata entro il 31 dicembre 1995;

 - € 57,84 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata dopo il 31 dicembre 1995.

 

 

 3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

 

a) Operai agricoli a tempo determinato

 

Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va  applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2010, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,19% più quota base 0,11%. (cfr. circolare n.25 del 18 febbraio 2010). 

 

Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

 

 

b) Piccoli  coloni e compartecipanti familiari.

 

Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.

Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto del 21 aprile 2010 e valevoli per l’anno 2010, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

 

Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2010.

 

Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).

 

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

 

 

Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

  

  

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

 

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2010, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

 

 

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997

 

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2010, si devono utilizzare le seguenti modalità:

 

 

Contributo integrativo

 

E’ costituito dalla somma:

 

 

  

Contributo base

 

Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle  retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

 

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

 

Base IVS

0,005719

Quota Pensione

0,994281  

Totale

1,000000

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2