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Circolare numero 81 del 4-5-2007.htm

  
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i contributi  per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni.   

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Presidio Unificato

Previdenza Agricola

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Prestazioni a Sostegno del Reddito

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delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Organizzazione

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 4 Maggio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  81

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i contributi  per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni.

 

SOMMARIO:

Premessa.

Decorrenza.

Prestazioni che possono essere portate in compensazione.

Modifiche DMAG-Unico.

Modalità per usufruire della compensazione- compilazione modello F24.

 

 

 

 

Premessa.

 

L’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81, al comma 10 ha previsto la possibilità di compensare le prestazioni temporanee a carico dall’INPS, anticipate dai datori di lavoro, con i contributi previdenziali.

Il comma in argomento testualmente recita: ”A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati”.

 

Nell’accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006, all’art 62, è stato inoltre previsto che: “Le aziende agricole anticipano agli operai  a  tempo  indeterminato  le indennità  di  legge a carico degli Istituti previdenziali e  assicurativi relativamente  agli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  alla  malattia, all'infortunio e alla Cassa integrazione.

Norma transitoria.

La presente disposizione produce effetti dal momento  in  cui  gli  Enti previdenziali  e assistenziali renderanno operativa la possibilità  per  i datori  di  lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di  competenza, gli importi anticipati.”

 

Pertanto, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni che i datori di lavoro possono anticipare agli  operai agricoli a tempo indeterminato.

 

 

Decorrenza.  

 

A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007, scadenza per la presentazione 31 luglio 2007, i datori di lavoro indicheranno sulle citate dichiarazioni le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato, tipo manodopera “2” (cfr . circ. 153/2002), precisando numero di giornate ed importi.

 

Prestazioni che possono essere portate in compensazione.

 

Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato, che possono essere portate in compensazione, sono quelle individuate dalla legge e dal CCNL.

 

Pertanto si individuano le seguenti prestazioni disciplinate dal CCNL:

 

·        assegni  per  il  nucleo  familiare;

·        indennità di malattia;

·        infortunio;

·        cassa integrazione;

 

e le seguenti individuate dalla legge:

 

  • donazione di sangue;
  • donazione di midollo.         

 

 

Modifiche DMAG-Unico.

 

Nel modulo di dichiarazione trimestrale, DMAG-Unico, competenza II trimestre 2007, il datore di lavoro, qualora anticipi le prestazioni al lavoratore a tempo indeterminato, deve indicare, per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipo, nel quadro “F”:

 

-         seconda casella del campo “tipo retribuzione” - una delle seguenti lettere:

 

N

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia

C

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa integrazione

A

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per l’assegno per il nucleo familiare

I

Per denunciare se sono state anticipate delle giornate per infortunio

S

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di donazione di sangue

T

Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di donazione di midollo

 

-         campo “giorni” - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione,

 

-         campo “retribuzione” - le retribuzioni anticipate per gli eventi di cui alle lettere di nuova istituzione.

 

 

Modalità per usufruire della compensazione - compilazione modello F24.

 

Il datore di lavoro indicherà sul primo F24 utile per la compensazione, nella colonna importi a credito, l’ammontare delle prestazioni anticipate con le seguenti causali:

 

MALA  – Indennità di malattia

ANFA  – Assegni al nucleo familiare

INFA  – Infortunio sul lavoro

CIGA  – Integrazione salariale

MIDA  – Donazione midollo

SANA  – Donazione di sangue

 

Le causali su indicate dovranno essere completate dal

 

  • Codice sede
  • Code-line
  • Periodo di riferimento
  • Importi a credito compensati.

 

In particolare, il “codice sede”, “la code-line” ed “il periodo di riferimento” corrisponderanno a quelli prestampati sull’ultimo F24 di tariffazione in possesso dell’azienda.

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco