Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 81 del 4-5-2007.htm |
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Presidio Unificato
Previdenza Agricola
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 4 Maggio 2007 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 81 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i contributi per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni. |
SOMMARIO: |
Premessa. Decorrenza. Prestazioni che possono essere portate in compensazione. Modifiche DMAG-Unico. Modalità per usufruire della compensazione- compilazione modello F24. |
Premessa.
L’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81, al comma 10 ha previsto la possibilità di compensare le prestazioni temporanee a carico dall’INPS, anticipate dai datori di lavoro, con i contributi previdenziali. Il comma in argomento testualmente recita: ”A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati”.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006, all’art 62, è stato inoltre previsto che: “Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio e alla Cassa integrazione. Norma transitoria. La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.”
Pertanto, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni che i datori di lavoro possono anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato.
Decorrenza.
A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007, scadenza per la presentazione 31 luglio 2007, i datori di lavoro indicheranno sulle citate dichiarazioni le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato, tipo manodopera “2” (cfr . circ. 153/2002), precisando numero di giornate ed importi.
Prestazioni che possono essere portate in compensazione.
Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato, che possono essere portate in compensazione, sono quelle individuate dalla legge e dal CCNL.
Pertanto si individuano le seguenti prestazioni disciplinate dal CCNL:
· assegni per il nucleo familiare; · indennità di malattia; · infortunio; · cassa integrazione;
e le seguenti individuate dalla legge:
Modifiche DMAG-Unico.
Nel modulo di dichiarazione trimestrale, DMAG-Unico, competenza II trimestre 2007, il datore di lavoro, qualora anticipi le prestazioni al lavoratore a tempo indeterminato, deve indicare, per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipo, nel quadro “F”:
- seconda casella del campo “tipo retribuzione” - una delle seguenti lettere:
- campo “giorni” - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione,
- campo “retribuzione” - le retribuzioni anticipate per gli eventi di cui alle lettere di nuova istituzione.
Modalità per usufruire della compensazione - compilazione modello F24.
Il datore di lavoro indicherà sul primo F24 utile per la compensazione, nella colonna importi a credito, l’ammontare delle prestazioni anticipate con le seguenti causali:
MALA – Indennità di malattia ANFA – Assegni al nucleo familiare INFA – Infortunio sul lavoro CIGA – Integrazione salariale MIDA – Donazione midollo SANA – Donazione di sangue
Le causali su indicate dovranno essere completate dal
In particolare, il “codice sede”, “la code-line” ed “il periodo di riferimento” corrisponderanno a quelli prestampati sull’ultimo F24 di tariffazione in possesso dell’azienda.
Il Direttore Generale Crecco
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