Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 85 del 30-6-2006.htm
Anno 2006. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione.
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 30 Giugno 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
85
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
6
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Anno 2006. Sintesi delle principali innovazioni
in materia di contribuzione.
SOMMARIO:
Riepilogo delle disposizioni che hanno
determinato variazioni delle aliquote
contributive dovute dai datori di lavoro che operano con il sistema
DM.Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2006.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle
principali innovazioni legislative e delle relative disposizioni emanate in
materia di contribuzione dovuta, per l’anno 2006, dai datori di lavoro in
favore del personale dipendente.
1. Contributo IVS
1.1 Generalità dei datori di lavoro.
Nessuna
variazione è prevista per l'anno 2006.
Dal
1.1.2007 si applicherà il consueto incremento biennale di 0,50 punti
percentuali (1) previsto per i datori di lavoro che non hanno raggiunto
l'aliquota di finanziamento del F.P.L.D. gestito dall'INPS, fissata nella misura
del 32% (2) cui si aggiunge, ove dovuta, l’aliquota ex GESCAL 0,70%.
1.2 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli
equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei
galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "
Contributi obbligatori dovuti dalle
aziende della pesca
" dispone che "
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui
alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge
(iscritte nei
Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo
1287 del Codice della Navigazione)
l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura
stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge
3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni
".
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9,
nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse
disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo
n.146/1997. (3)
Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia
elevata,
annualmente
, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico
del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32
per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art.3 c. 23
della legge n. 335/1995, come previsto per gli altri settori produttivi.
Risulta invece esaurito l’adeguamento dell’aliquota
contributiva a carico del lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento
di 0,50 punti percentuali operato da ultimo alla data del 1.1.2002, la stessa
aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%) (4).
Per
l’anno
2006
, ai sensi dell’art.1 comma 1 del decreto legge 10 gennaio 2006 n.2,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n.81 (allegato 1),
l’aliquota in trattazione rimane confermata nella misura prevista per l’anno
2005, in quanto il provvedimento in argomento dispone la sospensione degli
effetti dell’incremento annuale per il triennio 2006 – 2008 (5).
Pertanto
l’aliquota contributiva afferente tale settore è fissata nella misura
appresso indicata:
Aliquota IVS per l’anno 2006
Totale
a
carico del marittimo
27,30
%(compr.0,70 ex GESCAL)
8,89%
2.
Contributi CIGS e MOBILITÀ
L’art. 8 comma 3-ter del
decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, nella
legge 2 dicembre 2005 n. 248 (allegato 2) ha disposto la proroga,
fino al 31 dicembre 2006,
dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più
di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori
turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di
15 dipendenti (6).
I datori di lavoro destinatari del provvedimento in
esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della
legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2,
della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo
di paga "GENNAIO 2006" senza soluzione di continuità. In tal senso
sono state aggiornate anche le procedura di calcolo riguardanti le denunce
DM10/2.
3.
Contributi CUAF, DISOCCUPAZIONE, MATERNITÀ ed ALTRE CONTRIBUZIONI MINORI
In merito alle contribuzioni in parola sono in vigore
gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 aventi
decorrenza 1.2.2001 (7) e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362
legge 23 dicembre 2005, n.266 – finanziaria 2006 -
aventi decorrenza
1.1.2006
.
In relazione a tale ultima disposizione si richiamano la
circolare n.3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.
Per la fruizione degli esoneri in argomento si
richiamano le istruzioni fornite ai datori di lavoro con la circolare n. 115
del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi) e con il successivo
messaggio n.41749 del 22 dicembre 2005.
Con la
circolare n. 36 del 8 marzo 2006 sono stati infine definiti gli obblighi
contributivi per MATERNITÀ e ANF (ex CUAF) riguardanti le aziende che
occupano lavoratori iscritti all’INPDAP.
4.
Estensione della tutela previdenziale della MATERNITÀ ai dirigenti dipendenti
di datori di lavoro privati (art. 1 legge 24 febbraio 2006, n. 104)
Con la
circolare n. 76 del 23 maggio 2006 sono state illustrate le disposizioni che
hanno esteso,
a decorrere dal 1 aprile 2006
, la tutela previdenziale
relativa alla maternità e alla paternità di cui al D.LGS. 26 marzo 2001, n.
151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori
appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle
dipendenze di datori di lavoro privati.
Con i
successivi messaggi n. 15811 del 1 giugno 2006 e n. 17431 del 16 giugno 2006
sono state impartite le istruzioni
per la regolarizzazione dei
periodi di paga “APRILE 2006” e “MAGGIO 2006”.
5. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602
che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.
Come è noto, per gli organismi
cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno
optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione
effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando
le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili:
sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla
retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento
delle prestazioni cosiddette "minori" (8).
Per i predetti organismi
cooperativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma
2-bis della legge n. 30/1997 (vedi precedente punto 1.1), le quali prevedono
che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di
aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza
biennale fissata da tale disposizione.
Al riguardo si rammenta che,
per l’anno 2005, le
cooperative di cui sopra hanno incrementato l’aliquota di finanziamento del
FPLD da calcolare sulle retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti
percentuali.
Pertanto, anche per l’anno
2006
la quota residua da calcolare
sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione
convenzionale di cui al decreto legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR
602/1970) è pari a
1,93
punti
percentuali (codice "
R250
"
quadro "D" denuncia DM10/2).
6. Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2006.
Sulla
base delle novità illustrate nei punti precedenti, è stata aggiornata la
pubblicazione riguardante le tabelle delle aliquote contributive. Per la
consultazione della pubblicazione stessa è possibile prelevare i files
allegati alla presente circolare.
Sono state realizzate due
pubblicazioni: la prima avente validità temporale dal 1 gennaio 2006 al 31
marzo 2006 e la seconda avente validità dal 1 aprile 2006 al 31 dicembre
2006.
In aggiunta alle suddette
pubblicazioni, sono stati aggiornati anche gli elaborati riguardanti gli
esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per
alcuni settori economici, anch’essi suddivisi in relazione alle validità
temporali sopra citate.
Si precisa altresì che le
tabelle pubblicate riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori
dipendenti più ricorrenti. Pertanto le stesse non esauriscono tutte le
fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e
situazioni soggettive dei lavoratori.
Il
Direttore Generale
Crecco
__________________________
Note:
1) Art.27 comma 2-bis della legge
28 febbraio 1997, n.30
2) Art.3 comma 23 della legge 8
agosto 1995, n.335
3) Al riguardo si richiamano la circolare n. 194
del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del
9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la
circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53
del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004 e la circolare n. 47 del
15/03/2005.
4) Al riguardo si richiamano la
circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare
n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del
15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003, la
circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004 e la
circolare n. 43 del 14/03/2005.
5) In materia di contribuzione
dovuta dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo
indeterminato per l’anno 2006 si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio
2006.
6) Disposizione da ultimo
prorogata fino al 31/12/2005 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 36663
del 28 luglio 2005 (circolare n. 103 del 9/9/2005).
7) Al
riguardo si richiama la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
8) Al riguardo si richiama la circolare n. 77 del
25/03/1997(punto 1.2 e seguenti).
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6