Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 86 del 12-9-2008.htm
Decreto interministeriale lavoro - previdenza sociale e salute 8 maggio 2008. “visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS”. Disposizioni operative.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Polo Integrato Fiscale e Tributario
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 12 Settembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
86
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto interministeriale lavoro - previdenza sociale e salute 8 maggio
2008. “visite di controllo effettuate
dai medici fiscali dell’INPS”. Disposizioni operative.
1.
Premessa
Con
messaggio
n. 015999 dell’ 11 luglio 2008 è stata comunicata la pubblicazione in
G.U. del 7.7.2008 del D.M. 8 maggio
2008 che – in attesa di una completa
rivisitazione della vigente disciplina di cui al D.M. 12 ottobre 2000 da
effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore (08/07/2008)
del D.M. in oggetto - ha previsto
nuove disposizioni relative ai compensi dell’attività dei medici di controllo
ed al numero delle visite da
attribuire agli stessi.
In particolare per la
disciplina dei compensi le nuove disposizioni hanno novellato le ultime finora vigenti, di cui alle circolari nn.
222/86;
2747/87;
111/97
e
4/2001,
le quali, conseguentemente, sono da intendersi superate limitatamente agli aspetti disciplinati dal nuovo D.M.
In
applicazione, quindi, delle
nuove disposizioni normative, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni operative:
2. Vigenza delle nuove norme e disposizioni
operative
Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 del D.M. 8 maggio 2008, entrato in vigore l’8 luglio
u.s., le nuove disposizioni hanno vigore
fino ed in attesa della completa rivisitazione della disciplina
prevista entro dodici mesi .
3. Numero degli incarichi e Gestione Liste
L’art. 2 sotto la rubrica “numero degli incarichi”
stabilisce che il numero di riferimento e’ di sei visite di controllo al
giorno da eseguire nelle fasce di reperibilità.
Si precisa che per “numero di riferimento degli incarichi”
deve intendersi il numero
massimo
di visite di controllo da assegnare al medico di lista nella giornata, quindi
pari a 6 (sei).
A tal riguardo si fa
presente che, per esigenze legate all’efficace gestione nonche’alla concreta
effettuazione delle stesse
,
il numero massimo di visite da
assegnare per ogni singola fascia di reperibilità nella giornata non deve superare le 3 (tre).
Se tale numero da un
lato potrebbe non essere garantito per mancanza del presupposto legato ai
requisiti per la effettuazione dei controlli, dall’altro potrebbe essere insufficiente, secondo le
“criticità” locali di carattere non solamente epidemiologico, a garantire un
efficiente e costante monitoraggio della congruità delle prognosi.
Appare quindi
necessario sopperire alla
eventuale carenza, attivando, cosi’
come prevedono le nuove disposizioni,
la procedura per la reintegrazione delle liste con l’immissione di
nuovi medici.
Si precisa che
l’assegnazione delle visite deve essere effettuata equamente a tutti i medici
iscritti in lista. In presenza di incremento di richieste deve essere gestita
l’assegnazione nel numero massimo di sei previsto nel nuovo decreto.
4. Compensi
Cosi’
come previsto dall’art 3 del D.M. 8 maggio 2008 i compensi sono cosi’ di seguito aggiornati:
per l'espletamento della visita
di controllo domiciliare
a) in giorno feriale,
Euro 41,67;
b) in giorno festivo,
Euro 52,82;
per l’espletamento della visita
di controllo domiciliare non eseguita
a causa di mancata reperibilità del lavoratore
a) in giorno feriale,
Euro 28,29;
b) in giorno festivo,
Euro 39,61 ;
A
tale onorario professionale, va
aggiunto:
a)
Un importo fisso
che varia in funzione dell’indirizzo di
reperibilità indicato dal lavoratore,
e riferito alla “cinta
muraria”, ridenominata nell’odierno Decreto
“perimetro urbano”, del comune in cui e’ ubicata la sede che ha in
carico il Medico cui e’ assegnata la visita e precisamente:
§
Euro 6,OO, all’interno di esso
§
Euro 10,OO, al di fuori di esso ma entro 20 chilometri
§
Euro 15,00, al di fuori di esso oltre 20 chilometri
b
) soltanto
nelle ipotesi di visite
effettuate al di fuori del perimetro urbano e’ previsto un rimborso spese
variabile
diverso in funzione dell’abitazione del medico di controllo,
costituito :
1)
dal rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi fra l’abitazione del medico e ritorno, nel
caso dell’effettuazione di una singola
visita;
2)
dal rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi fra l’abitazione del medico
e quelle dei lavoratori
controllati e ritorno,
nel caso di
due o tre visite
effettuate per
fascia oraria.
Si raccomanda alle
Direzioni Provinciali e SubProvinciali di assegnare le visite fiscali al di
fuori del perimetro urbano curando
scrupolosamente
di accorparle per
zone viciniori.
In tale seconda ipotesi il calcolo deve essere effettuato prendendo
come parametri di riferimento : l’andata, il totale delle distanze fra le abitazioni dei lavoratori visitati
ed il ritorno. Il totale complessivo dei chilometri percorsi andrà distribuito sul numero complessivo delle visite
espletate (secondo il rapporto divisionale
Km/n. visite), in modo che il costo delle visite attribuite al singolo
medico varia per effetto della distinzione tra visite ed accessi e del luogo
di effettuazione della visita rispetto al perimetro del comune.
A tal riguardo, al fine del contenimento della spesa pubblica, i Direttori Regionali ed i rispettivi
Coordinamenti Medico-legali coordineranno nei rispettivi territori le
attività necessarie perché presso le rispettive Direzioni provinciali ed in seno
alla Commissione Mista si proceda ad una condivisa redistribuzione dei medici
di controllo in base alle aree
topografiche comprese tra la Sede committente e l’abitazione del medico, tenuto conto comunque di eventuali - e
opportunamente dimostrate - incompatibilità.
E’ opportuno, quindi, al fine di una ottimale ed economica gestione
del servizio, assegnare le visite di controllo prioritariamente ai medici
inseriti nella apposita lista che hanno il proprio domicilio ubicato in
prossimità dell’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore, fatte salve le sopracitate
situazioni di incompatibilità e/o eventuali carenze di risorse.
5. Contributo alla Formazione
Il comma 5 dell’art. 3 del D.M.
riconosce “a ciascun medico di lista , a titolo di rimborso spese di
aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfettariamente
in Euro 500,00”.
Il contributo previsto deve servire per conferire maggiore e sempre aggiornata
qualificazione professionale ai
medici che si occupano del controllo
dello stato di salute dei lavoratori.
Ne consegue che tale contributo potrà essere riconosciuto al medico
di controllo - correntemente impegnato nell’attività - che abbia partecipato
effettivamente nell’anno,anche in via informatica, ad almeno due eventi
formativi utili per conseguire crediti ECM, di cui uno
obbligatoriamente
in Medicina Legale e delle Assicurazioni
e l’altro
a scelta
in Disciplina specialistica non medico legale con
l’esclusione di quelle branche non di interesse per l’attività espletata per
l’Ente (medicina estetica, odontoiatria, medicina alternativa, radiologia per
immagini, radioterapia, anestesia e rianimazione, geriatria, pediatria,
neonatalogia, audiologia e foniatria, patologia clinica, anatomia patologica,
biochimica/ patologia clinica, farmacologia clinica, ecc...)..
Per ottenere la liquidazione del contributo de quo, il medico
interessato , allo scadere dell’anno solare, deve consegnare alla sede di riferimento gli attestati di
partecipazione ai corsi di aggiornamento, secondo i criteri appena esposti.
Il contributo verrà altresi’ riconosciuto a ciascun medico che,
nell’anno di riferimento, abbia effettuato almeno 40 visite mediche di
controllo al mese.
All’importo che i datori di lavoro sono tenuti a rimborsare per ciascuna
visita fiscale da essi richiesta sarà aggiunta la somma di 0,60 euro a titolo
di quota parte del contributo per aggiornamento professionale riconosciuto a ciascun medico di lista.
Il contributo sarà erogato a consuntivo nel successivo mese di gennaio
.
6. Aspetti Fiscali
In merito agli aspetti fiscali, il decreto in
parola, non introduce, rispetto al passato, nuove tipologie di redditi o
contributi ad eccezione del contributo annuo, previsto dall’art. 3, comma 5,
relativo al rimborso spese per aggiornamento professionale.
Di conseguenza, mentre restano invariate le
modalità di tassazione vigenti, relativamente ai compensi percepiti, è invece
da ritenersi esente da qualsiasi imposizione fiscale, stante la sua natura di
rimborso spese, il citato contributo per aggiornamento professionale.
7. Istruzioni contabili
Il contributo alla formazione di cui al
precedente punto
5.
deve essere
imputato al capitolo di uscita esistente 3U1104038 “Spese per visite mediche
di controllo in attuazione dell’art. 5, commi 12 e 13, del D.L. n. 463/1983
convertito nella legge n. 638/1983”, di natura obbligatoria, voce di spesa 01
“Spese per visite mediche richieste dai datori di lavoro ed Enti
previdenziali” e voce di spesa 02 “Spese per visite mediche disposte d’iniziativa
dell’Istituto”, rispettivamente, nella misura del 31,60 per cento e del 68,40
per cento. Tali percentuali sono state determinate tenendo conto del rapporto
normalmente esistente su base nazionale tra il numero delle visite richieste
dai datori di lavoro ed Enti previdenziali, il numero delle visite
d’iniziativa dell’Istituto ed il numero totale delle visite stesse. Per il
resto si confermano le vigenti disposizioni contabili.
Il Direttore generale
Crecco