Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 87 del 25-06-2012


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate
Roma, 25/06/2012
Circolare n. 87
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2012

SOMMARIO:

1) Lavoratori agricoli dipendenti;

2) Coltivatori diretti, mezzadri,  coloni e imprenditori agricoli professionali;

3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971:

a) Operai agricoli a tempo determinato;

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;

4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;

b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997.

PREMESSA

 

 

 

 Si illustrano di seguito le modalità  di calcolo, per l’anno 2012, dei contributi volontari relativi  alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 

 

 

 

1. Lavoratori agricoli dipendenti

 

Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,  l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,70%. 

Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 27,70%.

 

 

 

 

Aliquote e Coefficienti di riparto

Decorrenza 1 gennaio 2012

 

 

Autorizzati  entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003971

Quota Pensione

27,59%

 

0,996029

Totale IVS

27,70%

 

1,000000

Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

 

0,003971

27,59%

 

 

0,996029

27,70%

 

 

1,000000

 

 

 

 

 

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

 

Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 2,7% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

  

 

 

 

 

 

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria

Decorrenza 1 gennaio 2012

 

 

 

Classi

Classi di reddito settimanale

Reddito

settimanale

medio imponibile

Quota

Pensione

 

19,60% RM

Addizionale

Legge 233/90

2,00%RM

Addizionale

Legge 160/75

(€ 0,63 x 3)

Contributo

Totale

Fino a 

€ 215,07

 

€ 215,07

 

€ 42,16

 

€ 4,31

 

€ 1,89

 

€48,36 (a)

Oltre € 215,07

Fino a

€ 286,76

 

 

 

€ 250,92

 

 

 

€ 49,19

 

 

 

€ 5,02

 

 

 

€ 1,89

 

 

 

€56,10 (a)

Oltre

€ 286,76

Fino a

€ 358,45

 

 

 

€ 322,61

 

 

 

€ 63,24

 

 

 

€ 6,46

 

 

 

€ 1,89

 

 

 

€    71,59

Oltre

€ 358,45

 

€ 394,30

 

€ 77,29

 

€ 7,89

 

€ 1,89

 

€    87,07

 

(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :

 

- € 53,62 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata entro il 31 dicembre 1995;

 - € 61,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordatadopo il 31 dicembre 1995.

 

 

 

 

 3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

 

 

 

a) Operai agricoli a tempo determinato

 

 

Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

 

Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va  applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2012, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,59% più quota base 0,11% (cfr. circolare n.49 del 29 marzo 2012). 

 

 

 

 

Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

 

 

 

 

b) Piccoli  coloni e compartecipanti familiari.

 

Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.

Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto Direttoriale del 7 giugno  2012 e valevoli per l’anno 2012, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

 

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2012.

 

Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).

 

 

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

 

 

Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o a partire dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

  

  

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

 

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2012, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

 

 

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997

 

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2012, si devono utilizzare le seguenti modalità:

 

 

Contributo integrativo

 

E’ costituito dalla somma:

 

  • dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a :  € 18,31;

 

  • dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

 

Contributo base

 

Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle  retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

 

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

 

Base IVS

0,005755

Quota Pensione

0,994245  

Totale

1,000000

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

Allegato 1

Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2012

 

 

 

 

 

Provincia

Retribuzione in euro

Contributo giornaliero in euro

Contributo base in euro

AGRIGENTO

60,71

16,75

0,07

ALESSANDRIA

69,26

19,11

0,08

ANCONA

64,91

17,91

0,07

AOSTA

63,09

17,41

0,07

AREZZO

63,56

17,54

0,07

ASCOLI PICENO

61,97

17,10

0,07

ASTI

66,07

18,23

0,07

AVELLINO

62,57

17,26

0,07

BARI

61,44

16,95

0,07

BELLUNO

67,71

18,68

0,07

BENEVENTO

61,91

17,08

0,07

BERGAMO

69,14

19,08

0,08

BIELLA

66,52

18,35

0,07

BOLOGNA

65,90

18,18

0,07

BOLZANO

66,94

18,47

0,07

BRESCIA

66,55

18,36

0,07

BRINDISI

63,78

17,60

0,07

CAGLIARI

62,62

17,28

0,07

CALTANISSETTA

62,58

17,27

0,07

CAMPOBASSO

56,39

15,56

0,06

CASERTA

58,27

16,08

0,06

CATANIA

62,63

17,28

0,07

CATANZARO

58,18

16,05

0,06

CHIETI

61,52

16,97

0,07

COMO

68,23

18,82

0,08

COSENZA

59,94

16,54

0,07

CREMONA

67,84

18,72

0,07

CROTONE

52,88

14,59

0,06

CUNEO

66,21

18,27

0,07

ENNA

63,99

17,65

0,07

FERRARA

66,24

18,28

0,07

FIRENZE

66,13

18,25

0,07

FOGGIA

68,26

18,83

0,08

FORLÌ CESENA

66,03

18,22

0,07

FROSINONE

54,12

14,93

0,06

GENOVA

65,12

17,97

0,07

GORIZIA

64,19

17,71

0,07

GROSSETO

65,71

18,13

0,07

IMPERIA

61,57

16,99

0,07

ISERNIA

59,38

16,38

0,07

LA SPEZIA

63,44

17,50

0,07

L'AQUILA

65,98

18,20

0,07

LATINA

64,34

17,75

0,07

LECCE

59,49

16,41

0,07

LECCO

68,23

18,82

0,08

LIVORNO

64,64

17,83

0,07

LODI

66,32

18,30

0,07

LUCCA

65,04

17,94

0,07

MACERATA

63,75

17,59

0,07

MANTOVA

71,58

19,75

0,08

MASSA CARRARA

59,54

16,43

0,07

MATERA

63,25

17,45

0,07

MESSINA

63,99

17,65

0,07

MILANO

65,36

18,03

0,07

MODENA

68,43

18,88

0,08

MONZA BRIANZA

65,36

18,03

0,07

NAPOLI

61,36

16,93

0,07

NOVARA

66,99

18,48

0,07

NUORO

66,44

18,33

0,07

ORISTANO

68,59

18,92

0,08

PADOVA

68,18

18,81

0,07

PALERMO

63,40

17,49

0,07

PARMA

69,38

19,14

0,08

PAVIA

68,18

18,81

0,07

PERUGIA

65,09

17,96

0,07

PESARO URBINO

62,84

17,34

0,07

PESCARA

62,40

17,22

0,07

PIACENZA

69,07

19,06

0,08

PISA

65,53

18,08

0,07

PISTOIA

69,85

19,27

0,08

PORDENONE

64,39

17,77

0,07

POTENZA

54,48

15,03

0,06

PRATO

65,88

18,18

0,07

RAGUSA

60,73

16,76

0,07

RAVENNA

64,64

17,83

0,07

REGGIO CALABRIA

57,93

15,98

0,06

REGGIO EMILIA

70,25

19,38

0,08

RIETI

62,30

17,19

0,07

RIMINI

65,92

18,19

0,07

ROMA

74,25

20,49

0,08

ROVIGO

64,74

17,86

0,07

SALERNO

63,87

17,62

0,07

SASSARI

60,82

16,78

0,07

SAVONA

62,30

17,19

0,07

SIENA

67,57

18,64

0,07

SIRACUSA

64,42

17,77

0,07

SONDRIO

64,55

17,81

0,07

TARANTO

62,14

17,14

0,07

TERAMO

63,43

17,50

0,07

TERNI

62,37

17,21

0,07

TORINO

68,19

18,81

0,08

TRAPANI

62,72

17,30

0,07

TRENTO

73,85

20,38

0,08

TREVISO

69,30

19,12

0,08

TRIESTE

63,84

17,61

0,07

UDINE

62,86

17,34

0,07

VARESE

67,41

18,60

0,07

VENEZIA

67,28

18,56

0,07

VERB. C. OSSOLA

69,71

19,23

0,08

VERCELLI

67,76

18,69

0,07

VERONA

66,70

18,40

0,07

VIBO VALENTIA

57,65

15,91

0,06

VICENZA

67,48

18,62

0,07

VITERBO

62,84

17,34

0,07

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

Importi dei contributi volontari per l’anno 2012, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

 

Classi di contribu

Retr.Settimanale

Retribuzione

Base IVS

Contributi

Totale

zione

 

 

settimanale

 

integrativi

 

 

 

 

media imponibile

 

 

 

 

Oltre

Fino a

in euro

In euro

in euro

 

18

 

192,47

192,40

0,21

36,28

36,49

19

192,47

205,22

198,96

0,22

36,91

37,13

20

205,22

218,98

212,21

0,23

38,13

38,36

21

218,98

234,18

226,68

0,25

39,48

39,73

22

234,18

251,48

242,70

0,26

40,98

41,24

23

251,48

270,14

260,65

0,28

42,66

42,94

24

270,14

288,74

279,47

0,30

44,42

44,72

25

288,74

310,20

299,46

0,32

46,29

46,61

26

310,20

335,07

322,83

0,35

48,47

48,82

27

335,07

360,08

347,75

0,38

50,79

51,17

28

360,08

384,68

372,56

0,41

53,11

53,52

29

384,68

409,82

397,47

0,44

55,44

55,88

30

409,82

434,12

422,17

0,46

57,74

58,20

31

434,12

461,99

448,39

0,49

60,20

60,69

32

461,99

489,68

476,02

0,52

62,77

63,29

33

489,68

517,29

503,47

0,55

65,34

65,89

34

517,29

545,07

531,15

0,58

67,92

68,50

35

545,07

572,61

558,69

0,04

70,49

70,54

36

572,61

600,10

586,43

0,64

73,09

73,73

37

600,10

627,58

613,90

0,67

75,65

76,32

38

627,58

655,42

641,60

0,70

78,24

78,94

39

655,42

683,29

669,16

0,73

80,81

81,54

40

683,29

710,52

696,89

0,77

83,41

84,18

41

710,52

738,27

724,43

0,80

85,97

86,77

42

738,27

766,19

752,31

0,83

88,58

89,41

43

766,19

794,01

779,97

0,86

91,16

92,02

44

794,01

821,87

807,85

0,90

93,76

94,66

45

821,87

849,62

835,67

0,92

96,36

97,28

46

849,62

 

850,08

0,94

97,71

98,65