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Circolare numero 95 del 6-11-2008.htm

  
Indennità di mobilità. Maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991. Sentenza Cass. S.U. 30 maggio 2005 n.11326   

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Direzione centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Novembre 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  95

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Indennità di mobilità. Maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991. Sentenza Cass. S.U. 30 maggio 2005 n.11326

 

SOMMARIO:

Premessa. L’orientamento delle Sezioni Unite. Nuovi criteri applicativi

 

 

1 – Premessa

 

Come è noto, l’articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese.

 

Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, l’Istituto aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori dodici mesi».

 

La questione ha peraltro dato luogo, nel tempo, al sorgere di due diversi orientamenti giurisprudenziali, entrambi i quali erano stati fatti propri da diverse sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

 

Il primo orientamento – sostenuto dalle sentenze 27 novembre 2002 n. 16798, 22 ottobre 2003 n. 15822 e 8 luglio 2004 n. 12630 – fonda il requisito territoriale sul luogo ove il lavoratore ha svolto la propria attività e si è iscritto, una volta licenziato, nelle liste di mobilità.

 

Il secondo orientamento (fatto proprio dalla sentenza 9 febbraio 2004, n. 2409) riteneva invece che si dovesse far riferimento al luogo ove ha sede l’impresa che riduce il personale e nel quale è stata attivata la procedura di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991.

 

Le Sezioni Unite sono dunque state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale.

 

 

2. L’orientamento delle Sezioni Unite

 

Le Sezioni Unite, con sentenza 30 maggio 2005 n. 11326, hanno inteso risalire alle motivazioni ispiratrici del testo dell’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991, ravvisabili nell’esigenza di dare rilevanza alla difficoltà presunta del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, fornendo a coloro che si prevede affrontino maggiori difficoltà, una tutela più generosa sul piano della durata della prestazione. Tale presunzione si basa su due elementi: quello anagrafico – sulla base del quale la durata è più elevata per i lavoratori di età più avanzata – e quello territoriale.

 

Per quanto riguarda il requisito territoriale, le Sezioni Unite si richiamano allo stretto collegamento che il legislatore ha istituito tra la percezione dell’indennità e l’iscrizione nelle relative liste, le quali hanno struttura territoriale regionale. Ne risulta la « volontà del legislatore di dar luogo a una fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che si concretizza in una vicenda di rilevanza giuridica "localizzata", allo scopo di evitare, tendenzialmente, che i lavoratori collocati in mobilità siano costretti a trasferirsi in ambiti diversi dal territorio in cui aveva avuto svolgimento il cessato rapporto di lavoro per cercare altrove una opportunità di ricollocazione ».

 

A parere della Suprema Corte diventa quindi determinante « la circostanza che in una delle zone "svantaggiate" di cui al suddetto provvedimento normativo l'impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei suoi dipendenti, in funzione del raggiungimento dei propri obiettivi di produzione ».

 

Non rilevano, al contrario, nell’identificazione del requisito territoriale, altri elementi « come il luogo di assunzione, o quello in cui ha sede legale l'impresa o, quello di residenza del lavoratore o quello, infine, in cui è stata aperta la procedura di mobilità ».

 

 

3. Nuovi criteri applicativi

 

Stante quanto sopra descritto, può affermarsi che, nel riconoscere la maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione, prevista dall’art. 7, comma 2, della legge n. 223 del  1991, debba farsi esclusivo riferimento al luogo ove l’impresa abbia deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato, anche in mancanza di un’unità operativa stabilmente organizzata nell’area di cui al D.P.R.  6 marzo 1978 n. 218.

 

Le sedi, pertanto, valuteranno le domande in corso applicando il criterio sopra delineato, e riprenderanno in esame, allo scopo di valutare la corretta applicazione del suddetto principio, le domande nei confronti delle quali penda un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale.

 

 

Il Direttore generale

Crecco