Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
1. Proroga della sospensione contributiva fino al 01/12/2012
Si fa seguito alla circolare n. 98 del 22 luglio 2011, in ordine alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011, per comunicare che, con l’articolo 23, comma 12-octies del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, il termine di differimento al 30 giugno 2012 è stato prorogato all’1 dicembre 2012. Si rammenta che la sospensione opera nei confronti dei:
2. Aziende con dipendenti
Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “giugno 2012 a ottobre 2012” inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N961” e le relative <SommeACredito>. Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero. Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 98 del 22 luglio 2011 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127.
3. Artigiani e Commercianti
Per effetto della proroga della sospensione prevista dalla citata norma, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
4. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, di cui all’art.2, c. 26, L. 335/1995, la proroga della sospensione agisce nel seguente modo:
Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore 15: Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011, DL n. 98/2011, DL n. 95/2012. Validità dal 27 giugno 2011 all’1 dicembre 2012.
5. Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini, già prevista per i contributi dovuti per i 4 trimestri del2011, haad oggetto gli ulteriori periodi con scadenza dei versamenti di seguito indicati:
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
6. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
I lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF per i quali era già stata disposta la sospensione dei contributi dovuti per i 4 trimestri del 2011, sono interessati dalla sospensione dei contributi aventi ad oggetto i periodi con scadenza dei versamenti di seguito indicati:
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
7. Istruzioni per il recupero dei contributi sospesi
Si fa riserva di fornire le istruzioni amministrative, unitamente a quelle contabili, per il recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
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