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Messaggio numero 15680 del 08-07-2009

  
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         Roma, 08-07-2009



         Messaggio n. 15680

 


 

OGGETTO:

Contribuzione di maternità per le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 20, c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che occupano lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi dal F.P.L.D., non destinatari dei decreti di armonizzazione ex L. 335/1995. Circolare n.114 del 30 dicembre 2008, msg. n. 3352 del 10 febbraio 2009 e msg. n. 5730 del 10 marzo 2009. Contribuzione figurativa spettante per gli stessi lavoratori per i periodi caratterizzati dagli eventi malattia, maternità e congedi parentali.

Con il presente messaggio, in relazione a quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 27 maggio 2009, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, si forniscono chiarimenti in ordine alla misura delle aliquote contributive dovute per la maternità nei confronti dei lavoratori  in oggetto ed in ordine alle modalità di accredito della contribuzione figurativa per malattia, maternità e congedi parentali nei confronti degli stessi lavoratori.

 
1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L. 133/2008)
 
Con circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e con successivo messaggio
n. 3352 del 10 febbraio 2009, sono stati illustrati i contenuti della disposizione legislativa e sono state fornite le istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia, maternità, per congedi parentali e di quelle ex lege n. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese destinatarie della norma.
 
Con la stessa circolare è stato precisato, al punto 2, che destinatarie delle disposizioni ex art. 20, c. 2 della legge n. 133/2008 sono le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché le imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da  processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico.
 
Con il messaggio n. 5730 del 10 marzo 2009, ai fini della regolarizzazione contributiva è stato chiarito che le contribuzioni sono dovute per tutti i lavoratori, secondo la qualifica rivestita e il settore di appartenenza dell’impresa, ancorché assunti anteriormente alla privatizzazione e indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica.
 
Poiché destinatarie della norma sono le imprese operanti in svariati settori in cui non sussiste omogeneità di disciplina previdenziale, in quanto o per normative specifiche ovvero per effetto di opzioni effettuate dagli interessati sulla base di previsione normative, il personale è in parte iscritto al FPLD (INPS), in parte iscritto INPDAP, in parte iscritto IPOST ed in parte iscritto nell’apposito Fondo Speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, si è posto il problema dell’esatta individuazione della misura dell’aliquota contributiva di maternità da applicare nei confronti dei lavoratori iscritti a fondi pensionistici non armonizzati.
 
Con la citata Conferenza dei Servizi è stato sottolineato  come  la previsione dell’art. 20 c, 2 della legge in oggetto, disciplini dal 1° gennaio 2009 l’obbligo contributivo nei confronti delle imprese in questione  secondo la normativa vigente.
 
Tenuto conto che la vigente normativa (art. 79 del decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni) prevede aliquote di finanziamento della maternità che tengono conto delle riduzioni contributive riconosciute alla generalità dei datori di lavoro e considerato che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. 112/2008 contiene la valutazione delle maggiori entrate contributive sulla base delle predette aliquote di maternità previste dalla normativa vigente, i partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno preso atto che anche nei confronti delle imprese in questione trovano applicazione dal 1° gennaio 2009 le aliquote di maternità nella misura armonizzata che, di seguito, si riportano.
 

SETTORE
ALIQUOTA %
 
 
Industria, artigianato, marittimi e spettacolo
O,46
Terziario, servizi, proprietari di fabbricato e servizi di culto
0,24
Credito e assicurazione
0,46
Tributi
0,13
Giornalisti iscritti INPGI
0,65

 
Le conclusioni cui è pervenuta la Conferenza dei Servizi in materia di armonizzazione dell’aliquota di maternità, non possono non trovare applicazione dal 1° gennaio 2009 anche nei confronti di altre aziende diverse da quelle contemplate dall’art. 20, c. 2 del citato D.L. 112/2008, comunque tenute al versamento del contributo di maternità, i cui dipendenti siano iscritti a gestioni pensionistiche diverse dal F.P.L.D.
 
 Come indicato con il messaggio n. 5730 del 10 marzo 2009, a partire dal periodo di paga “maggio 2009”  per le aziende in questione, ancorché contraddistinte dai codici 8G e/o 8H, 8S, 8Y,  per le aziende  inquadrate nel settore “Enti” – 2.01.01 e 2.01.02 con c.a. 0V, nonché per le altre aziende interessate, la procedura di controllo delle denunce DM10 incrementerà  l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva della malattia, ove dovuta in relazione al settore di inquadramento dell’azienda, e della  maternità nella misura sopra riportata.  
 
Le aziende interessate che per il versamento dei contributi relativi ai  mesi  da gennaio ad aprile 2009, avessero utilizzato l’aliquota di maternità nella misura non armonizzata (comprensiva dell’esonero 0,57%) potranno recuperare la differenza di aliquota con la prima denuncia utile e comunque,   entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio.
 
        
 
Modalità operative
Per il recupero  della differenza di aliquota di maternità (0,57%) è stato istituito il nuovo codice importo del quadro “D” del DM10, avente il seguente significato e decorrenza:
 

Codice
Significato
Validità
L921
Recupero 0,57% maternità armonizzata
01/05/2009

 
 
2. Accredito figurativo per malattia, maternità e congedi parentali per i lavoratori dipendenti dalla aziende in questione.
 
 
L’introduzione dell’obbligo di versamento della contribuzione per malattia e maternità nei confronti delle imprese di cui al punto 1, e la conseguente corresponsione da parte dell’Istituto delle relative prestazioni economiche a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese medesime, ha posto il problema della valorizzazione ai fini previdenziali dei periodi per i quali sono corrisposte dette indennità.
 
Ciò in quanto, mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS il riconoscimento delle indennità di maternità e malattia ovvero la fruizione di congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 anche non indennizzati, e di permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,  comporta l’accreditamento della contribuzione figurativa, le gestioni previdenziali (INPDAP, IPOST, Fondo Speciale per il personale delle  Ferrovie dello Stato) presso cui sono assicurati i dipendenti delle imprese in questione non sempre riconoscono la copertura figurativa dei periodi in esame.
 
Tenuto conto che l’intervento normativo di cui al comma 2, dell’art.20, della legge n.133/2008 è finalizzato ad uniformare la disciplina relativa ai predetti obblighi contributivi con quella prevista per la generalità dei datori di lavoro privati e considerata la necessità di salvaguardare l’unicità delle posizioni previdenziali dei lavoratori interessati, i partecipanti alla Conferenza di Servizi del 27 maggio 2009 hanno rilevato che le aliquote contributive per i trattamenti di maternità e malattia sono comprensive anche della contribuzione figurativa. Conseguentemente, si dovrà procedere ad accreditare la contribuzione figurativa per i periodi caratterizzati dagli eventi malattia, maternità, congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, anche nel caso in cui il lavoratore dipendente, non sia titolare di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e a prescindere dall’Ente pensionistico di appartenenza.
 
L’INPS provvederà poi a trasferire tale contribuzione figurativa presso le gestioni pensionistiche cui sono assicurati i lavoratori interessati e, con riferimento alle gestioni INPDAP ed IPOST, secondo la procedura della ricongiunzione d’ufficio, di cui all’art.6 della legge n.29/1979, senza oneri per il lavoratore, in analogia con quanto stabilito in sede di altra  Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24 marzo 2009, per la valorizzazione dei periodi di percezione delle indennità di mobilità e di disoccupazione del personale di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende, trasformatisi in S.p.A. in esito a processi di privatizzazione.
 
In attesa di definire con gli Enti interessati le informazioni e le modalità per il riconoscimento dei valori retributivi da assegnare in relazione agli eventi, i datori di lavoro interessati, in sede di compilazione della denuncia EMens,  provvederanno comunque a valorizzare l’elemento <Settimana> con l’ <IdSettimana>, il <TipoCopertura> e il <Codice Evento>, riportando altresì, nell’elemento <DifferenzeAccredito> l’importo della “retribuzione persa” nel caso di eventi accreditabili sulla base della retribuzione effettiva ovvero il numero delle settimane per gli eventi da accreditare sulla base della retribuzione convenzionale.
 
 
                                                Il Direttore Generale
                                                       Crecco