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Messaggio numero 16329 del 22-4-2005.htm

  
  

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Direzione Centrale

Organizzazione

 

 

 

 

 

 

Roma, 22-4-2005

 

 

 

Messaggio n.  16329

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali. Chiarimenti

 

 

 

DIREZIONE GENERALE

 

 

 

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

 

 

OGGETTO: Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali. Chiarimenti.

 

Con il presente messaggio si divulgano i criteri per la valorizzazione degli elementi che compongono il flusso in oggetto, che sono stati oggetto di puntualizzazione nel corso  degli incontri tenutisi con le Aziende, Associazioni di categoria, Consulenti del Lavoro e Softwarehouse, al fine di darne la più ampia  diffusione anche in sede locale.

 

Per quanto riguarda la composizione del flusso, la sua struttura ed il contenuto degli elementi si rinvia al documento tecnico allegato alla circolare n. 3 dell’11 gennaio 2005, la cui versione ultima (release 1.1.3. del 14.3.2005) è disponibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).

Relativamente alla struttura dal flusso, si ribadisce che lo stesso può essere composto con la massima flessibilità:  possono essere separati i flussi tra lavoratori dipendenti e collaboratori (in tal senso si intende modificato il punto 2.1. della circolare 152/2004); possono essere separati i flussi relativi a matricole diverse della stessa azienda; possono essere separati i flussi di taluni lavoratori anche nell’ambito della stessa matricola aziendale.

 

Si fa inoltre presente che la denuncia individuale mensile deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute  solo le contribuzioni minori (a titolo di esemplificazione si citano i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche  amministrazioni statali e locali iscritti all’INPDAP,  i lavoratori iscritti all’ENPALS,  i giornalisti iscritti all’INPGI, i lavoratori a tempo determinato iscritti  all’IPOST, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle Cooperative disciplinate dalla L. 240/1984 per i quali i contributi CIG, CIGS mobilità e ANF vengono versati con il sistema DM10).

 

Relativamente ai datori di lavoro che presentano il mod. DM10 entro i termini differiti previsti dalla legge (ad esempio Amministrazioni dello Stato, comprese le scuole cui si applica il termine differito di 6 mesi),  il termine di presentazione della denuncia individuale è quello differito.

 

Nella illustrazione degli elementi sarà seguito l’ordine riportato nel documento tecnico. Per gli elementi non  riportati si fa riferimento a quanto indicato nel predetto documento.

 

Elemento <ListaDenunceIndividuali>

 

Elemento <DenunciaIndividuale>

I dati sottoriportati devono essere riferiti al periodo <AnnoMeseDenuncia> dell’elemento <Azienda> e alla <Matricola> contenuta nell’elemento <ListaDenunceIndividuali>.

·      <CFLavoratore>

Deve essere non soltanto formalmente corretto ma sostanzialmente corretto. Vale a dire deve essere stato rilasciato dal fisco e rappresentare quindi una persona fisica. 

 

·      <Qualifica1>

I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, sono gli stessi già utilizzati per la compilazione  del punto 1 del CUD e 770 2005.

·      <Qualifica2>

Rispetto al punto 2 del CUD e 770 è stato modificato il significato del valore per il part-time, introducendo la distinzione tra part-time orizzontale (P), verticale (V) e misto (M).

 

·      <Qualifica3>

I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, sono gli stessi già utilizzati per la compilazione  del punto 3 del CUD e 770 2005.

 

·      <TipoContribuzione>

I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, in Appendice B2 , sono gli stessi che vengono utilizzati per la compilazione  del mod. DM10/2.  Deve esistere  un’esatta corrispondenza tra i codici utilizzati sul mod. DM10/2 e sull’EMens. Nel mod. CUD e 770  tale codice era rappresentato dal  “Tipo Rapporto ” e veniva riportato solo per alcuni codici tipo contribuzione  individuati nelle istruzioni. Inoltre, sempre nel CUD e 770 i codici tipo contribuzione 37 e  98 venivano utilizzati come tipo retribuzione particolare.

Nel caso di cambio Qualifica e/o Tipo contribuzione nell’ambito del mese, per lo stesso lavoratore vanno indicati due distinti elementi <DenunciaIndividuale>.

 

·      <CodiceComune>

Tale codice sostituisce la “provincia lavoro”, valorizzata con la sigla automobilistica al punto 5 del CUD e  770.

 

·      <CodiceContratto>

I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, in Appendice B1 sono gli stessi già utilizzati per la compilazione  del punto 16 del CUD e 770 2005. Non è, invece,  più previsto il Tipo contratto ed il livello di inquadramento, riportati nei punti 17 e 18 del CUD e 770.

 

·      <Assunzione>

L’elemento  <Assunzione> se presente, contiene i seguenti elementi:

Ø     <GiornoAssunzione>

Giorno del mese in cui è intervenuta la prima assunzione o la ripresa di attività da parte del lavoratore. Deve essere riferito al mese della denuncia

Nell’ipotesi in cui con il mod.  DM10 del mese vengano denunciati i contributi anche per i ratei di retribuzione del mese precedente - per assunzione intervenuta nel corso del mese precedente dopo la chiusura dell’elaborazione delle buste paga, dovranno essere trasmessi due elementi  <Azienda> , uno per il mese corrente e un per il mese nel corso del quale è intervenuta l’assunzione. Nell’ambito di quest’ultimo, l’elemento <DenunciaIndividuale> dovrà essere completo di tutti gli elementi, compreso l’elemento <Assunzione>. In particolare, si richiama l’attenzione sulla necessità di riportare i codici Qualifica ed il codice TipoContribuzione utilizzati nella denuncia DM10/2 con la quale sono stati versati i ratei, al fine di consentire all’INPS l’esatta attribuzione delle forme  assicurative. Nell’elemento <DatiRetributivi> può essere omesso l’elemento  <Imponbile> ove lo stesso sia attribuito interamente alla <DenunciaIndividuale> corrente, ferma restando la compilazione dell’elemento  <Settimana>.

 Nel caso di assunzione con decorrenza giuridica diversa da quella economica sarà indicata quest’ultima.

Nel caso di rapporti di lavoro intermittenti sarà indicato il giorno di inizio dell’attività o quello da cui decorre l’indennità di disponibilità se anteriore al primo.

Nel caso in cui nello stesso mese ci siano più assunzioni e cessazioni sarà indicata solo la prima assunzione; la cessazione sarà indicata solo se non seguita nel corso del mese da nuova assunzione.

 

Ø     <TipoAssunzione>

Codice tipo assunzione o ripresa attività. I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico” , sono i seguenti:

1 Assunzione: deve essere utilizzata in caso di prima assunzione 

2 Variazioni societarie che comportano il cambio della matricola

INPS. Il codice 2 deve essere utilizzato anche nelle seguenti ipotesi:

- assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa

-  assunzione in carico di lavoratore a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda

-  presa in carico del lavoratore su una diversa matricola della stessa azienda (ad esempio a seguito di passaggio di qualifica, a seguito trasferimento all’estero in Paese non convenzionato o parzialmente convenzionato, ecc)

3 Rientro sospensione per una delle seguenti cause:

- servizio militare (non richiamo alle armi)

- aspettativa per motivi personali non retribuita

- aspettativa per  cariche politiche o cariche amministrative ex D.Lgs 267/2000

- distacco senza retribuzione

- impieghi all’estero in Paese convenzionato senza distacco

- CIGS a zero ore con pagamento diretto senza integrazione azienda

3E Rientro da aspettativa cariche elettive (mandato parlamentare e cons. regionali) 

3S Rientro da aspettativa cariche sindacali

9 Altre motivazioni (motivi diversi da quelli sopra elencati).

 

·      <Cessazione>

L’elemento <Cessazione> se presente, contiene i seguenti elementi:

Ø     <GiornoCessazione>

Giorno del mese in cui è intervenuta la cessazione o la sospensione di attività. Se entro l’ultimo giorno del mese cui si riferisce la <DenunciaIndividuale> è intervenuta una nuova assunzione o la ripresa di attività, la cessazione non deve essere indicata.

Ø     <TipoCessazione>

Codice tipo cessazione o sospensione. I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico” , sono i seguenti:

1A Licenziamento

1B Dimissioni

1C Fine contratto

2 Variazioni societarie che comportano il cambio della matricola

INPS. Il codice 2 deve essere utilizzato anche nelle seguenti ipotesi:

- transito  di lavoratori ad altra azienda a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa

-  transito  di lavoratore a seguito di cessione individuale di contratto ad altra azienda

-  presa in carico del lavoratore su una diversa matricola della stessa azienda (ad esempio a seguito di passaggio di qualifica, a seguito trasferimento all’estero in Paese non convenzionato o parzialmente convenzionato, ecc)

3 Sospensione per una delle seguenti cause:

- servizio militare (non  richiamo alle armi)

- aspettativa per motivi personali non retribuita

- aspettativa per  cariche politiche o cariche amministrative ex D.Lgs 267/2000

- distacco senza retribuzione

- impieghi all’estero in Paese convenzionato senza distacco

- CIGS a zero ore con pagamento diretto senza integrazione azienda

3E Sospensione per aspettativa cariche elettive

3S Sospensione per aspettativa cariche sindacali

9 Altre motivazioni (motivi diversi da quelli sopra elencati). Il codice 9 deve essere utilizzato anche in caso di decesso del lavoratore.

Le aspettative per congedi parentali o le sospensioni per CIG e CIGS (salvo  il caso di CIGS a zero ore con pagamento diretto e senza integrazione azienda)  non devono essere segnalate come cause di sospensione. Tali eventi comportano infatti la segnalazione del  <TipoCopertura> con l’indicazione del <CodiceEvento>  e <DifferenzeAccredito>.

 

In relazione al significato attribuito agli elementi <TipoAssunzione> e <TipoCessazione>, si precisa che ove i flussi siano stati già predisposti con utilizzo dei codici tipo cessazione 3 e 9 con diverso significato, la nuova codifica sarà utilizzata dalla prima denuncia utile.

 

 

·      <DatiRetributivi>

Contiene le informazioni retributive del mese.

Se presente, contiene i seguenti elementi:

Ø     <TipoLavoratore>

Identifica tipologie particolari di lavoratori. Nella normalità dei casi il dato è assente ovvero uguale a “0”

I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”,  sono gli stessi già utilizzati per la compilazione del punto 26 (tipo retribuzione particolare)  del CUD e 770 2005. Sono stati aggiunti, rispetto ai codici tipo retribuzione particolare  i nuovi codici:

BN (lavoratori beneficiari del “bonus” L. 243/2004, per i quali non sono dovute le contribuzioni minori). Il codice BN deve essere utilizzato anche per i lavoratori distaccati  all’estero in Paesi  con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (msg. n. 15877 del 18 aprile 2005); DZ (lavoratore iscritto Fondo Dazieri), GA (Lavoratore iscritto Fondo GAS), ES (lavoratore iscritto al Fondo Esattoriali), CX (Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli Organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 564/1996, a favore di iscritti a Fondi Speciali),  PR (Lavoratori iscritti al Fondo integrativo Porto di Genova e Trieste), EM (personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro), FX (Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli Organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n 564/1996, a favore di iscritti al Fondo Ferrovie) e  Y3 (lavoratori iscritti al Fondo Volo prima del 31 dicembre 1995, con meno di 18 anni che hanno aderito al fondo di previdenza complementare).

Sono stati eliminati, rispetto ai codici tipo retribuzione particolare del CUD e 770 i codici: C, F, MS,N, P, R, AE, AS, EG (scaduto), EN (scaduto), F1, F2, F3, FT e FV . I codici FT e FV sono stati utilizzati per indicare il <TipoMaggiorazione> nell’ambito  Fondi Speciali, per il Fondo FS.

 

Ø     <Imponibile>

Imponibile previdenziale complessivo del mese. Comprende sia le voci correnti (sia intere che ridotte)  che le altre competenze (mensilità ultramensili, premi di produzione, compensi per festività non godute, ecc). L’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato non va inclusa nell’imponibile del mese ma deve essere esposta separatamente nell’elemento <Preavviso> dei  <DatiParticolari). Va, invece, ricompresa nell’imponibile del mese l’indennità di preavviso corrisposta ai superstiti in caso di  decesso del lavoratore. Gli arretrati di retribuzione da includere nella voce <Imponibile> della dichiarazione corrente sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto eventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti a periodi precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o mesi di spettanza utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive. Per i mesi a partire dal 1° gennaio 2005 saranno trasmessi flussi mensili di rettifica.

 

 

Ø     <VarRetributive>

Contiene informazioni relative alle “variabili retributive” che hanno determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza dell’anno precedente. Di norma le variabili retributive si riferiscono ad elementi o eventi di competenza del mese di dicembre, quali compensi per lavoro straordinario, indennità economica di malattia o maternità ecc., computati  nel successivo mese di gennaio (partite A000 e D000 del DM10/2). Al di fuori dei casi predetti le “variabili retributive” possono riferirsi alle ipotesi in cui si debba ridurre  l’imponibile, dell’anno precedente o di quello in corso, del compenso per ferie non godute a seguito di  successiva fruizione delle stesse.  Inoltre, la variabile retributiva (in diminuzione) può essere utilizzata per gestire, nell’anno in corso, un imponibile negativo.

L’elemento <VarRetributive> contiene i seguenti attributi:

§     Anno

Attributo obbligatorio.

 

§     <AumentoImponibile>

E’ alternativo all’elemento <DiminuzioneImponibile>.

Se l’anno è precedente quello in corso va riportata la quota di retribuzione di competenza dell’anno precedente che ha determinato l’aumento dell’imponibile del mese corrente. Il valore riportato è un “di cui” dell’imponibile.

Se l’anno è quello in corso l’elemento non deve essere utilizzato in quanto l’eventuale quota di retribuzione di competenza di un mese precedente dello stesso anno comporta l’aumento dell’imponibile del mese corrente.

 

§     <DiminuzioneImponibile>

E’ alternativo all’elemento <AumentoImponibile>.

Se l’anno è precedente quello in corso va riportata la quota di retribuzione di competenza dell’anno precedente che ha determinato la diminuzione dell’imponibile del mese corrente.  Il valore riportato è un “di cui” dell’imponibile.

Se l’anno è quello in corso, di norma non va utilizzato in quanto  l’eventuale quota di retribuzione di competenza dell’anno in corso  comporta la riduzione dell’imponibile corrente. Tuttavia tale elemento può essere utilizzato, nel caso di incampienza dell’imponibile corrente, per segnalare l’imponibile negativo ovvero per segnalare l’eventuale quota di retribuzione di competenza di un mese precedente dell’anno  in corso  che  non ha ridotto l’imponibile del mese corrente (es. compenso ferie assoggettato a contribuzione nell’anno in corso,  con fruizione delle ferie nello stesso anno e con  recupero della contribuzione utilizzando il codice “L480” del  quadro “D” del DM10/2) .  Se l’anno è quello in corso il valore riportato non è un “di cui” dell’imponibile.

 

 

 

Esemplificazioni:

 

1. Con la retribuzione di competenza 2005-01 è stato liquidato un compenso per lavoro straordinario effettuato in dicembre 2004 (80 €)

Si ipotizzi un imponibile del mese di gennaio pari a 1000 € che per effetto della variabile suddetta diventa 1080 (1000+80).

Nell’elemento <imponibile> sarà riportato il valore 1080 (assoggettato a contribuzione sul DM10), mentre nell’elemento <VarRetributive>,  attributo anno 2004, <Aumentoimponibile>  sarà riportato il  valore 80 .

Il valore 80 sarà portato in aumento dell’imponibile del CUD/770 2004 a cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno precedente sarà effettuata dall’INPS).

Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il lavoratore,  l’INPS provvederà a diminuire  l’imponibile dichiarato nel mese di gennaio 2005 (1080) del valore indicato nell’elemento   <AumentoImponibile> (80) .  

  

2. Con la retribuzione di competenza 2005-01 è stato liquidato un compenso per lavoro straordinario effettuato in dicembre 2004 (80 €) ed è stata regolarizzata una differenza di imponibile per una malattia indennizzata INPS intervenuta nel mese di dicembre che ha comportato una riduzione di imponibile (200 €)

Si ipotizzi un imponibile del mese di gennaio pari a 1000 € che per effetto delle variabili suddette diventa 880 (1000-200+80).

Nell’elemento <imponibile> sarà riportato il valore  880 (assoggettato a contribuzione sul DM10), mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2004, <DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore 120 (somma algebrica tra 200 e 80).

Il valore 120 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno precedente sarà effettuata dall’INPS).

Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il lavoratore,  l’INPS provvederà ad aumentare l’imponibile dichiarato nel mese di gennaio 2005 (880) del valore indicato nell’elemento <DiminuzioneImponibile> (120) .

 

3. Con la retribuzione di competenza 2005-01 è stata regolarizzata una differenza di imponibile per una maternità obbligatoria intervenuta dal 20 dicembre 2004,  indennizzata INPS con integrazione a carico azienda  che ha comportato una riduzione di imponibile di (200 €).

Si ipotizzi un imponibile del mese di gennaio pari a 1.000 € che per effetto della variabile suddetta diventa 800.

Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore  800 (assoggettato a contribuzione sul DM10), mentre nell’elemento <VarRetributive>,  attributo anno 2004, <DiminuzioneImponibile>  sarà riportato il valore 200 .

Il valore 200 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno precedente sarà effettuata dall’INPS).

Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005  per il lavoratore,   l’INPS provvederà ad aumentare l’imponibile dichiarato nel mese di gennaio 2005 del valore indicato nell’elemento <DiminuzioneImponibile> (200).  

 

4. Con il mod. DM10 di  competenza 2005-10 è stata  recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello stesso anno (utilizzando il sistema della “decontribuzione”).

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre  pari a 1.000 € che per effetto della decontribuzione operata si riduce a 700 .

Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore  700, mentre l’elemento <VariRetributive> non dovrà essere utilizzato.

 

5. Con il mod. DM10 di competenza di  2005-10 è stata  recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello stesso anno (utilizzando il sistema del recupero diretto con il codice “L480” del quadro D del DM10).

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 € . Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore  1.000 , mentre nell’elemento <VarRetributive>,  attributo anno 2005, <DiminuzioneImponibile>   sarà riportato il valore 300.

Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il lavoratore,   l’INPS provvederà a ridurre  l’imponibile calcolato al 30 settembre 2005  del valore indicato nell’elemento <DiminuzioneImponibile>  (300) .  

 

6. Con il mod. DM10 di  competenza 2005-10 è stata  recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello scorso  anno (utilizzando il sistema della  “decontribuzione”).

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre  pari a 1.000 € che per effetto della decontribuzione operata si riduce a 700 .

Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore  700 , mentre nell’elemento  <VarRetributive>, attributo anno 2004,   <DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore 300.

Il valore 300 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno precedente sarà effettuata dall’INPS).

Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il lavoratore,  l’INPS provvederà ad aumentare l’imponibile dichiarato nel mese di ottobre  2005 (700) del valore indicato nell’elemento <DiminuzioneImponibile> (300) .  

 

7. Con il mod. DM10 di  competenza 2005- 10 è stata  recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello scorso  anno (utilizzando il sistema del recupero diretto con il codice “L480” del quadro D del mod. DM10).

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre  pari a 1.000 € .

Nell’elemento <imponibile> sarà riportato il valore 1000, mentre l’elemento <VarRetributive>  non dovrà essere utilizzato.

Il valore 300 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a cura del datore di lavoro. A regime il datore di lavoro dovrà inviare una denuncia di rettifica per il mese di luglio dell’anno precedente. 

 

 

Ø     <Settimana>

Contiene informazioni relative alle settimane o frazione di settimana del mese.

Possono quindi essere presenti al massimo sei elementi identificati in maniera univoca dall’elemento <IdSettimana>.

L’elemento <Settimana> se presente, contiene i seguenti tre elementi:

 

§     <IdSettimana>

Elemento obbligatorio.

Indica il progressivo assoluto della settimana (da domenica a sabato), o frazione, nell’anno. Può assumere un valore compreso tra 1 e 54 in quanto in caso di anno bisestile che inizia di sabato, le settimane, o frazioni, possono essere 54. I valori assunti dovranno essere compatibili con il mese di riferimento.

 

§     <TipoCopertura>

Elemento obbligatorio.

Può assumere i seguenti valori:

X Totalmente retribuita

1 Totalmente NON retribuita

2 Parzialmente retribuita

 

Per “totalmente retribuita” si intende la settimana in cui sia dovuta la

retribuzione (anche nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale) e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi. Pertanto nel caso di riduzione di retribuzione per aventi  che non danno titolo ad accrediti figurativi, quali la malattia inferiore a 7 giorni, i permessi non retribuiti, lo sciopero, i congedi matrimoniali, deve essere riportata la X.  Nel caso di contratti di solidarietà occorre distinguere:

       - contratti di solidarietà con CIG (L 863/1984 e succ. modificazioni e integrazioni): deve essere indicata la copertura 2 con

l’indicazione della “differenza da accreditare”. (Nel CUD/770 2004 le retribuzioni da contratto di solidarietà non venivano indicate tra quelle ridotte (punto 36 del CUD/770) perché la funzione di tale dato era quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi caratterizzati da eventi riduttivi della retribuzione)

- contratti di solidarietà senza CIG: deve essere indicata la copertura X in quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo. 

 

Per “totalmente non retribuita” si intende la settimana in cui non sia dovuta la retribuzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi.

 

Per “parzialmente retribuita” si intende la settimana in cui la retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi.

 

Se la settimana è priva di retribuzione per evento non tutelato ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa (es. aspettativa non retribuita) non deve essere indicato l’identificativo della settimana ovvero la copertura della settimana potrà essere indicata con il valore 0.

 

Per gli operai dell’edilizia i periodi  di ferie goduti sono da considerare retribuiti. Deve quindi essere indicata la copertura X anche in assenza di imponibile.

 

§     <CodiceEvento>

Per la settimana con copertura di tipo “X” deve essere assente.

Per la settimana con copertura di tipo “1” o “2” dovrà essere indicato il codice dell’evento intervenuto. Qualora si siano verificati più eventi, potranno essere indicati più elementi <CodiciEvento>.

Può assumere i seguenti valori, per la cui descrizione si rinvia al  “documento tecnico” (MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MC1, ACT, CGO, CGS, DON).

 

Esempio:

<DatiRetributivi>

<Imponibile>1460</Imponibile>

<Settimana>

<IdSettimana>6</IdSettimana>

<TipoCopertura>X</TipoCopertura>

</Settimana>

<Settimana>

<IdSettimana>7</IdSettimana>

<TipoCopertura>X</TipoCopertura>

</Settimana>

<Settimana>

<IdSettimana>8</IdSettimana>

<TipoCopertura>X</TipoCopertura>

</Settimana>

<Settimana>

<IdSettimana>9</IdSettimana>

<TipoCopertura>X</TipoCopertura>

</Settimana>

<Settimana>

<IdSettimana>10</IdSettimana>

<TipoCopertura>X</TipoCopertura>

</Settimana>

<GiorniRetribuiti>26</GiorniRetribuiti>

</DatiRetributivi>

 

Ø     <DifferenzeAccredito>

 

Contiene informazioni relative agli eventi che possono dare luogo ad accrediti figurativi, intervenuti nel mese e quindi già rappresentati negli elementi <Settimana>.

Possono quindi essere presenti al massimo tanti elementi quante sono le tipologie previste per l’elemento <CodiceEvento> che ne identifica l’univocità.

L’elemento <DifferenzeAccredito> se presente, contiene i seguenti elementi:

 

 

§     <CodiceEvento>

Elemento obbligatorio.

Qualora gli eventi intervenuti nel mese siano di tipo:

MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MC1, ACT, CGO, CGS, DON

 

§     <DiffAccredito>

Elemento obbligatorio.

Importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell’intero mese. Tale importo, calcolato sulla base della retribuzione effettiva, rappresenta il valore che sarà accreditato figurativamente.

 

Ovvero

 

§     <CodiceEvento>

Elemento obbligatorio.

Qualora gli eventi intervenuti nel mese siano di tipo:

MB1, MB2, MB3, MB4, MB5

 

§     <SettAccredito>

Elemento obbligatorio.

Nel caso di eventi che abbiano a riferimento per l’accredito una retribuzione convenzionale e che sono identificati dai predetti codici MBx non dovrà essere presente l’importo delle differenze accreditabili figurativamente, bensì il numero delle settimane da utilizzare per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell’accredito figurativo. Tale valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100).

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità che in occasione del passaggio dal mod. 770 all’EMens,  sull’identificativo della prima settimana dell’anno 2005   <IdSettimana>1</IdSettimana>  vengano caricati gli eventi dell’ultima settimana dell’anno 2004, dal 26  dicembre 2004 al 1 gennaio 2005, in quanto la settimana a cavallo dell’anno, il cui sabato cade in quello successivo, non è stata considerata nell’elaborazione del CUD e 770 2005.

 

Calcolo delle differenze da accreditare sulla base della retribuzione effettiva

 

In corrispondenza di ciascun evento figurativo, deve essere riportato nell’elemento <DiffAccredito> un valore pari all’importo della “retribuzione persa” dal lavoratore in conseguenza dell’evento, intendendo per tale, non l’importo della eventuale indennità economica anticipata per conto dell’Istituto, ma l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normale attività durante il periodo per il quale si è invece verificata l’assenza.

 

Ovviamente nel caso in cui al lavoratore, in forza di norme contrattuali, venga corrisposta una retribuzione ridotta (integrazione della retribuzione, giorni di carenza, giornate festive non indennizzate), il valore della “retribuzione persa” corrisponde alla differenza tra la retribuzione teorica  e quanto assoggettato a contribuzione a titolo di integrazione, in relazione all’evento considerato.

 

La determinazione della retribuzione persa deve avvenire prendendo a riferimento le voci retributive ricorrenti e continuative. Dovranno essere pertanto escluse dal calcolo, per gli eventi diversi da CGO e CGS, le retribuzioni ultramensili, quali la 13^ mensilità e altre mensilità aggiuntive, le gratifiche, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, nonché gli arretrati dovuti per legge o per contratto, relativi ad anni precedenti.

 

Peraltro, essendo sospesa – in corrispondenza dell’evento – l'obbligazione della prestazione di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione persa dovranno essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa.

 

L’importo della “retribuzione persa” per CGO e CGS è pari alla retribuzione mensile persa comprensiva, invece, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell’edilizia, delle quote di gratificazione annuali e periodiche, spettanti al lavoratore se nello steso mese avesse lavorato normalmente.

 

Per gli eventi in favore degli operai dell’edilizia devono essere incluse nella “retribuzione persa” da indicare nell’elemento <DiffAccredito> le somme corrispondenti a quelle versate alle  Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.

 

Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte  dell’INPS, in quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.

 

Per i lavoratori per i quali si applica un contratto di solidarietà con CIG deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, riportando il prodotto tra il numero delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile.

 

Nella tabella che segue vengono riepilogati i codici degli eventi per i quali è prevista una copertura figurativa sulla base della retribuzione effettiva.

 

MAL

Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni

INF

Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni

MA1

Congedo di maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs  n. 151/2001

MA2

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D.Lgs  n. 151/2001 (6 mesi entro i 3 anni di età del bambino)

MA3

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D.Lgs  n. 151/2001

MA4

Prolungamento congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap, ex art. 33, comma 1, D.Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n.104/1992)

MA5

Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n.104/1992)

MA6

Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n.104/1992

MA7

Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n.104/1992

MC1

Congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs  n. 151/2001

ACT

Malattia specifica, ex lege 88/1987

CGO

Cassa integrazione guadagni ordinaria

CGS

Cassa integrazione guadagni straordinaria

DON

Assenza per donazione sangue ex art. 13, legge n. 107/1990

 

 

In corrispondenza del codice evento MC1, nei casi in cui la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione economica dovesse superare, su base annua, il limite massimo di legge (per l’anno 2005, pari a € 29.954,00),  il valore da indicare a titolo di <DiffAccredito> non potrà superare, per l’anno 2005,  576,04 euro, per ciascuna settimana interamente non lavorata (settimana contrassegnata dal codice 1), ed a 82,06 euro, per ciascun giorno di permesso fruito  nel corso di settimana parzialmente retribuita -  settimana contrassegnata dal codice 2 -  (vedi circolare in corso di emanazione).

 

La quota di “retribuzione persa” dovrà essere quantificata dalle aziende distintamente per ciascun tipo di evento verificatosi all’interno del periodo considerato .

 

Detto imponibile, evento per evento, deve essere poi indicato come <DiffAccredito> per il suo ammontare complessivo mensile: deve essere cioè esposta la sommatoria degli imponibili persi nelle varie settimane del mese, interessate dallo stesso evento.

 

Calcolo delle settimane da utilizzare per la determinazione delle differenze da accreditare sulla base di un valore convenzionale

 

In corrispondenza di ciascun evento accreditabile sulla base di una retribuzione convenzionale  non deve essere compilato l’elemento <DiffAccredito> bensì <SettAccredito>.

 

Nella tabella che segue vengono riepilogati i codici degli eventi per i quali è prevista una copertura figurativa sulla base di una retribuzione “convenzionale”

 

MB1

Riposi giornalieri (per allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49, D.Lgs. n. 151/2001

MB2

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D.Lgs  n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’8° anno di età del bambino)

MB3

Riposi giornalieri per figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42, comma 1, D.Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 2, legge n.104/1992)

MB4

Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47, comma 2, D.Lgs  n. 151/2001

MB5

Riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n.104/1992

 

 

In relazione a tali eventi deve essere comunicato il risultato ottenuto dalla trasformazione delle ore (per gli eventi MB1, MB3 e MB5) o delle giornate intere (per gli eventi MB2 e MB4) in settimane “piene”, cioè il valore - espresso a base 100 (1 settimana = 100) – derivante dal rapporto fra le ore complessive dell’evento e l’orario settimanale contrattuale. Nel caso di dipendenti part-time, il calcolo della trasformazione delle ore o delle giornate intere in settimane, deve essere effettuato dividendo il totale delle ore per il numero delle ore settimanali previste dal contratto di lavoro a tempo pieno.    

 

 

<DatiRetributivi>

<Imponibile>1577</Imponibile>

<Settimana>

<IdSettimana>1</IdSettimana>

<TipoCopertura>X</TipoCopertura>

</Settimana>

<Settimana>

<IdSettimana>2</IdSettimana>

<TipoCopertura>2</TipoCopertura>

<CodiceEvento>DON</CodiceEvento>

</Settimana>

<Settimana>

............

</Settimana>

<DifferenzeAccredito>

<CodiceEvento>DON</CodiceEvento>

<DiffAccredito>41</DiffAccredito>

</DifferenzeAccredito>

............

</DatiRetributivi>

 

Ø     <GiorniRetribuiti>

Numero dei giorni retribuiti nel mese. Il valore indicato deve essere congruo con il mese di riferimento.

Ø     <SettimaneUtili>

Per i lavoratori a tempo parziale, per i quali la contribuzione pensionistica viene versata all’INPS, deve essere indicato il numero delle settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche determinate dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso tra 0 e 600.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l’indennità sostitutiva di preavviso, i cui dati sono riportati nell’elemento <DatiParticolari>.

 

Esempio di calcolo delle settimane utili alla misura della pensione.

Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore.

Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale : 100 ore.

100:40 = 2,5 settimane utili per la misura della pensione e va quindi

esposto il valore 250.

 

Ø     <DatiParticolari>

Contiene informazioni integrative previste per particolari tipologie di lavoratori ovvero per particolari eventi.

 

§     <Preavviso>

Indennità sostitutiva del preavviso. (Ex retribuzione particolare P del CUD/770).

Se presente, contiene i seguenti elementi:

<Imponibile>

Elemento obbligatorio.

Va indicato l’importo dell’indennità.

Tale importo non deve essere compreso nell’elemento <Imponibile> dei <DatiRetributivi>

<Dal>

Elemento obbligatorio.

Inizio del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso espresso nel formato “AAAA-MM-GG”.

<Al>

Elemento obbligatorio.

Fine del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso espresso nel formato “AAAA-MM-GG”.

<NumSettimane>

Elemento obbligatorio.

Numero delle settimane cui il compenso si riferisce. Deve assumere un valore congruo con il periodo specificato. Per i lavoratori part-time è il numero di settimane ai fini del diritto. Il numero delle settimane ai fini della misura va riportato nell’elemento <SettimaneUtili>.

Esempio:

<DatiParticolari>

<Preavviso>

<Imponibile>1250</Imponibile>

<Dal>2005-02-01</Dal>

<Al>2005-02-28</Al>

<NumSettimane>4</NumSettimane>

</Preavviso>

</DatiParticolari>

 

§     <Bonus>

Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo del pensionamento ai sensi della L. 243/2004.

Se presente, contiene i seguenti elementi:

<ImportoBonus>

Elemento obbligatorio.

Importo del bonus di cui all’art.1 comma 12 della legge 243/2004 di competenza del mese.  In caso di prima liquidazione del bonus, l’elemento comprende anche l’importo del bonus spettante per i mesi pregressi dello stesso anno o dell’anno precedente.

<Decorrenza>

L’informazione nel formato “AAAA-MM”, va espressa solo la prima volta anche se diversa dal mese corrente.

Esempio:

<DatiParticolari>

<Bonus>

<ImportoBonus>2579</ImportoBonus>

<Decorrenza>2004-11</Decorrenza>

</Bonus>

</DatiParticolari>

 

 

 

§     <LavDomicilio>

 

Tale elemento deve essere utilizzato per i lavoranti a domicilio esclusivamente per commesse iniziate in periodi precedenti al mese della denuncia e comunque non anteriori al 1°gennaio 2005. In tal caso dovrà essere indicato anche il <TipoLavoratore> D.

 

Se la commessa inizia e finisce nel mese, il relativo importo va indicato nell’elemento <Imponibile>, senza utilizzare l’elemento <LavDomicilio> e senza indicare il <TipoLavoratore>.

 

·      <ANF>

Contiene informazioni relative alla corresponsione di Assegni Nucleo Familiari. Nel caso di corresponsioni di arretrati non è necessario modificare le denunce pregresse.

 

·      <TFR>

Va indicato soltanto nella denuncia relativa al mese di febbraio, ed è relativo all’importo, rivalutato, maturato al 31/12 dell’anno precedente, limitatamente ai lavoratori in forza nel mese.

Nella denuncia di febbraio 2005 il TFR può essere omesso, in quanto l’importo sarà trasmesso con il mod. 770/2005. Ove riportato non viene segnalato errore.

 

·      <CIGPregressa>

Contiene informazioni relative ad eventuali periodi di Cassa Integrazione precedenti al mese della denuncia, non anteriori a gennaio 2005. Per i periodi fini all’anno 2004 dovrà essere utilizzato il mod. Sa/Int.

Sarà compilato un elemento <CIGPregressa> per ogni mese interessato da eventi di Cassa Integrazione, diverso da quello della denuncia stessa, identificato in modo univoco dagli elementi <AnnoMeseCIG> ed eventualmente <TipoLavoratoreCIG>.

L’elemento CIGPregressa può essere utilizzato solo se per il mese e la settimana considerata non siano stati assoggettati a contribuzione eventuali anticipi corrisposti. Nell’ipotesi in cui nel periodo di sospensione siano stati assoggettati a contribuzione anticipazioni, per la modifica delle coperture retributive e degli imponibili occorre fare una nuova denuncia per il mese considerato che si sostituisce alla prima.

 

 

·      <MesePrecedente>

Contiene informazioni di variazione relative alla denuncia del mese precedente.

Con questo elemento possono essere modificati i dati relativi al mese immediatamente precedente la denuncia, con la sola esclusione della <Qualifica1> <Qualifica2> <Qualifica3> <TipoContribuzione> e <Imponibile> in quanto elementi che garantiscono la quadratura con il modello DM10.

L’elemento <MesePrecedente> va utilizzato da parte dei datori di lavoro che gestiscono gli eventi nel mese successivo a quello di riferimento. Attraverso tale elemento possono essere modificate le coperture retributive del mese precedente attribuite in via presuntiva e le differenze da accreditare in relazione ai vari eventi che si conoscono solo nel mese successivo.

 

 

 

 

 

 

                                                      IL Direttore Generale

                                                            Crecco