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Messaggio numero 18311 del 12-07-2007.htm

  
  

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

 

 

 

Roma, 12-07-2007

 

 

 

Messaggio n.  18311

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

rettifica del criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum.

 

 

A seguito di confronto con il Ministero vigilante, si forniscono nuove istruzioni circa il criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum di cui all’art.16 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 4, comma 1, lett. a, L. 1204/1971), sulla base dell’interpretazione - da ritenersi oggi consolidata - fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001.

 

In attuazione dell’art. 4 della L. 1204/1971, l’Istituto, con circolare 134382 del 26 gennaio 1982 (parte prima, par. 2, note 4 e 5), aveva precisato che “i due mesi precedenti la data presunta del parto” dovevano essere conteggiati a ritroso, secondo il calendario comune, partendo dalla data presunta del parto ed includendo nel computo anche tale giorno (ad es. in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andava dal 16 giugno al 15 agosto). Conseguentemente, in base a tale criterio, il periodo di congedo “ordinario”, in caso di coincidenza tra la data presunta e la data effettiva del parto, era pari a 5 mesi: due mesi prima della data presunta, comprensivi appunto della data (coincidente) dell’evento, e tre mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla data stessa (16 giugno/15 novembre).

 

Con il presente messaggio si rettificano le indicazioni sopra illustrate secondo il criterio individuato dalla Suprema Corte nella citata sentenza: in particolare, il periodo di astensione ante partum va determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione (così, per tornare all’esempio, in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andrà dal 15 giugno al 14 agosto). Conseguentemente, nell’ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo “ordinario” di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre).

 

Ovviamente, lo stesso criterio di computo dovrà essere utilizzato per determinare il periodo di maternità indennizzabile (“due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa” – v. artt. 68 e 70 del D.Lgs. 151/2001) in favore delle lavoratrici autonome e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui alla L.335/1995; pertanto, anche per tali categorie, il periodo indennizzabile dovrà essere pari a 5 mesi ed un giorno.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

GOLINO