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Messaggio numero 19269 del 05-07-2006.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 05-07-2006

 

 

 

Messaggio n.  19269

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori. Precisazioni.

 

 

La legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modificazioni del DL 14 marzo 2005, n. 35, ha previsto - come noto – una serie di interventi diretti allo sviluppo del paese.

In particolare, all’articolo 13, sono stati introdotti una serie di incentivi per favorire la ricollocazione di lavoratori collocati in mobilità o in Cigs a seguito di provvedimenti legislativi emanati in deroga alla disciplina che sovrintende i rispettivi istituti.

La materia è stata disciplinata con circolare n. 12 del 2 febbraio 2006.

 

Con specifico riguardo alle agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di particolari disposizioni, è stata prevista – in forma alternativa- la possibile fruizione dei benefici contributivi ex lege n. 407/1990 ovvero di quelli previsti dalla legge n. 236/1993.

Al riguardo si precisa che l’accesso ai benefici contributivi di cui trattasi, deve intendersi subordinato al rispetto delle rispettive e specifiche disposizioni di legge. Conseguentemente:

1) per l’ammissione alle agevolazioni di cui all’articolo 8, c. 9 della legge 23 dicembre 1990, n. 407, rimane confermata la necessità che i lavoratori da assumere siano sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, ovvero versino in stato di disoccupazione da uguale periodo. È confermata, quindi, la necessità della prevista attestazione da parte dei centri per l’impiego;

2) per l’accesso – alternativo al precedente - alle misure incentivanti disposte dall’articolo 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 (2), è sufficiente il rispetto delle condizioni dalla medesima norma previste e di seguito riportate:

·        il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione;

·        l’azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.

 

In tal senso devono considerarsi integrate le precedenti disposizioni fornite con la circolare n. 12/2006 - come integrata dal successivo messaggio n. 3557 del 3/2/2006 - alla quale, peraltro, si rimanda per gli altri aspetti.

 

 

Il presente messaggio sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto per la sua successiva diffusione.

 

 

 

Il direttore generale

V. Crecco

 

 

(1)            Negli ambiti territoriali in cui sussistono apposite convenzioni (v., al riguardo, la circolare n. 117 del 30 giugno 2003), la documentazione potrà essere acquisita anche tramite l’accesso agli archivi informatizzati condivisi con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia).

 

(2)            L’agevolazione ex art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993, prevede:

·        contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi;

·        contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.