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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 19685 del 28-07-2010
  


Direzione Centrale Entrate
 
         Roma, 28-07-2010
         Messaggio n. 19685
 
 
OGGETTO:
Risposta del Ministero del lavoro a interpello n. 14/2010 in materia di indennità di trasferta. Chiarimenti.
 
Con la richiesta di interpello n. 14/2010 sono stati chiesti al Ministero del lavoro chiarimenti in ordine all'ammissibilità per il datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti una indennità di trasferta di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) ma comunque inferiore ai limiti di cui all'art. 51, comma 5, del TUIR (€ 46,48 giornaliere per le trasferte in Italia e € 77,47 per le trasferte all'estero).
 
Al riguardo il Ministero del lavoro, con risposta del 2 aprile 2010, si è espresso in senso favorevole ritenendo ammissibile il realizzarsi della predetta fattispecie.
In particolare è stato chiarito che la previsione, in sede di contrattazione aziendale, di una indennità di trasferta in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva
 
si configura come una
deroga in melius
e pertanto deve ritenersi ammissibile.
Ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione fiscale e contributiva l'importo della predetta indennità non deve comunque superare i limiti di cui all'art.51 comma 5, del TUIR (diversamente la quota eccedente deve essere assoggettata a contribuzione) e l'accordo aziendale deve essere stato regolarmente depositato presso gli Enti preposti (art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 318/1996 convertito dalla L. n. 402/1996).
 
Il suesposto regime contributivo, alla luce di quanto ulteriormente precisato dal Ministero con risposta del 21 aprile 2010, trova applicazione anche nei casi in cui la corresponsione a titolo di trasferta di importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva trovi espressa previsione in accordi individuali.
 
 
Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi che in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all'esercizio dei poteri di autotutela.
 
 
 
Il Direttore Generale
         
 
 
Nori