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Messaggio numero 20399 del 27-5-2005.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 27-5-2005

 

 

 

Messaggio n.  20399

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990 e obbligo di riassunzione ex art. 6, c. 4 del D.lgs n. 297/2002

 

 

L’articolo 8, c. 9 della legge n. 407/1990, come noto, prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive il legislatore, ha previsto due ordini di requisiti, che devono essere posseduti rispettivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro:

 

-        i lavoratori devono essere disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS dallo stesso periodo.

-        i datori di lavoro non devono assumere in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

 

Fra questi ultimi non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine, i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza.

La norma non precisa quale sia l’arco temporale di riferimento ai fini dell’eventuale sostituzione.

D’intesa con il Ministero del Lavoro si era, quindi, ritenuto che esso dovesse essere rapportato ai dodici mesi immediatamente precedenti, in considerazione, anche, delle disposizioni in materia di riduzioni o sospensioni di personale di cui all’articolo 15, c. 6 della legge n. 264/1949.

Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata successivamente modificata dall’articolo 6, c. 4 del D.lgs. n. 297/2002, che ha provveduto a dimezzare il termine annuale.

Conseguentemente, il Ministero del Lavoro ha di recente manifestato il proprio orientamento di rivedere il criterio sinora seguito nella prassi amministrativa, adeguandolo al vigente termine di sei mesi, previsto in materia di riduzione del personale successivamente all’entrata in vigore del D.lgs n. 297/2002.

In conformità, quindi, con gli indirizzi ministeriali, si ritiene possibile ammettere alle agevolazioni contributive in argomento i datori di lavoro che procedano alle relative assunzioni di personale entro i sei mesi successivi alla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.

Resta confermato, ovviamente, il rispetto delle altre condizioni di accesso.

Al riguardo appare utile ribadire che, in base alla lettera della norma, l'assunzione deve essere a tempo indeterminato (anche part time) sin dall’origine.

Come peraltro già affermato nel Messaggio n. 19018 del 7 dicembre 1999, la fattispecie dell'assunzione con contratto a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, infatti, mentre trova espressa disciplina nella legge n. 223/1991, non è contemplata dalla legge n. 407/1990.

 

 

Il Direttore centrale

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