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Messaggio numero 21181 del 12-08-2010

  
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Direzione Centrale Pensioni

 





         Roma, 12-08-2010



         Messaggio n. 21181

 


 

OGGETTO:

Art. 12 legge 30 luglio 2010, n 122. Abrogazione art. 28 legge 1450/56 e art. 3, comma 14, del D.Lgs. n. 562/96 .Prime istruzioni operative.

     

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

 

 

 

L ’art. 12, comma 12octies, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto ad abrogare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici.

Analogamente l’art. 12, comma 12novies ha abrogato, con pari decorrenza, l’art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre a decorrere dal 1° luglio 2010 il comma 12septies dell’articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione.

Pertanto a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.

Nel fare riserva di successive istruzioni in merito alle nuove modalità di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO e di ricongiunzione delle posizioni assicurative ex articolo 1 della legge n. 29/1979, con il presente messaggio si dispone che, in conseguenza di quanto sopra esposto, in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD, con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio.

Si ritiene opportuno precisare che la predetta data del 1° luglio 2010 si riferisce alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO, presentata ai sensi delle citate norme oggetto di abrogazione; prescinde pertanto sia dalla data di presentazione della domanda di pensione che da quella di decorrenza della stessa.

Ai lavoratori in esame deve essere invece liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura.

IL Vicario del Direttore generale

Crudo