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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 23735 del 01-10-2007.htm
  
  


Direzione centrale
delle Entrate contributive
 
 
 
 
 
Roma, 01-10-2007
 
 
 
Messaggio n.  23735
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:
sospensione del pagamento dei contributi per calamità naturali e TFR.
 
 
 
 
Nella circolare n.70/2007 è indicato che il versamento del TFR “viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro”.
E' stato chiesto se da questa interpretazione consegue che nel caso in cui il versamento dei contributi venga sospeso a causa di calamità naturali, anche il TFR da versare a Fondo di Tesoreria sia oggetto della stessa disposizione.
 
In proposito la legge 296/2006, al c. 756, ultimo periodo, con riferimento al contributo dovuto al Fondo di Tesoreria recita: "Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva".
Poichè la sospensione del pagamento dei contributi per calamità naturali si configura come provvedimento che attiene alla fase di  "riscossione" e non si configura come "avevolazione contributiva" - che riguarda invece sgravi o riduzioni contributive - la stessa non può che riguardare anche i contributi previdenziali per il TFR.
Si precisa tuttavia che eventuali provvedimenti di riduzione dei contributi sospesi per qualsiasi calamità, configurandosi come agevolazioni, non potranno riguardare la contribuzione  il TFR in applicazione della citata disposizione
 
Diverso è invece il caso della contribuzione a FONDINPS che deve essere in ogni caso versata in quanto attiene alla previdenza complementare.
 
Luigi Ziccheddu
Direttore centrale entrate contributive