Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 23735 del 01-10-2007.htm
Direzione centrale
delle Entrate contributive
Roma, 01-10-2007
Messaggio n. 23735
OGGETTO:
sospensione
del pagamento dei contributi per calamità naturali e TFR.
Nella
circolare
n.70/2007 è indicato che il versamento del TFR “viene ad assumere la
natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento
e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di
lavoro”.
E' stato
chiesto se da questa interpretazione consegue che nel caso in cui il
versamento dei contributi venga sospeso a causa di calamità naturali, anche
il TFR da versare a Fondo di Tesoreria sia oggetto della stessa disposizione.
In
proposito la legge 296/2006, al c. 756, ultimo periodo, con riferimento al
contributo dovuto al Fondo di Tesoreria recita: "Al contributo di cui al
presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e
riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di
qualsiasi forma di agevolazione contributiva".
Poichè la sospensione del pagamento
dei contributi per calamità naturali si configura come provvedimento che
attiene alla fase di
"riscossione" e non si configura come "avevolazione
contributiva" - che riguarda invece sgravi o riduzioni contributive - la
stessa non può che riguardare anche i contributi previdenziali per il TFR.
Si precisa tuttavia che eventuali
provvedimenti di riduzione dei contributi sospesi per qualsiasi calamità,
configurandosi come agevolazioni, non potranno riguardare la
contribuzione il TFR in applicazione
della citata disposizione
Diverso è invece il caso della
contribuzione a FONDINPS che deve essere in ogni caso versata in quanto
attiene alla previdenza complementare.
Luigi Ziccheddu
Direttore centrale entrate
contributive