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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 25302 del 18-10-2007.htm
  
  


 
 
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
 
 
Roma, 18-10-2007
 
 
 
Messaggio n.  25302
 
 
 
Allegati 1
 
 
OGGETTO:
Decreto Interministeriale n. 41827 del 3 ottobre 2007. Proroga di mobilità per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
 
 
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
 
 
 
OGGETTO:  Decreto Interministeriale n. 41827 del 3 ottobre 2007. Proroga di mobilità per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
 
 
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 41827 del 3 ottobre 2007,che si allega in calce, con il quale ha disposto all’articolo 2 la proroga all’accesso al trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori che hanno beneficiato del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinatari di tale proroga sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.
 
L’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2007, dovrà subire una riduzione del quaranta per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4.
L’articolo 5 del decreto in esame stabilisce che l’onere complessivo, per CIGS ex articolo 1 e mobilità ex articolo 2, pari ad euro 2.407.562,10 (di cui euro 1.262.957,40 per il trattamento di mobilità e euro 1.144.604,70 per CIGS ), graverà sul capitolo 7202 - UPB 3.2.3.1 – Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20.3.07, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 
Ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 6, l’INPS, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al citato provvedimento, e a darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza  Sociale ed al  Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
Le Sedi, pertanto, nel liquidare la proroga del trattamento di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2007, dovranno utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 001 e la “% RIDUZIONE” = 40 (quaranta), nell’apposito campo della maschera nella sezione Mobilità.
 
Agli interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.
 
Si richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all’imputazione contabile dei trattamenti di mobilità.
 
PROCEDURA
 
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto all’aggiornamento  del programma relativo al codice di intervento di cui trattasi, in modo da consentire il pagamento della indennità di mobilità.
 
 
Il direttore centrale
Ruggero Golino
 
 
 
Allegato N.1