Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 25302 del 18-10-2007.htm
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Roma, 18-10-2007
Messaggio n. 25302
Allegati 1
OGGETTO:
Decreto
Interministeriale n. 41827 del 3 ottobre 2007. Proroga di mobilità per i
lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex articolo 4, comma
21, della legge n. 608/1996.
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
OGGETTO: Decreto Interministeriale n. 41827 del 3
ottobre 2007. Proroga di mobilità per i lavoratori che hanno beneficiato del
trattamento CIGS ex articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 41827 del 3 ottobre
2007,che si allega in calce, con il quale ha disposto all’articolo 2 la
proroga all’accesso al trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2007, in
favore dei lavoratori che hanno beneficiato del predetto trattamento ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Destinatari di tale proroga sono i
lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, della legge 26
novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del
lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11
giugno 1999.
L’indennità di mobilità, da
corrispondere dal 1° gennaio 2007, dovrà subire una riduzione del quaranta
per cento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4.
L’articolo
5 del decreto in esame stabilisce che l’onere complessivo, per CIGS ex
articolo 1 e mobilità ex articolo 2, pari ad euro 2.407.562,10 (di cui euro
1.262.957,40 per il trattamento di mobilità e euro 1.144.604,70 per CIGS ),
graverà sul capitolo 7202 - UPB 3.2.3.1 – Occupazione - sui fondi impegnati
con D.D. n. 1078 del 20.3.07, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo
7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
Ai
sensi di quanto disposto dal successivo articolo 6, l’INPS, ai fini del
rispetto della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di
spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al citato
provvedimento, e a darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le
Sedi, pertanto, nel liquidare la proroga del trattamento di mobilità entro e
non oltre il 31 dicembre 2007, dovranno utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 001
e la “% RIDUZIONE” = 40 (quaranta), nell’apposito campo della maschera nella
sezione Mobilità.
Agli
interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le
vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.
Si
richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale
contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all’imputazione
contabile dei trattamenti di mobilità.
PROCEDURA
La Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto all’aggiornamento del programma relativo al codice di
intervento di cui trattasi, in modo da consentire il pagamento della
indennità di mobilità.
Il
direttore centrale
Ruggero
Golino
Allegato N.1