Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 27625 del 1-8-2005.htm
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 1-8-2005
Messaggio n. 27625
OGGETTO:
Differimento
dei termini per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il giorno 22
del mese di agosto 2005. D.P.C.M. 26 luglio 2005.
L'art. 1 del D.P.C.M. 26
luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.176 del
30.07. 2005, dispone che
"il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
aventi scadenza nel mese di agosto 2005, entro il giorno 22, può essere
effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione”.
Il differimento
al 22
agosto
riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con
il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e
assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni
coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni
assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Relativamente ai datori
di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della
denuncia del mod. DM10/2 resta ferma all’ultimo giorno del mese.
Per le aziende
autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti
contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono
comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal
termine differito (22 agosto).
Il
Direttore Centrale
G. CRACA