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Messaggio numero 29489 del 23-11-2010

  
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D.C. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
D.C. BILANCI E SERVIZI FISCALI
D.C. PENSIONI
D.C. SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

 





         Roma, 23-11-2010



         Messaggio n. 29489

 


 

OGGETTO:

Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo. Delibera n. 22 del 16 marzo 2009, Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

 

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI                  
 
a) Premessa.
 
 
Il Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.), con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato le modalità di attribuzione delle prestazioni integrative del F.T.A., nei casi in cui i lavoratori beneficiari prestino un’altra attività lavorativa durante il periodo di fruizione della prestazione integrativa erogata dal Fondo.
 
Con circolare 130 del 4 ottobre u.s., è stata illustrata la normativa che disciplina, per tutti i settori di attività, le fattispecie in cui il lavoratore beneficiario di un trattamento di integrazione salariale straordinaria svolga   un’ altra attività di lavoro a qualsiasi titolo retribuita.
 
Il comma 4, dell’art. 8, Legge n. 160/1988 regola la fattispecie del lavoratore che svolga attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale.
 
Il comma 5, della citata normativa, recita: il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività” .
 
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della suindicata delibera n. 22/2009 al personale del settore trasporto aereo.
 
 
b) Gestione amministrativa.
 
In via preliminare, con particolare riferimento alla prestazione integrativa disciplinata dall’ art. 1 ter, lettera b), Legge n. 291/2004 e succ.mod, si specifica che:
 
il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita, durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento integrativo a carico del F.T.A., deve presentare, la predetta comunicazione preventiva indirizzandola come di seguito indicato:
 
a) alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
 
b) alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga la prestazione integrativa     del F.T.A.;
 
c) al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, al quale la comunicazione è dovuta, stante la sussistenza del vincolo di dipendenza che permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la predetta comunicazione preventiva deve essere presentata:
 
a) alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma- Sud Ovest/ Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A;
 
b) all’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia per i motivi di cui al suindicato punto c) e per garantire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili sui files mensili da inoltrare all’INPS.
 
La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo PEC, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di front office di tali Strutture che rilasciano la ricevuta di protocollo. 
 
Si ribadisce che in assenza della comunicazione preventiva all’INPS, il lavoratore decade dal diritto a percepire iltrattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi del comma 5, art. 8, Legge n. 160/1988 e, conseguentemente, stante l’accessorietà delle prestazioni, anche dalla prestazione integrativa disciplinata dall’ art. 1 ter, lettera b), Legge n. 291/2004 e succ.mod.
 
L’unica eccezione è rappresentata dal lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato esclusivamente con buoni lavoro (voucher), per il quale, fino al limite massimo di € 3.000 per anno solare, al netto dei contributi previdenziali, l’interessato non è obbligato a dare alcuna comunicazionepreventiva all’Istituto. Nell’ipotesi in cui le remunerazioni da lavoro accessorio superino il suddetto limite di €. 3.000 annui, al lavoratore corre l’obbligo di presentare la preventiva comunicazione all’Istituto prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di €. 3.000.
 
Le Strutture territoriali competenti suindicate, ricevuta la comunicazione preventiva del lavoratore, devono sospendere l’erogazione della prestazione di integrazione salariale e la prestazione integrativa del F.T.A.
 
Sarà onere dell’interessato produrre, alle predette Strutture Territoriali, la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti, al fine di consentire tempestivamente agli operatori INPS di valutare la compatibilità dell’attività lavorativa oggetto di rioccupazione con l’integrazione salariale.  
Per le attività ritenute compatibili, gli operatori procederanno, di seguito, alla verifica della cumulabilità totale o parziale di detti compensi con la prestazione di CIGS e, conseguentemente con la prestazione integrativa del F.T.A. nella misura indicata dalla Delibera n. 22/2009.
 
In particolare, per i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, o similari, si richiamano le disposizioni impartite al punto 5.2 della Circolare n. 130 del 4/10/2010  5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione. .
Il lavoratore interessato dovrà, quindi, dimostrare e documentare, con cadenza mensile, l’effettivo ammontare dei proventi, al fine di consentire all’Istituto di erogare l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale, nonchè la prestazione integrativa del F.T.A. nella misura disposta dalla Delibera n. 22 citata.
 
Si ribadisce che, nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve, comunque, sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali e dell’integrazione F.T.A., al momento della comunicazione preventiva. Tuttavia per tali particolari casi, al fine di consentire ai lavoratori di continuare a fruire dei benefici di integrazione salariale e prestazione integrativa del F.T.A., in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R., comprovante il reddito conseguito nell’anno di interesse, il lavoratore autonomo potràattestare l’ ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che evidenzi, in particolare, le conseguenze penali previste dal predetto art. 76 del D.P.R.
Pertanto, in tali fattispecie e nel caso in cui i proventi mensili attestati dal lavoratore autonomo siano inferiori all’ integrazione salariale straordinaria, il lavoratore potrà continuare a fruire della quota di prestazione di CIGS, in misura corrispondente alla differenza tra l’importo lordo dell’integrazione salariale e l’importo lordo mensile dei proventi conseguiti per la nuova attività lavorativa.
 
In ogni caso, tutti i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, o similari, dovranno presentare alle Strutture INPS competenti sopra citate, con le stesse modalità utilizzate per la comunicazione preventiva, la certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. comprovante l’effettivo reddito conseguito nell’anno di interesse. In mancanza di presentazione di tale certificazione, l’Istituto dovrà procedere al recupero delle prestazioni eventualmente erogate sulla base della diversa documentazione precedentemente prodotta.
 
All’atto della presentazione, da parte dei lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, della certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R. gli operatori delle Strutture INPS territorialmente competenti dovranno rideterminare, ai fini della corretta imputazione, i periodi effettivamente integrabili rapportandoli a quelle di nuova occupazione.
Nel caso in cui dalla certificazione dei redditi suindicata risulti che, nell’anno di riferimento, è stato conseguito un reddito lordo superiore all’ importo lordo dell’integrazione salariale straordinaria, corrisposta nel medesimo periodo, l’INPS procederà ai conseguenti recuperi.
 
c) Cumulabilità tra CIGS e redditi di lavoro subordinato, autonomo e simili, derivanti da attività lavorativa oggetto di rioccupazione.
 
In materia dicumulabilità tra CIGS e remunerazione da lavoro subordinato, autonomo e similari, derivante da attività lavorativa oggetto di rioccupazione, si ribadisce:
1) nelle ipotesi di cumulabilità parziale tra integrazione salariale straordinaria e reddito derivante da nuova attività lavorativa, in relazione alle casistiche regolate dalla Circolare n. 130/2010, qualora il lavoratore dimostri che la retribuzione/provento per tale attività sia inferiore all'integrazione medesima, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salarialespettante e la remunerazione percepita.
Si precisa che per l’ attività di lavoro subordinato, oggetto di nuova occupazione, le giornate/ore mensili integrabili dovranno essere rideterminate rapportandole a quelle di nuova occupazione per una corretta imputazione dei periodi effettivamente integrabili e del relativo accredito dei contributi figurativi;
 
2) qualora risulti che le retribuzioni o i proventi percepiti dalla nuova attività lavorativa, sianouguali o superiori alla Cigs, si verifica l’ipotesi di incumulabilità totale della prestazione suindicata. Pertanto, l’integrazione salariale, in quanto assorbita dal nuovo compenso percepito, non dovrà essere corrisposta.
 
D) Prestazione integrativa F.TA. e redditi di lavoro subordinato, autonomo e similari, derivanti da attività lavorativa oggetto di rioccupazione.
 
Relativamente alla prestazione integrativa del F.T.A., ai fini dell’applicazione del disposto della delibera n. 22 in epigrafe citata, tenuto conto degli importi lordi delle retribuzioni/proventi, della prestazione CIGS e integrativa F.T.A., si procederà secondo le seguenti modalità:
 
a) Nel caso in cui la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, o i proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo, siano inferiori o pari al trattamento di integrazione salariale, la prestazione a carico del Fondo resta immutata.
 
Pertanto, al lavoratore nell’ipotesi di retribuzioni/proventi inferiori alla CIGS spetterà la differenza di CIGS di cui al punto 1) e l’intero ammontare della prestazione integrativa del F.T.A. nella misura erogata prima dell’inizio della nuova attività lavorativa.
 
Nel caso in cui le retribuzioni/proventi siano pari alla CIGS configurandosi un’ipotesi di incumulabilità totale di cui al precedente punto 2), la prestazione di CIGS non dovrà essere corrisposta, mentre la prestazioni integrativa F.T.A. resterà immutata.
 
b) Nel caso in cui le retribuzioni/proventi relativi alla nuova attività siano superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori all’80% della retribuzione di riferimento determinata secondo le modalità previste dalla lett. E, par. 2) del Regolamento del Fondo, la prestazione a carico del Fondo sarà ridotta in misura pari alla differenza tra le retribuzioni/proventi derivanti dalla nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale.
 
Anche in tal caso,essendole retribuzioni/proventi relativi alla nuova attività superiori al trattamento di integrazione salariale si configura un’ipotesi di incumulabilità totale di cui al precedente punto 2) e, pertanto, la prestazione di CIGS non dovrà essere corrisposta.
 
E) Regime dell’accredito della contribuzione figurativa.
 
Relativamente al riconoscimento e accreditamento della contribuzione figurativa, si ribadiscono le disposizioni indicate al punto 7 della Circolare n. 130/2010, secondo cui “la contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla misura dell’integrazione salariale, a nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo”.
 
 
                                                                  Il Direttore generale
                                                                             Nori