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Messaggio numero 31102 del 5-10-2004.htm

  
  

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Progetto interventi in favore dell’occupazione

 

 

 

 

 

 

Roma, 5-10-2004

 

 

 

Messaggio n.  31102

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Lavoratori LSU percettori di trattamenti previdenziali

Con messaggio n. 010897 del 14 aprile u.s. è stato comunicato, al punto 2,  che, con nota n. 684del 6 aprile 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito che i lavoratori che vengono utilizzati da parte di Amministrazioni Pubbliche in attività socialmente utili ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 468/1997, in quanto titolari di CIGS, indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, possono continuare a svolgere le suddette attività dopo la scadenza della prestazione di cui fruivano soltanto se i conseguenti oneri vengono posti totalmente a carico dell'Ente utilizzatore o della Regione. Ciò in quanto - secondo lo stesso Ministero - è da escludere che gli oneri LSU successivi alla cessazione di uno dei suddetti trattamenti previdenziali possano essere sostenuti  dal Fondo per l'Occupazione.

 

Il Ministero in parola, con nota n. 1923 del 4 ottobre u.s.,  ha nuovamente precisato quali sono i lavoratori LSU titolari di trattamenti previdenziali (e cioè integrazione salariale straordinaria, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile) che possono essere considerati  "già a carico del Fondo per l'Occupazione ", ribadendo che - avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 45, comma 10, della legge 17 maggio 1999 n. 144, in ordine alle proroghe di tali trattamenti spettanti ai lavoratori LSU - possono considerarsi già a carico del Fondo per l'Occupazione soltanto quei lavoratori LSU il cui trattamento previdenziale originario è venuto a scadere al più tardi entro il 29 aprile 2000 e che conseguentemente hanno potuto beneficiare di almeno un giorno di proroga di tale trattamento con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione.

 

Pertanto il Ministero del Lavoro ha disposto, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2000,   che "non possono ritenersi a carico del Fondo - oltre a coloro che sono stati utilizzati in attività socialmente utili ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 468/97 - tutti quei lavoratori che non hanno potuto beneficiare entro il 30 aprile 2000 di almeno un giorno di proroga del trattamento previdenziale spettante in quanto il trattamento originario è venuto a scadere successivamente alla già citata data del 29 aprile 2000".

 

Si sottolinea pertanto che, tenuto conto di quanto espressamente affermato dal Ministero del Lavoro, l'eventuale utilizzo dei lavoratori in questione in attività socialmente utili per periodi successivi alla scadenza del trattamento previdenziale di cui gli stessi hanno a suo tempo beneficiato non può che considerarsi avvenuto con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori.

 

 

 

                                                                       IL DIRETTORE DEL PROGETTO

                                                                                                   Piero RIGHETTI