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Messaggio numero 3678 del 01-03-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 01-03-2013
Messaggio n. 3678
OGGETTO:

Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% ex lege n. 297/1982 nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello. Ulteriori precisazioni. Differimento del termini di versamento.

   

 

Nella circolare n. 151/2012 è stato sviluppato, tra l’altro, il tema della restituzione del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), da parte delle aziende ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Va osservato che la materia, stante la sua complessità operativa e gestionale, non era stata precedentemente affrontata in considerazione della natura sperimentale dell’incentivo in trattazione, divenuto strutturale solamente a seguito della previsione contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro (art. 4, c. 28 L. 92/2012).

 

Avuto riguardo ai profili giuridici, non appare in discussione né l’impianto della norma, né le conseguenze che ne derivano sugli oneri aziendali, trattandosi, peraltro, di principi costantemente ribaditi dall’Istituto (da ultimo si veda la circolare n. 70/2007 – parte seconda – punto 3).

 

Fermo restando, quindi, quanto affermato nella citata circolare n. 151/2012, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, si è pervenuti nella determinazione che le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio[1].

 

A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui  i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.

 

 

 

Il Direttore Generale

 
  Nori  

 

 


[1] In applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con DM 7 ottobre 1993.