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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 372 del 09-01-2014


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 09-01-2014
Messaggio n. 372
Allegati n.1
OGGETTO:
Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo somme residue e limiti decretazione 2014.
 
 
 
Con la nota n. 41602 del 4 dicembre 2013, che si allega, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto che, le Regioni e le Provincie autonome potranno continuare ad utilizzare le risorse finanziarie già attribuite, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013.
 
Le Regioni e le provincie autonome per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori, per periodi di competenza 2014, dovranno utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio di decreto “33334” e le Sedi INPS nell’emettere le autorizzazioni di cig in deroga per i periodi di competenza 2014, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto “33334” e come codice intervento “699”.
 
Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, le Sedi dovranno usare i seguenti codici d’intervento.
 
409
ABRUZZO
410
ABRUZZO Sisma
411
BASILICATA
412
CALABRIA
413
CAMPANIA
414
EMILIA ROMAGNA
415
FRIULI VENEZIA GIULIA
416
LAZIO
417
LIGURIA
418
LOMBARDIA
419
MARCHE
420
MOLISE
421
P.A. BOLZANO
422
P.A. TRENTO
423
PIEMONTE
424
PUGLIA
425
SARDEGNA
426
SICILIA
428
TOSCANA
429
UMBRIA
430
VALLE D'AOSTA
431
VENETO
 
Si ribadisce, come già indicato in precedenti messaggi, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.
 
Gli operatori di Sede, prima di effettuare il pagamento della prestazione, dovranno controllare i periodi da porre in pagamento secondo le istruzioni ricevute dalle proprie Direzioni Regionali.
 
Si ricorda, infine, che in caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente. Le relative istruzioni sono state impartite con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 e con i successivi messaggi n.20024 del 30 luglio 2010 e n.17338 del 25.10.2012.
 
Inoltre, lo stesso Ministero, con successiva nota n. 43332 del 16 dicembre 2013, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere  cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014.
 
Conseguentemente, al fine di poter fornire ai Ministeri vigilanti un puntuale monitoraggio in ordine alle risorse assegnate ed alle suddette limitazioni per la concessione regionale degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di mantenere le competenze divise per anno di riferimento, come già previsto per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013, anche nel 2014 non sarà possibile per le Regioni e le Provincie autonome, emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
 
Allegato N.1