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Messaggio numero 4547 del 19-2-2007.htm

  
  

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Struttura Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle

Convenzioni Internazionali

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 19-2-2007

 

 

 

Messaggio n.  4547

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Art.1 dell’accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14.12.1962 (firmato il 4.7.1969, ratificato con Legge n.283/73); trasferimento dei contributi e retribuzione pensionabile; art.1, comma 777, legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)

 

 

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUB PROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA



Oggetto: Art.1 dell’accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14.12.1962 (firmato il 4.7.1969, ratificato con Legge n.283/73); trasferimento dei contributi e retribuzione pensionabile; art.1, comma 777, legge 27 dicembre 2006, n.296

(legge finanziaria 2007)

Facendo seguito al messaggio n. 23410 del 31/8/2006, con il quale i Direttori provinciali sono stati invitati a sospendere, in attesa di ulteriori istruzioni, l’esecuzione delle delibere di accoglimento già assunte dai Comitati Centrali in ordine alla questione relativa alla determinazione della retribuzione pensionabile in ipotesi di trattamento liquidato a seguito del trasferimento dei contributi dalla Svizzera, si precisa quanto segue.

L’articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che «L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge».
Alla luce di detta norma risulta quindi confermata la correttezza del criterio di calcolo dei trattamenti in questione così come individuato nelle circolari dell’Istituto n. 324 del 4 ottobre 1978 e n. 256 del 12 novembre 1993.

Pertanto, le strutture in indirizzo dovranno attenersi ai criteri già seguiti.

Inoltre, a scioglimento della riserva formulata nel messaggio n.23410 del 31 agosto 2006, le Sedi provinciali sono invitate a definire le posizioni oggetto delle decisioni già deliberate dai Comitati Centrali ai sensi della predetta disposizione, e darne comunicazione agli interessati.

Si ribadisce, in conclusione, che la norma in questione fa salvi soltanto i trattamenti di pensione già liquidati alla data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006.



Il Direttore Generale

Crecco