AI DIRETTORI REGIONALI
AI
DIRETTORI PROVINCIALI
AI
DIRETTORI SUB PROVINCIALI
AI
DIRETTORI DI AGENZIA
Oggetto: Art.1 dell’accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del
14.12.1962 (firmato il 4.7.1969, ratificato con Legge n.283/73);
trasferimento dei contributi e retribuzione pensionabile; art.1, comma 777,
legge 27 dicembre 2006, n.296
(legge finanziaria 2007)
Facendo seguito al messaggio n. 23410
del 31/8/2006, con il quale i Direttori provinciali sono stati invitati a
sospendere, in attesa di ulteriori istruzioni, l’esecuzione delle delibere di
accoglimento già assunte dai Comitati Centrali in ordine alla questione
relativa alla determinazione della retribuzione pensionabile in ipotesi di
trattamento liquidato a seguito del trasferimento dei contributi dalla Svizzera,
si precisa quanto segue.
L’articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
stabilisce che «L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione
generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali
di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di
sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro
svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi
trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per
invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si
riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già
liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge».
Alla luce di detta norma risulta quindi confermata la correttezza del
criterio di calcolo dei trattamenti in questione così come individuato nelle
circolari dell’Istituto n. 324 del 4 ottobre 1978 e n. 256 del 12 novembre
1993.
Pertanto, le strutture in indirizzo dovranno attenersi ai criteri già
seguiti.
Inoltre, a scioglimento della riserva formulata nel messaggio n.23410
del 31 agosto 2006, le Sedi provinciali sono invitate a definire le posizioni
oggetto delle decisioni già deliberate dai Comitati Centrali ai sensi della
predetta disposizione, e darne comunicazione agli interessati.
Si ribadisce, in conclusione, che la norma in questione fa salvi
soltanto i trattamenti di pensione già liquidati alla data di entrata in
vigore della legge n.296 del 2006.
Il Direttore Generale
Crecco
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