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Messaggio numero 6556 del 09-03-2007.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 09-03-2007

 

 

 

Messaggio n.  6556

 

 

 

Allegati 

 

 

OGGETTO:

Nuove modalità di conguaglio degli importi per CIGS a seguito di contratto di solidarietà (codice importo G603) e conguagli per CIGS in deroga.

 

 

1. CIGS a seguito di contratti di solidarietà

Con circolare n. 9 del 08.01.1986 è stato chiarito che l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS, come da circolare del Ministero del Lavoro.

La misura dell’integrazione da corrispondere è attualmente pari al 60% della retribuzione persa, al netto della quota a carico del lavoratore (5,84%).

In considerazione di quanto sopra, per l'individuazione delle ore sulle quali NON trova applicazione il tetto massimo di CIGS, le aziende  dovranno operare come segue:

-          conguaglieranno la cassa integrazione a titolo di solidarietà indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il previsto codice “G603”;

-          riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;

-          riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione “GF00”, avente il significato di “lavoratori in contratto di solidarietà”.

In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento, il numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è stata calcolata la prestazione stessa; 

nessun dato va riportato nel campo" somme a debito". 

 

2. CIGS in deroga

Con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.35462 del 27 gennaio 2005; n.26206 e n.36207 dell’ 8 giugno 2005; n. 37233 del 3 novembre 2005; n.36452 del 1° luglio 2005; n.36208 del 8 luglio 2005), è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga alla normativa vigente, per tutto il settore tessile, abbigliamento, manifatturiero,calzaturiero e del settore legno- mobile. 

La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto che, in presenza di proroghe per crisi di settori produttivi o aree territoriali, il trattamento CIGS sia ridotto del10 % in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40 % in caso di proroghe successive.

 Per il conguaglio della CIGS prorogata, le aziende continueranno ad  utilizzare i codici importo  già in uso:

-         “G801”avente il significato di ” CIGS prorogata ridotta del 10 percento art.1 c.410 - 411 L. 266/2005”;

-         “G803” avente il significato di “CIGS prorogata ridotta del 30 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005”;

-         “G804” avente il significato di ” CIGS prorogata ridotta del 40 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005”.

Per l'individuazione delle ore utilizzate su cui applicare il tetto massimo di CIGS con le riduzioni previste, le aziende, in occasione dell’utilizzo dei codici G801,G803,G804, dovranno operare come segue:

Conguaglio CIGS in deroga – prima proroga

-          conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 10 per cento indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice “G801”;

-          riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;

-          riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione “GF01”, avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 10%”.

-          In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzione" e" somme a debito".        

-          Conguaglio CIGS in deroga – seconda proroga

-          conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 30 per cento indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice “G803”;

-          riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;

-          riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione “GF03”, avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 30%”.

-          In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo"retribuzione"e"somme a debito".

Conguaglio CIGS in deroga – terza proroga

-          conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 40 per cento indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice “G804”;

-          riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;

-          riporteranno nelle righe in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione “GF04”, avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 40%”.

-          In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzioni"e "somme a debito".        

 

Le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo dovranno essere definite secondo le modalità sopra esposte.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

L. ZICCHEDDU