Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 8948 del 24-05-2012


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24-05-2012
Messaggio n. 8948
OGGETTO:

Accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’ estero. Emissione della modulistica per la verifica dei redditi relativi all’anno 2011 (RED/EST 2012).

   

SOMMARIO:

Premessa.

1. L’accertamento reddituale.

2. Richiesta dei dati reddituali.

3. I dati personali.

4. La dichiarazione della cittadinanza italiana.

5. Pensionati rientrati in Italia.

6. I dati reddituali.

7. Compilazione e termine di presentazione dei Mod. RED/EST 2012.

8. Attività degli Enti di Patronato e dei Consolati.

9. Procedura di acquisizione.

10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.

 

Premessa.

 

Con circolare n° 124 dell’8 luglio 2003, sono state fornite le disposizioni per l’applicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ordine all’  l’accertamento dei redditi per i pensionati residenti all’estero (art. 49, punto 1). In attuazione dell’art. 13 della legge 31 dicembre 1991, n. 412, che impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulle prestazioni pensionistiche, si dispone l’avvio dell’operazione di accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’estero relativi all’anno 2011.

 

 

1.   L’accertamento reddituale

 

Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero hanno la loro fonte normativa nell’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.

 

Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione dispongono :

 

Articolo 1

I redditi prodotti all’estero, rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

- redditi previdenziali italiani ed esteri;

- redditi da lavoro;

- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;

- redditi di capitali e di partecipazione;

- redditi a carattere assistenziale.

 

Articolo 2

1) I redditi di cui all’articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all’Ente erogatore di:

- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato

provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta

consegna o trasmissione all’Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i

pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all’Ente erogatore di :

- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato

provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali

- autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b,) devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

Il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi, prevedendo, inoltre, i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni.

 

1. I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, devono essere certificati dagli Organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse.

 

2. Gli ulteriori redditi, per i pensionati residenti nei Paesi elencati nell'allegato 1, derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali, devono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'Autorità fiscale del Paese di residenza.

Qualora il livello del reddito non preveda, secondo la normativa del paese estero di residenza, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, i pensionati devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con una autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

 

3. Gli ulteriori redditi, per i pensionati residenti in Paesi esteri non compresi nell’allegato 1, derivanti da cespiti di natura diversa da quella previdenziale  assistenziale, possono essere attestati mediante autocertificazione.

 

Le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n.152 del 30 marzo 2001. Al riguardo, il Consolato o l'Ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.

 

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti possibili tipologie di certificazione degli Enti previdenziali e/o assistenziali esteri, da ritenersi valide ai fini dell'accertamento in questione:

- certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD;

- certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;

- ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.

 

Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'Istituto effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

 

2.   Richiesta dei dati reddituali.

 

La verifica dei redditi per l’anno 2011 è stata avviata con l’invio del modello RED/EST 2012.

 

Il suddetto modello RED/EST 2012 contiene le istruzioni essenziali alle quali il pensionato si deve attenere sia nella produzione della certificazione che nella compilazione. I modelli sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto anche nella versione in inglese, francese e bilingue italo-tedesca, sotto la voce Moduli-Convenzioni Internazionali, nonché all’interno del portale Intranet dell’ Istituto nella modulistica on line dell’area Assicurato Pensionato-Convenzioni Internazionali.

 

Il mod. RED/EST 2012, parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell’Istituto, prevede quattro sezioni:

  • la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo;
  • la seconda per i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
  • la terza per la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei  dati personali;
  • la quarta per la delega al Patronato.

 

E’ prevista la possibilità, come già avvenuto nelle precedenti emissioni, di rinunciare a dichiarare i redditi.

 

3. I dati personali.

 

Nel modello RED/EST 2012 inviato ai pensionati le sezioni anagrafiche del modulo sono precompilate con i dati personali del titolare, del coniuge e dei familiari.

 

Qualora si rilevi che una o più informazioni relative ai dati personali siano state riportate in modo inesatto o siano state omesse, l’interessato è tenuto a comunicare i dati esatti o mancanti  per le conseguenti operazioni di aggiornamento dell’archivio da parte delle sedi.

 

4. La dichiarazione della cittadinanza italiana.

 

Il possesso della cittadinanza italiana deve essere autocertificato da parte dei pensionati.

 

L’Istituto successivamente verificherà tale requisito con tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.).

 

5. Pensionati rientrati in Italia.

 

Qualora il pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia, dovrà comunicare alla Struttura INPS del luogo di residenza la data del suo rientro e restituire la modulistica ricevuta.

 

Il pensionato rientrato in Italia dovrà fornire le informazioni reddituali secondo le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.

 

6. I dati reddituali.

 

6.1 - Redditi pensionistici.

Il modello spedito ai pensionati è già precompilato con le informazioni relative alle pensioni presenti nel Casellario dei Pensionati.

 

La sezione dedicata  alle pensioni estere è precompilata con le informazioni già in possesso dell’Istituto, pertanto, il pensionato dovrà utilizzare le righe in bianco per la comunicare le informazioni relative ad eventuali ulteriori pensioni estere di cui sia titolare.

 

L’interessato deve indicare l’importo di ogni trattamento pensionistico percepito nell’anno 2011, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali. Deve, altresì, indicare il numero dei mesi nei quali ha percepito pensione. Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

 

 

6.2 - Redditi non pensionistici.

 

La sezione successiva del modello prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri redditi oltre a quelli  pensionistici.

 

Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare:

 

- i redditi prodotti per l’anno 2011 in Paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale il pensionato risiede;

 

- i redditi prodotti per l’anno 2011 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

 

I redditi prodotti, inoltre, dovranno essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:

- Redditi da lavoro dipendente;

- Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;

- Redditi da immobili (esclusa la casa di abitazione);

- Redditi da capitali;

- Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti,compresi eventuali arretrati di pensioni estere, riferiti ad anni precedenti;

- Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;

- Redditi assistenziali.

 

6.3 -Dati reddituali del coniuge e dei familiari.

 

Con le medesime modalità illustrate per la dichiarazione dei redditi del titolare devono essere compilate le sezioni del mod. RED/EST 2012 relative ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare.

 

7. Compilazione e termine di presentazione del Mod. RED/EST 2012.

 

Per la compilazione dei mod. RED/EST 2012, i pensionati possono avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

I modelli, compilati con le informazioni necessarie e accompagnati dalla relativa documentazione, devono essere presentati, entro il 30 giugno 2012, agli Enti di Patronato o ai Consolati d’Italia, che provvederanno ad inoltrarli telematicamente  all’Istituto. All’approssimarsi della scadenza del termine, come di consueto, sarà effettuata un’analisi dei flussi di rientro delle dichiarazioni  e una valutazione delle possibili iniziative dirette a favorire il completamento dell’accertamento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 

In alternativa, i pensionati possono spedire entro la stessa data i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, alla sede INPS che ha in carico la pensione.

 

Per rendere possibile la ricostituzione delle pensioni, le sedi dovranno acquisire le dichiarazioni pervenute entro il 30 luglio.

 

 

8. Attività degli Enti di Patronato e dei Consolati.

 

Gli Enti di Patronato ed i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno:

 

  • accertare l’identità personale del dichiarante;
  • ricevere i modelli RED/EST 2012 opportunamente compilati e sottoscritti;
  • verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli;
  • provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico disponibile nella procedura di acquisizione.

 

9. Procedure di acquisizione

 

La procedura di acquisizione dei redditi dei pensionati residenti all'estero è disponibile dal 15 maggio 2012:

  • in ambiente Internet per i Patronati e i Consolati attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it ;
  • in ambiente Intranet, attraverso il seguente percorso: processo assicurato pensionato, box Modelli  Red, Procedure Red, Redditi Esteri per le sedi dell'Istituto.

 

 

Per eventuali problemi tecnici le sedi potranno richiedere consulenza all' indirizzo:

RedditiEst@inps.it.

Eventuali problematiche di carattere amministrativo potranno essere rappresentate con comunicazioni all’indirizzo rosalia.mariani@inps.it.

 

10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.

 

Le suddette modalità operative di verifica dei redditi prodotti all’estero, consentono ai Patronati ed ai Consolati di interagire con gli archivi dell’Istituto e permettono di limitare l’intervento delle sedi nella gestione dell’attività di accertamento reddituale.

 

Le ricostituzioni reddituali saranno attivate in modalità batch dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici sulla base delle informazioni pervenute.

 

Le Sedi saranno chiamate ad intervenire esclusivamente nei casi in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base di comunicazioni che saranno loro inviate dalle Strutture Centrali.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori