Trova in INPS

Versione Grafica

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Messaggio numero 03 del 17-05-2010 enpals


ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari
MESSAGGIO N. 3, DEL 17/05/2010
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alle Direzioni delle Sedi del centro nord e del centro sud, Uffici Interregionali e Sedi Compartimentali
Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI
e .p.c. Al Commissario Straordinario
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Direttiva di Equitalia SpA n. 10 del 6 maggio 2010. Sospensione dell’attività di riscossione in casi particolari.
Con la Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, la Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia SpA ha stabilito che le società del Gruppo Equitalia potranno sospendere le iniziative di riscossione dei crediti, anche in assenza di un provvedimento ad hoc da parte dell’Ente creditore, qualora il debitore dichiari che la cartella esattoriale sia stata oggetto di un provvedimento di sgravio, di una sospensione amministrativa o giudiziale oppure sia stato effettuato il pagamento del debito in un momento precedente la formazione del ruolo e ciò non risulti dai sistemi informativi dei Concessionari.
La dichiarazione del debitore dovrà essere corredata dei documenti comprovanti le circostanze dedotte (sgravio, sospensione, avvenuto pagamento).
I Concessionari, pertanto, sospenderanno le azioni di recupero intraprese e, entro dieci giorni, trasmetteranno la documentazione prodotta dal debitore all’Ente creditore, chiedendo la conferma o meno delle circostanze dal medesimo dichiarate.
Pagina 1 di 2
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Nell’espletare le verifiche relative, le Sedi dovranno avere cura di dare puntuale riscontro alla richiesta del Concessionario, atteso che in caso di silenzio le azioni di recupero continueranno a rimanere sospese.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo della Direttiva n.10 del 6/05/2010 di Equitalia Spa, che si allega.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
Allegato: Direttiva Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia SpA n. 10 del 6 maggio 2010.
Pagina 2 di 2