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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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Messaggio numero 05 del 06-10-2010 enpals


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ENTE NAZIONALE  DI PREVIDENZA  E  DI ASSISTENZA PER  I LAVORATORI  DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari

MESSAGGIO N. 5 DEL 06/10/2010

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni delle Sedi del centro nord e del centro sud, Uffici Interregionali e Sedi Compartimentali

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

Alla SIAE Direzione Generale Servizi Diversificati

LORO SEDI

Al Presidente



e p.c.

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI



Oggetto: Convenzione ENPALS -Centro Turistico Giovanile (Ente nazionale con finalità assistenziali).

Con il presente messaggio, si rende noto che l’Ente ha stipulato una Convenzione con il Centro Turistico Giovanile (di seguito denominato CTG), volta a disciplinare i reciproci rapporti per le ipotesi di organizzazione da parte del predetto ente di manifestazioni di intrattenimento finalizzate alla realizzazione delle proprie finalità sociali.

Preliminarmente, si fa presente che il CTG è un’associazione senza scopo di lucro, con finalità di promozione e realizzazione di progetti volti alla educazione e formazione della persona, che concentra la sua azione nei settori del turismo giovanile e sociale, del tempo libero, dell’ambiente e del volontariato culturale. Detta associazione consta di circa

40.000 iscritti ed ha la sua sede nazionale in Roma ed un’articolazione di strutture sull’intero territorio nazionale, dove opera attraverso consigli regionali, comitati, case per ferie, circoli e gruppi di base. Nel perseguimento delle suindicate finalità, l’associazione

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ENTE NAZIONALE  DI PREVIDENZA  E DI ASSISTENZA PER  I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

organizza manifestazioni di intrattenimento e promuove iniziative per il tempo libero che possono consistere in spettacoli, animazione, manifestazioni, teatro, musical, cabaret, etc., di natura strettamente amatoriale e dilettantistica, senza apporto di lavoratori dello spettacolo professionisti.

In conformità alla normativa vigente,1 stante la natura e le modalità di svolgimento delle predette attività di intrattenimento, come pure l’assoluta mancanza di corresponsione di qualsivoglia tipo di compenso in relazione alle medesime, i relativi enti organizzatori non sono tenuti, nei confronti dell’ENPALS, ad alcun adempimento di natura informativa, compresa la richiesta del certificato di agibilità, nonché di natura contributiva.

A tal proposito, il CTG, per l’organizzazione di tali manifestazioni, si obbliga a non corrispondere ai soggetti impegnati nelle stesse alcun tipo di compenso, neppure sotto forma di rimborso spese, attesa la natura dilettantistica e amatoriale della loro prestazione (artt. 2 e 3 della Convenzione). L’associazione si obbliga, altresì, ad impiegare nelle manifestazioni suddette solo ed esclusivamente soci tesserati del CTG e non lavoratori dello spettacolo professionisti iscritti all’Ente (artt. 5 e 6 della Convenzione).

Nel caso in cui vengano organizzati spettacoli nell’ambito dei quali anche solo una delle suddette condizioni non fosse operante, l’esonero cessa di sussistere, con conseguente efficacia dei vigenti obblighi contributivi e informativi (art. 6 della Convenzione).

La correttezza dell’operato del CTG viene monitorata dall’ENPALS attraverso opportune forme di controllo sulle manifestazioni di intrattenimento oggetto della Convenzione (art. 9 della Convenzione).

Funzionale a tali controlli sarà la collaborazione della medesima associazione. Il CTG, infatti, dovrà rendere note le attività che intenda organizzare e che abbiano rilevanza ai fini della Convenzione, pubblicando sul suo portale (www.ctg.it) l’elenco delle manifestazioni di intrattenimento che si terranno nel mese successivo, il luogo in cui si svolgeranno, i soggetti che vi parteciperanno e tutti gli altri elementi utili ad individuare la manifestazione (art. 7 della Convenzione).

Gli Uffici centrali e territoriali dell’Ente preposti allo svolgimento delle attività di vigilanza porranno in essere, anche con l’ausilio della SIAE, le opportune iniziative di controllo nell’ambito dei programmi di vigilanza amministrativa ed ispettiva.

Per le ulteriori informazioni di dettaglio, si rimanda al testo dell’allegata Convenzione che costituisce parte integrante del presente messaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

Allegato: Convenzione ENPALS -CTG.

1 La normativa di riferimento risulta quella di cui al combinato disposto degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947; si rinvia, altresì, alla Circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002, recante la disciplina relativa al certificato di agibilità.

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