Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 112 del 15/10/2009
Direzione
Centrale Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale
Entrate
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
15/10/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
112
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Riposi giornalieri del padre (art. 40 del
d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) - Sentenza del Consiglio di
Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008
.
SOMMARIO:
1)
Il padre
lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui
la madre casalinga si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole
perché impegnata in altre attività.
2)
Disciplina
transitoria.
L’art. 40, lett.
c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre
lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “
nel caso in cui
la madre non sia lavoratrice dipendente”
.
In attuazione
della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per
madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “
lavoratrice
autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice
agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un
trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente
previdenziale
” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione,
in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri
salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi
circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n.
4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via
estensiva, che la ratio della norma in esame,
“volta a beneficiare il padre
di permessi per la cura del figlio”
, induca a ritenere ammissibile la
fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la
madre casalinga, considerata alla stregua della “
lavoratrice non dipendente
”,
possa essere tuttavia
“impegnata in attività che la distolgano dalla cura
del neonato”
.
Anche il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere
l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata
sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto
che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche
nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Il nuovo
indirizzo maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto
anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell’art. 40 sopra citato, ai
sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri
nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente
impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.
L’interpretazione
estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre
lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che
nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva
impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del
neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari,
partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Pertanto, in
presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre
dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora
al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di
vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Analogamente a
quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di
madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal
giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno
successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
In caso di parto
plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già
fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche
nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio
dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche
durante i 3 mesi dopo il parto.
DISCIPLINA
TRANSITORIA
Tenuto conto del
limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri
(artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo
anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo
precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del
suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo
precedentemente non godute.
Qualora, invece,
il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di
riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle
retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che
ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.
Alle medesime
condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito
nei limiti
temporali previsti per i riposi giornalieri
(ossia oltre i tre mesi dopo il
parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad
altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di
lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze
stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto
per i riposi giornalieri.
La domanda del
padre, corredata della necessaria documentazione, dev’essere presentata
all’Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare
109/2000 (punto 2) entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno
successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza.
Per
i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta
un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi.
L’indennità
è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i
contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella
denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi.
Per
la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura
DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.
Il
Direttore Generale Vicario
Nori